Contratti collettivi nazionali Quale rapporto? Legge Patto per la Salute Spesa per il personale Determinazione fondi contrattazione integrativa Quale rapporto?
Riduzione spesa per il personale Rideterminazione organici Riduzione fondi destinati alla contrattazione integrativa
Fondi per la contrattazione integrativa Interventi sulla spesa per il personale 2006 2007 2008 L. 266/2005 (art. 1, c. 198) Valore 2004 diminuito del 1% 2007 2008 2009 L. 296/2006 (art. 1, c. 565, lett. a) Valore 2004 diminuito del 1,4% 2010 2011 2012 L. 191/2009 (art. 2, c. 71) Valore 2004 diminuito del 1,4% L. 266/05 – Art. 1, c. 200 L. 296/06 Art. 1, c. 565, lett. c) L. 191/09 – Art. 2, c. 71 Ai fini della determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa si fa riferimento all’articolo 1, c. 189, L. 266/2005 Modifiche Dl 112/2008: dal 2009 Valore fondi bloccato al valore 2004 ridotto del 10% Origine: dal 2006 Valore fondi bloccato al valore 2004
Fondi per la contrattazione collettiva integrativa Legge 23/12/2005 n. 266 – Articolo 1 Amministrazioni Stato, Ag. Fiscali, Epne c. 189: A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per il 2004. c. 191: L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai CCNL, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. c. 194: A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Enti del Servizio Sanitario Nazionale c. 198: Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, …., concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1%. c. 199: Le spese di personale sono considerate al netto: Per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei CCNL; Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei CCNL intervenuti successivamente all’anno 2004. c. 206: Costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. c. 200: Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, …………...
Fondi per la contrattazione integrativa Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1. c. 565 a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) ……; 2) ……; 3) ……; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
Fondi per la contrattazione integrativa DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (L. 133/2008) Art. 67 – c. 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali ……………., determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 ………… ridotto del 10 per cento.». Art. 79 – c. 1-bis b) l’impegno delle regioni,…, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso: 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; anche con riferimento a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), [enti del SSN] fanno riferimento per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
Fondi per la contrattazione integrativa Legge 23/12/2009, n. 191 Art. 2 c. 71. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono ……. c. 72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’ articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.
Fondi per la contrattazione integrativa Dl 78/2010 (L. 122/2010) Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. 2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
Dl 78/10 (L. 122/2010) Art. 9 c. 1 Previsto dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (di cui elenco ISTAT) Anni 2011, 2012 e 2013 Trattamento economico complessivo, compreso salario accessorio, Singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale In ogni caso NON può superare Il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 Incluse le variazioni dipendenti da: eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, indennità di vacanza contrattuale Al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva Fermo quanto previsto per il blocco dei trattamenti economici per le progressioni di carriera (comma 21, terzo e quarto periodo)
In relazione al trattamento fondamentale: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 1 La Conferenza delle Regioni conviene sull’opportunità di riferirsi a “quanto giuridicamente spettante come trattamento ordinario per l’anno 2010”, in conto competenza ed a parità di condizioni giuridiche. Per quanto attiene alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono essere riconosciute, anche nel periodo 2011-2013, gli elementi retributivi di seguito specificati, compresi quelli legati all’effettiva presenza: Indennità di comparto; Indennità di direzione e staff ex art. 37, c. 4, del CCNL del 6/7/1995; Indennità specifica categorie A e B1; Indennità centralinisti non vedenti (ex L. 113/95); Retribuzione di posizione titolari di Posizione organizzativa o di Alta professionalità e, per quanto riguarda il SSN, anche l’indennità di coordinamento; Indennità di docenza ex art. 37, c. 1, lett. e) CCNL 6/7/95; Compensi per particolari responsabilità; Indennità di disagio; Indennità di maneggio valori; Indennità di rischio e, per il SSN, di rischio radiologico; Indennità di turno e di reperibilità, in costanza di appartenenza a struttura con articolazione oraria in turni invariata e/o a medesima area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità; Indennità professionale specifica per il personale del SSN; Indennità di struttura ex art. 44 CCNL personale non dirigente comparto Sanità 1/9/95; Retribuzione di posizione dei dirigenti regionali e. per il SSN, retribuzione di posizione aziendale, indennità di struttura complessa, indennità di dipartimento. Sono da ricomprendere nel tetto del trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione alla categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010. In relazione al trattamento fondamentale: Stipendio tabellare (compreso IIS); R.I.A. (se acquisita); Progressione economica orizzontale; Eventuali assegni ad personam; Tredicesima mensilità; Indennità di specificità medica; Retribuzione di posizione minima unificata; Valore comune indennità di qualificazione professionale.
Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 1 Sono fatti salvi nel corso del triennio 2011/2013, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa Eventuali arretrati (es. ex rinnovi CCNL e/o riconoscimento attribuzione istituto contrattuale con decorrenza retroattiva); Conseguimento funzioni diverse in corso d’anno, ex: Assegnazioni incarichi dirigenziali a termine e di posizione organizzativa/alta professionalità; Innalzamento livello struttura dirigenziale e/o di posizione organizzativa per accrescimento funzioni; Assegnazione a struttura con orario di lavoro a turni e/o ad area di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità; Impiego allo svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, di servizi continuativi che comportano maneggio valori di cassa, di compiti che comportano specifiche responsabilità, ipotesi di diversa/maggiore articolazione della prestazione di servizio a turni e/o di pronta reperibilità, ecc.; E, in aggiunta, per il SSN: Attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori; Indennità di esclusività conseguita per effetto dell’attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità; Passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività. Missioni svolte in Italia ed all’estero; Corresponsione indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010; Ai casi sopra elencati vanno aggiunti: Le indennità legate a particolari condizioni di lavoro; I compensi per lo svolgimento di lavoro straordinario Per il SSN, le prestazioni orarie aggiuntive rese dal personale infermieristico e tecnici di radiologia ai sensi dell’art. 1, c. 2, della L. 1/2002, prorogata dalla L. 120/2007.
Sono altresì esclusi dal blocco: Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 1 Rimangono esclusi dal blocco del trattamento economico complessivo gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità, in pratica quelle componenti legate al merito, oggetto del Dlgs 150/2009, quali: Compensi di produttività Retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa/Alta professionalità e dei dirigenti Sono altresì esclusi dal blocco: Compensi per attività di pianificazione/progettazione (ex art. 92 Dlgs 163/06) Compensi per l’esercizio del patrocinio legale Compensi ai dirigenti per incarichi esterni per cui trova applicazione la disciplina dell’omnicomprensività Compensi dei dirigenti medici, veterinari e sanitari per lo svolgimento di prestazioni in regime di libera professione
Dl 78/10 (L. 122/10) Art. 9 c. 2-bis Dal 1/1/2011 al 31/12/2013 In ogni Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, dlgs 165/2001 Ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio Personale NON dirigenziale Personale dirigenziale NON può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 La riduzione del personale in servizio è da considerare come somma algebrica fra cessati e assunti È , comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 2-bis Dal 1/1/2011 al 31/12/2013 Ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio NON può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 Dal tetto rimangono esclusi i residui degli anni precedenti Rimane valida la possibilità di adeguare le risorse decentrate in caso di incremento della dotazione organica e contestuale copertura dei posti
Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut Conferenza delle Regioni e delle Prov. Aut. - Nota 11/17/CR06/C1 – Interpretazione art. 9, c. 2-bis Dal 1/1/2011 al 31/12/2013 Ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio È , comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio Riferimento temporale Individuazione delle voci da ridurre Determinazione quanto ridurre 2011 su 2010 Vanno decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, con esclusione: Importi relativi alle posizioni/fasce economiche del personale cessato; Importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali; Importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi di posizione organizzativa e di Alta professionalità e, per il SSN, anche l’indennità di coordinamento; Importi relativi alle indennità di disagio, rischio, turno, reperibilità, struttura, maneggio valori, compensi per particolari responsabilità Va determinato un importo medio, mediante la somma delle quote individuali delle voci accessorie erogate, in conto competenza nell’anno precedente, al personale che cessa, diviso per il numero di unità cessate nell’anno stesso. L’importo così determinato è moltiplicato per le unità di personale cessato, al netto delle assunzioni programmate. 2012 su 2011 2013 su 2012 2014 su 2013 La riduzione non può che essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 dicembre rispetto al 1° gennaio, escludendo il numero delle unità assunte o da assumere.
