LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

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Transcript della presentazione:

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA DOTT.SSA GIANNA DELUCCHI

La responsabilità professionale del medico nasce sostanzialmente da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sul diritto alla salute del paziente.

COLPA MEDICA: chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagioni ad altri lesioni, danni fisici o la morte soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori ed in sede deontologica a sanzioni disciplinari.

Presupposti della responsabilità del professionista: prova del danno, della sua natura, della sua gravità;  prova della colpa professionale: imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza leggi, regolamenti, ordini o discipline, tale che l’errore professionale sia inescusabile;  accertamento del nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento dannoso ovvero la prova che proprio tale comportamento abbia causato il danno che invece sarebbe stato evitato oppure contenuto adottando una diversa condotta. 

IN AMBITO PENALE: la responsabilità professionale sorge quando vi è violazione di ordini e di divieti espressamente previsti dal codice penale o da altre leggi dello Stato, cioè consegue alla commissione di un reato (fatto illecito o contrario all’ordinamento giuridico per il quale è prevista una sanzione). I reati si distinguono in: - delitti (reati gravi) - contravvenzioni (reati lievi).

L’art.42 del c.p. dispone che per essere punito in relazione ad un determinato reato il medico deve averlo materialmente provocato (nesso di causalità materiale) ed averlo commesso con coscienza e volontà (nesso di causalità psichica).

L’art.43 del c.p. distingue i delitti in: - dolosi o secondo l’intenzione (il fatto doloso o pericoloso che è il risultato dell’azione od omissione dell’agente è da questi preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione); - preterintenzionali od oltre l’intenzione (dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente); - colposi o contro l’intenzione (quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica per imprudenza, imperizia o negligenza o per inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline).

RESPONSABILITA’ PENALE Dolosa Colposa

La responsabilità dolosa del medico riguarda i delitti e le contravvenzioni. Può sussistere, ad esempio, nei casi in cui il medico esegua un intervento chirurgico senza il consenso del malato, a meno che non vi sia lo stato di necessità (art. 54 c.p.), e prescinde dall’esito più o meno favorevole dell’intervento; nei casi poi in cui ne consegua il decesso della persona operata, potrebbe configurarsi la responsabilità professionale del chirurgo per omicidio preterintenzionale.

AUTODETERMINAZIONE Ciascun uomo è titolare di diritti fondamentali ed inviolabili riconosciuti e garantiti dallo Stato. Per questa ragione qualsiasi azione che non rispetti l’inviolabilità della persona è da considerare azione illecita e non tollerata dalle leggi. L’integrità psico-fisica dell’uomo va rispettata in ogni momento e in ogni situazione. Artt. 13 e 32 della Costituzione Art. 1 L.180/78 Artt. 33 e 34 L.833/78 Sentenze della Corte di Cassazione Civile nn. 2468/2009 e 13/2010

Consenso informato è l’adesione volontaria alle cure proposte, previa informazione circa i costi e i benefici del trattamento sanitario. Rappresenta il presupposto per qualsiasi intervento da parte del medico. Nessun medico può intraprendere alcuna attività diagnostica e/o terapeutica senza il valido consenso del paziente. Validità del consenso: libero da qualsiasi condizionamento cosciente: cioè espresso da un soggetto in grado di intendere e volere informato: cioè è il paziente a decidere

La responsabilità colposa del medico può essere: specifica se deriva dall’inosservanza di leggi o norme che regolano l’attività del medico; generica quando deriva da una condotta in cui si ravvisi imprudenza, imperizia, negligenza.

La negligenza dipende dalla superficialità del medico che dimentica o disattende le norme elementari della professione, seguendo le quali è possibile evitare un danno al paziente. Tra le modalità di condotta colposa del medico, questa è la meno scusabile e il medico è chiamato a rispondere del danno provocato anche in caso di colpa lieve. La negligenza grava su ogni medico, a prescindere dal suo grado di preparazione o conoscenza scientifica.

L’imprudenza consiste nell’agire senza le opportune cautele o con avventatezza.

L’imperizia consiste nella mancanza di quella conoscenza scientifica e di quella esperienza che dovrebbe costituire patrimonio comune per tutti coloro che svolgono una determinata attività professionale. Nel valutare il grado della colpa nell’imperizia, occorre esaminare le difficoltà tecniche incontrate dal medico nel caso concreto.

