Procedure di rateizzazione debito contributivo

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Procedure di rateizzazione debito contributivo STRUMENTI ALTERNATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA Procedure di rateizzazione debito contributivo Compensazione con crediti certificati verso P.A. Intervento sostitutivo della P.A. debitrice Azione diretta contro imprese corresponsabili Cessione volontaria di crediti DURC per imprese in concordato preventivo in continuità

Rilascio DURC per compensazione con crediti certificati vantati verso la PA Art. 13 bis,comma 5°, DL 52/2012 ( modificato dall’art. 31, DL Fare 69/13) «Il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ex art. 9, comma 3-bis, del DL 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 2/ 2009 che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto»

…SEGUE: Il DURC in questione - con la specifica indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del DL 52/2012 precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo – potrà essere utilizzato per tutte le finalità attualmente previste fino alla stipula contratto, anche per verifica autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, c. 2°, DPR n.207/10” (art. 3 DM Lav. 13.03.13) come precisato nella circolare Min. Lavoro 40 del 21.10.2013 «data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi Enti conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi». (per approfondimenti operativi, cfr. DM Lavoro 13.03.13 e Circ. Min. Lavoro 40/13)

Intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione Cfr. art. 4, comma 2°, DPR n.207/10 - Reg. attuazione Codice Contr. Pubbl. Cfr. art. 31 comma 3°, DL 69/2013 – cd. Decreto del fare NOTA BENE A norma dell’art. 3, comma 3°, DM Lavoro 13.03.2013, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti al soggetto in capo al quale va rilasciato il DURC. Con tale disposizione la legge fissa il principio per il quale la PA, ove tenuta ad effettuare un qualsiasi pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC. In tal modo, dunque, l’operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica (conferma definitiva di questo principio nell’art. 3, comma 8bis, DL fare 69/13)

Inadempienza contributiva di appaltatore/subappaltatore? azione giudiziale diretta contro imprese corresponsabili per il recupero di insolvenze contributive di altri soggetti - Art. 1676 cod. civ. prevede un’azione giudiziale diretta contro il (sub)committente per recupero irregolarità contributive del (sub)appaltatore, fino alla concorrenza del debito residuo verso il (sub)appaltatore al momento della domanda - Art. 118 c. 6° Cod. Contr. Pubblici prevede che l’affidatario di appalto pubblico sia corresponsabile in solido dell'osservanza degli obblighi contrattuali da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel subappalto, e quindi possa essere citato in giudizio anche per contributi insoluti dal subappaltatore (nessun limite quantitativo – termine di prescrizione ordinario) - art. 29 c. 2° Legge Biagi (D.Lgs. 273/2006) prevede che il committente imprenditore / appaltatore / subappaltatore siano coobbligati in solido – e quindi possano essere citati in giudizio - al versamento dei contributi previdenziali maturati nell’appalto entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto stesso

… segue: In particolare, la recente modifica dell’art. 29 c. 2° D.Lgs. 273/06 ha stabilito una disciplina particolareggiata dell’azione giudiziaria contro l’impresa corresponsabile: Escluso qualsiasi obbligo dell’impresa corresponsabile per le sanzioni civili di cui risponde solo il diretto responsabile dell'inadempimento Il committente imprenditore dev’essere convenuto in giudizio per il pagamento dei contributi insieme ad appaltatore ed eventuali subappaltatori. Il committente imprenditore può far valere, nella prima difesa, il cd. «beneficio della preventiva escussione» del patrimonio di appaltatore o subappaltatore. In tal caso il giudice accerta la corresponsabilità solidale di tutte le imprese, ma l’azione esecutiva (cioè il pignoramento) può essere promossa nei confronti del committente solo dopo aver inutilmente tentato il pignoramento (cd. «infruttuosa escussione») del patrimonio dell’appaltatore o subappaltatore Il committente che ha pagato può esercitare la cd. azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (cfr. art. 1950 cod. civ.)

… segue: N O T A B E N E Questo tipo di azione giudiziaria dell’Ente previdenziale contro l’impresa corresponsabile può consentire la copertura dell’insolvenza contributiva dell’impresa debitrice principale che sia priva della liquidità necessaria alla sua regolarizzazione, la quale potrebbe così ottenere DURC regolare e «rimettersi sul mercato» dell’edilizia per acquisire regolarmente commesse e riscuotere pagamenti Anche se nelle norme sulla corresponsabilità contributiva non è espressamente prevista la possibilità per il committente/subcommittente di sospendere i pagamenti all’impresa che non dimostri la regolarità contributiva verso i suoi dipendenti (a differenza di quanto accade per le corresponsabilità fiscali ai sensi del novellato art. 35 D.L. 223/06), il committente imprenditore può minimizzare il rischio di «rimetterci di tasca propria» prevedendo nel contratto la produzione di DURC regolare quale condizione per il pagamento del corrispettivo, e comunque trattenendo dal corrispettivo dovuto – fino alla produzione di regolare DURC dell’appaltatore - importi almeno commisurabili ai contributi dei quali il committente è corresponsabile in solido, e quantificabili in base al tasso d’incidenza del costo di manodopera sul corrispettivo complessivo dell’appalto

