La riforma del TFR e della previdenza complementare

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La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA www.consulenzelavoro.it - tel.:0481/538998 – fax.: 0481/539441

Il motivo dell’urgenza: l’insufficienza della pensione pubblica Il tasso di sostituzione (pensione/ultimo reddito da lavoro)

La “leva del TFR maturando” La “leva fiscale” Gli strumenti Le “leve” principali scelte dal Legislatore per incentivare l’adesione alla previdenza complementare sono due: La “leva del TFR maturando” La “leva fiscale”

Il fulcro della riforma ruota intorno alla scelta a La scelta principale Il fulcro della riforma ruota intorno alla scelta a disposizione di ogni lavoratore dipendente: “Sposare la causa” della previdenza complementare oppure Lasciare “tutto come prima”, mantenendo il diritto alla “liquidazione” Tutto il resto non riguarda i lavoratori ma le aziende, lo Stato, l’INPS, i sindacati…

Le forme di previdenza complementare Fondi pensione negoziali I Fondi pensione negoziali nascono da accordi collettivi, anche aziendali, che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (esempio regione o provincia autonoma). Fondi pensione aperti I Fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione, … L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva. Forme individuali pensionistiche (Fip) I Fip sono prodotti di emanazione tipicamente assicurativa e trovano distribuzione anche tramite il canale bancario (grazie agli accordi di bancassurance). L’adesione può avvenire esclusivamente su base individuale.

Il silenzio/assenso Come regola generale: Art. 8, comma 7 Dlgs 252/2005 … nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti (30/06/2007 – o 6 mesi dalla data di assunzione): Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a un’altra forma di previdenza complementare ad adesione collettiva …

Quali sono le strade percorribili? LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 1 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 2 Il PERCORSO DECISIONALE ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori dipendenti a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del Tfr. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza (iscritti dal/prima del 29.4.1993). (fonte www.tfr.gov.it)

LAVORATORE DIPENDENTE alla previdenza obbligatoria PERCORSO DECISIONALE 1 conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta Entro il 30 giugno 2007 oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007 ESPRIME la volontà di: Modalità di scelta esplicita mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall’INPS LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale ① (*) Per “forma pensionistica collettiva” si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva. In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili: Entro il 30 giugno 2007 oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà ② quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: Modalità di scelta tacita forma pensionistica istituita presso l’INPS Se non applicabili ① o ② ③

LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS PERCORSO DECISIONALE 2 entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: Modalità di scelta esplicita al 1° gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce Modalità di scelta tacita LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 il datore di lavoro provvede a: mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’Inps - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: Modalità di scelta esplicita nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% al 1° gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare Andare al percorso decisionale 1 modalità tacita Modalità di scelta tacita

Le scelte dei dipendenti 3 elementi di attenzione!!! La scelta di “lasciare il T.F.R. in azienda” potrà essere modificata in qualunque momento successivo, mentre la decisione di indirizzare il T.F.R. ad una forma di previdenza complementare non è “revocabile” e impegna il lavoratore fino al momento del pensionamento… La possibilità di cambiare forma di previdenza complementare (“portabilità”) è prevista dopo due anni di adesione al fondo. Almeno per ora, tutte le “nuove” norme sulla previdenza complementare non si applicano ai “dipendenti pubblici”.

Le forme di compensazione per le aziende L’art. 10 del Dlgs 252/2005 specifica le forme di compensazione previste: Aumento della “quota di deducibilità” del T.F.R. destinato alla previdenza complementare dall’attuale livello del 3% ad un livello del 4% per le imprese con almeno 50 addetti e al 6% per le imprese con meno di 50 addetti. Soppressione del contributo dello 0,20% (relativo al finanziamento da parte dell’impresa del fondo di garanzia del T.F.R. proporzionalmente alla parte di T.F.R. maturando destinato alla previdenza complementare). Riduzione del costo del lavoro, e più specificamente dei c.d. “oneri impropri”, in misura dello 0,19% nel 2008 che aumenterà fino allo 0,28% nel 2014, correlata al flusso di T.F.R. maturando conferito alla previdenza complementare.

