Dipartimento sindacale e ufficio studi FP CGIL Pensioni e TFS Dipartimento sindacale e ufficio studi VDB Vincenzo Di Biasi
Previdenza Complementare Pensione TFS e TFR Previdenza Complementare Quando e come? VDB
Pensioni Pensione di vecchiaia retributiva Pensione di vecchiaia Pensione di vecchiaia contributiva PENSIONE Prestazione previdenziale Pensione di anzianità VDB
Pensioni Pensione di vecchiaia retributiva Nel sistema RETRIBUTIVO è erogata ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni Abbiano compiuto l’età pensionabile Posseggano i requisiti contributivi minimi richiesti Abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente Pensione di vecchiaia contributiva Nel sistema CONTRIBUTIVO è conseguita dai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni Acquisiscono il primo contributo dal 1° gennaio 1996 Già titolari di un conto assicurativo che optano per il sistema contributivo Abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente VDB
Pensioni Pensione di vecchiaia (retributiva) Età pensionabile Uomini 65 anni Donne (privato) 60 anni Età pensionabile Donne (pubblico) 60 anni Fino 31/12/2009 Donne (pubblico) 61 anni Dal 1/1/2010 Donne (pubblico) 65 anni Dal 1/1/2012 Requisiti contributivi minimi richiesti 20 anni di contribuzione VDB
Pensione di vecchiaia (retributiva) Pensioni Uomini 65 anni Pensione di vecchiaia (retributiva) Graduale incremento Mesi a partire dal 2014 Donne (privato) 60 anni Donne (privato) 65 anni A regime nel 2026 Età pensionabile Fino 31/12/2009 Donne (pubblico) 60 anni Dal 1/1/2010 Donne (pubblico) 61 anni Dal 1/1/2012 Donne (pubblico) 65 anni Requisiti contributivi minimi richiesti 20 anni di contribuzione VDB
Pensioni: Donne settori privati DL 98/2011 (L. 111/2011) DL 138/2011 (L. 148/2011) Anno Incremento in mesi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno (rispetto a anno precedente) Incremento cumulato in mesi 2014 1 2015 2 3 2016 6 2017 4 10 2020 2018 5 15 2021 2019 21 2022 27 2023 33 2024 39 2025 45 2026 51 2027 57 2028 60 2029 2030 2031 2032 VDB
Pensione di vecchiaia (retributiva) Pensioni Pensione di vecchiaia (retributiva) Decorrenza pensione Maturazione requisiti 1° luglio stesso anno Al 31 marzo Finestre di uscita 1° ottobre stesso anno Al 30 giugno 1° gennaio anno successivo Al 30 settembre 1° aprile anno successivo Al 31 dicembre VDB
Pensioni Pensione di vecchiaia (contributiva) oppure oppure Requisiti contributivi minimi richiesti (dal 1° gennaio 2008) UOMINI: 65 anni età e almeno 5 anni di contribuzione Almeno 35 anni di anzianità contribuzione e l’età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di anzianità Almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica oppure oppure DONNE: 60 anni età e almeno 5 anni di contribuzione DONNE PRIVATO: elevato, gradualmente dal 2016, a 65 anni età e almeno 5 anni di contribuzione DONNE PUBBLICO: elevato a 65 anni età, dal 2012, e almeno 5 anni di contribuzione Assegno sociale nel 2010: € 6.419,87 L’accesso al pensionamento rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale, limite di importo minimo non richiesto ai soggetti con 65 anni di età VDB
Con il sistema delle “QUOTE” Pensione di anzianità Pensioni Fino al 31 dicembre 2007 Con una determinata anzianità contributiva (gradualmente elevata fino a 40 anni), indipendentemente dall’età anagrafica Con il requisito minimo di anzianità contributiva e assicurativa di 35 anni congiuntamente al compimento del 57° anno di età oppure Dal 1° gennaio 2008 Il requisito minimo di anzianità contributiva e assicurativa di 35 anni congiuntamente al compimento del 58° anno di età Un’anzianità contributiva e assicurativa di almeno 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica oppure Dal 1° luglio 2009 Un’anzianità contributiva e assicurativa di almeno 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica Con il sistema delle “QUOTE” oppure VDB
40 Pensioni Pensione di anzianità Requisiti richiesti dal 1/1/2008 Data maturazione requisiti Età anagrafica + contribuzione Anzianità contributiva a prescindere dall’età Dal 1/1/2008 al 30/6/2009 58 + 35 40 Dal 1/7/2009 al 31/12/2010 Quota 95: 59 + 36 oppure 60+35 Dal 1/1/2011 al 31/12/2012 Quota 96: 60 + 36 oppure 61+35 Dal 1/1/2013 Quota 97: 61 + 36 oppure 62 + 35 VDB
