LA COOPERATIVA SOCIALE

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Transcript della presentazione:

LA COOPERATIVA SOCIALE Enrica Maiocchi, infermiera Presidente cooperativa sociale “Noi con Voi” a r. l. - Pavia

COOPERARE è, letteralmente, l'operare insieme per raggiungere uno scopo, un fine comune in una iniziativa, impresa, attività.

Funzione sociale della cooperazione A norma dell'articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc

L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa - a prescindere da ogni altra distinzione settoriale - si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle coop è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

Il voto capitario Le cooperative sono caratterizzate dal voto capitario dei soci, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea. Caratteristica propria della cooperativa è pure il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci (art. 2528, quarto comma). Ulteriori caratteristiche fondamentali sono: - il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci: art. 2524); - il capitale variabile della società cooperativa (art. 2511).

COOPERATIVA SOCIALE La legge 381/91 ha istituito la categoria delle cooperative sociali individuando nella "società cooperativa" lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, attraverso le quali permettere l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate

Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali Art. 1 (definizione) 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La stessa legge disciplina la figura del socio volontario (art La stessa legge disciplina la figura del socio volontario (art. 2) e del socio svantaggiato (art.4) e prevede convenzioni (art.5) stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B. Le cooperative sociali che rispettino la normativa della Legge 381/1991 sono ONLUS di diritto.

Le cooperative di solito sono suddivise in due grandi categorie: Le Cooperative Sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari educativi e possono farlo sia direttamente sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.).

Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive - commerciali, artigianali, industriali o agricole - che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicapp, minori a rischio di devianza, ecc.).

Come si costituisce una cooperativa sociale E' necessario un minimo di nove Soci per dar vita a una Cooperativa (se si tratta di una "Piccola Società Cooperativa" il numero può oscillare da tre a otto - art.21 L. n. 266 del 7/8/97).

Un Notaio deve redigere l'Atto Costitutivo che deve riportare le seguenti indicazioni (art. 2518 del C.C.): 1) Per ogni Socio persona fisica: cognome, nome luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, codice fiscale, professione dei soci.     Per ogni Socio persona giuridica: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA, generalità del delegato a rappresentare la Società nella Cooperativa; 2) Denominazione, che deve contenere l'indicazione "Cooperativa Sociale", la sede della società, nonché eventuali sedi secondarie; 3) Oggetto, durata, organizzazione e funzionamento della Cooperativa sociale (generalmente per questi elementi si rinvia allo Statuto); 4) Se la società è a responsabilità limitata o illimitata; 5) La quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste. (Il capitale sociale varia in base al numero dei soci e i singoli conferimenti possono essere effettuati sia in denaro, mediante la sottoscrizione di quote o di azioni, sia mediante il conferimento di beni in natura o di crediti …) 6) Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) Il numero degli Amministratori, compresi il Presidente e il Vice Presidente, chi tra essi ha la rappresentanza legale, nonché il numero dei componenti il Collegio Sindacale di cui tre o cinque effettivi, fra i quali il Presidente e il Vice Presidente e le generalità di ciascuno di essi.

Lo STATUTO deve contenere: 1) La denominazione, che deve contenere l'indicazione "Cooperativa sociale", la sede della Società e eventuali sedi secondarie; 2) L'oggetto sociale che deve chiaramente indicare in quale dei due ambiti, di cui all'art.1, comma 1, lett. a) e b) L. 381/91, la Cooperativa vuole svolgere la propria attività; 3) La specificazione se la Società è a responsabilità limitata o illimitata; 4) Se il capitale sociale è ripartito in azioni o quote e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei Soci; 5) Le condizioni per l'ammissione, per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 6) Le forme di convocazione delle assemblee; 7) Le cariche sociali, il numero dei Consiglieri di Amministrazione e i loro poteri, il numero dei Sindaci e i loro poteri; 8) Le norme secondo cui debbono essere ripartiti gli utili; 9) La durata della Società.

IL REGOLAMENTO INTERNO Ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci e dipendenti; il regolamento definisce e disciplina altresì, le tipologie dei rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo, come previsto dall’art. 1 comma 3 Legge 142/01.

Entro 30 gg. dalla data di ratificazione dell'Atto Costitutivo, il Notaio deve provvedere a depositarlo presso la Camera di Commercio, che ne dà comunicazione al Tribunale competente che, accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, emette il decreto di omologazione (art.2330 C.C.), ordinando l'iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581).

Sempre il Notaio si deve preoccupare di comunicare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette l'avvenuta costituzione della Cooperativa che dovrà conservare tra i suoi documenti la ricevuta del deposito avvenuto.

Entro 30 gg. dalla costituzione della Cooperativa il legale rappresentante della Società dovrà presentare all'Ufficio Imposte   sul   valore aggiunto (Ufficio IVA), con un apposito modulo, una dichiarazione di inizio attività. In tale dichiarazione si devono indicare i seguenti dati:   a) ragione sociale;   b) domicilio;   c) tipo di attività;   d) volume di affari che si intende realizzare in un anno solare.

I SOCI Soci lavoratori Ai fini della costituzione di una cooperativa si definiscono soci lavoratori tutti coloro che possono svolgere attività lavorative, distinguendo fra questi le persone normodotate da quelle svantaggiate che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori, soci e non, delle cooperative di tipo "B".

Soci fruitori Tale categoria di soci la si trova solo nelle cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipo "A") ed è costituita da coloro che chiedono di godere dei servizi prestati dalla Cooperativa di cui sono soci.

Soci volontari Tale tipologia di soci è la vera novità delle cooperative sociali rispetto alle altre cooperative, in quanto solo nelle prime vi è la possibilità di avere dei volontari nella compagine sociale. Essi possono essere solo persone fisiche e devono prestare la loro opera gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nelle Cooperative di tipo "A" l'opera dei volontari "deve essere complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti" (art.2, comma 5, L. 381/91).

Soci sovventori Un'altra tipologia di soci che si può trovare in una cooperativa è quella dei soci sovventori (art.4 L. 59/92) che hanno lo scopo di finanziare la Società. Gli Statuti delle cooperative che vogliono introdurre nella loro compagine sociale questi soci devono prevedere la "costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale".

Legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001 Art. 1. (Soci lavoratori di cooperativa). 1) Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2) I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3) Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

NORME DI COMPORTAMENTO PER L'ESERCIZIO AUTONOMO DELLA LIBERA PROFESSIONE REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 03 DICEMBRE 1996 CON DELIBERA N° 38 Titolo VII - Cooperative sociali Art. 56 L'infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente regolamento. La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente: da liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI; da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie integrabili all'attività infermieristica; da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie, purchè sia rispettato il criterio dell'integrabilità. Il Collegio provinciale potrà, con delibera del Consiglio direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l'espletamento di attività di natura non sanitaria. Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio dell'attività infermieristica.

Art. 57 La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica: l'atto costitutivo e lo statuto; copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA; l'elenco dei soci infermieri; l'elenco degli altri soci; il nominativo degli infermieri responsabili per l'area infermieristica. Art. 58 Eguale comunicazione prevista dall'art. 57 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.

Art. 59 La cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio IPASVI. Nel consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà essere presente almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile dell'attività infermieristica e di referente nel confronto del Collegio provinciale. Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli studi associati richiedendo il nulla osta al Collegio per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta. Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco dei soci, nonchè l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Art. 60 La cooperativa sociale può essere costituita fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province. In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati. Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una provincia il Consiglio di amministrazione deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale IPASVI interessato. ...

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