Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale esigenza è frutto della sensibilizzazione verso le caratteristiche del consumatore. Il sistema di tutela verso l’investitore non professionali risponde alla esigenza di garantire la migliore allocazione delle risorse disponibili sul mercato. In questo modo, la disciplina della tutela dell’investitore contribuisce alla affermazione e allo sviluppo del mercato unico, che rappresenta uno degli obiettivi costituzionali della legislazione europea.
Lezione 20 Il sistema di tutela si caratterizza per la presenza di: -Regole di comportamento rivolte agli intermediari; -Regole di organizzazione rivolte agli intermediari e agli emittenti; La tutela è rivolta sia alla fase precontrattuale (precedente alla stipula del contratto) sia alla fase del rapporto contrattuale (che inizia con la sottoscrizione del contratto).
Lezione 20 Il sistema si arricchisce di strumenti di tutela stragiudiziale e giudiziale in favore di investitori non professionali, che consentano di ottenere il giusto risarcimento e svolgano una funzione deterrente contro condotte abusive da parte degli intermediari.
Lezione 20 Le associazioni di tutela dei risparmiatori/consumatori Nell’ambito del sistema di tutela, svolgono un ruolo importante le associazioni di consumatori. Le associazioni di consumatori hanno il compito principale di promuovere la tutela dei diritti relativi al consumo.
Lezione 20 Le associazioni di tutela dei risparmiatori/consumatori Le associazioni rappresentative a livello nazionale: -sono iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; -debbono essere munite dei requisiti che dimostrano il radicamento sul territorio; -debbono garantire la assenza di rapporti idonei di influenzarne la attività con le imprese operanti nel settore; -debbono astenersi dal pubblicizzare beni o servizi prodotti da terzi o in connessione di interessi con imprese di distribuzione o di produzione.
Lezione 20 Le associazioni di tutela dei risparmiatori/consumatori Le Associazioni iscritte presso l’albo ministeriale partecipano al Comitato Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), che svolge una funzione consultiva in materie idonee a investire gli interessi delle categorie rappresentate
Lezione 20 Le Associazioni di tutela degli investitori/consumatori Le Associazioni di tutela godono di legittimazione attiva processuale per richiedere provvedimenti giudiziale aventi ad oggetto la inibizione dei comportamenti lesivi o la adozione delle misure necessarie per rimediare agli effetti dannosi discendenti dalle violazioni accertate (cfr. art. 139 Codice Consumo). È possibile anche richiedere la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani. Le Associazioni hanno anche legittimazione processuale stragiudiziale e possono promuovere arbitrati e conciliazioni.
Lezione 20 Le Associazioni di tutela degli investitori/consumatori Con riferimento specifico al settore del mercato finanziario, ex artt. 32 bis e 32 ter T.U.F., le Associazioni iscritte presso l’albo del M.S.E. possono agire a tutela collettiva dei risparmiatori per le violazioni commesse dai professionisti nella prestazione di servizi e attività di investimento, dei servizi accessori e gestione collettiva del risparmio. La natura collettiva della tutela perseguita dalle Associazioni si rivela nella destinazione delle somme ottenute nell’esercizio delle azioni: le somme non vengono destinate ai risparmiatori, quale risarcimento del danno patito, ma sono destinate per una migliore organizzazione della associazione e perseguire una più efficiente tutela degli interessi Naturalmente, gli investitori possono agire autonomamente per la tutela dei propri interessi personali
Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria La L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha introdotto la iniziativa processuale della azione collettiva risarcitoria (cfr., art. 140 Codice del Consumo) La azione collettiva risarcitoria ha lo scopo di aggregare e trattare in un unico procedimento domande di risarcimento connesse ad un medesimo evento illecito. La azione collettiva ha lo scopo di: -evitare decisioni contradditorie in caso di pluralità di procedimenti distinti; -consentire a singoli risparmiatori di agire a tutela delle proprie ragioni senza il timore di dovere individualmente sostenere i costi del giudizio
Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria La norme procedurali sono contenute agli artt. 140 e ss. Codice Consumo. In particolare: -La azione può essere promossa da soggetti singoli o da associazioni collettive; -La azione va promossa presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la impresa; -La domanda può avere ad oggetto l’accertamento della responsabilità della impresa e la condanna al risarcimento del danno -Il Tribunale deve valutare preliminarmente la ammissibilità della domanda (la domanda è inammissibile in caso di manifesta infondatezza; conflitto di interessi; disomogeneità degli interessi degli attori; scarsa capacità di tutelare la classe degli attori da parte del proponente) -Il Tribunale può sospendere il giudizio se pendono procedimenti istruttori da parte di CONSOB o A.G.C.M.; -La ordinanza può essere reclamata dinanzi alla Corte di Appello.
Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria In caso di giudizio di ammissibilità della domanda, il proponente deve dare adeguata pubblicità ai contenuti della azione intentata per consentire agli altri investitori di venire a conoscenza della iniziativa La pubblicizzazione rappresenta condizione di procedibilità della azione. La adesione va esercitata nel termine indicato dal Tribunale che non può essere superiore a 120 giorni. Il sistema di adesione è ispirato al modello option in: la adesione può avvenire a mezzo p.e.c. o fax e determina la rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo giuridico.
Lezione 20 Azione collettiva risarcitoria Il Tribunale si pronuncia con sentenza In caso di accoglimento della domanda, il Tribunale liquida le somme in favore di ciascun partecipante, con metodo equitativo o secondo un determinato criterio. Il calcolo (laddove richiesto) va formulato in contraddittorio tra le parti e il verbale dell’accordo rappresenta titolo esecutivo, funzionale alla promozione di una azione di esecuzione forzata. In caso di mancato accordo tra le parti nel termine prescritto dalla sentenza, provvede il Tribunale.