Redditi di capitale e redditi diversi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2011/2012 anno accademico 2011/2012 corso di diritto tributario.

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Redditi di capitale e redditi diversi Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2011/2012 anno accademico 2011/2012 corso di diritto tributario lezione 5 1

oggetto della lezione redditi di capitali: fonte e determinazione redditi di capitali: fonte e determinazione principali fattispecie: depositi e conti correnti; titoli obbligazionari; partecipazioni in società o enti; partecipazioni in fondi comuni di investimento principali fattispecie: depositi e conti correnti; titoli obbligazionari; partecipazioni in società o enti; partecipazioni in fondi comuni di investimento redditi diversi: fonte e determinazione redditi diversi: fonte e determinazione principali fattispecie: i proventi immobiliari; i guadagni di capitale su partecipazioni principali fattispecie: i proventi immobiliari; i guadagni di capitale su partecipazioni i redditi finanziari nella Riforma Tremonti i redditi finanziari nella Riforma Tremonti 2

redditi di capitale: fonte costituiscono il frutto dellimpiego dei capitali, e sono raggruppabili in due categorie (art.44): costituiscono il frutto dellimpiego dei capitali, e sono raggruppabili in due categorie (art.44): interessi ed altri proventi derivanti da mutui e da altri rapporti di finanziamento; interessi ed altri proventi derivanti da mutui e da altri rapporti di finanziamento; proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad ires proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad ires per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art.23, c.1, lett.b) per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art.23, c.1, lett.b) 3

redditi di capitale: fonte secondo la norma di chiusura (art.44, c.1, lett.h) sono redditi di capitale: secondo la norma di chiusura (art.44, c.1, lett.h) sono redditi di capitale: gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto limpiego del capitali, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto limpiego del capitali, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto 4

redditi di capitale: fonte ne consegue che: ne consegue che: è irrilevante la predeterminabilità del reddito; è irrilevante la predeterminabilità del reddito; sono esclusi i guadagni incerti o aleatori sono esclusi i guadagni incerti o aleatori 5

redditi di capitale: determinazione redditi di capitale: determinazione il reddito di capitale è costituito dallammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo dimposta senza alcuna deduzione (art.45, c.1): il reddito di capitale è costituito dallammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo dimposta senza alcuna deduzione (art.45, c.1): tassazione al lordo delle spese di produzione; tassazione al lordo delle spese di produzione; criterio di cassa criterio di cassa 6

redditi di capitale: determinazione gli interessi derivanti da mutuo si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nelle misure determinate per iscritto: gli interessi derivanti da mutuo si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nelle misure determinate per iscritto: se le scadenze non sono stabilite per iscritto, si presume percepito lammontare maturato; se le scadenze non sono stabilite per iscritto, si presume percepito lammontare maturato; se le misure non sono stabilite per iscritto, si applica il saggio legale se le misure non sono stabilite per iscritto, si applica il saggio legale 7

8 redditi di capitale: depositi e conti correnti interessi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti bancari o postali (art.44, c.1, lett.a): interessi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti bancari o postali (art.44, c.1, lett.a): sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 27% (art.26, c.2, d.p.r. 600/1973) sino al 31 dicembre 2011; sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 27% (art.26, c.2, d.p.r. 600/1973) sino al 31 dicembre 2011; saranno soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 20 % dal 1 gennaio 2012 (modifica introdotta dal d.l. 138/2011) saranno soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 20 % dal 1 gennaio 2012 (modifica introdotta dal d.l. 138/2011)

redditi di capitale: titoli obbligazionari interessi ed altri frutti derivanti da titoli obbligazionari o similari (ossia da titoli di massa che contengono lobbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici, senza attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione dellimpresa emittente) (art.44, c.1, lett.b, e 44, c.2, lett.c ) interessi ed altri frutti derivanti da titoli obbligazionari o similari (ossia da titoli di massa che contengono lobbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata, con o senza corresponsione di proventi periodici, senza attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione dellimpresa emittente) (art.44, c.1, lett.b, e 44, c.2, lett.c ) 9

