IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE di Ermanno Granelli Roma 4 febbraio 2013

“E’ assoluta necessità concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile” Cavour, 1852

Art. 100, comma 2 La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. Giurisdizione Controllo Art. 103, comma 2 La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

CONTROLLO GIURISDIZIONE PROCURA

LAZIO Sezione riunite in sede di controllo Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Sezione di controllo sugli enti Sezione delle autonomie Sezioni di controllo per gli affari comunitari ed internazionali Sezione regionale di controllo Sezione riunite in sede giurisdizionale Sezioni giurisdizionali centrali di appello Sezione giurisdizionale regionale Procura centrale Procura regionale

SICILIA Sezione regionale di controllo Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana Sezione giurisdizionale regionale Procura regionale Procura presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana

Autorità nazionale anticorruzione (art. 1, comma 1, legge 190/2012). Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-CIVIT (art. 1, comma 2, legge 190/2012). Piano nazionale anticorruzione (art. 1, comma 4, legge 190/2012). Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 5, legge 190/2012). Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, legge 190/2012).

Piano triennale di prevenzione della corruzione (art Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, legge 190/2012). Percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 1, legge 190/2012). Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, pubblicazione dei relativi bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, comma 15, legge 190/2012). Divieto di partecipazione a collegi arbitrali assunzione di incarico di arbitro unico per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie (art. 1, comma 18, legge 190/2012).

Pubblicazione, tramite il proprio sito web istituzionale, di almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29, legge 190/2012). Obbligo, in materia di procedimento amministrativo, di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano(art. 1, comma 30, legge 190/2012). Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni pubbliche, di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 1, comma 39, legge 190/2012).

Codice di comportamento. Comunicazione in via telematica, da parte delle amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi. Divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art. 1, comma 42, legge 190/2012). Codice di comportamento. Codice etico per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato (art. 1, comma 44, legge 190/2012)

Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48, legge 190/2012). Delega al Governo di uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 49, legge 190/2012). Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (art. 1, comma 51, legge 190/2012). Presunzione, salva prova contraria, dell'entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione nel giudizio di responsabilità, derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1, comma 62, legge 190/2012).

Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. (art. 1, comma 63, legge 190/2012). Delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 1, comma 67, legge 190/2012).

Attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 comma 35 della legge 190/2012 Obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche. Definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; ciò al fine di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.

Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti. Totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

Rispetto delle esigenze di segretezza e tutela della privacy Rispetto delle esigenze di segretezza e tutela della privacy. I dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni. Nuovo istituto del diritto di accesso civico che mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

Durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente). Obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento. Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. Pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. (art. 1, comma 1, legge 213/2012). Verifica dei rendiconti delle regioni, che debbono tener conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. (art. 1, comma 4, legge 213/2012). Trasmissione ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da parte del presidente della regione, di una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 1, comma 6, legge 213/2012).

Obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno , i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. (art. 1, comma 7, legge 213/2012). Riduzione della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale (art. 1 bis, comma 1, legge 213/2012).

Individuazione, da parte degli enti locali, degli strumenti e delle metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Disciplina del sistema dei controlli interni da parte degli enti locali secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurato da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Controllo di regolarità amministrativa assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Controllo strategico per l'ente locale con popolazione superiore a 100 Controllo strategico per l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, con previsione di metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale per enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Controllo sugli equilibri finanziari che implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Verifica con cadenza semestrale, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale ed invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte del sindaco o del presidente della provincia, ogni sei mesi, di un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Possibilità, per i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. Sospensione temporanea, in caso di ricorso alla procedura di cui sopra, della possibilità per la Corte dei Conti di assegnare il termine per l'adozione di misure correttive (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Vigilanza della Corte dei Conti sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale . (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Divieto per gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).

Incandidabilita per i soggetti sopra citati ed irrogazione di sanzione pecuniaria da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Regolamento adottato dal Consiglio comunale che definisce gli strumenti e le modalità di controllo interno, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 6, commi 1 e 2, legge 213/2012). Comunicazione degli esiti dell'attività ispettiva alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. (art. 6, comma 2, legge 213/2012). Definizione, da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. (art. 6, comma 3, legge 213/2012).

CONTATTI Grazie per l’attenzione! ermanno.granelli@corteconti.it