Finestre di uscita Pensioni Pensione di anzianità 40 anni di anzianità contributiva / Quote (età + anzianità contributiva) Decorrenza pensioni di anzianità con MENO di 40 anni di contribuzione (35 anni di contribuzione congiuntamente all’età anagrafica richiesta) Pensione di anzianità Decorrenza della pensione 1° gennaio ANNO SUCCESSIVO Entro 1° semestre Maturazione requisiti 1° luglio ANNO SUCCESSIVO Entro 2° semestre Finestre di uscita VDB
Decorrenza pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione 40 anni di anzianità contributiva / Quote (età + anzianità contributiva) Pensione di anzianità Finestre di uscita Decorrenza pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione 1° aprile ANNO SUCCESSIVO 1° gennaio ANNO SUCCESSIVO 1° ottobre STESSO anno (con 57 anni entro il 30 settembre) 1° luglio STESSO anno (con 57 anni entro il 30 giugno) Entro 1° trimestre Maturazione requisiti Decorrenza della pensione Entro 4° trimestre Entro 3° trimestre Entro 2° trimestre 1° GENNAIO Anno Successivo negli altri casi VDB
Pensioni Retributivo Sistemi di calcolo delle pensioni Misto Con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 Retributivo Sistemi di calcolo delle pensioni Meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 (Retributivo fino al 31/12/1995 e Contributivo dal 1/1/1996) Misto (Retributivo + Contributivo) Per gli iscritti successivamente al 31/12/1995 Contributivo VDB
Pensioni Retributivo Pensione = Quota A + Quota B Sistemi di calcolo delle pensioni Pensioni Quota A Per le anzianità contributive fino al 31/12/1992 Retributivo Con almeno 18 anni al 31/12/1995 Quota B Per le anzianità contributive dal 1/1/1993 Pensione = Quota A + Quota B VDB
Misto Pensioni Pensione = Quota A + Quota B + Quota C Sistemi di calcolo delle pensioni Pensioni Per le anzianità contributive fino al 31/12/1992 Quota A Quota B Per le anzianità contributive dal 1/1/1993 al 31/12/1995 Misto Con meno di 18 anni al 31/12/1995 Quota C Per le anzianità contributive dal 1/1/1996 Pensione = Quota A + Quota B + Quota C VDB
Sistemi di calcolo delle pensioni Integralmente a coloro che possono far valere anzianità contributive dal 1/1/1996 Per le anzianità contributive dal 1/1/1996 Quota C Contributivo Pensione = Quota C VDB
Pensioni Sistemi di calcolo delle pensioni Quota A Retributivo Quota B Retribuzione Media ultimi 5 anni Aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992 Retributivo (INPS: nel settore privato e negli Enti pubblici non economici) Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 alla cessazione Quota B Retribuzione Media ultimi 10 anni Le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione (esclusi l’anno di decorrenza e quello precedente) sono rivalutate secondo l’indice FOI dell’ISTAT, con aumento di 1 punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili. VDB
Pensioni Sistemi di calcolo delle pensioni Quota A Retributivo Ultima retribuzione annua pensionabile Aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992 Quota A Retributivo (pubblico) Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 alla cessazione Quota B Retribuzione Media ultimi 10 anni Le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione (esclusi l’anno di decorrenza e quello precedente), ai fini della retribuzione media, sono rivalutate secondo l’indice FOI dell’ISTAT, con aumento di 1 punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili. VDB
Pensioni Contributivo Quota C Sistemi di calcolo delle pensioni Pensioni Per le anzianità contributive dal 1/1/1996 Contributivo Quota C Integralmente a coloro che possono far valere anzianità contributive dal 1/1/1996 Retribuzione Annua utile (massimale contributivo nel 2010: € 92.147,00) Montante contributivo individuale annuo 33% (Aliquota di computo) Il Montante contributivo è rivalutato con un tasso annuo di capitalizzazione, pari alla variazione media del quinquennio precedente l’anno da rivalutare del PIL nominale. La media viene calcolata dall’ISTAT con il metodo dell’interesse composto. Il Montante contributivo individuale complessivo È uguale alla somma dei contributi annuali e degli interessi Pensione = Montante Contributivo x Coefficiente di trasformazione VDB
