Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014 Lezione 3 Variazioni del capitale: riduzioni per recesso del socio e per perdite Antonella Portalupi
Riduzione del Capitale Contesto Aziendale Il fatto La riduzione del capitale sociale costituisce una modifica dell’atto costitutivo e può essere determinata da eventi diversi,quali: la decisione volontaria dei soci (art. 2445 c.c.); il recesso del socio (artt. 2437 e 2473 del c.c.); per morosità (art. 2344 e 2466 c.c.); per perdite subite dalla società (artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter c.c.); per annullamento di azioni proprie precedentemente acquistate dalla società (artt. 2357 e 2357-bis c.c.), o nel caso in cui società controllate posseggano azioni in misura eccedente i limiti di legge (art. 2359-ter e quater c.c.); per il riscatto di azioni (art. 2437-sexies c.c.). per esclusione di un socio (art. 2473-bis) per revisione della stima dei conferimenti in natura (art. 2343, c.4, c.c.)
Recesso del Socio Contesto Aziendale Date Recesso del Socio Contesto Aziendale Il fatto Il recesso è lo scioglimento del rapporto fra socio e società, per volontà del socio. La legge stabilisce i casi in cui è possibile recedere dalla società: quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci; per giusta causa (come il dissidio insanabile tra i soci), quando la società è a tempo determinato. quando lo consenta il contratto sociale (oltre a quelle già previste dalla legge, il contratto specifica ulteriori ipotesi di recesso del socio e le modalità con cui queste vanno esercitate). Il presupposto E’ necessario che il soggetto uscente sia socio della società e che esista un debito della società nei suoi confronti. 3
Recesso del Socio Contesto Aziendale Date Recesso del Socio Contesto Aziendale Il momento Le deliberazioni legittimano il socio al recesso nel caso in cui: prevedano il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale e quindi dell’attività svolta dalla società; comportino la revoca dello stato di liquidazione; abbiano per oggetto il trasferimento della sede sociale all’estero Inoltre il socio ha diritto al recesso se: non ha contribuito all’approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine, l’introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, ottenendo il rimborso delle proprie azioni; non ha concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione (per le società quotate); ha conferito beni in natura o crediti e gli amministratori riducono di oltre un quinto il valore per cui è avvenuto il conferimento. In tal caso, infatti, il socio è legittimato al recesso qualora non accetti l’annullamento delle azioni che risultano scoperte o non versi la differenza in denaro. 4
Recesso del Socio Contesto Aziendale Gli effetti Diritto del socio uscente o dei suoi eredi alla restituzione della sua partecipazione. Il socio recedente ha diritto ad ottenere il rimborso della propria quota. Per la determinazione del valore della quota da rimborsare gli amministratori devono: tener conto del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio, se la società non è quotata, del prezzo medio delle azioni degli ultimi sei mesi anteriori alla pubblicazione o alla convocazione dell’assemblea, se la società è quotata in Borsa. L’atto La volontà di recedere deve essere dichiarata dal socio entro tre giorni dalla data in cui l’assemblea si è chiusa, se il socio è intervenuto all’assemblea, ma è stato dissenziente o si è astenuto; ed entro quindici giorni dalla data in cui la deliberazione dell’assemblea è stata iscritta nel registro delle imprese, se il socio non è intervenuto all’assemblea.