I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati Dl 78/2010 (L. 122/10) Art. 9 c. 4 Rinnovi contrattuali Biennio 2008/2009 Non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2% (si applica anche agli accordi e ccnl stipulati prima del 31/5/2010) Eventuali clausole difformi contenute nei contratti e negli accordi Sono inefficaci a partire dalla mensilità di giugno 2010 I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati SSN: 0,80% art. 10 CCNL 08/09
Dl 78/10 (L. 122/10) Art. 9 È fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale NON si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali Personale A.P. Contrattualizzato CCNL 2010/2012 Perdita media a regime: mensile, annua e cumulata nel triennio 5,9 Anno 2010 (IPCA 1,8) Anno 2011 (IPCA 2,2) Anno 2012 (IPCA 1,9) Totale SSN € 116,00 € 460,07 € 1.022,37 € 1.508,00 € 2.990,44 (con il modello contrattuale di Governo – Cisl e UIL)
Regole di contabilità – Aziende sanitarie Art. 5 Dlgs 502/1992 Demanda alle Regioni l’emanazione delle norme che regolino la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle AUSL e delle aziende ospedaliere prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità; f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti .
Bilanci Ogni azienda sanitaria deve adottare Un bilancio economico pluriennale di previsione Un bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo Unità previsionali di base Capitoli di spesa/entrata Un bilancio di esercizio Con DM 11/2/2002 è stato adottato: Lo “Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere” Con DM 8/4/2002 è stato adottato: Lo “Schema di bilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico”
Bilanci Bilancio economico pluriennale di previsione In genere adottato sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Sanitario Regionale (la sua durata, di norma, coincide con il PSR o con il documento di programmazione) Per pianificare l’attività Per riscontrare le modalità di utilizzo delle risorse nell’arco temporale preso in considerazione (anche in riferimento alla copertura di nuovi o maggiori costi a carico di esercizi futuri)
Bilanci Il bilancio pluriennale è aggiornato ogni anno (per scorrimento) ed è adottato insieme al bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo Indica per l’anno successivo, a quello in cui viene redatto, l’ammontare dei costi di gestione ed ogni altro onere che l’azienda prevede di sostenere nonché i ricavi ed i proventi di qualsiasi natura e la quota del fondo sanitario spettante.
Bilancio di esercizio è costituito da: Stato patrimoniale È il documento contabile che dimostra la situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (complesso dei mezzi economici, materiali ed immateriali, a disposizione dell’azienda). Nell’attivo sono contabilizzate le voci positive del patrimonio (immobilizzazioni, attività circolanti), mentre nel passivo sono riportate le voci negative (poste del patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, debiti). Conto economico Redatto in forma scalare, determina il risultato economico di fine esercizio (la semplice differenza fra valore della produzione e costi relativi fornisce il margine operativo lordo, ovvero il valore aggiunto ottenuto dall’erogazione dei servizi. Se a questo primo totale si sommano algebricamente i proventi ed oneri finanziari, le rettifiche di valore delle attività finanziarie, i proventi ed oneri straordinari, si ottiene il risultato d’esercizio al lordo delle imposte. Detraendo imposte e tasse da questo risultato si avrà l’utile o la perdita di esercizio.) Nota integrativa Consente di rendere più completi e leggibili i dati che risultano dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
DM 11/2/2002 - Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere Stato patrimoniale ATTIVO A) Immobilizzazioni I - immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, sviluppo 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4) immobilizzazioni in corso e acconti 5) altre Totale I II -Immobilizzazioni materiali 1) terreni 2) fabbricati a) disponibili b) indisponibili 3) impianti e macchinari 4) attrezzature sanitarie e scientifiche 5) mobili e arredi 6) automezzi 7) altri beni 8) immobilizzazioni in corso e acconti Totale II III-Immoblizzazioni finanziarie 1) crediti 2) titoli Totale III Totale immobilizzazioni (A) B) Attivo circolante I -Rimanenze: 1) sanitarie 2) non-sanitarie 3) acconti II - Crediti da 1) regione e prov. autonoma 2) comune 3) aziende sanitarie pubbliche 4) ARPA 5) erario 6) altri (privati, estero, anticipi, personale . . . ) III - Attività finanziarie 1) titoli a breve Totale III IV -Disponibilità liquide 1) cassa 2) istituto tesoriere 3) c/c postale Totale IV Totale attivo circolante (B) C) Ratei e risconti D) Conti d'ordine 