Coefficiente di trasformazione Pensioni Sistema Contributivo Coefficiente di trasformazione (per le pensioni con decorrenza 1/1/2010) Età Coefficiente di trasformazione 57 4,419% 58 4,538% 59 4,664% 60 4,798% 61 4,940% 62 5,093% 63 5,257% 64 5,432% 65 5,620% VDB
Misto Pensioni (INPS) Sistemi di calcolo delle pensioni Quota A Retribuzione Media ultimi 5 anni Aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992 Retribuzione Media ultimi 10 anni Misto (INPS) Quota B Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 al 31/12/1995 Quota C Montante Contributivo individuale maturato dal 1/1/1996 Coefficiente di trasformazione (correlato all’età anagrafica alla cessazione) Per il sistema retributivo le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione (esclusi l’anno di decorrenza e quello precedente) sono rivalutate secondo l’indice FOI dell’ISTAT. Per il sistema contributivo il montante contributivo è rivalutato annualmente in base a un tasso annuo di capitalizzazione, pari alla variazione media del quinquennio precedente l’anno da rivalutare del PIL nominale (PIL = insieme dei beni e dei servizi prodotti annualmente dal Paese). VDB
Misto Pensioni (INPDAP) Sistemi di calcolo delle pensioni Quota A Ultima retribuzione annua pensionabile Aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992 Retribuzione Media ultimi 10 anni Misto (INPDAP) Quota B Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 al 31/12/1995 Quota C Montante Contributivo individuale maturato dal 1/1/1996 Coefficiente di trasformazione (correlato all’età anagrafica alla cessazione) Per il sistema retributivo le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione (esclusi l’anno di decorrenza e quello precedente) sono rivalutate secondo l’indice FOI dell’ISTAT. Per il sistema contributivo il montante contributivo è rivalutato annualmente in base a un tasso annuo di capitalizzazione, pari alla variazione media del quinquennio precedente l’anno da rivalutare del PIL nominale (PIL = insieme dei beni e dei servizi prodotti annualmente dal Paese). VDB
Stipendio + IIS + RIA (ex classi e scatti) + Ass. Pers. Pensionabili Pensioni Stipendio + IIS + RIA (ex classi e scatti) + Ass. Pers. Pensionabili Quota C Quota B Quota A Base pensionabile (INPDAP) Voci Quota A + Salario Accessorio (dal 1/1/1996) Tutte le voci retributive Base pensionabile (INPS) Quota A Tutte le voci retributive Quota B Quota C VDB
80% Pensioni Aliquote di rendimento (Stato) valide solo per sistema retributivo 2,33% per ogni anno nei primi 15 anni (35%) 1,80% per ogni anno successivo al 15° Fino al 31/12/1994 2% per ogni anno di contribuzione Dal 1/1/1995 80% Aliquota di rendimento massima VDB
80% Pensioni Aliquote di rendimento (Enti territoriali) valide solo per sistema retributivo 2,50% (L. 152/1968) Su 80% voci retributive Fino al 31/12/1994 2% per ogni anno di contribuzione Dal 1/1/1995 80% Aliquota di rendimento massima VDB
Per ogni anno di contribuzione Aliquota di rendimento massima Pensioni Aliquote di rendimento (Settori privati e Enti pubblici) valide solo per sistema retributivo 2% Per ogni anno di contribuzione 80% Aliquota di rendimento massima VDB
Pensioni Retribuzione pensionabile e Aliquote di rendimento Pensioni con decorrenza nell’anno 2010 Fasce di retribuzione Anzianità contributive maturate al 31/12/1992 Anzianità contributive acquisite dal 1/1/1993 Importo annuo Rendimento annuo Rendimento con 40 anni di anzianità Fino a € 42.364,00 2% 80% Oltre € 42.364,00 Fino a € 56.344,12 Fascia € 13.980,12 1,50% 60% 1,60% 64% Oltre € 56.344,12 Fino a € 70.324,24 1,25% 50% 1,35% 54% Oltre € 70.324,24 1% 40% Fino a € 80.491,60 Fascia € 10.167,36 1,10% 44% Oltre € 80.491,60 0,90% 36% VDB
DL 78/2010 - Art. 12 Interventi in materia previdenziale (pensioni) Donne (Settori Pubblici) Pensione di Vecchiaia Età 65 anni dal 1/1/2012 Non varranno più le regole precedenti delle “finestre” Pensioni di Vecchiaia Per coloro che maturano i requisiti dal 2011 Pensioni di Anzianità Finestra di uscita MOBILE a scorrimento (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti) Continuano ad applicarsi le precedenti regole sulle “finestre” per coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2010 Aggiornamento triennale legato all’incremento della speranza di vita Aumento Età pensionabile Dal 1° gennaio 2015 VDB
