Il piano dell’anticorruzione nella riorganizzazione delle procedure e nel sistema dei controlli La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni.

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Il piano dell’anticorruzione nella riorganizzazione delle procedure e nel sistema dei controlli La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone per la creazione di un sistema di prevenzione che interessa il livello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA - e ogni amministrazione pubblica, amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, che adottano il proprio Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione

Definizione di corruzione Il concetto di corruzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati . Le situazioni rilevanti, nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto della corruzione, sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 t e r C.P. e sono tali da comprendere l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, nonché le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Dal P.A.N al P.T.P.C. La legge 190/12 ha demandato al Governo la redazione del Piano nazionale anticorruzione e a novembre 2013 il dipartimento della funzione pubblica ha elaborato il piano nazionale prevenzione anticorruzione 2013-2016 – delineando le linee guide per la redazione dei PTCP aziendale, terminando cosi il processo iniziato con l’approvazione della legge stessa.

Il P.T.P.C. Con l’approvazione del PNA sono state definite le linee strategiche al secondo livello, quello “decentrato”, che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.

Il P.T.P.C. /1 La funzione principale del PTPC è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella azienda, elaborate a livello di singola Unità Organizzativa Complessa (di seguito UOC). Il sistema deve garantire che le strategie aziendali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle UOC , in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del PTPC non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione del PTPC tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

P.T.C.P. /2 L’impostazione data rientra più tipicamente in un’attività di AUDIT amministrativo, che in un’attività di prevenzione alla corruzione, (che ritengo parola “ antipatica” perché gli attori coinvolti sono prevenuti) e anche le linee guide sono orientate in questo senso. Infatti parlano di: trasparenza Informatizzazione dei processi Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti Monitoraggio sul rispetto dei tempi Performance organizzativa Performance individuale Codice di comportamento

P.T.C.P. /3 Tutte la attività da mettere in campo devono ridurre “la discrezionalità” dell’operatore a vantaggio dell’applicazione di procedure. Quindi il PTCP deve aiutare in una prima fase l’Azienda nell’analisi dei processi conseguentemente alla mappatura dei rischi e successivamente alla redazione di procedure atte alla risoluzione degli stessi.

P.T.C.P. /4 Il PTCP risponde alle seguenti esigenze: individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione, la legge n. 190/2013, il comma 16, menziona le seguenti: autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell’affidamento d i lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale; definizione delle procedure per l’effettuazione di analisi, di valutazioni, di proposte, con i dirigenti e il personale addetto alle aree a più elevato rischio; monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento

P.T.C.P. /5 rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto rischi identificati quali: introduzione/sviluppo delle forme di controllo interno dirette alla prevenzione e all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo; valutazione della possibilità di garantire adeguati sistemi d i rotazione del personale addetto alle aree a rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli operativi e attività proceduralizzate per tutti i processi aziendali considerati a maggior rischio; predisposizione di regolamentazione su modalità/garanzie da porre in essere in relazione a segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, comma 51 L. 19012013, ferme restando l e garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;

P.T.C.P. /6 l’adozione di misure che diano garanzie per: la definizione e il rispetto delle norme del codice d i comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 L. 190/2013; l’attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri di comportamento, tra cui dovrà rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale; la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, commi 49 e 50 L. 190/2013, e comma 16-ter dell’articolo 53 D.Lgs. 165/2001 come modificato, regole definite ulteriormente con i l D.Lgs. 39, 8 aprile 2013; la diffusione delle disposizioni di legge in materia d i autorizzazione di incarichi esterni, come modificate dal comma 42 L.19012013; la verifica della realizzazione del piano trasparenza come disciplinata dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l’adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni ai sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico; la realizzazione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione

P.T.C.P. /6 l’individuazione d i f o r m e di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della performance; definizione delle modalità delle forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, dei Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

I soggetti coinvolti Il Responsabile della prevenzione L’autorità di indirizzo politico I collaboratori a qualsiasi titolo della Ausl I soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione della corruzione I Referenti per la prevenzione Tutti i dipendenti della AUSL Gli O.I.V. Collegio Sindacale Internal Audit Tutti i Dirigenti per l’Area di rispettiva competenza Ufficio procedimenti disciplinari

Il piano delle performance in sintonia con il P.T.P.C. La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del P.T.P.C. vengono inserite in forma di obiettivi nel P.P. nel duplice versante della: Performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento: -  all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2009);  allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, comma1, let. e), d.lgs. n. 150 del 2009), al fine di stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto con i cittadini l’attuazione delle misure di prevenzione; Performance individuale (ex art. 9, d.lgs. n. 150 del 2009), dove andranno inseriti: -  nel P.P. ex art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in particolare gli obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti apicali in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001; ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale; -  nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art.7del d.lgs. n. 150 del 2009 gli obiettivi, individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente.

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