… segue: L’eventuale azione giudiziaria per il recupero dei contributi insoluti sulla impresa solidalmente coobbligata presenta lo svantaggio aggiuntivo per l’impresa corresponsabile di patire ulteriori danni per spese legali da rifondere all’Ente ricorrente, lo svantaggio per l’impresa inadempiente di dover attendere i tempi giudiziari prima di veder coperto il proprio debito e poter riottenere DURC regolare e lo svantaggio per tutto il sistema delle imprese coinvolte nell’appalto di rischiare il blocco di tutta la «filiera dei pagamenti» fino alla risoluzione dell’impasse provocato dall’inadempienza contributiva di un’ impresa Soluzione più economica, rapida e funzionale agli interessi di tutte le imprese coinvolte nell’appalto sarebbe il contatto diretto tra l’Ente creditore e l’impresa committente che - prima di versare il corrispettivo, ma senza attendere l’azione giudiziale di corresponsabilità - provvedesse quale coobbligata alla copertura degli importi contributivi certi ed insoluti dal suo appaltatore, stornando il relativo importo dal corrispettivo dovuto e versando a tempo debito la differenza all’appaltatore

cessione volontaria di crediti verso altre imprese da parte dell’impresa inadempiente all’Ente previdenziale SITUAZIONE TIPICA Un’impresa ha svolto lavori su uno o più cantieri maturando il diritto ai relativi corrispettivi verso le imprese committenti, ma è rimasta inadempiente rispetto al pagamento dei dovuti contributi sulla manodopera impiegata Ne consegue DURC irregolare e blocco dei pagamenti da parte di diversi committenti timorosi di un’azione giudiziale di corresponsabilità L’impresa inadempiente vorrebbe sanare l’inadempienza contributiva così da ottenere DURC regolare e sbloccare la propria posizione, ma – pur vantando diversi crediti - è priva della liquidità necessaria per i versamenti contributivi atti a regolarizzare la sua posizione

In tale più complessa situazione, in cui l’azione dell’Ente previdenziale volta al recupero stragiudiziale o giudiziale sulle singole imprese corresponsabili risulterebbe lunga e complessa, ostacolando la possibilità di rapida regolarizzazione dell’impresa inadempiente, è possibile utilizzare a copertura dei contributi insoluti lo strumento della cessione volontaria dei crediti verso altre imprese da parte della cedente impresa irregolare al cessionario Ente previdenziale

(cfr. art. 1260 sgg. codice civile) … segue: struttura dell’atto di cessione del credito a copertura contributi (cfr. art. 1260 sgg. codice civile) Per una valida cessione è sufficiente un atto scritto negoziale privato, senza necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata come invece previsto per la cessione dei crediti vantati verso la P.A. La cessione non viene stipulata mai «pro soluto», bensì come atto di cessione del credito « pro solvendo » , con garanzia da parte della cedente della «solvenza», cioè dell’effettivo pagamento a copertura contributiva, del debitore ceduto Per quanto la cessione possa esser validamente stipulata tra impresa cedente ed Ente cessionario e successivamente soltanto notificata all’impresa ceduta ex art. 1263 cod. civ., si preferisce utilizzare la struttura dell’atto plurilaterale con accettazione espressa e scritta da parte dell’impresa ceduta (a maggior garanzia dell’accordo di tutte le parti coinvolte e quindi della speditezza della sua esecuzione ai fini di regolarizzazione dell’impresa cedente, e anche per superare eventuali clausole contrattuali di divieti di cessione credito )

… segue: due precisazioni a proposito di cessione Poiché la cessione volontaria di credito riguarda frequentemente corrispettivi il cui pagamento viene sospeso all’impresa appaltatrice in quanto è sfornita di DURC e così espone la committente all’eventuale azione di corresponsabilità solidale, nell’atto di cessione è possibile inserire una clausola liberatoria da parte della Cassa cessionaria secondo cui «a seguito dell’effettivo pagamento, la Cassa non avrà null’altro a pretendere a titolo di contributi maturati su quel cantiere xy» – poi, se l’impresa risulterà in regola con gli altri Enti INPS/INAIL e gli incassi contributivi conseguenti alle varie cessioni saranno sufficienti a sanare l’integrale debito contributivo dell’impresa appaltatrice, ad essa verrà rilasciato DURC regolare poiché il DL Sviluppo 83/12 prevede che il (sub)committente sospenda il pagamento fino alla verifica tramite idonea documentazione dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali per lavoratori da parte del (sub)appaltatore, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto della cessione va attestata dall’impresa cedente al momento della notifica della cessione (circolare Ag. Entrate n. 2/E del 2013) o contestualmente all’atto di cessione accettato dal debitore ceduto