Pensioni: DL 78/2010 Art. 12 ; Dl 98/2011 – Art. 18; Dl 138/2011 Art. 1 Donne (Settori Pubblici) Pensione di Vecchiaia Età 65 anni dal 1/1/2012 Donne (Settori Privati) Pensione di Vecchiaia Età 65 anni dal 1/1/2028 (elevata gradualmente a partire dal 2016) Pensioni di Vecchiaia Per coloro che maturano i requisiti dal 2011 Non varranno più le regole precedenti delle “finestre” Pensioni di Anzianità Continuano ad applicarsi le precedenti regole sulle “finestre” per coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2010 Finestra di uscita MOBILE a scorrimento (trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti) Alle pensioni di anzianità con 40 anni : Dal 2012 = 12 +1 Dal 2013= 12 + 2 Dal 2014= 12 + 3 Aggiornamento triennale legato all’incremento della speranza di vita Aumento Età pensionabile Anticipata al 1° gennaio 2013 VDB
DL 78/2010 - Art. 12 - Donne P.A. – Pensioni Vecchiaia e Anzianità Posticipo 12 mesi Donne (Pubblico impiego) Dal 1/1/2010 Età 61 anni Accesso Pensioni di Vecchiaia Dal 1/1/2012 Età 65 anni Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti Conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico TRASCORSI 12 MESI dalla data di maturazione dei previsti requisiti Pensioni di Vecchiaia Dal 2011 Uomini: 65 anni Donne (sett. Privato): 60 anni Donne (sett. Pubblici): 61 anni Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti Dall’ 1/1/2011 Pensioni di Anzianità Vale anche per chi matura i 40 anni di anzianità contributiva Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne del settore privato e a 61 per le donne del settore pubblico VDB
Posticipo 12 mesi Pensioni Vecchiaia e Anzianità : Dl 78/2010; Dl 98/2011; Dl 138/2011 Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti Dal 2011 Pensioni di Vecchiaia Conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico TRASCORSI 12 MESI dalla data di maturazione dei previsti requisiti Uomini: 65 anni Donne (Privato): 60 anni Donne (Privato): 65 anni dal 2028, elevata gradualmente dal 2016 Donne (Pubblico): 61 anni nel 2011 Donne (Pubblico): 65 anni dal 2012 Vale anche per chi matura i 40 anni di anzianità contributiva Lavoratori dipendenti che maturano i requisiti Dal 1/1/2011 Pensioni di Anzianità Per chi matura i 40 ulteriore posticipo: Dal 2012 = 12 + 1 Dal 2013 = 12 + 2 Dal 2014 = 12 + 3 Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne del settore privato (poi elevata fino a 65) e a 61 per le donne del settore pubblico (65 dal 2012) VDB
A decorrere dal 1° luglio 2010 DL 78/2010 - Art. 12 – Totalizzazione e posticipo – Ricongiunzione onerosa Trattamenti pensionistici in regime di TOTALIZZAZIONE dei periodi assicurativi Decorrenza del trattamento pensionistico TRASCORSI 18 MESI dalla data di maturazione dei requisiti Per coloro che maturano i requisiti, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 Sia per le Pensioni di Anzianità che per le Pensioni di Vecchiaia A decorrere dal 1° luglio 2010 La RICONGIUNZIONE di periodi assicurativi Da INPDAP a INPS Per l’iscritto : da GRATUITA diventa ONEROSA VDB
DL 78/2010 Art. 12 Deroghe al posticipo di 12 mesi Nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 30/6/2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici Vigenti al 30/5/2010 (prima dell’entrata in vigore del DL 78/2010) Continuano ad applicarsi Nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età Lavoratori collocati in mobilità Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31/5/2010 Che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 Lavoratori collocati in mobilità lunga Nel limite di 10.000 lavoratori beneficiari Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà VDB
DL 78/2010 - Art. 12 – Aumento età pensionabile A decorrere Dal 1° gennaio 2015 Pensioni di anzianità Pensioni di vecchiaia Anticipata la decorrenza al 1° gennaio 2013 Requisiti di cui Tabella B (L. 243/2004) Requisiti di età Requisiti di età Valori di somma di età anagrafica e anzianità contributiva 65 anni (uomini tutti e donne Pubblico) 60 anni (elevata gradualmente a 65) (donne Privato) Con cadenza triennale I requisiti Verranno adeguati agli incrementi della speranza di vita (accertata dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento) In sede di prima applicazione l’aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e l’aggiornamento non viene effettuato in caso di diminuzione della speranza di vita. VDB
