Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
Advertisements

STRUTTURA DELLA LEZIONE
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione
Mercati finanziari Lezioni introduttive.
La gestione collettiva del risparmio
La fase istruttoria Acquisizione dei fatti e degli interessi
LA DISCIPLINA NORMATIVA DEI SOGGETTI ABILITATI SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI I LIVELLO NORME CHE SI APPLICANO A TUTTI GLI INTERMEDIARI II LIVELLO NORME CHE.
Gestione collettiva del risparmio
Società per azioni Le azioni (II parte) La circolazione
Tutela giurisdizionale
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE 8 novembre 2000, N. 328, articolo 5.
Avv. Salvatore Providenti
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Il contratto individuale di lavoro
Centro Europeo Consumatori Italia
Camere di Commercio e clausole vessatorie
LA MAGISTRATURA.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
Direttiva del Consiglio 2000/43/CE
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Imprenditore Commerciale
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
Il “nuovo” D. lgs 28/2010 e La Circolare 27 novembre 2013.
Master in Gestione dell’Aviazione Civile La class action nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità Roma, 16 giugno 2010.
NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
L’ATTIVITA’ DI IMPRESA E’ LIBERA
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3 codice privacy)
I Consorzi tra imprenditori
Legislazione e deontologia professionale
Tutela della concorrenza IN UN SISTEMA DI ECONOMIA DI MERCATO CHE ALLOCA EFFICIENTEMENTE LE RISORSE, LE IMPRESE MENO EFFICIENTI CEDONO IL PASSO A QUELLE.
DIRITTO INTERMEDIARI FINANZIARI
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E SCUOLA Accentramento delle funzioni in capo all’amministrazione dello Stato. Esigenza di un intervento del legislatore che.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato Legge 28 aprile 2014 n.67. “Come e quando” Sintesi della relazione dell’avv. Leonardo.
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
LA CORTE COSTITUZIONALE
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
Lezione 17 Tipologie di fondi comuni di investimento
Gli effetti della riforma sulla dirigenza
LA MAGISTRATURA.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
TUTELA DEI DIRITTI.
Norme di riferimento Art. 10-bis CUP Art ss. c.c.
Controllo sulla gestione Collegio sindacale e revisore legale Collegio sindacale Funzione continuativa di controllo Controllo di legalità (art. 2403) Principi.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Appalti pubblici “Principi” “Procedure”
1 LA CLASS ACTION Legge n. 99/2009 a modificazione ed integrazione dell’articolo 140 bis Codice del Consumatore (D.Lgs. 206/2005)
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
Dir.priv. mercato fin. G. LA ROCCA 1 Le domande fondamentali – le premesse di carattere normativo.
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Introduzione alla logica del diritto amministrativo Giulio Napolitano.
La Conciliazione e la Mediazione civile Felice Ruscetta Consigliere CNDCEC con delega alle Funzioni Giudiziarie Lecce, 25 ottobre 2010.
1 Il contratto di intermediazione mobiliare secondo la cassazione (sent. N /07) 1. Il contratto di intermediazione mobiliare in genere.
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
Tutela dei consumatori e Codice del consumo (Decreto legislativo 206/2005)
Gioacchino la roccadir. priv. mercato finanziario1 La struttura contrattuale dello “strumento finanziario” (parte prima) 1. Rilevanza giuridica della nozione.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO Dott.ssa Chiara Fantinato Consulente del Lavoro.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (9) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis.
Diritto internazionale e diritto interno
Transcript della presentazione:

Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale esigenza è frutto della sensibilizzazione verso le caratteristiche del consumatore. Il sistema di tutela verso l’investitore non professionali risponde alla esigenza di garantire la migliore allocazione delle risorse disponibili sul mercato. In questo modo, la disciplina della tutela dell’investitore contribuisce alla affermazione e allo sviluppo del mercato unico, che rappresenta uno degli obiettivi costituzionali della legislazione europea.

Lezione 20 Il sistema di tutela si caratterizza per la presenza di: -Regole di comportamento rivolte agli intermediari; -Regole di organizzazione rivolte agli intermediari e agli emittenti; La tutela è rivolta sia alla fase precontrattuale (precedente alla stipula del contratto) sia alla fase del rapporto contrattuale (che inizia con la sottoscrizione del contratto).

Lezione 20 Il sistema si arricchisce di strumenti di tutela stragiudiziale e giudiziale in favore di investitori non professionali, che consentano di ottenere il giusto risarcimento e svolgano una funzione deterrente contro condotte abusive da parte degli intermediari.