redditi di capitale: titoli obbligazionari (vecchio regime) se emessi da soggetti diversi da società quotate, banche e Stato, gli interessi e altri proventi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta (art.26, c.1, d.p.r. 600/1973): se emessi da soggetti diversi da società quotate, banche e Stato, gli interessi e altri proventi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta (art.26, c.1, d.p.r. 600/1973): del 27% se durata inferiore a 18 mesi; del 27% se durata inferiore a 18 mesi; del 12,5% se durata pari o superiore a 18 mesi, e tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3 o raddoppiato a seconda dei casi del 12,5% se durata pari o superiore a 18 mesi, e tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3 o raddoppiato a seconda dei casi 10

redditi di capitale: titoli obbligazionari (vecchio regime) se emessi da società quotate, banche e Stato, gli interessi e altri proventi sono soggetti: se emessi da società quotate, banche e Stato, gli interessi e altri proventi sono soggetti: ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% se durata pari o superiore a 18 mesi (d.lgs. 239/1996) ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% se durata pari o superiore a 18 mesi (d.lgs. 239/1996) 11

redditi di capitale: titoli obbligazionari (nuovo regime) Modifiche introdotte dal d.l. 138/2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012: Rendimenti di Titoli di Stato italiani o titoli emessi da enti pubblici (es: BTP, BOT, BOC, etc.) esteri di Paesi White List (es. Bund tedeschi), titoli equiparati (es: Buoni postali) e titoli di organizzazioni internazionali (es. Bei, Birs, etc.): ritenuta del 12,5%; Rendimenti di Titoli di Stato italiani o titoli emessi da enti pubblici (es: BTP, BOT, BOC, etc.) esteri di Paesi White List (es. Bund tedeschi), titoli equiparati (es: Buoni postali) e titoli di organizzazioni internazionali (es. Bei, Birs, etc.): ritenuta del 12,5%; Altre obbligazioni, comprese quelle emesse dai c.d. grandi emittenti (banche, società quotate, etc.), indipendentemente dalla durata: ritenuta del 20% Altre obbligazioni, comprese quelle emesse dai c.d. grandi emittenti (banche, società quotate, etc.), indipendentemente dalla durata: ritenuta del 20% 12

redditi di capitale: titoli obbligazionari (nuovo regime) Per le obbligazioni emesse da società non quotate o da banche la deducibilità degli interessi corrisposti dallemittente è limitata: al doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati nellarea UE; al doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati nellarea UE; al tasso ufficiale di riferimento aumentato dei due terzi per i titoli non quotati al tasso ufficiale di riferimento aumentato dei due terzi per i titoli non quotati 13

redditi di capitale: partecipazioni in società o enti utili da partecipazioni in società o enti soggetti ad ires (art.44, c.1, lett.e) e da titoli assimilati, come gli strumenti finanziari e le partecipazioni in società estere la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione agli utili (art.44, c.2, lett.a) utili da partecipazioni in società o enti soggetti ad ires (art.44, c.1, lett.e) e da titoli assimilati, come gli strumenti finanziari e le partecipazioni in società estere la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione agli utili (art.44, c.2, lett.a) se la partecipazione è qualificata: concorrono a formare il reddito limitatamente al 49,72 %; se la partecipazione è qualificata: concorrono a formare il reddito limitatamente al 49,72 %; se la partecipazione non è qualificata: se la partecipazione non è qualificata: sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sino al 31 dicembre 2011; sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sino al 31 dicembre 2011; saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% dal 1 gennaio 2012 (d.l. 138/2011, art. 2). saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 20% dal 1 gennaio 2012 (d.l. 138/2011, art. 2). 14

redditi di capitale: partecipazioni in società o enti sono qualificate (art.67, c.1, lett.c), sono qualificate (art.67, c.1, lett.c), se la società è quotata: le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5%; se la società è quotata: le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5%; se la società non è quotata: le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25% se la società non è quotata: le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25% 15