DL 78/2010 - Art. 12 – Aumento età pensionabile Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita riguarda: Con cadenza triennale I requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. sistema delle quote) I requisiti per il personale delle Forze armate, Forze di polizia, personale VVFF nonché i dirigenti I requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché i 65 anni per le donne dei settori pubblici per il conseguimento della pensione di vecchiaia Il requisito di 65 anni (sistema contributivo) Il requisito di 65 anni previsto ai fini dell’assegno sociale (prestazione INPS) A decorrere dalla data ………. a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Ogni qualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta un incremento dell’età da superare di una o più unità il valore di 65 Il coefficiente di trasformazione previsto per l’età di 65 anni è esteso in modo dinamico anche per le età superiori a 65 anni VDB
Indipendentemente dall’età con 40 anni di anzianità contributiva Pensione di vecchiaia Periodo Età pensionabile Requisito contributivo minimo Uomini Donne (privato) Donne (pubblico) Anni Da 1/1/2001 65 60 20 Da 1/1/2010 61 Da 1/1/2012 Da 1/1/2013 65 + SV 60 + SV Da 1/1/2016 60 + Mesi + SV Da 1/1/2028 PREVISIONE su Speranza Vita (SV): Adeguamento ogni 3 anni (max 3 mesi in prima applicazione) Pensione di anzianità Anno (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 Anzianità contributiva minima 35 anni Indipendentemente dall’età con 40 anni di anzianità contributiva 2010 95 59 2011 96 60 2012 dal 2013 97 61 Dal 2013 97 + SV Ai fini del raggiungimento delle “Quote” valgono anche le “frazioni di anno” e di “anzianità contributiva” (esempio: 59 anni e 6 mesi + 35 anni e 6 mesi) VDB
Decorrenza pensioni di vecchiaia Età anagrafica e Requisito contributivo minimo di 20 anni Pensioni di Vecchiaia: Finestre di uscita (valide anche in vigenza DL 78/2010) Per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2009 Decorrenza della pensione Dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro Entro 31/12/2009 Maturazione requisiti Decorrenza pensioni di vecchiaia 1° aprile ANNO SUCCESSIVO 1° gennaio ANNO SUCCESSIVO 1° ottobre STESSO anno 1° luglio STESSO anno Entro 4° trimestre Entro 3° trimestre Entro 2° trimestre Entro 1° trimestre Maturazione requisiti Decorrenza della pensione VDB
Pensioni di Anzianità: Finestre di uscita 40 anni di anzianità contributiva / Quote (età + anzianità contributiva) Decorrenza pensioni di anzianità con MENO di 40 anni di contribuzione (35 anni di contribuzione congiuntamente all’età anagrafica richiesta) Decorrenza della pensione 1° gennaio ANNO SUCCESSIVO Entro 1° semestre Maturazione requisiti 1° luglio ANNO SUCCESSIVO Entro 2° semestre Decorrenza pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione 1° aprile ANNO SUCCESSIVO 1° gennaio ANNO SUCCESSIVO 1° ottobre STESSO anno (con 57 anni entro il 30 settembre) 1° luglio STESSO anno (con 57 anni entro il 30 giugno) Entro 1° trimestre Maturazione requisiti Decorrenza della pensione Entro 4° trimestre Entro 3° trimestre Entro 2° trimestre 1° ottobre STESSO anno (con 57 anni entro il 30 settembre) 1° GENNAIO Anno Successivo negli altri casi 1° ottobre STESSO anno (con 57 anni entro il 30 settembre) VDB
Lavoratori dipendenti pubblici e privati [1] LEGGE 23 agosto 2004, n. 243(1). Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. Tabella B (34) (34) Le attuali tabelle A e B così sostituiscono l'originaria tabella A ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 e dall'allegato 1 alla L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1. Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS (1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 2009 dal 01/07/2009 al 01/12/2009 95 59 96 60 2010 2011 97 61 2012 dal 2013 98 62 Dal 2013 97 + SV 98 + SV VDB