Perché è necessaria un’Informativa Specifica Date Perché è necessaria un’Informativa Specifica Innanzi al recesso del socio, la società può: acquistare le azioni proprie dal socio che recede, secondo quanto citato nell’art. 2357 c. c.; procedere con la riduzione del capitale per un importo pari alla quota posseduta dal socio uscente. Nel caso in cui venga rimborsato un corrispettivo superiore al valore nominale la differenza dovrà gravare sulle riserve. Nel caso in cui anche queste risultino insufficienti la differenza dovrà gravare sul conto economico. Nel caso in cui il corrispettivo del recesso sia inferiore al valore nominale la differenza è accreditata a perdite a nuovo o a riserve (OIC n.28). Quali strumenti di informativa? Delibera di riduzione del capitale sociale o delle riserve. Quali finalità? Trasparenza del processo decisionale relativo al momento del recesso; Tutela del rimborso della partecipazione al socio recedente; Tutela del diritto di recesso del socio. 6
Recesso del Socio Contesto Normativo c.c. art. 2285. Recesso del socio. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi. c.c. art. 2437. Diritto di recesso. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Recesso del Socio Contesto Normativo Date Recesso del Socio Contesto Normativo c.c. art. 2437. Diritto di recesso. (cont.) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo. 8
Recesso del Socio Valore di rimborso Date Recesso del Socio Valore di rimborso Il socio che recede dalla società, ha diritto al rimborso delea sue azioni non al valore nominale ma: Se le azioni sono quotate in borsa, secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre (media aritmetica dei prezzi dei sei mesi che precedono la pubblicazione o ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea) Se la società non è quotata in borsa, lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione indicando gli elementi dell’attivo e del passivo che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio. Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione agli altri soci e ai portatori di azioni convertibili. Se la società è quotata il collocamento avviene tramite offerta in borsa. In caso di mancato collocamento le azioni del recedente devono essere annullate diminuendo il capitale e le eventuali altre riserve libere. 9
Contabilizzazione (a) società quotata Capitale 100.000.000 euro Riserve accumulate 400.000.000 euro Valore nominale delle azioni 10 euro Azioni in circolazione n.10.000.000 Azioni dal rimborsare per recesso del socio n. 600.000 Quotazione azioni rilevata nell’ultimo semestre 30 euro Valore nominale delle azioni da rimborsare 6.000.000 euro Debito complessivo verso il socio dissenziente 18.000.000 euro Diversi Capitale sociale Riserve accumulate a Db vs soci per azioni rimborsate 6.000.000 12.000.000 ….. 18.000.000
Contabilizzazione (b) società non quotata Capitale 200.000 euro Riserve accumulate 500.000 euro Valore nominale delle azioni 10 euro Azioni in circolazione n. 20.000 Azioni dal rimborsare per recesso del socio n. 5.000 Frazione del capitale posseduta dal socio 1/4 Valore nominale delle azioni da rimborsare 50.000 euro Frazione del patrimonio sociale di competenza del socio dissenziente 175.000 euro Diversi Capitale sociale Riserve accumulate a Db vs soci per azioni rimborsate 50.000 125.000 ….. 175.000
Parere della società di revisione Art. 2437- ter c.2 – Criteri di determinazione valore azioni in caso di recesso del socio Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato della azioni. Assirevi Doc. 124 – Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (esercizio del diritto di recesso da parte del socio)
Esempio Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Esempio Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) Al Consiglio di Amministrazione di XYZ S.p.A. 1. MOTIVO ED OGGETTO DELL’INCARICO Il Consiglio di Amministrazione di XYZ S.p.A. (di seguito, anche: “XYZ” o la “Società”) ha approvato, in data xx.xx.xxxx, alcune modifiche statutarie [da adattare alle specifiche circostanze nelle quali il diritto di recesso non consegua ad una modifica statutaria] da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti prevista per il giorno xx.xx.xxxx, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno xx.xx.xxxx, in seconda convocazione. Tali proposte di modifica hanno ad oggetto ………………….[indicare l’oggetto delle modifiche statutarie], con conseguente modifica dell’articolo XXX dello statuto sociale [valutare i necessari ed opportuni adattamenti per le ipotesi di operazioni straordinarie, quali progetti di fusioni o scissioni, che comportino l’insorgere del diritto di recesso e per le ipotesi in cui il diritto di recesso non consegua ad una modifica statutaria]. In tale circostanza, la Società ha ritenuto applicabile l’art. 2437 del Codice Civile che prevede, per gli azionisti che non intendano concorrere a tale deliberazione, la possibilità di esercitare il diritto di recesso. L’art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile stabilisce, per le società quotate in mercati regolamentati, che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il diritto di recesso. Ciò fermo restando che, come previsto dal successivo quarto comma della medesima norma, lo statuto della società può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione.