Sul rilascio del DURC all’impresa debitrice nelle procedure di «concordato preventivo» Art. 182 ter – Legge Fallimentare R.D. 267/1942 Ipotesi di «TRANSAZIONE FISCALE» (prevista dal D.Lgs. 5/06, estesa anche ai crediti contributivi con D.L. 185/08,) Con il piano per concordato preventivo di cui all'art. 160 L. Fall. l’impresa debitrice può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi …nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Secondo l’art. 3 D.M. Lavoro 04.08.09, concernente le modalità di applicazione di tali accordi sui crediti contributivi, la proposta di pagamento non può essere inferiore al 100% per i crediti privilegiati di grado maggiore ed al 30% per i crediti chirografari; la dilazione di pagamento non può essere superiore alle sessanta rate mensili. Secondo l’art. 4 DM Lavoro 04.08.09, nel valutare la possibile accettazione della proposta, l’Ente previdenziale deve tener conto, oltre che del rispetto dei limiti previsti dall’ art. 3 e di altre condizioni, anche della correntezza nel pagamento dei contributi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo e della sua essenzialità ai fini della continuità dell'attività dell'impresa

Art. 182 quinquies comma 4°– Legge Fallimentare …segue: Art. 182 quinquies comma 4°– Legge Fallimentare (introdotto dal cd. DL Sviluppo n. 83/2012) Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente in possesso di determinati requisiti attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori Tra i crediti cd. strategici che il Tribunale può autorizzare a pagare senza alcun rinvio sono certamente ricompresi i contributi previdenziali scaduti (simili pronunzie sono già state rese dal Tribunale fall. BG) al fine di consentire all’impresa ammessa a concordato in continuità di munirsi del DURC necessario ad appalti e pagamenti - Il pagamento può avvenire anche tramite cessione di crediti -

Art. 186 bis comma 2° lett c) – Legge Fallimentare …segue: Art. 186 bis comma 2° lett c) – Legge Fallimentare Concordato con continuità aziendale (introdotto dal cd. DL Sviluppo n. 83/2012) L’art. 186 bis L. Fall. stabilisce che, quando il piano di concordato preventivo prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, …il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, tra i quali sono da ricomprendersi anche i contributi previdenziali L’interpello Min. Lav. n. 41/12 ( e il msg. INPS 4925 del 21.03.13) hanno precisato che: l’ammissione e l’omologazione di una tal procedura di concordato comporta la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte prima del deposito della domanda ; poiché l’art. 5 DM 24/10/2007 prevede che la regolarità contributiva sussiste anche «in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative», gli Enti previdenziali potranno rilasciare il DURC già da quando venga omologato dal Tribunale un piano di risanamento che preveda l’integrale assolvimento – al massimo entro un anno dall’omologa - dei contributi maturati prima dell’attivazione della procedura

…segue: N O T A B E N E L’impresa potrà ottenere il rilascio del DURC, pur in presenza di debiti contributivi, solo se lo specifico piano di risanamento preveda la moratoria indicata dall’art. 186 bis L. Fall. per un periodo non superiore ad un anno dalla data di omologazione, cioè contempli l’integrale pagamento dei contributi al massimo entro un anno dall’omologa Pur in presenza di un tale piano a fondamento di «concordato preventivo in continuità», il DURC non può esser rilasciato fino all’effettiva omologa del concordato (cfr. Nota Ministero Lavoro 4323 del 04.03.2013 in cui si esclude gli Enti previdenziali possano attestare la regolarità contributiva emettendo il DURC nell’intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese e l’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità) Secondo la CNCE (comunicazione 508 del 17.01.2013) in tutto il periodo antecedente all’omologa del concordato, la competente Cassa potrebbe valutare esclusivamente la concessione di una rateazione del debito contributivo per tutto il periodo necessario ad ottenere il decreto di omologazione del piano di ristrutturazione

…segue: Questa particolare procedura di rilascio DURC può riguardare solo debiti contributivi contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale, e non si applica ai debiti contributivi successivi in mancanza di regolare versamento di tali contribuiti maturati successivamente alla data di attivazione della procedura di concordato preventivo, l’Impresa viene comunque attestata come IRREGOLARE Trascorso il periodo della concessa moratoria (max un anno dalla data dell’omologa), tutti i contributi dovranno risultare versati in quanto la sospensione del pagamento cessa di avere effetto anche in questo caso, in mancanza della promessa integrale soddisfazione di tutti i debiti contributivi pregressi, l’Impresa torna a dover essere certificata come IRREGOLARE