redditi di capitale: partecipazioni in società o enti non costituiscono utili, sino a concorrenza del costo della partecipazione, le somme conseguite: non costituiscono utili, sino a concorrenza del costo della partecipazione, le somme conseguite: a titolo di ripartizione delle riserve formate da apporti dei soci (il costo della partecipazione si riduce) (art.47, c.5); a titolo di ripartizione delle riserve formate da apporti dei soci (il costo della partecipazione si riduce) (art.47, c.5); in caso di recesso, riduzione del capitale, liquidazione della società (la partecipazione è annullata) (art.47, c.7) in caso di recesso, riduzione del capitale, liquidazione della società (la partecipazione è annullata) (art.47, c.7) 16

redditi di capitale: partecipazioni in società o enti non costituiscono utili altresì: non costituiscono utili altresì: le azioni ricevute in caso di aumento gratuito del capitale (se però laumento del capitale avviene mediante imputazione di riserve di utili, uneventuale successiva riduzione del capitale per esuberanza si considera in parte qua distribuzione di utili) (art.47, c.6) le azioni ricevute in caso di aumento gratuito del capitale (se però laumento del capitale avviene mediante imputazione di riserve di utili, uneventuale successiva riduzione del capitale per esuberanza si considera in parte qua distribuzione di utili) (art.47, c.6) 17

redditi di capitale: partecipazioni in fondi comuni di investimento vecchio regime i fondi comuni di investimento italiano scontano unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% sul risultato maturato (art.9, l. 77/1983) i fondi comuni di investimento italiano scontano unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% sul risultato maturato (art.9, l. 77/1983) i proventi da partecipazione a questi fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi i proventi da partecipazione a questi fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi 18

redditi di capitale: partecipazioni in fondi comuni di investimento nuovo regime I fondi comuni di investimento, ove costituiti da una pluralità di partecipanti, non sono soggetti passivi IRES (art. 73 (5 quinquies) TUIR – Circ. 33/2011) I fondi comuni di investimento sono soggetti lordisti, ma subiscono alcune ritenute a titolo di imposta (vedi art. 73, (5 quinquies) TUIR) 19

redditi di capitale: partecipazioni in fondi comuni di investimento nuovo regime A decorrere dal 1 luglio 2011, i proventi da partecipazione in fondi comuni di investimento mobiliari italiani, di diritto estero armonizzati e c.d. lussemburghesi storici sono tassati in capo al partecipante, al momento delleffettiva percezione, con unimposta sostitutiva: A decorrere dal 1 luglio 2011, i proventi da partecipazione in fondi comuni di investimento mobiliari italiani, di diritto estero armonizzati e c.d. lussemburghesi storici sono tassati in capo al partecipante, al momento delleffettiva percezione, con unimposta sostitutiva: del 12,5% sino al 31 dicembre 2011 del 12,5% sino al 31 dicembre 2011 del 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012 del 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012 (art. 26 quinquies, d.p.R. 600/1973 – art. 2, d.l. 138/2011) 20

redditi di capitale: partecipazioni in fondi comuni di investimento nuovo regime Problematiche conseguenti alla riforma Applicazione ai fondi delle convenzioni contro le doppie imposizioni; Applicazione ai fondi delle convenzioni contro le doppie imposizioni; Determinazione della natura dellimporto distribuito (restituzione di capitale investito vs distribuzione di proventi); Determinazione della natura dellimporto distribuito (restituzione di capitale investito vs distribuzione di proventi); Soggetto tenuto ad applicare limposta sostitutiva (SGR, necessità della nomina di un rappresentate fiscale per le SGR estere, gestione in sistemi di negoziazione accentrata); Soggetto tenuto ad applicare limposta sostitutiva (SGR, necessità della nomina di un rappresentate fiscale per le SGR estere, gestione in sistemi di negoziazione accentrata); Regime transitorio. Regime transitorio. 21