La responsabilità penale è personale, cioè ne risponde personalmente l’autore della condotta attiva od omissiva, e riguarda sia i liberi professionisti che i medici pubblici. entro 3 mesi dal fatto ritenuto lesivo a causa dell'errore professionale, è possibile presentare querela per lesioni colpose dovute a colpa professionale medica ovvero, nel caso in cui le conseguenze dell'intervento si siano rivelate letali, per omicidio colposo.

In ambito civile: la responsabilità professionale sorge dal rapporto di diritto privato che il medico esercente contrae col proprio cliente e produce conseguenze solo patrimoniali. Il medico deve rispondere per qualsiasi azione illecita che abbia provocato ad altri un danno ingiusto e la sanzione sarà diversa a seconda che si tratti di responsabilità contrattuale (art.1218 c.c. inadempimento di obbligazioni) o extracontrattuale o aquiliana (art.2043 c.c. responsabilità da fatto illecito), secondo la qualifica da esso rivestita nel momento in cui si è verificato l’atto antigiuridico.

L’oggetto dell’obbligazione del medico riguarda la prestazione delle cure e la loro idoneità a guarire, non il risultato conseguito (obbligo di mezzi non di risultato), il che significa che il sanitario, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera e le proprie capacità tecniche al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non si impegna a conseguirlo.

Obbligo di risultato: interventi di chirurgia estetica, compresi quelli per protesi odontoiatriche: il paziente, generalmente, vi si sottopone esclusivamente allo scopo di ottenere un effettivo miglioramento estetico e/o funzionale, di solito concordato con il professionista. Ne consegue che laddove tale risultato non si ottenga, sarà più agevole configurare l’inadempimento del medico.

La responsabilità contrattuale è disciplinata in generale dall’art La responsabilità contrattuale è disciplinata in generale dall’art. 1218 c.c., obbliga il debitore della prestazione a risarcire il danno. Il danno deve essere dimostrato dal paziente ed il medico deve provare che l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione sia conseguenza di una impossibilità derivante da causa a lui non imputabile. La prescrizione dell’azione giudiziaria è decennale. La responsabilità aquiliana è disciplinata dall’art. 2043 c.c. obbliga, in ossequio all’imperativo categorico del neminem laedere, chiunque a risarcire il danno ingiusto causato ad altri per dolo o colpa. Il paziente deve dimostrare non solo il realizzarsi dell’evento dannoso, ma anche l’illecita condotta del medico e il relativo nesso causale. La prescrizione dell’azione giudiziaria è quinquennale.

IL RISARCIMENTO Il risarcimento tende a integrare lo stato patrimoniale del danneggiato, ripristinando la situazione economica esistente prima del fatto illecito ed interviene altresì a riparare gli altri danni provocati dal fatto illecito stesso. Il risarcimento deve comprendere tanto la perdita economica subita, quanto il mancato guadagno, ossia entrambe le componenti del danno patrimoniale, nonché la ristorazione del danno alla salute, mentre il danno morale deve essere risarcito solo se conseguente ad un reato.

Il risarcimento del danno presuppone: - l’accertamento - la qualificazione - la quantificazione

CONSULENZA MEDICO-LEGALE Documentazione sanitaria del paziente Bibliografia scientifica Consulenza di medici specialisti PARERE MEDICO LEGALE

PARERE MEDICO LEGALE Rigorosa applicazione dei criteri medico-legali: Criterio topografico Criterio cronologico Criterio della continuità fenomenologica Criterio della idoneità Criterio dell’esclusione

VALUTAZIONE DEL DANNO la natura delle lesioni; il loro rapporto causale con le circostanze di fatto; lo stato fisico e psichico preesistente nel danneggiato; la durata dell’inabilità temporanea; il grado di riduzione dell’integrità psico-fisica; la riduzione e la quantificazione della capacità lavorativa specifica.