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) Nel caso di specie, poiché lo statuto di XYZ SpA non prevede la possibilità di stabilire criteri diversi da quello indicato al terzo comma dell’art. 2437-ter del Codice Civile ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto alla valutazione del capitale economico della Società (e quindi alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni) in conformità al citato art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile, in vista dell’esercizio del diritto di recesso eventualmente opzionabile dagli azionisti a seguito delle sopra citate modifiche. [Nell’ipotesi di nomina di un consulente da parte del Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione del capitale economico della società in vista della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, inserire: “il Consiglio di Amministrazione ha incaricato in data xx.xx.xxxx il dott. ………………………. (di seguito anche: il “Consulente”) di predisporre una valutazione del capitale economico della Società (e quindi la determinazione del valore di liquidazione delle azioni) in conformità al citato art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile, in vista dell’esercizio del diritto di recesso eventualmente opzionabile dagli azionisti a seguito delle sopra citate modifiche. In data xx.xx.xxxx, il Consulente ha predisposto la valutazione della società (di seguito anche: la “Valutazione”)”].
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) ZZZ S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24/2/1998, n.58, della revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data xx.xx.xxxx, l’incarico di predisporre il parere ex art. 2437-ter, secondo e terzo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di XYZ. In data xx.xx.xxxx, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di XYZ, individuato in Euro xx,xx, al fine di consentire l’attività a noi richiesta ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo e terzo comma, del Codice Civile ed hanno messo a nostra disposizione la documentazione necessaria allo svolgimento del nostro incarico6, ivi compresa la loro relazione. [Oppure, in assenza di doppia delibera consiliare, inserire: “Nel corso della prima parte del Consiglio d’Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di XYZ, individuato in Euro xx,xx,, al fine di consentire l’attività a noi richiesta ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Ciò fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di XYZ.”] In tale contesto, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell’iter previsto dall’art. 2437-ter del Codice Civile [oppure, in assenza di doppia delibera consiliare, inserire: “All’esito dell’avvenuto riscontro della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione ed a noi consegnata al termine della prima fase della richiamata seduta consiliare con quella a noi precedentemente fornita, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione stesso il completamento dell’iter previsto dall’art. 2437-ter del Codice Civile]. Ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere.
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 2. NATURA E LIMITI DELL’INCARICO Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di XYZ il parere previsto dall’art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla corretta applicazione del metodo di valutazione prescritto dal terzo comma del citato articolo e alla ragionevolezza e non arbitrarietà nell’utilizzo di eventuali coefficienti rettificativi. Il parere illustra le modalità tecniche con cui il Consiglio di Amministrazione della Società, anche per il tramite del proprio Consulente [ove nominato], ha impiegato la metodologia prescritta dall’art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile. Il parere indica altresì le eventuali difficoltà incontrate dagli Amministratori [e dal Consulente, ove nominato], per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, oltre alle nostre considerazioni sull’adeguatezza, nelle circostanze, degli eventuali coefficienti rettificativi applicati dagli Amministratori [ovvero dal Consulente, ove nominato], nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla corretta applicazione dello stesso. Nell’esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori [se del caso, inserire: “che si sono avvalsi a tal fine del lavoro svolto dal Consulente dagli stessi incaricato di effettuare una valutazione della Società in vista dell’esercizio del diritto di recesso eventualmente opzionabile dai soci nell’ipotesi in cui si proceda alle suesposte modifiche statutarie.”].
