PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI Art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Norma interpretata dalla giurisprudenza (a partire dagli anni ’90) in chiave espansiva fino a ricomprendere anche i rischi derivanti da attività criminosa di terzi
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI Art. 4 D.Lgs. 626/94 “Il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”. segue
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI segue PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI Art. 28 T.U. 2008 (che sostituisce l’art. 4) Fa esplicito riferimento allo stress-lavoro correlato di cui all’accordo europeo 8 ottobre 2004 che esclude lo stress post traumatico (cui è ricondotto il rischio rapina) Dal punto di vista normativo non cambia nulla
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI Ccnl 12 febbraio 2005 (appendice IV) non modificato dall’accordo 8 dicembre 2007 “Le imprese bancarie considereranno il «rischio-rapina» ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994” La norma codifica un indirizzo di settore ormai consolidato. Sul piano sindacale, in forza del demando contenuto nel ccnl, la materia è stata oggetto nel tempo di specifiche regolamentazioni nell’ambito della contrattazione aziendale
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E SINDACALI Circolare ABI, serie-Lavoro n. 125/2005 sulla valutazione del rischio rapina in banca Natura del rischio (professionale, ma atipico) Obblighi di prevenzione e protezione del datore di lavoro (informazione, formazione, intervento sanitario)
Interventi di natura sanitaria Rilevanza della “natura” del rischio-rapina, che è: atipico specifico (rischio professionale, in quanto “occasionato” dal lavoro) Sorveglianza sanitaria non obbligatoria L’intervento del MC solo ex art. 41, comma 2, lett. c) ossia a richiesta del lavoratore preventivo successivo L’intervento può essere: Possibilità di adottare misure specialistiche (anche a carattere psicologico)
Da attuare anche mediante appositi questionari Ulteriori interventi Possibile intervento del MC e del RSPP Quale “primo supporto psicologico” a favore dei dipendenti interessati dal fatto criminoso Interventi sanitari di screening Da attuare anche mediante appositi questionari
DUE INTERESSANTI ESPERIENZE BANCARIE
1º Misure di sostegno individuale a carattere sanitario Comunicazione e colloquio informale da parte del SSP sulla metodologia e le finalità della procedura Sulla base dei risultati il SPP invia ai singoli un questionario riservato da trasmettere successivamente al MC Alla luce dei risultati il MC valuta se sia necessario il coinvolgimento dello psicologo, l’adesione al quale resta comunque volontaria Il colloquio con lo psicologo può avvenire direttamente ed è sempre “protetto” da interferenze Lo specialista relaziona al MC Il MC emette un giudizio circa la sussistenza o meno di controindicazioni al permanere nel ruolo/filiale (non idoneità)
A seguito di un questionario si procede ad una “mappatura” Segue: La classificazione degli eventi A seguito di un questionario si procede ad una “mappatura” degli eventi (a seconda della gravità) Stante la complessità della materia viene in genere reputato inutile adottare “protocolli” preventivi standard di sorveglianza sanitaria Previsti interventi “d’ufficio” per le ipotesi più gravi Interventi che possono essere: individuali collettivi (debriefing)
2° Intervento strutturato nelle seguenti fasi: Disposto dal MC Finalizzato all’acquisizione di informazioni necessarie alla individuazione del tipo di supporto da fornire A ridosso dell’evento criminoso (entro 10 giorni) Intervento di counseling A valle dell’intervento di counseling, a richiesta dall’interessato Condotto con l’ausilio di personale specializzato Al termine del colloquio viene somministrato un questionario Colloquio individuale
Intervento di debriefing Intervento di follow-up Visita medica E’ disposto dal MC in esito alla relazione conseguente alle due fasi precedenti Si sostanzia in un colloquio, generalmente rivolto al gruppo, tenuto dallo psicologo Relazione finale al MC Intervento di debriefing Dopo 45 giorni dal MC Colloqui di gruppo o individuali che mirano alla verifica del rischio DPTS In esito ai colloqui, a seconda del giudizio, viene disposta la visita del MC Intervento di follow-up Sempre a richiesta (no obbligatoria) La richiesta, sottoscritta dal lavoratore, può essere avanza autonomamente o su consiglio del MC Inoltrata all’Ufficio prevenzione Visita medica post-rapina