DANNO RISARCIBILE: il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) il danno alla salute (danno biologico) il danno non patrimoniale (danno morale)

DANNO PATRIMONIALE danno emergente: componente del danno al patrimonio individuale in cui si comprendono i costi e le spese effettivamente sostenute dal leso e quelle che egli certamente dovrà sostenere in futuro per le conseguenze del fatto illecito, nonché il danno concreto alle cose ed agli oggetti. lucro cessante: danno patrimoniale in senso stretto e cioè quella forma di danno rappresentata dall’effettiva riduzione del reddito leso, quale conseguenza delle lesioni (“danno conseguenza”) La perdita reddituale potrà essere temporanea o permanente e potrà riferirsi ad una condizione attuale ma anche proiettata nel futuro.

DANNO BIOLOGICO lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto in conseguenza di un fatto/evento lesivo, suscettibile di accertamento medico. Esso trova il proprio fondamento normativo negli artt. 2, 3, 32 della Costituzione.

DANNO BIOLOGICO danno psichico danno alla vita di relazione danno esistenziale danno edonistico danno biologico di natura psichica alla persona del congiunto danno estetico danno alla sfera sessuale danno derivante dalla perdita di chance lavorative danno da riduzione della capacità di concorrere danno alla capacità di produrre reddito in astratto

danno psichico: compromissione, anche in assenza di lesioni o malattie organiche, obiettiva, dell’equilibrio psicologico, del comportamento e della capacità di adattamento alla realtà; alterazione che compromette, quindi, le capacità, le potenzialità e più in generale la qualità di vita del soggetto.

danno alla vita di relazione: la menomazione dell’integrità psico-fisica incide negativamente sulle “attività sociali e ricreative” dell’uomo, che lo pongono in relazione con terzi.

danno esistenziale: comprende qualsiasi evento che leda il diritto alla libera esplicazione della personalità. (tema della famiglia: legami parentali, potestà dei genitori, vincoli di solidarietà familiare; tema delle relazioni sociali della persona)

danno edonistico: riguarda i parenti (soprattutto il coniuge), che abbiano avuto uno stretto legame (convivenza) con la persona lesa che sia deceduta in seguito ad un fatto illecito. danno biologico di natura psichica alla persona del congiunto: si determina nel congiunto (vittima secondaria) allorché le sofferenze soggettive si protraggono e assumono le caratteristiche proprie della patologia psichica medicalmente accertabile e cioè del danno alla salute.

danno estetico:lesione della salute in quanto la perdita della bella presenza rende più difficili i rapporti sociali, specialmente quando si tratta di gravi deformazioni del viso che suscitano un senso di ripugnanza o di orrore. Influisce negativamente la possibilità al matrimonio e la costituzione della famiglia, nonché il reperimento o lo svolgimento di attività retribuite che richiedono doti di avvenenza o di bella presenza per stare a contatto col pubblico o per esercitare attività specializzate in cui la bellezza diviene uno “strumento di lavoro”, come nel caso di attrici, presentatori, indossatrici, fotomodelle e così via, incidendo direttamente sulla collocabilità e sulla possibilità di impiegare produttivamente il proprio lavoro.

danno alla sfera sessuale può interessare la capacità coeundi, la capacità generandi o entrambe. L’entità del danno può variare altresì in base all’età del soggetto.

DANNO BIOLOGICO INABILITA’ TEMPORANEA - totale - parziale INVALIDITA’ PERMANENTE

inabilità temporanea corrisponde al tempo in cui il soggetto è stato impedito totalmente o solo in parte di espletare l’attività produttiva (riferita, quindi, al lavoro specifico) e comprende tutto il periodo della malattia, inclusa la convalescenza, fino alla stabilizzazione clinica, nella restitutio ad integrum o nel postumo. Può essere totale o parziale.

invalidità permanente consegue ai postumi stabilizzati della malattia oppure al cronicizzare della malattia stessa. Viene liquidata con riferimento al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età del danneggiato e nel grado di invalidità permanente (cd. punti).

DANNO MORALE (pretium doloris) è da considerarsi un danno-conseguenza che deriva direttamente dalla lesione del diritto alla salute, in quanto violazione della sfera degli affetti, che richiede un risarcimento solo quando esso sia la conseguenza di un reato e abbia i caratteri di un danno ingiusto. L’apprezzamento del danno morale non compete al medico, ma viene fissato in via equitativa dal Giudice.

Grazie