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare: [Inserire qui l’elenco documenti analizzati dal revisore per la predisposizione del presente parere] Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentate legale della Società in data xx.xx.xxxx, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto [oppure, se del caso, inserire: “hanno incaricato il Consulente di procedere”] alla determinazione del valore del capitale economico della Società e, conseguentemente, del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile. [Inoltre, nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione abbia incaricato un consulente, aggiungere: “Pertanto, nel prosieguo di questo paragrafo si farà riferimento alla Valutazione del dott. XXX datata xx.xx.xxxx, fatta propria dal Consiglio di Amministrazione della Società.”] 4.1. Metodologia adottata Come riportato nella loro relazione, gli Amministratori hanno adottato, per le finalità di cui all’art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile ed in conformità al contenuto della medesima norma, la seguente metodologia valutativa: [ovvero, ove il Consiglio di Amministrazione abbia nominato un consulente, inserire: “Il Consulente, le cui determinazioni sono state fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto di adottare, per le finalità di cui all’art. 2437- ter, terzo comma, del Codice Civile, la seguente metodologia valutativa:”] [Inserire la descrizione delle modalità applicative della metodologia valutativa adottata dal Consiglio di Amministrazione (o dal Consulente, ove nominato, e fatta propria dagli Amministratori) ai sensi dell’art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile; l’indicazione del periodo temporale di rilevazione dei prezzi di chiusura delle azioni individuato dal Consiglio di Amministrazione/Consulente; la descrizione degli eventuali coefficienti rettificativi adottati dal Consiglio di Amministrazione/Consulente e delle particolari fattispecie che li hanno resi necessari, ad avviso del Consiglio di Amministrazione/Consulente (operazioni straordinarie, sospensioni e riammissioni ai listini, etc.), avvenuti nel periodo di rilevazione dei prezzi di riferimento; eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione/Consulente sui coefficienti rettificativi eventualmente scelti e sulle ragioni addotte dagli Amministratori/Consulente a sostegno di tale scelta; eventuale indicazione dei coefficienti rettificativi di comune utilizzo non scelti dagli Amministratori/Consulente e ragioni addotte dagli Amministratori/Consulente a sostegno di tale esclusione]
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori L’applicazione della metodologia sopra menzionata ha portato gli Amministratori [oppure, ove nominato, il Consulente] ad individuare i seguenti valori del capitale economico della Società (in milioni di Euro): Media aritmetica dei prezzi di chiusura del periodo xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx xxx,xx - effetti dei correttivi applicati xxx,xx Media aritmetica post effetti dei correttivi applicati xxx,xx
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 4.3. Sintesi delle valutazioni eseguite dagli amministratori Il valore di riferimento individuato dagli Amministratori in occasione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del xx.xx.xxxx per ciascuna delle n. XXX azioni [in assenza di una doppia delibera consiliare, il riferimento deve essere fatto al valore individuato dagli Amministratori al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in pari data rispetto alla fissazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni], per ciascuna delle n. XXX azioni che potranno essere oggetto di esercizio del diritto di recesso, risulta pari a: Euro xxx,xx per azione 4.4. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori [Inserire una descrizione sintetica delle eventuali difficoltà di valutazione incontrate dal Consulente e dagli Amministratori, che hanno portato, ad esempio, a prediligere l’utilizzo di un determinato coefficiente rettificativo e ad escluderne un altro, o che hanno causato una perdita di significatività dei dati stimati.]