1) canoni leasing ancora da pagare 2) depositi cauzionali PASSIVO A) Patrimonio netto I. Finanziamenti per investimenti II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti III. Fondo di dotazione IV. Contributi per ripiani perdite anno anno V. Utili (perdite) portati a nuovo VI. Utile (perdita) dell'esercizio Totale (A) B) Fondi per rischi e oneri 1) per imposte 2) rischi 3) altri Totale (B) C) Trattamento fine rapporto 1) premi di operosità medici SUMAI 2) trattamento di fine rapporto Totale (C) D) Debiti 1) mutui 2) regione e prov. autonoma 3) comune 4) aziende sanitarie pubbliche 5) ARPA 6) debiti verso fornitori 7) debiti verso istituto tesoriere 8) debiti tributari 9) debiti verso istituti di previdenza 10) altri debiti Totale (D) E) Ratei e risconti F) Conti d'ordine 1) canoni leasing ancora da pagare 2) depositi cauzionali
DM 11/2/2002 - Schema di bilancio delle aziende sanitarie e ospedaliere Conto economico A) Valore della produzione 1) contributi in c/esercizio 2) proventi e ricavi diversi 3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 5) costi capitalizzati Totale (A) B) Costi della produzione 1) acquisti di beni 2) acquisti di servizi a) prestazioni sanitarie da pubblico b) prestazioni sanitarie da privato c) prestazioni non sanitarie da pubblico d) prestazioni non sanitarie da privato 3) manutenzione e riparazione 4) godimento di beni di terzi 5) personale sanitario 6) personale professionale 7) personale tecnico 8) personale amministrativo 9) oneri diversi di gestione 10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (suddiviso per singolo conto) 11) ammortamento dei fabbricati a) disponibili b) indisponibili 12) ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 13) svalutazione dei crediti 14) variazione delle rimanenze a) sanitarie b) non sanitarie 15) accantonamenti tipici dell'esercizio Totale (B) differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari 1) interessi attivi 2) altri proventi 3) interessi passivi 4) altri oneri Totale (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1) rivalutazioni 2) svalutazioni Totale (D) E) proventi e oneri straordinari 1) minusvalenze 2) plusvalenze 3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria 4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 5) sopravvenienze e insussistenze Totale (E) risultato prima delle imposte (A-B ± C ± D ± E) Imposte e tasse Utile o perdita di esercizio
Fondi destinati alla contrattazione Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica
Fondi destinati alla contrattazione CCNL 94/97 – Biennio 04/05 CCNL 98/01 – Biennio 98/99 CCNL 02/05 – Biennio 02/03 Art. 43 – Fondo per il compenso lavoro straordinario Art. 38 – Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Art. 29 – Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Art. 43 – Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Art. 39 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica Art. 31 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica Art. 43 – Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità Art. 46 – Fondo per la qualità della prestazione individuale Art. 38 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Art. 30 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Art. 46 – Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi Art. 30 c.5. È confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività.
“Fondo disagio” articolo 8 CCNL 2006/2009 PROMEMORIA FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO SANITA’ - Costituzione e Verifica “Fondo disagio” articolo 8 CCNL 2006/2009
“Fondo disagio” articolo 8 CCNL 2006/2009 Base costitutiva CCNL 94/97 - art. 43 “fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” spesa sostenuta dall’ASL nel 1993 per il salario di disagio (indennità notturna, festiva, di presenza, pronta disponibilità, rischio RX, ecc) incrementato in ragione d’anno dello 0.3% Monte Salari 1993 CCNL 94/97 - art. 43 “ Fondo per il compenso del lavoro straordinario” “somma spettante” al personale per compensi straordinari (65 ore annue per numero dipendenti al 31.12.1993, decurtata del 5%) CCNL 98/01 primo biennio - art. 38 i fondi di cui sopra si costituiscono in un unico Fondo il cui ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1997. Incrementi e trasferimenti successivi CCNL 1998 - 2001 primo biennio: Incremento 0,06% del Monte Salari 1997 (dec. 31 dicembre 1999) CCNL 1998 - 2001 secondo biennio: Trasferimento costo rischio RX (tecnici di radiologia) al “fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative …”(con vincolo di stessa destinazione) CCNL 2002 – 2005 primo biennio: Incremento 7,69 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (dec. 1/1/2002) Incremento 1,15 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (solo per il 2002) Incremento 2,59 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (dec. 1/1/2003) Incremento 0,16 euro per 12 mesi per dip. al 31.12.2001 (dec. 1/1/2003) Incremento 0,03 % monte salari 2001 (dec. 1/1/2003) CCNL 2006 – 2009 primo biennio: Il Fondo è confermato; il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005