redditi diversi: fonte si caratterizzano per la eterogeneità delle fonti, e sono raggruppabili nelle seguenti categorie (art.67): si caratterizzano per la eterogeneità delle fonti, e sono raggruppabili nelle seguenti categorie (art.67): plusvalenze immobiliari; plusvalenze immobiliari; guadagni di capitale (capital gains); guadagni di capitale (capital gains); proventi residuali proventi residuali per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte nel territorio stesso o da beni che si trovano sul territorio, nonché le plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società residenti con alcune esclusioni (art.23, c.1, lett.f) per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte nel territorio stesso o da beni che si trovano sul territorio, nonché le plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società residenti con alcune esclusioni (art.23, c.1, lett.f) 22

redditi diversi: determinazione in generale: in generale: tassazione al netto delle spese di produzione; tassazione al netto delle spese di produzione; criterio di cassa criterio di cassa 23

redditi diversi: plusvalenze immobiliari plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o la esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita dei terreni e degli edifici plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o la esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita dei terreni e degli edifici plusvalenze realizzate su immobili non acquisiti per successione e non destinati ad abitazione principale del contribuente, purché la vendita avvenga entro cinque anni dallacquisto plusvalenze realizzate su immobili non acquisiti per successione e non destinati ad abitazione principale del contribuente, purché la vendita avvenga entro cinque anni dallacquisto 24

redditi diversi: plusvalenze immobiliari plusvalenze da cessione di terreni edificabili plusvalenze da cessione di terreni edificabili plusvalenze realizzate su terreni a seguito di esproprio o di cessione volontaria nellambito di procedure ablative plusvalenze realizzate su terreni a seguito di esproprio o di cessione volontaria nellambito di procedure ablative 25

redditi diversi: plusvalenze immobiliari sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo dimposta e il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art.68, c.1) sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo dimposta e il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art.68, c.1) 26

redditi diversi: guadagni di capitale plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di titoli o di metalli preziosi grezzi o monetati plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di titoli o di metalli preziosi grezzi o monetati 27

redditi diversi: guadagni di capitale proventi derivanti da contratti derivati proventi derivanti da contratti derivati proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti da cui possono originare redditi di capitale proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti da cui possono originare redditi di capitale 28

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni le plusvalenze e le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto aumentato di ogni altro onere inerente alla loro produzione, compresa limposta di successione e donazione le plusvalenze e le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto aumentato di ogni altro onere inerente alla loro produzione, compresa limposta di successione e donazione 29

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni qualificate le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, per il 49,72 % del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, per il 49,72 % del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile, sino a concorrenza del 49,72 % delle plusvalenze realizzate nei periodi dimposta successivi ma non oltre il quarto (art.68, c.3) se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile, sino a concorrenza del 49,72 % delle plusvalenze realizzate nei periodi dimposta successivi ma non oltre il quarto (art.68, c.3) 30

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni non qualificate le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate sono sommate algebricamente alle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate sono sommate algebricamente alle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile dalle plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi dimposta successivi ma non oltre il quarto (art.68, c.4) se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile dalle plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi dimposta successivi ma non oltre il quarto (art.68, c.4) 31

plusvalenze su partecipazioni non qualificate: plusvalenze su partecipazioni non qualificate: imposta sostitutiva del 12,5% (art.5, c.2, d.lgs. 461/1997) e del 20 % dal 1 gennaio 2012 (d.l. 138/2011, art. 2); imposta sostitutiva del 12,5% (art.5, c.2, d.lgs. 461/1997) e del 20 % dal 1 gennaio 2012 (d.l. 138/2011, art. 2); regime del risparmio amministrato regime del risparmio amministrato regime del risparmio regime del risparmio redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni 32