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 5. LAVORO SVOLTO Ai fini dell’espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività: [Inserire una descrizione del lavoro svolto ai fini della predisposizione del parere del revisore; tra l’altro, devono essere indicati i rapporti con il Consiglio di Amministrazione, con il Consulente e con il Collegio sindacale, finalizzati al completamento delle analisi.] [esempi di procedure svolte]
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 6. COMMENTI SULL’ADEGUATEZZA DELLE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione, che ha fatto proprie le valutazioni del Consulente [ove nominato], ha avuto quale scopo la stima del valore di liquidazione delle azioni per l’esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell’articolo 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile, per gli emittenti quotati in mercati regolamentati. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Valutazione non può essere utilizzato per finalità diverse. [Paragrafo da utilizzare in caso di applicazione di coefficienti rettificativi ai calcoli previsti dal metodo ex art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile:] Ciò premesso, le principali considerazioni in ordine all’opportunità di applicare coefficienti rettificativi ai calcoli previsti dal metodo valutativo prescritto dall’art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile e all’adeguatezza, nelle circostanze, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, di tali coefficienti applicati nell’ambito del metodo valutativo utilizzato dagli Amministratori [o dal Consulente e fatto proprio dagli Amministratori] della Società sono riportate di seguito: [Inserire i commenti sull’adeguatezza o meno dei coefficienti rettificativi utilizzati dal Consiglio di Amministrazione/Consulente nell’applicazione del metodo valutativo della media aritmetica prescritto dal Codice Civile, non trascurando di indicarne l’accettabilità a livello teorico e nella prassi comunemente usata tra gli operatori del settore, la eventuale conformità a leggi e principi contabili, gli eventuali limiti in termini di correttezza dell’applicazione e di significatività dei valori cui si è pervenuti; inserire inoltre commenti e osservazioni in merito a precedenti valutazioni dell’azienda effettuate a fini di liquidazione delle azioni o per altri scopi, se esistenti.]
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 6. COMMENTI SULL’ADEGUATEZZA DELLE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI (cont.) [Paragrafo da utilizzare in caso di non applicazione di coefficienti rettificativi ai calcoli previsti dal metodo ex art. 2437- ter, comma 3, Codice Civile:] Ciò premesso, si riportano di seguito le principali considerazioni che non hanno reso necessaria l’applicazione di coefficienti rettificativi ai calcoli effettuati nell’ambito del metodo valutativo prescritto dall’art. 2437-ter, terzo comma, utilizzato dagli Amministratori [ovvero dal Consulente e fatto proprio dagli Amministratori] della Società: [Inserire qui i commenti sulla circostanza che, nel caso specifico, gli Amministratori non hanno ritenuto di applicare coefficienti rettificativi ai calcoli effettuati nell’ambito del metodo valutativo prescritto per legge per le società quotate, non trascurando di indicare l’accettabilità della mancata applicazione a livello teorico e nella prassi comunemente usata tra gli operatori del settore, la eventuale conformità a leggi e principi contabili, gli eventuali limiti in termini di correttezza dell’applicazione del metodo prescritto dalla legge e di significatività dei valori cui si è pervenuti; inserire inoltre eventuale richiamo in merito a precedenti valutazioni dell’azienda effettuate a fini di liquidazione delle azioni o per altri scopi, se esistenti.]
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 7.LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO In merito alle difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l’attenzione su quanto segue: [Inserire la descrizione delle limitazioni e delle difficoltà che hanno ostacolato il lavoro del revisore, siano esse implicite nella tipologia dell’incarico conferitogli o nella natura e limitatezza dei dati e della documentazione messi a disposizione del revisore stesso; indicare altresì le conseguenze, in termini di significatività, di dette limitazioni e difficoltà sui valori determinati in applicazione della metodologia applicata dal Consiglio di Amministrazione.]
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 8. CONCLUSIONI [Paragrafo da utilizzare in caso di non applicazione di coefficienti rettificativi ai calcoli previsti dal metodo ex art. 2437- ter, comma 3, Codice Civile:] Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere [da inserire a seconda dei contenuti nel paragrafo 7: “e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7.”], non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di XYZ S.p.A., ex art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni. [Paragrafo da utilizzare in caso di applicazione di coefficienti rettificativi ai calcoli previsti dal metodo ex art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile:] Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere [da inserire a seconda dei contenuti nel paragrafo 7: “e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7.” ], non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che la metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di XYZ S.p.A. ex art. 2437-ter, terzo comma, del Codice Civile e, in particolare, i coefficienti correttivi ad essa applicati, non siano, limitatamente alle finalità per le quali detta metodologia è stata utilizzata, adeguati in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari e che essi non siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni.