Previdenza Enti Locali e Enti SSN Stato Enti Pubblici non economici Tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001 Indennità Premio di servizio Indennità di Buonuscita Indennità di anzianità Trattamento di Fine Rapporto Trattamenti di Fine Servizio VDB
Previdenza Indennità di Buonuscita Voci Retributive Stipendio + IIS + RIA + 13^ + Indenn. Amministrazione Calcolate per 80% Anni contributivi utili IBU = Base retributiva /12 x 80% x Anni (valore al lordo IRPEF) VDB
Previdenza Indennità premio di servizio (Enti locali e Enti SSN) Voci Retributive Stipendio + IIS + RIA + 13^ + Indenn. Fisse utili Calcolate per 80% Anni contributivi utili IPS = Base retributiva /15 x 80% x Anni (valore al lordo IRPEF) VDB
Previdenza Indennità di anzianità (Enti Pubblici non economici) Voci Retributive Stipendio + IIS + RIA + 13^ Calcolate per 100% Anni contributivi utili Indennità anzianità = Base retributiva /12 x 100% x Anni (valore al lordo IRPEF) VDB
Previdenza Trattamento di Fine Rapporto (tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001) Voci Retributive Stipendio + IIS + RIA + 13^ + Indennità definite nel CCNL Considerate al 100% Aliquota 6,91% Accantonamento annuale Voci retributive 6,91% TFR = Sommatoria accantonamenti annuali rivalutati con 1,5% più il 75% dell’inflazione rilevata per ogni anno di riferimento (valore al lordo IRPEF) VDB
DL 78/2010 Art. 12 Rateizzazione TFS Importo complessivo della prestazione è da considerare al lordo delle relative trattenute fiscali. UNA rata Per importi fino a € 90.000,00 Rateizzazione Trattamenti di fine servizio (IBU – IPS – TFR e ogni altra indennità equipollente comunque denominata) DUE rate annuali Per importi superiori a € 90.000,00 e fino a € 150.000,00 TRE rate annuali Per importi superiori a € 150.000,00 L’INPDAP eroga la prestazione : per alcuni casi entro 3 mesi, per altri fra 6 e 9 mesi dalla cessazione. Nel caso di DUE rate: primo importo annuale € 90.000,00; secondo importo pari all’ammontare residuo (erogato dopo 12 mesi dal primo importo). Nel caso di TRE rate: primo importo annuale € 90.000,00; secondo importo pari a € 60.000,00 (erogato dopo 12 mesi dal primo importo); terzo importo pari all’ammontare residuo (erogato dopo 24 mesi dal primo importo). 1) nel caso di collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010; La rateizzazione non si applica: 2) nel caso di domande di cessazione dall’impiego presentate prima del 31/5/2010 a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010. Queste disposizioni si applicano dal 31/5/2010 a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche incluse nell’elenco ISTAT VDB
DL 78/2010 Art. 12 Rateizzazione TFS – DL 138 Art DL 78/2010 Art. 12 Rateizzazione TFS – DL 138 Art. 1 Tempistica erogazione Importo complessivo della prestazione è da considerare al lordo delle relative trattenute fiscali. Nel caso di DUE rate: primo importo annuale € 90.000,00; secondo importo pari all’ammontare residuo (erogato dopo 12 mesi dal primo importo). Nel caso di TRE rate: primo importo annuale € 90.000,00; secondo importo pari a € 60.000,00 (erogato dopo 12 mesi dal primo importo); terzo importo pari all’ammontare residuo (erogato dopo 24 mesi dal primo importo). Per importi fino a € 90.000,00 Per importi superiori a € 90.000 e fino a € 150.000 Per importi superiori a € 150.000,00 UNA rata DUE rate annuali TRE rate annuali RATEIZZAZIONE Trattamenti di fine servizio (IBU – IPS – Ind. Anzianità - TFR e ogni altra indennità equipollente ) Si applica la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del DL 138/2011 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13/8/2011 Dal 13/8/11: decorsi 24 mesi dalla cessazione e entro i 3 mesi successivi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi Dal 13/8/11: l’Amministrazione trasmette la doc. entro 15 gg dalla cessazione e nei 6 mesi successivi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi decorsi 6 mesi dalla cessazione e entro i 3 mesi successivi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi l’Amministrazione trasmette la documentazione entro 15 gg dalla cessazione e nei 3 mesi successivi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi con età inferiore a 65 anni (donne 60/61/65) e anzianità contributiva inferiore a 40 anni EROGAZIONE Trattamenti di fine servizio (IBU – IPS – Ind. Anzianità - TFR e ogni altra indennità equipollente) Uomini 65 anni - Donne 60/61/65 anni; con 40 anni di contributi; limiti di età previsti da ordinamento cessazione dal servizio per inabilità nonché per decesso 15 gg e 3 mesi successivi, dopo sono dovuti gli interessi VDB