Lezione 20 Le associazioni di tutela dei risparmiatori/consumatori Nell’ambito del sistema di tutela, svolgono un ruolo importante le associazioni di consumatori. Le associazioni di consumatori hanno il compito principale di promuovere la tutela dei diritti relativi al consumo.

Lezione 20 Le associazioni di tutela dei risparmiatori/consumatori Le associazioni rappresentative a livello nazionale: -sono iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; -debbono essere munite dei requisiti che dimostrano il radicamento sul territorio; -debbono garantire la assenza di rapporti idonei di influenzarne la attività con le imprese operanti nel settore; -debbono astenersi dal pubblicizzare beni o servizi prodotti da terzi o in connessione di interessi con imprese di distribuzione o di produzione.

Lezione 20 Le associazioni di tutela dei risparmiatori/consumatori Le Associazioni iscritte presso l’albo ministeriale partecipano al Comitato Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), che svolge una funzione consultiva in materie idonee a investire gli interessi delle categorie rappresentate

Lezione 20 Le Associazioni di tutela degli investitori/consumatori Le Associazioni di tutela godono di legittimazione attiva processuale per richiedere provvedimenti giudiziale aventi ad oggetto la inibizione dei comportamenti lesivi o la adozione delle misure necessarie per rimediare agli effetti dannosi discendenti dalle violazioni accertate (cfr. art. 139 Codice Consumo). È possibile anche richiedere la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani. Le Associazioni hanno anche legittimazione processuale stragiudiziale e possono promuovere arbitrati e conciliazioni.

Lezione 20 Le Associazioni di tutela degli investitori/consumatori Con riferimento specifico al settore del mercato finanziario, ex artt. 32 bis e 32 ter T.U.F., le Associazioni iscritte presso l’albo del M.S.E. possono agire a tutela collettiva dei risparmiatori per le violazioni commesse dai professionisti nella prestazione di servizi e attività di investimento, dei servizi accessori e gestione collettiva del risparmio. La natura collettiva della tutela perseguita dalle Associazioni si rivela nella destinazione delle somme ottenute nell’esercizio delle azioni: le somme non vengono destinate ai risparmiatori, quale risarcimento del danno patito, ma sono destinate per una migliore organizzazione della associazione e perseguire una più efficiente tutela degli interessi Naturalmente, gli investitori possono agire autonomamente per la tutela dei propri interessi personali

Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria La L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha introdotto la iniziativa processuale della azione collettiva risarcitoria (cfr., art. 140 Codice del Consumo) La azione collettiva risarcitoria ha lo scopo di aggregare e trattare in un unico procedimento domande di risarcimento connesse ad un medesimo evento illecito. La azione collettiva ha lo scopo di: -evitare decisioni contradditorie in caso di pluralità di procedimenti distinti; -consentire a singoli risparmiatori di agire a tutela delle proprie ragioni senza il timore di dovere individualmente sostenere i costi del giudizio

Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria La norme procedurali sono contenute agli artt. 140 e ss. Codice Consumo. In particolare: -La azione può essere promossa da soggetti singoli o da associazioni collettive; -La azione va promossa presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la impresa; -La domanda può avere ad oggetto l’accertamento della responsabilità della impresa e la condanna al risarcimento del danno -Il Tribunale deve valutare preliminarmente la ammissibilità della domanda (la domanda è inammissibile in caso di manifesta infondatezza; conflitto di interessi; disomogeneità degli interessi degli attori; scarsa capacità di tutelare la classe degli attori da parte del proponente) -Il Tribunale può sospendere il giudizio se pendono procedimenti istruttori da parte di CONSOB o A.G.C.M.; -La ordinanza può essere reclamata dinanzi alla Corte di Appello.

Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria In caso di giudizio di ammissibilità della domanda, il proponente deve dare adeguata pubblicità ai contenuti della azione intentata per consentire agli altri investitori di venire a conoscenza della iniziativa La pubblicizzazione rappresenta condizione di procedibilità della azione. La adesione va esercitata nel termine indicato dal Tribunale che non può essere superiore a 120 giorni. Il sistema di adesione è ispirato al modello option in: la adesione può avvenire a mezzo p.e.c. o fax e determina la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo giuridico.

Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria Il Tribunale si pronuncia con sentenza In caso di accoglimento della domanda, il Tribunale liquida le somme in favore di ciascun partecipante, con metodo equitativo o secondo un determinato criterio. Il calcolo (laddove richiesto) va formulato in contraddittorio tra le parti e il verbale dell’accordo rappresenta titolo esecutivo, funzionale alla promozione di una azione di esecuzione forzata. In caso di mancato accordo tra le parti nel termine prescritto dalla sentenza, provvede il Tribunale.