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni regime del risparmio amministrato (art.6, d.lgs. 461/1997): regime del risparmio amministrato (art.6, d.lgs. 461/1997): presuppone un rapporto di custodia e amministrazione con un intermediario autorizzato; presuppone un rapporto di custodia e amministrazione con un intermediario autorizzato; lintermediario applica limposta sostitutiva del 12,5% (20% dal 1 gennaio 2012) sulle plusvalenze percepite dal contribuente; lintermediario applica limposta sostitutiva del 12,5% (20% dal 1 gennaio 2012) sulle plusvalenze percepite dal contribuente; 33

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni se sono realizzate minusvalenze, lintermediario le computa in deduzione delle plusvalenze percepite nellambito del medesimo rapporto nello stesso periodo dimposta e nei successivi, ma non oltre il quarto; se sono realizzate minusvalenze, lintermediario le computa in deduzione delle plusvalenze percepite nellambito del medesimo rapporto nello stesso periodo dimposta e nei successivi, ma non oltre il quarto; il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime è il regime naturale per la detenzione di quote di fondi di investimento o di SICAV, anche senza opzione dellinteressato (art. 2, comma 78, d.l. 225/2010) è il regime naturale per la detenzione di quote di fondi di investimento o di SICAV, anche senza opzione dellinteressato (art. 2, comma 78, d.l. 225/2010) 34

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni regime del risparmio gestito (art.7, d.lgs. 461/1997): regime del risparmio gestito (art.7, d.lgs. 461/1997): presuppone un rapporto di gestione individuale di portafoglio; presuppone un rapporto di gestione individuale di portafoglio; il gestore applica limposta sostitutiva del 12,5% (20% dal 1 gennaio 2012) sul risultato della gestione calcolato al termine di ciascun anno; il gestore applica limposta sostitutiva del 12,5% (20% dal 1 gennaio 2012) sul risultato della gestione calcolato al termine di ciascun anno; 35

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni il risultato della gestione si determina come differenza tra valore del patrimonio gestito al termine dellanno (aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati in corso danno dal contribuente) e valore del patrimonio gestito allinizio dellanno, scomputando limporto di quei redditi maturati in corso danno nellambito della gestione che sono esenti o soggetti a regimi impositivi diversi; il risultato della gestione si determina come differenza tra valore del patrimonio gestito al termine dellanno (aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati in corso danno dal contribuente) e valore del patrimonio gestito allinizio dellanno, scomputando limporto di quei redditi maturati in corso danno nellambito della gestione che sono esenti o soggetti a regimi impositivi diversi; 36

redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni se il risultato della gestione è negativo, la perdita è portata in diminuzione del risultato della gestione dei periodi dimposta successivi ma non oltre il quarto; se il risultato della gestione è negativo, la perdita è portata in diminuzione del risultato della gestione dei periodi dimposta successivi ma non oltre il quarto; il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime 37

Redditi diversi: differenziali negativi Le minusvalenze su partecipazioni non qualificate e i differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento). Le minusvalenze su partecipazioni non qualificate e i differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento). 38

redditi diversi: proventi residuali premi e vincite premi e vincite redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente redditi di immobili situati allestero redditi di immobili situati allestero redditi derivanti da brevetti ed opere dellingegno non conseguiti dallinventore o autore redditi derivanti da brevetti ed opere dellingegno non conseguiti dallinventore o autore 39

redditi diversi: proventi residuali redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o in sublocazione di beni immobili, dallaffitto, locazione o noleggio di beni mobili, dallaffitto o dalla concessione in usufrutto da parte dellimprenditore dellunica azienda redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o in sublocazione di beni immobili, dallaffitto, locazione o noleggio di beni mobili, dallaffitto o dalla concessione in usufrutto da parte dellimprenditore dellunica azienda plusvalenze da cessione da parte dellimprenditore dellunica azienda già concessa in affitto o in usufrutto plusvalenze da cessione da parte dellimprenditore dellunica azienda già concessa in affitto o in usufrutto 40

redditi diversi: proventi residuali redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente proventi derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere proventi derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere 41