DL 78/2010 - Art. 12 – Computo TFS analogo per tutti per le anzianità contributive dal 1/1/2011 Con aliquota del 6,91% Per il Computo di questi periodi si applica l’art. 2120 del Codice civile (TFR) Con effetto sulle anzianità contributive maturate Dal 1° gennaio 2011 (qualora non già regolate da TFR) Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (elenco ISTAT): di IBU o IPS o altra Indennità equipollente per il periodo fino al 31/12/2010 eTFS per i periodi successivi al 1° gennaio 2011 Trattamento di fine servizio composto dalla sommatoria: Alla cessazione dal servizio: VDB
Aspetti fiscali 80% Stato 7,10% 2,50% 9,60% 26,04% Regioni e AALL Retribuzione utile Datore lavoro Dipendente Totale Abbattimento imponibile ai fini IRPEF Stato 80% 7,10% 2,50% 9,60% 26,04% Regioni e AALL 3,60% 6,10% 40,98% SSN EPNE 100% Il computo è per intero a carico datore lavoro VDB
Ipotesi – Computo TFS analogo per tutti dal 1/1/2011 (IBU – IPS – Indenn. Anzianità) “Retribuzione utile a TFS” all’atto della cessazione per il numero degli anni di contribuzione maturati al 31/12/2010 TFS 1 Pro rata Per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2011: Sommatoria Accantonamenti annuali determinati dall’applicazione del 6,91% sulla retribuzione utile (rivalutazione annuale degli accantonamenti con 1,5% più 75% inflazione) TFS 2 TFS = TFS 1 + TFS 2 L’INPDAP con Circolare n.17/2010 ha dato indicazione di considerare all’80% la retribuzione utile. VDB
Comparazione: TFS al 31/12/2010 e TFS dal 1/1/2011 Indennità di Buonuscita (statali) R_Mensile N° Mesi R_Annuale Divisorio R_Riferimento Quota % Valore_Annuo per Accant. Aliquota % per Accant. Valore_Annuo Tipo Effetti +/- Stipendio € 1.000,00 12 € 12.000,00 RIA € 200,00 € 2.400,00 IIS € 600,00 € 7.200,00 13^ € 1.800,00 1 € 1.800,00 Indenn_Ammin € 25.800,00 € 2.150,00 80% € 1.720,00 TFS 1 € 20.640,00 6,91% € 1.426,22 TFS 2 -17% 100% € 25.800,00 € 1.782,78 4% Indennità Premio di Servizio (enti locali e SSN) Indenn_Fisse 15 € 1.720,00 € 1.376,00 30% Indennità di Anzianità (Epne) € - € 23.400,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 23.400,00 € 1.616,94 VDB
Tasso di sostituzione con Coefficienti di Trasformazione L. 335/1995 Condizioni: Retribuzione Annua iniziale: € 20.000,00 Aliquota di Computo: 33% Crescita Retribuzione: 1,50% PIL - Media costante: Tasso di sostituzione con Coefficienti di Trasformazione L. 335/1995 Età 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Coefficiente di trasformazione 4,720% 4,860% 5,006% 5,163% 5,334% 5,514% 5,706% 5,911% 6,136% Anni 21 32,71% 33,68% 34,69% 35,78% 36,96% 38,21% 39,54% 40,96% 42,52% 22 34,27% 35,28% 36,34% 37,48% 38,72% 40,03% 41,43% 42,91% 44,55% 23 35,82% 36,89% 38,00% 39,19% 40,49% 41,85% 43,31% 44,86% 46,57% 24 37,38% 38,49% 39,65% 40,89% 42,25% 43,67% 45,19% 46,82% 48,60% 25 38,94% 40,10% 41,30% 42,59% 44,01% 45,49% 47,07% 48,77% 50,62% 26 40,50% 41,70% 42,95% 44,30% 45,77% 47,31% 48,96% 50,72% 52,65% 27 42,06% 43,30% 44,60% 46,00% 47,53% 49,13% 50,84% 52,67% 54,67% 28 43,61% 44,91% 46,26% 47,71% 49,29% 50,95% 52,72% 54,62% 56,70% 29 45,17% 46,51% 47,91% 49,41% 51,05% 52,77% 54,61% 56,57% 58,72% 30 46,73% 48,11% 49,56% 51,11% 52,81% 54,59% 56,49% 58,52% 60,75% 31 48,29% 49,72% 51,21% 52,82% 54,57% 56,41% 58,37% 60,47% 62,77% 32 49,84% 51,32% 52,86% 54,52% 56,33% 58,23% 60,26% 62,42% 64,80% 33 51,40% 52,93% 56,23% 58,09% 60,05% 62,14% 64,37% 66,82% 34 52,96% 54,53% 56,17% 57,93% 59,85% 61,87% 64,02% 66,32% 68,85% 35 56,13% 57,82% 59,63% 61,61% 63,69% 65,90% 68,27% 70,87% 36 56,07% 57,74% 59,47% 61,34% 63,37% 65,51% 67,79% 70,22% 72,90% 37 57,63% 59,34% 61,12% 63,04% 65,13% 67,33% 69,67% 72,17% 74,92% 38 59,19% 60,94% 62,78% 64,74% 66,89% 69,15% 71,55% 74,12% 76,95% 39 62,55% 64,43% 66,45% 68,65% 70,97% 73,44% 76,07% 78,97% 40 62,30% 64,15% 66,08% 68,15% 70,41% 72,78% 75,32% 78,03% 81,00% VDB