“Fondo produttività” articolo 9 CCNL 2006/2009 PROMEMORIA FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO SANITA’ - Costituzione e Verifica “Fondo produttività” articolo 9 CCNL 2006/2009
“Fondo produttività” articolo 9 CCNL 2006/2009 Base costitutiva DPR 348 del 1983 (ex compartecipazioni) CCNL 94/97 fondo per finanziamento del sistema premiante (produttività) Incrementi e trasferimenti successivi CCNL 1998 - 2001 primo biennio (Fondo consolidato al 31/12/1997 escluso risorse aggiuntive CCNL 1994 - 1997): Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97 (quota che non si consolida) Incremento economie di gestione per part-time Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.) 1% monte salario 97 (tetto max) – risorse agg. aziendali 1% più 0,2% monte salario 97 - risorse agg. regionali Decurtazione (10%-15%) per trasferimento/finanziamento fondo art. 10 CCNL 1998 – 2001 secondo biennio (Fondo consolidato al 31/12/1999 escluso risorse agg. CCNL 1998 – 2001 primo biennio) Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97 1% monte salario 97 (tetto max) – risorse agg. aziendali – 1% più 0,2% monte salario 99 (risorse agg. regionali destinabili dal 1/1/01 al Fondo art 9 o 10 nella misura definita in CCIA) 0.4% monte salario 99 (destinabili dal 1/1/01 al Fondo art. 9 o 10 nella misura definita in CCIA) CCNL 2002 - 2005 primo biennio (Fondo consolidato al 31/12/2001 escluse risorse agg. CCNL 98/01 secondo biennio) Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97 (quota che non si consolida) Incremento economie di gestione per part-time Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.) 1% monte salario 2001 (tetto max) – risorse agg. az. 1% più 0,2% monte salario 2001 - risorse agg. reg. ( per la quota non già destinata al Fondo art. 10) 0.4% monte salario 2001 (per la quota non già destinata al Fondo art. 10) 133,90 euro annue per dip. destinabili dal 1/1/03 al Fondo art.9 o 10 (come definito in CCIA) CCNL 2002 - 2005 secondo biennio (Fondo consolidato al 31/12/2003 escluso risorse aggiuntive CCNL 02/05 – primo biennio) Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97 Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.) 1% più 0,2% monte salario 2001 - risorse agg. regionali – (per la quota non già destinata al Fondo art.10) 133,90 euro annue per dipendente 0,51% monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente) dec. 31/12/2005 (a valere per l’anno 2006 destinabili al Fondo art. 9 o 10 nella misura prevista in CCIA)
Incrementi e trasferimenti successivi Segue dalla dia precedente: “Fondo produttività” articolo 9 CCNL 2006/2009 Incrementi e trasferimenti successivi CCNL 2006 - 2009 primo biennio (Fondo consolidato al 31/12/2005 escluso risorse agg. CCNL 02/05 secondo biennio) Incremento risorse derivanti da art. 43 legge 449/97 (quota che non si consolida) Incremento economie di gestione per part-time Incremento da disposizioni di legge (naz. e reg.) 1% monte salario 2001 (tetto max) – risorse agg. aziendali 1% più 0,2% monte salario 2001 - risorse agg. regionali (per la quota non già destinata al Fondo art. 10) 0.4% monte salario 2001 133,90 euro annue per dipendente 0,51% del monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente) dec. 31/12/05 (a valere per l’anno 2006 per la quota non già destinata al Fondo art. 10) Incremento di 13,50 euro annui lordi per dip. al 31.12.05 (destinabili al Fondo art. 9 o 10 nella misura prevista in CCIA - decorrenza 1 gennaio 2007) Incremento rideterminato in 28,73 euro annui lordi per dip. al 31.12.2005 (destinabili al Fondo art. 9 o 10, nella misura prevista in CCIA - decorrenza 1 gennaio 2008)
PROMEMORIA FONDI CONTRATTUALI - COMPARTO SANITA’ - Costituzione e Verifica Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative … . articolo 10 CCNL 2006/2009