- il modulo TFR 1 (ai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006) Obblighi informativi Ciascun datore di lavoro dovrà consegnare ai propri lavoratori dipendenti: - il modulo TFR 1 (ai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006) oppure - il modulo TFR 2 (ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006). Trenta giorni prima della scadenza di sei mesi utili ai fini del conferimento del T.F.R. maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il T.F.R. maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Tassazione rendimenti Tassazione prestazioni I vantaggi fiscali per chi aderisce ad un fondo pensione dopo il 01/01/2007 Deducibilità Versamenti Scompare il vincolo del 12% del reddito Scompare il vincolo del “doppio del TFR” Possibilità di dedurre fino a 5.164,57 € Tassazione rendimenti Tassazione con “cedolare secca” dell’ 11% sul risultato netto in ciascun periodo d’imposta. Tassazione prestazioni Tassazione con “cedolare secca” del 15% sul montante complessivo maturato al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti (uguale per la parte in capitale e in rendita). “Sconto dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo superiore al 15°. “Sconto” massimo 6%.

Dal punto di vista del lavoratore dipendente: I “Pro” e i “Contro” “TFR IN AZIENDA” Dal punto di vista del lavoratore dipendente: Flessibilità nella gestione del TFR: si può cambiare idea in ogni momento. Erogazione dell’intero TFR al termine del rapporto di lavoro. Restano insoddisfatti i rischi potenziali connessi a una pensione che in prospettiva si presenta con un coefficiente di sostituzione inadeguato. Probabile disponibilità del datore di lavoro ad accordare anticipazioni anche al di fuori dei vincoli del 2120 C.c.. Tassazione sfavorevole rispetto alla previdenza complementare. La garanzia di restituzione è certa (fondo di garanzia INPS) ma con rendimenti “ragionevolmente” inferiori, nel lungo termine, rispetto ai fondi pensione.

I rendimenti

“TFR IN AZIENDA” I “Pro” e i “Contro” Dal punto di vista dell’azienda < 50 dipendenti Autofinanziamento a “tasso calmierato”. L’azienda deve continuare ad accollarsi la rivalutazione annua dello stock di TFR arretrato al 31 dicembre dell’anno precedente. Nessun aggravio di costi sia a carico della gestione amministrativa interna che della gestione esterna (consulente del lavoro, commercialista, etc.). Rischio che il lavoratore cambi orientamento, in un qualunque momento successivo, rispetto alla scelta iniziale di lasciare il TFR in azienda, con un gravoso appesantimento delle incombenze amministrative. Dal punto di vista dell’azienda > 49 dipendenti (TFR al Fondo gestito dall’Inps) Rischio di notevoli gravami gestionali. Usufruisce delle forme di compensazione ex legge.

“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” I “Pro” e i “Contro” “TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” Dal punto di vista del lavoratore dipendente Intervento “salvifico” nei confronti del proprio status del futuro pensionato. Le possibilità “di uscita” sono limitate e “ritirabilità” in capitale nei limiti del 50% del montante complessivo. Meccanismo di tassazione decisamente favorevole. Possibilità di scegliere di non gravare sulla propria retribuzione, aderendo con il solo conferimento del TFR. Possibilità di usufruire eventualmente del contributo del datore di lavoro. I rendimenti potrebbero essere soggetti alle oscillazioni dei mercati. Notevoli garanzie previste dalla governance dei fondi pensione.

“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” I “Pro” e i “Contro” “TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” Dal punto di vista delle aziende (indifferente se con più o meno di 50 dipendenti) Cessa l’obbligo della rivalutazione annua del TFR maturando (essendo stato trasferito alla previdenza complementare). Aumento esponenziale dei costi amministrativi (interni ed esterni) nel caso di scelte disomogenee dei singoli lavoratori. Eventuale contribuzione dell’azienda quando eventualmente previsto da contratti collettivi o accordi aziendali. Usufruisce delle forme di compensazione ex legge.

“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” Anticipazioni “TFR IN AZIENDA” Almeno 8 anni di anzianità, massimo 70% del maturato, limiti annui pari al 10% degli aventi diritto e comunque al 4% dei dipendenti (salvo miglior favore da parte dell’azienda). La tassazione: a tassazione separata con aliquota minima del 23%. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.     “TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” 75% per spese mediche per sé, il coniuge e i figli in qualunque momento (tassazione secca del 15% meno 0,3 punti per ogni anno oltre il 15° massimo 6%). 75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli con almeno 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione secca del 23%). 30% per altre esigenze con minimo 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione secca 23%).

La Pensione Complementare e le altre opzioni La funzione della prev. compl. è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di prev. compl.. L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione compl. parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l’importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione in capitale.

La Pensione Complementare e le altre opzioni Riscatto della Posizione Individuale Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica compl., può: chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata; mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione. Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e misure: riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.