Coefficiente di trasformazione Condizioni: Retribuzione Annua iniziale: € 20.000,00 Aliquota di Computo: 33% Crescita Retribuzione: 1,50% PIL - Media costante: Tasso di sostituzione con Coefficienti di Trasformazione Anno 2010 (L. 247/2007) Età 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Coefficiente di trasformazione 4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 4,940% 5,093% 5,257% 5,432% 5,620% Anni 21 30,62% 31,45% 32,32% 33,25% 34,23% 35,29% 36,43% 37,64% 38,95% 22 32,08% 32,95% 33,86% 34,83% 35,86% 36,98% 38,17% 39,44% 40,80% 23 33,54% 34,44% 35,40% 36,42% 37,49% 38,66% 39,90% 41,23% 42,66% 24 35,00% 35,94% 36,94% 38,00% 39,12% 40,34% 41,64% 43,02% 44,51% 25 36,46% 37,44% 38,48% 39,58% 40,76% 42,02% 43,37% 44,81% 46,37% 26 37,92% 38,94% 40,02% 41,17% 42,39% 43,70% 45,11% 46,61% 48,22% 27 39,37% 40,43% 41,56% 42,75% 44,02% 45,38% 46,84% 48,40% 50,07% 28 40,83% 41,93% 43,10% 44,33% 45,65% 47,06% 48,57% 50,19% 51,93% 29 42,29% 43,43% 44,63% 45,92% 47,28% 48,74% 50,31% 51,98% 53,78% 30 43,75% 44,93% 46,17% 47,50% 48,91% 50,42% 52,04% 55,64% 31 45,21% 46,42% 47,71% 49,08% 50,54% 52,10% 55,57% 57,49% 32 46,66% 47,92% 49,25% 50,67% 52,17% 55,51% 57,36% 59,35% 33 48,12% 49,42% 50,79% 52,25% 53,80% 55,46% 57,25% 59,15% 61,20% 34 49,58% 50,92% 52,33% 53,83% 55,43% 57,14% 58,98% 60,95% 63,06% 35 51,04% 52,41% 53,87% 55,42% 57,06% 58,82% 60,72% 62,74% 64,91% 36 52,50% 53,91% 55,41% 57,00% 58,69% 60,50% 62,45% 64,53% 66,77% 37 53,96% 56,95% 58,58% 60,32% 62,19% 64,19% 66,32% 68,62% 38 56,91% 58,49% 60,17% 61,95% 63,87% 65,92% 68,12% 70,47% 39 56,87% 58,40% 60,03% 61,75% 63,58% 65,55% 67,66% 69,91% 72,33% 40 58,33% 59,90% 61,56% 63,33% 65,21% 67,23% 69,39% 71,70% 74,18% VDB
Esempio pensione Sistema Contributivo Retribuzione iniziale Anno 1: € 20.000,00 Contributi 9,49% 9,19% Anni contributivi Retribuzione / Pensione Età anagrafica 57 58 59 60 61 62 63 64 65 30 Retribuzione Lorda € 30.799,61 € 30.799,61 Netta € 21.017,46 € 21.017,46 Pensione € 13.474,24 € 13.837,09 € 14.221,29 € 14.629,88 € 15.062,86 € 15.529,38 € 16.029,44 € 16.563,04 € 17.136,29 € 10.375,17 € 10.654,56 € 10.950,39 € 11.265,00 € 11.595,89 € 11.936,45 € 12.301,49 € 12.691,02 € 13.109,49 % su Lorda 43,75% 44,93% 46,17% 47,50% 48,91% 50,42% 52,04% 53,78% 55,64% % su Netta 49,36% 50,69% 52,10% 53,60% 55,17% 56,79% 58,53% 60,38% 62,37% 33 € 32.206,49 € 32.206,49 € 21.812,96 € 21.812,96 € 15.498,70 € 15.916,07 € 16.357,98 € 16.827,96 € 17.325,99 € 17.862,61 € 18.437,80 € 19.051,58 € 19.710,95 € 11.914,05 € 12.218,73 € 12.541,33 € 12.884,41 € 13.247,98 € 13.639,70 € 14.059,60 € 14.507,65 € 14.988,99 48,12% 49,42% 50,79% 52,25% 53,80% 55,46% 57,25% 59,15% 61,20% 54,62% 56,02% 57,49% 59,07% 60,73% 62,53% 64,46% 66,51% 68,72% 35 € 33.179,93 € 33.179,93 € 22.361,03 € 22.361,03 € 16.934,85 € 17.390,89 € 17.873,76 € 18.387,29 € 18.931,47 € 19.517,81 € 20.146,30 € 20.816,95 € 21.537,42 € 12.962,44 € 13.295,35 € 13.647,85 € 14.022,72 € 14.419,97 € 14.848,00 € 15.306,80 € 15.796,38 € 16.322,32 51,04% 52,41% 53,87% 55,42% 57,06% 58,82% 60,72% 62,74% 64,91% 57,97% 59,46% 61,03% 62,71% 64,49% 66,40% 68,45% 70,64% 72,99% 37 € 34.182,79 € 34.182,79 € 22.925,66 € 22.925,66 € 18.443,66 € 18.940,34 € 19.466,22 € 20.025,50 € 20.618,17 € 21.256,75 € 21.941,24 € 22.671,64 € 23.456,30 € 14.063,87 € 14.426,45 € 14.810,34 € 15.218,62 € 15.651,26 € 16.117,43 € 16.617,10 € 17.150,30 € 17.723,10 53,96% 55,41% 56,95% 58,58% 60,32% 62,19% 64,19% 66,32% 68,62% 61,35% 62,93% 64,60% 66,38% 68,27% 70,30% 72,48% 74,81% 77,31% 39 € 35.215,97 € 35.215,97 € 23.507,36 € 23.507,36 € 20.028,21 € 20.567,55 € 21.138,62 € 21.745,95 € 22.389,54 € 23.082,98 € 23.826,27 € 24.619,43 € 25.471,50 € 15.220,59 € 15.614,31 € 16.031,19 € 16.474,54 € 16.944,36 € 17.450,57 € 17.993,18 € 18.572,18 € 19.194,19 56,87% 58,40% 60,03% 61,75% 63,58% 65,55% 67,66% 69,91% 72,33% 64,75% 66,42% 68,20% 70,08% 72,08% 74,23% 76,54% 79,01% 81,65% 40 € 35.744,21 € 35.744,21 € 23.804,77 € 23.804,77 € 20.849,88 € 21.411,35 € 22.005,85 € 22.638,09 € 23.308,08 € 24.029,97 € 24.803,76 € 25.629,45 € 26.516,48 € 15.820,41 € 16.230,29 € 16.664,27 € 17.125,81 € 17.614,90 € 18.141,88 € 18.706,75 € 19.309,50 € 19.957,03 58,33% 59,90% 61,56% 63,33% 65,21% 67,23% 69,39% 71,70% 74,18% 66,46% 68,18% 70,00% 71,94% 74,00% 76,21% 78,58% 81,12% 83,84% VDB