Il parere della società di revisione ai sensi dell’art Il parere della società di revisione ai sensi dell’art. 2437 – ter del codice civile (per le società quotate) (cont.) 8. CONCLUSIONI (cont.) Il presente parere è indirizzato al Consiglio d’Amministrazione di XYZ S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per i soci di XYZ S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto. (Società di revisione) ZZZ S.p.A. XXX Socio Luogo e data
Riduzione del Capitale per perdite Contesto Aziendale Date Riduzione del Capitale per perdite Contesto Aziendale Il fatto In virtù delle perdite subite dalla società la riduzione del capitale sociale: è a discrezione della società (facoltativa), se la perdita è inferiore ad un terzo del capitale; è obbligatoria se la perdita eccede un terzo del capitale sociale. 27
Date Riduzione del Capitale per perdite eccedenti il terzo del Capitale Contesto Aziendale Nella seconda ipotesi, la legge (art. 2447 c.c.) distingue ulteriormente tra: - caso in cui per effetto della perdita di oltre un terzo il capitale sociale scenda al di sotto del limite legale (allora vige l’obbligo di convocare l’assemblea al fine di deliberare l’effettiva riduzione del capitale sociale e il simultaneo incremento ad un importo non inferiore al limite imposto dalla legge, o la trasformazione della società); caso in cui il capitale sociale, per effetto delle perdite subite, rimanga comunque al di sopra del limite legale (la legge impone la convocazione dell’assemblea, ma non vige l’obbligo immediato di ridurre il capitale sociale: l’assemblea può decidere di “rinviare a nuovo” le perdite, purché entro il successivo esercizio la perdita risulti diminuita a meno di un terzo, altrimenti l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate) 28
Perché è necessaria un’Informativa Specifica Quale informativa Informazioni riguardanti la riduzione del capitale sociale per effetto delle perdite subite dalla società. Quali strumenti di informativa Bilancio di esercizio; Delibera assembleare e relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata delle società; Osservazioni del collegio sindacale. Quali finalità Garantire perfetto equilibrio tra capitale sociale e consistenza patrimoniale; Assicurare il regolare funzionamento della società.
Riduzione del Capitale Contesto Normativo Date Riduzione del Capitale Contesto Normativo c.c. art. 2446. Riduzione del capitale per perdite. Quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. 30
Riduzione del Capitale Contesto Normativo Date Riduzione del Capitale Contesto Normativo c.c. art. 2446. Riduzione del capitale per perdite (cont.) Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436 c.c. art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. 31
Obblighi del Collegio Sindacale Il Collegio sindacale deve: Se esistono le condizioni prevista dall’art.2446,2447(spa),2482 bis e 2482 ter (srl) del c.c. sollecitare gli Amministratori a convocare l’Assemblea dei soci e se gli Amministratori non provvedono, il Collegio deve assolvere tale obbligo di legge; formulare le proprie osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulla relativa relazione che gli Amministratori devono presentare ai soci, dopo aver effettuato un controllo di tipo “sintetico-complessivo”; se l’Assemblea rinvia l’adozione dei provvedimenti dell’art. 2446 c.c.e 2482 bis, il Collegio sindacale, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, deve controllare che l’Assemblea effettui la riduzione del capitale, in proporzione alla perdita, se questa non risulta ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale. Se ciò non viene effettuato, si deve chiedere al Tribunale l’emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.
Obblighi del Consiglio di Sorveglianza Il Consiglio di sorveglianza deve: Se esistono le condizioni prevista dall’art. 2446 e 2447 del c.c., sollecitare gli Amministratori a convocare l’Assemblea dei soci e se gli Amministratori non provvedono, il Consiglio di sorveglianza deve assolvere tale obbligo di legge; formulare le proprie osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulla relativa relazione che gli Amministratori devono presentare ai soci, dopo aver effettuato un controllo di tipo “sintetico-complessivo”; se l’Assemblea rinvia l’adozione dei provvedimenti dell’art. 2446 c.c. comma 1, il Consiglio di sorveglianza, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, deve deliberare la riduzione del capitale, proporzionalmente alla perdita, se questa non risulta ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale.
