LE COMPENSAZIONI.

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LE COMPENSAZIONI

nozione (art. 1241 c.c.) la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti La compensazione per operare ha bisogno di alcuni presupposti; non basta, infatti, che vi siano dei semplici  reciproci rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche necessario che: tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili.  A queste condizioni la compensazione opera automaticamente, senza che le parti debbano fare altro e, per questo motivo, è detta compensazione legale.  Il nostro codice, però, conosce altri due tipi di compensazione, la compensazione giudiziale e la volontaria

compensa zione legale (art. 1243 c.c.) opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano: omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili liquidi: quando sono esattamente determinati del loro ammontare esigibili: quando non sono sottoposti né a termine ne è condizione compensa zione giudiziale (art. 1243 c.c. comma 2) si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile è pronta soluzione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente compensa zione volontaria (art. 1252 c.c.) anche quando i debiti i crediti reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, possono essere comunque compensati in base all'accordo delle parti

La compensazione è un istituto di origini civilistica attraverso il quale il contribuente, che vanta un credito di imposta, può utilizzare questi per estinguere eventuali debiti della stessa natura o di tipo contributivo previdenziale. Art. 8 dello Statuto del contribuente La compensazione è una modalità di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, ma ad esso equivalente perché causa satisfattoria.

La compensazione verticale  Nel contesto di ogni singolo tributo (Irpef, Ires, Irap, eccetera) la compensazione verticale (detta anche interna, tradizionale, di riporto) consente di recuperare crediti sorti in periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta (es.: utilizzo del credito Irpef a scomputo del versamento dell’acconto Irpef). Dal punto di vista formale, per effettuare tale compensazione, non serve presentare modelli o istanze. La stessa, “semplicemente”, si concretizza con il riporto del credito negli appositi righi delle dichiarazioni annuali (RN di Unico per l’Irpef e l’Irpeg, quadro IQ per l’Irap, eccetera) o periodiche (ad esempio, per l’Iva, in vigenza della soppressa dichiarazione periodica) o, per quanto riguarda l’Iva, con l’indicazione nel prospetto della liquidazione periodica da tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

La compensazione orizzontale La c. d La compensazione orizzontale  La c.d. compensazione orizzontale, introdotta con l’art. 17 del D.Lgs. 241/97, consente, invece, al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals). In linea di principio, la regola è che tutto ciò che è oggetto di versamento con il modello F24 può essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente.

Alcune particolari disposizioni hanno, tuttavia, escluso la possibilità di effettuare il versamento utilizzando crediti in compensazione nei seguenti casi: imposte sostitutive dovute a seguito della dichiarazione di emersione del lavoro di cui all’art. 1 della Legge 383/2001 (Cfr. R.M. 191/E del 22/11/2001); versamenti relativi alle sanatorie di cui alla Legge 289/2002 e successive modifiche; interessi e le sanzioni per ravvedimento del diritto annuale CCIAA (Cfr. Ris. n.115/E del 23/05/2003); quota associativa versata in sede di autoliquidazione Inail (dubbio!) I

La compensazione orizzontale può avvenire senza nessun vincolo di priorità e potrà perciò riguardare: imposta su imposta, nell’ambito dello stesso ente (ad esempio: versamento di ritenute d’acconto Irpef con credito Irpef da Unico); Imposte diverse nell’ambito dello stesso ente (ad esempio: versamento delle ritenute d’acconto con utilizzo del credito annuale Iva), versamenti dovuti ad un ente e crediti vantati nei confronti di un altro ente (ad esempio: versamento del saldo Irap, oppure del diritto annuale CCIAA, utilizzando un credito INPS da DM10/2).

non sono ammessi in compensazione ex art. 17 D. Lgs non sono ammessi in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97, i crediti e debiti relativi all’Iva trasferiti da parte delle societa’ che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo (sono ammessi, invece, i crediti ed i debiti Iva risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e societa’ controllanti - art. 8 DPR 542/99).

I “TEMPI” DELLA COMPENSAZIONE Dal punto di vista temporale la compensazione orizzontale può avvenire nei seguenti limiti: per i crediti risultanti da dichiarazioni fiscali (Unico, Iva autonoma o 770), a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta (anche se non si è ancora presentata la dichiarazione) fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva (es.: credito Irap 2010 non chiesto a rimborso, dal 01/01/2011 al 30/09/2011); per i crediti Inps risultanti da DM10/2, a partire dalla scadenza della presentazione del DM10/2 da cui emerge il credito ed entro 12 mesi da tale data; per i crediti da autoliquidazione Inail, la compensazione può avvenire fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione (rif. Istruzioni Unico); per i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi, valgono le regole previste dalla disciplina specifica di ogni singola agevolazione.

