Il quadro regolamentare per i servizi audiovisivi: La pubblicità e la promozione delle opere audiovisive Prof. Roberto Mastroianni Università degli Studi di Napoli, Federico II Capri – 17 ottobre 2002
A – Le quote Normativa comunitaria Normativa nazionale Questioni aperte sui rapporti tra le due fonti
Normativa comunitaria Ratio della disciplina e rapporti con il trattato CE Promozione dell’industria cinematografica europea Rapporti con la disciplina GATS (cd eccezione culturale) Scelta della base giuridica Libera circolazione dei servizi audiovisivi
Normativa comunitaria Direttiva 89/552/CEE (mod 97/36/CE) Quote di trasmissione (art. 4) 50% tempo di trasmissione programmi esclusi Produttori indipendenti (art. 5) 10% del tempo di trasmissione o 10% del bilancio Definizione di opera europea (art. 6) Criteri di collegamento Coproduzioni con Paesi terzi Escluse le televisioni locali (art. 9)
Normativa nazionale Legge n. 122/98 (art. 2) Funzioni dell’Autorità Quote di trasmissione (commi 1 e 2) Produttori indipendenti - definizione (commi 3 e 4) Quote di investimento (comma 5) non imposte da direttiva comunitaria 10% introiti pubblicitari Disciplina speciale per l’emittente pubblica 20% tempo di trasmissione per produttori indipendenti 20% del canone per produzione ed acquisto opere europee Funzioni dell’Autorità Verificare osservanza dei vincoli Adottare Regolamento di attuazione
Normativa nazionale Delibera AGCOM n. 9/99 Quote di trasmissione (art. 2) Definizione della fascia di maggiore ascolto (co 1) Oscillazioni in difetto: oltre il 7% da motivare (co 3) Calcolo sull’aggregato dei canali appartenenti alla stessa emittente, salvo minimo 20% per ciascuno (co 4) Produttori indipendenti (art. 3) Elenco produttori (co. 3) Definizione quote diritti residuali (consultazione pubblica) Quote di investimento (art. 4) Deroga per i canali tematici (art. 5) Richiesta motivata per deroga totale o parziale
Normativa nazionale Modifiche previste dal ddl Gasparri Nuovi obblighi per la concessionaria pubblica (art. 15(2) lett. l) “il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la destinazione di una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti” Legge n. 122/98: 20% del canone
Questioni aperte sui rapporti tra le due fonti Modalità di calcolo delle quote in caso di più canali riferibili ad unico soggetto Definizioni dei produttori indipendenti Deroga per canali tematici Rapporto biennale della Commissione (IV rapporto)
B - La pubblicità Modalità di inserimento dei messaggi pubblicitari Nuove tecniche pubblicitarie Inserimento della pubblicità negli intervalli e nel corso dei programmi I limiti di affollamento Pubblicità per determinati prodotti
Modalità di inserimento Il principio della separazione: art. 10, co. 1, TVSF La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. Il principio dei blocchi: Art. 10, co. 2, TVSF Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. I divieti di pubblicità clandestina e subliminale: Art. 10, co.3 e 4, TVSF
Nuove tecniche pubblicitarie Lo split-screen Divisione dello schermo e trasmissione simultanea di programma e pubblicità Prassi e legislazioni nazionali Dubbi sulla conformità con TVSF
Split screen
Nuove tecniche pubblicitarie La pubblicità virtuale
La pubblicità virtuale
L’inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi Il principio generale: art. 11, co. 1, TVSF La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Possono essere inseriti anche nel corso di un programma, non pregiudicandone integrità e valore e tenendo conto dei diritti dei titolari, e nel rispetto delle regole di cui ai successivi commi, riferite alle varie tipologie di programmi
L’inserimento della pubblicità negli intervalli dei programmi I programmi con parti autonome o intervalli: art. 11, co. 2, TVSF La pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. Esempi.
Interruzioni pubblicitarie nel corso dei programmi Opere cinematografiche e film per la televisione (art. 11 co. 3). Nozione di “durata programmata” Funzioni religiose (art. 11, par. 5) Trasmissioni religiose, notiziari, rubriche di attualità e programmi per bambini (art. 11, par. 5) Regola residuale: intervallo di venti minuti tra successive interruzioni (art. 11, co.4). Es. Talk show, telefilm ecc.
La disciplina nazionale Legge n. 223/90, art. 8 Legge n. 122/98, art. 3 Delibera AGCOM n. 538/01/CSP - Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite Problemi di conformità tra le fonti comunitarie e quelle nazionali
I limiti di affollamento La disciplina comunitaria (art. 18 ss. TVSF) Limiti giornalieri e limiti orari Le finestre e gli spot di televendita La disciplina nazionale Legge n. 223/90, art. 8 co. 7 ss. D.M. n. 581/93 I limiti applicabili alla concessionaria pubblica La questione delle “telepromozioni”
Pubblicità per determinati prodotti Disciplina comunitaria Prodotti del tabacco (art. 13 TVSF). La pubblicità “indiretta” Medicinali (art. 14 TVSF) Bevande alcoliche (art, 15 TVSF) Disciplina nazionale Legge n. 223/90, art. 8 co. 5 DM n. 425/91