Obblighi del Comitato per il Controllo della Gestione Il Comitato deve: Se esistono le condizioni prevista dall’art.2446 e 2447 c.c,.sollecitare gli Amministratori a convocare l’Assemblea dei soci e se gli Amministratori non provvedono, il Comitato deve assolvere tale obbligo di legge; formulare le proprie osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulla relativa relazione che gli Amministratori devono presentare ai soci, dopo aver effettuato un controllo di tipo “sintetico-complessivo”; se l’Assemblea rinvia l’adozione dei provvedimenti dell’art. 2446 c.c. comma 1, il Comitato per il controllo, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, deve controllare che l’assemblea riduca il capitale, proporzionalmente alla perdita, se questa non risulta ridotta a meno di 1/3 del capitale sociale. Se ciò non viene effettuato, si deve chiedere al Tribunale l’emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.
Contabilizzazione Riduzione del Capitale per perdite Riduzione del capitale per perdite posteriore alla chiusura dell’esercizio N.B: Le riserve vanno utilizzate seguendo un criterio di disponibilità decrescente Diversi Riserve facoltative Riserve legale Capitale sociale a Perdita di esercizio
Riduzione del capitale per perdite posteriore alla chiusura dell’esercizio Poichè la delibera di riduzione del capitale sociale produce effetti immediati, è necessario rettificare fin da subito il valore del capitale sociale. Se la situazione lo richiede la società può decidere di ridurre il capitale per un importo arrotondato, sempre nel rispetto del principio secondo il quale la riduzione non può essere superiore al totale della perdita. Infatti, al fine di tutelare i creditori sociali, la legge non consente di incrementare le riserve dell’ammontare pari all’eccedenza rispetto alla perdita, in quanto per la distribuzione delle stesse riserve è sufficiente la delibera dell’assemblea ordinaria. Alla società è altresì concessa la possibilità di “rinviare a nuovo” parte della perdita, se tale rinvio consente di evitare che le azioni abbiano un valore nominale con frazioni di euro inferiori al centesimo. Poichè le quote delle società srl devono necessariamente essere multiple di euro, tali società potrebbero vedersi obbligate a convocare un’assemblea straordinaria che modifichi lo statuto, al fine di adattare il numero o il valore delle quote o, introdurre riserve non distribuibili, o, in alternativa, richiedere ad un socio il conguaglio in denaro.
Contabilizzazione Riduzione del Capitale per perdite Ipotesi di riduzione del capitale per perdite effettuata nel corso dell’esercizio Tutte le operazioni relative alla proposta di copertura delle perdite effettive devono essere correttamente contabilizzate, in modo tale da fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta del conto economico e dello stato patrimoniale dell’esercizio (per tale motivo la CONSOB ha espresso parere sfavorevole all’uso di riserve a conto economico, in quanto ciò consentirebbe di annullare l’impatto di componenti negative di reddito sul risultato d’esercizio). Poichè la delibera di riduzione del capitale sociale produce effetti immediati, è necessario rettificare fin da subito il valore del capitale sociale. - Nel corso dell’esercizio N.B: Le riserve vanno utilizzate seguendo un criterio di disponibilità decrescente Diversi Riserve facoltative Riserve legale Capitale sociale a Riserva copertura perdite
Contabilizzazione Riduzione del Capitale per perdite Ipotesi di riduzione del capitale per perdite effettuata nel corso dell’esercizio - Dopo l’apporvazione del bilancio Riserva copertura perdite a Perdita d’esercizio
Contabilizzazione Riduzione del Capitale per perdite Ipotesi di riduzione del capitale per perdite effettuata nel corso dell’esercizio – perdita finale inferiore alla perdita relativa nel corso dell’esercizio Se la riserva finalizzata alla copertura delle perdite è superiore all’ammontare della perdita d’esercizio effettiva, oltre a destinare la riserva a copertura della perdita, l’assemblea deve anche deliberare la destinazione dell’importo in eccesso ad una riserva indisponibile. Di seguito si riportano le relative registrazioni contabili: Riserva copertura perdite a Diversi Perdita di es Riserva