Compensazione dei crediti IVA Il recente decreto Semplificazione fiscali è intervenuto in tema di compensazione dei crediti IVA riducendo la soglia dell’importo compensabile con semplificazione da euro 10.000 ad euro 5.000. Una prima riduzione era sta operata da gennaio 2010, da quando cioè i crediti iva annuali e trimestrali potevano essere compensati in maniera orizzontale tramite modello fF24 utilizzando la soglia di 10.000 euro come criterio per la modalità. per somme superiori ai 5.000 euro obbligo di compensazione con riferimento al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione per somme inferiori ai 5.000 euro possibilità di compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta di riferimento tramite modello F24

Il discrimine va considerato non per l’anno solare di utilizzo in compensazione del credito ma per l’anno di maturazione , ed è da calcolarsi in maniera distinta a seconda della tipologia del credito, trimestrale o annuale. In questo modo, nel caso in cui il contribuente sia nella condizione di compensare entrambe le fattispecie, può disporre nello stesso anno solare dei crediti iva relativi a due diversi anni di imposta. I crediti relativi ai primi tre trimestri di ciascun anno solare rappresentano un unico Plafond che si alimenta progressivamente man mano che il contribuente presenta istanze infrannuali su mod Iva TR. I crediti possono essere anche compensati durante la successiva annualità ma prima della presentazione della dichiarazione iva Per crediti superiori ad euro 15.000 è necessario che la dichiarazione iva abbia ottenuto il visto di conformità che sostenga l’esistenza del credito E’ possibile compensare per un singolo anno solare crediti di imposta fino a 516.456,90.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA A partire dal giorno dopo la presentazione del modello TRe senza obbligo Entratel Fino ad euro 5.000 Con visto di conformità per importi superiori a euro 15000 Dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del TR e con obbligo Entratel. Oltre euro 5.000

ESEMPIO dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2011, ALFA ha un credito IVA di 25.000 euro. ALFA ai fini del versamento di "contributi e ritenute" per i propri dipendenti, che ammontano ad euro 6.700 da versare entro il prossimo 16 marzo 2012, può dedurre dall'F24, quale credito IVA 2011, esclusivamente l'importo di 5.000. Se la società decide di voler utilizzare al più presto anche l'altra parte di credito IVA (20.000 euro) dovrà inviare SUBITO la dichiarazione IVA in forma autonoma.  Presentandola il residuo credito totale o parziale potrà essere compensato a partire dal 16 aprile 2012. A tale data gli sarà consentito usare l'importo massimo di altri 10.000 euro di credito se non ha apposto il visto di conformità o l'intero ammontare residuo di credito IVA annuale pari a  20.000 euro se ha provveduto all'apposizione del suddetto visto di conformità tramite un professionista abilitato.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO A decorrere dal 01.01.2011, la compensazione dei crediti relativi a debiti imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore ad euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento. I crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione a condizione che siano prioritariamente compensate le imposte iscritte a ruolo e non pagate L’ambito della norma è circoscritto ai soli ruoli definitivi e scaduti, se il ruolo è provvisorio (impugnate presso le commissioni tributarie) il contribuente può procedere alla compensazione.

Ai fini della riscossione bisogna  far riferimento alle “imposte il cui gettito va allo Stato” dato che nel sistema dei versamenti le imposte devolute a Regioni ed Enti Locali figurano separatamente (ad esempio le addizionali IRPEF). Da ciò consegue che se il debito iscritto a ruolo riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti. Nel caso dell’art. 31, dunque, è lecito pensare che anche ICI ed IRAP restino esclusi dalla preclusione, sia se diano origine a crediti compensabili, sia se risultino iscritti a ruolo quale debito del contribuente . Sono, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo del divieto: - tributi locali (es. ICI); - i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95); -i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

Sanzioni in caso di violazione del divieto Come precedentemente indicato in caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Sulla base di tale indicazione è possibile affermare che la sanzione non può essere applicata finché il ruolo sia oggetto di contestazione in sede amministrativa o giurisdizionale. Tale condizione comporta che, di fronte ad un ruolo oggetto di contestazione, la compensazione viene operata a rischio e pericolo del contribuente, il quale resterà indenne da sanzione solo se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato in sede giurisdizionale o amministrativa.

Esempi Credito Ires: € 20.000,00 Debito iscritto a ruolo: € 30.000,00 Credito liberamente utilizzabile: 0 L’utilizzo del credito Ires a compensazione di un debito per imposte erariali comporta la sanzione del 50% sul minor importo tra debito iscritto a ruolo e credito indebitamente compensato, nel nostro caso 20.000 20.000* 0.50 = 10.000 euro sanzione

Esempi Credito Iva: € 10.000,00 Debito iscritto a ruolo: € 4.000,00 Debito Ires € 8.000,00 Al contribuente è imposto il divieto di compensazione, se non assolve in via prioritaria al pagamento del debito iscritto a ruolo. La compensazione deve obbligatoriamente riguardare prima i debiti iscritti a ruolo peer euro 4.000 e poi sorge la possibilità di compensare i residui 6.000 per le altre compensazioni Compensazione di euro 4.000,00 del debito a ruolo Compensazione di euro 6.000,00 del debito ires Versamento di euro 2.000,00