Incrementi successivi Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative … . articolo 10 CCNL 2006/2009 Base costitutiva Spesa per il personale (tutto) al 1° gennaio 1998 per indennità di qualificazione professionale (ex art. 45 CCNL 94/97) maggiorazione indennità infermieristica ed ex 8 bis Incrementi successivi CCNL 1998 – 2001 primo biennio: Incremento 0,81% monte salari 97 , dec. 31.12.99 (quota che si consolida nel fondo) Incremento (10% - 15%) per trasferimento dal Fondo art. 9 Maturazione classi infermieristiche e 8 bis decorrenza 1 gennaio 1998 (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo) CCNL 1998 – 2001 secondo biennio (Fondo consolidato al 31/12/1999) Incremento 5.000 lire mensili per dipendente (decorrenza 1 luglio 2000) Incremento 13.000 lire mensili per dipendente che riassorbono le 5.000 lire (decorrenza 1 gennaio 2001) (quota che si consolida nel fondo) RIA personale cessato dal servizio (decorrenza 1 gennaio 2000) (quota che si consolida nel fondo) (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo) Maturazione classi infermieristiche e 8 bis (decorrenza 1 gennaio 1998) (quota che si consolida nel fondo) (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo) Incremento 1,2% monte salari 99 risorse aggiuntive regionali (per la quota destinata al Fondo art. 10) Incremento 0,4% monte salari 99 Incremento per trasferimento dal fondo disagio/straordinari costo per indennità RX (quota che si consolida nel fondo) Costo indennità di coordinamento Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL 2000/2001 Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65 ore straordinario per posizione organizzativa (quota che non si consolida nel fondo) Incremento per variazione dotazioni organiche quanto – qualitative Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo “disagio e straordinari” Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica
CCNL 2002 – 2005 primo biennio CCNL 2002 – 2005 secondo biennio (Fondo consolidato al 31/12/2001) RIA personale cessato dal servizio – decorrenza 1 gennaio 2002 (quota che si consolida nel fondo) (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo) Maturazione classi infermieristiche e 8 bis decorrenza 1 gennaio 2002 Incremento 1,2% monte salari 2001 risorse aggiuntive regionali (per la quota destinata al Fondo art.10) (quota che si consolida nel fondo) Incremento 0,4% monte salari 2001 Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL 2002 – 2003 Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65 ore straordinario per posizione organizzativa (quota che non si consolida) Incremento per variazione dotazioni organiche quanto – qualitative Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo “disagio e straordinari” Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica Incremento 2 euro per 13 mensilità per dipendenti al 31.12.2001 (decorrenza 1 gennaio 2003) (quota che si consolida nel fondo) Incremento 4,05 euro per 13 mensilità per dipendenti al 31.12.2001 Incremento 133,90 euro annue per dipendente (per la quota destinata in CCIA al Fondo art. 10) (decorrenza 1 gennaio 2003) Incremento 0,12 % del monte salari 2001 ( indennità professionale BS sanità) Incremento 0,17% monte salari 2001 ( passaggi D/DS ) CCNL 2002 – 2005 secondo biennio (Fondo consolidato al 31/12/2003) Incremento 0,51% del monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente) (dec.31/12/ 2005 a valere per l’anno 2006 per la quota destinata in CCIA al Fondo art. 10) RIA personale cessato dal servizio (decorrenza 1 gennaio 2004) (quota che si consolida nel fondo) (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo) Maturazione classi infermieristiche e 8 bis (decorrenza 1 gennaio 2004 (quota che si consolida nel fondo) Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL 2004 – 2005 Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65 ore straordinario per posizione organizzativa (quota che non si consolida) Incremento per variazione dotazioni organiche quanto – qualitative Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo “disagio e straordinari” Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica
CCNL 2006 – 2009 primo biennio (Fondo consolidato al 31/12/2005) Incremento 0,51% del monte salari 2003 (€ 134,29 annue per dipendente) decorrenza 31 dicembre 2005 (a valere per l’anno 2006 per la quota destinata in CCIA al Fondo art. 10) (quota che si consolida nel fondo) RIA personale cessato dal servizio – decorrenza 1 gennaio 2006 (in pro quota nell’anno di maturazione a copertura costi anno successivo) Maturazione classi infermieristiche e 8 bis decorrenza 1 gennaio 2006 Costo per maggiorazione economica del valore fascia CCNL 2006 – 2007 Eventuali trasferimenti dal fondo “disagio e straordinari” di 65 ore di straordinario per posizione organizzativa (quota che non si consolida) Incremento per variazione dotazioni organiche quanto – qualitative Incremento per altri eventuali trasferimenti di quote dal fondo “disagio e straordinari” Eventuali minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica Incremento di 13,50 euro annui lordi per dipendente al 31.12.2005 (per la quota destinata al Fondo art.10 nella misura prevista in CCIA) (decorrenza 1 gennaio 2007) (quota che si consolida nel fondo) Incremento rideterminato in 28,73 euro annui lordi per dipendente al 31.12.2005 (per la quota destinata al Fondo art. 10 nella misura prevista in CCIA) (decorrenza 1 gennaio 2008) (quota che si consolida nel fondo)