La riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada

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La riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada Ferdinando Longobardo

Riscossione coattiva D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Art. 149. Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata. (…) 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Riscossione coattiva D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Art. 149. Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata. (…) 4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

Riscossione coattiva D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Riscossione coattiva D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni (…) 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

Riscossione coattiva D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni (…) 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività (…); 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione (…); 4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto (…).

Riscossione coattiva D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni

Riscossione coattiva D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni (…) [6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5.]

Riscossione coattiva Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 1. 224. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività (…); 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione (…); 4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto (…). b) il comma 6 è abrogato.

Riscossione coattiva D.L. 24 settembre 2002, n. 209 Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 265 Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini. 2-sexies. [I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili]. 2-septies. [Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112]

Riscossione coattiva D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione. 2. [La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248].

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies): 1) all’ articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati; 2) all’ articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all’ articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle»; 3) il comma 2 dell’ articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato; 4) il comma 28-sexies dell’ articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

Riscossione coattiva Cassazione civile sez. II Sentenza del 9 aprile 2010 n. 8460 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Manduria ha dichiarato, in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. D.D., la nullita' dell'ingiunzione 9 marzo 2005, n. 8/2005 emessa, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2 richiamato dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 nei confronti dell'opponente per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria relativa a violazione del codice della strada. Il giudice ha ritenuto che il generico riferimento alla procedura di c.d. ingiunzione fiscale contenuto nel D.Lgs. cit., art. 52, comma 6, non comprenda anche la riscossione delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada, a causa della specifica previsione di cui all'art. 206 C.d.S., che, rinviando alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27 consente la riscossione coattiva esclusivamente mediante ruolo, anche perche' altrimenti si avrebbe "una duplicazione della sanzione; la prima con ordinanza ingiunzione, la seconda con titolo emesso dal concessionario".

Riscossione coattiva Cassazione civile sez. II Sentenza del 9 aprile 2010 n. 8460 (…) 2. - La censura e' fondata. Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6 cit. (comma peraltro poi abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 224 - Legge Finanziaria 2008 - con decorrenza dal 1 gennaio 2008), "la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5". La questione che qui si pone e' se il rinvio alla procedura di cui al R.D. n. 639 del 1910 debba ritenersi escluso con riguardo alla riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Riscossione coattiva Cassazione civile sez. II Sentenza del 9 aprile 2010 n. 8460 Essa va risolta in senso negativo, data l'ampiezza del riferimento, nel testo legislativo, alle "altre entrate", senza alcuna distinzione, e l'infondatezza del timore di duplicazione delle sanzioni espresso dal giudice di primo grado (evidente essendo che, quale che sia la procedura utilizzata per la riscossione coattiva, la sanzione non puo' che restare unica). Peraltro, ogni eventuale incertezza esegetica deve essere comunque superata alla luce dell'espresso riferimento alla procedura di ingiunzione fiscale per la riscossione delle predette somme, contenuto nella previsione di "condono" di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8 quinquies, conv., con modif., in L. 3 agosto 2009, n. 102, che recita: "Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento...".

Riscossione coattiva

Riscossione coattiva

Riscossione coattiva Codice della strada D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 206 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. 3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Riscossione coattiva Legge 24 Novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. Art. 27 - Esecuzione forzata. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies): 1) all’ articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati; 2) all’ articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all’ articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle»; 3) il comma 2 dell’ articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato; 4) il comma 28-sexies dell’ articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’ articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. 1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’ articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all’ articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

Riscossione coattiva D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni (…) 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività (…); 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione (…); 4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto (…).

Riscossione coattiva Pertanto i comuni effettuano la riscossione coattiva delle predette entrate (tributarie e patrimoniali): 1) in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico, sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili; 2) con le altre forme di gestione della riscossione di cui all’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (privati iscritti all’albo, società miste pubbliche e private, operatori di Stai Membri), esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Riscossione coattiva Ne consegue che la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative dovute per violazione delle norme del codice della strada, fino ad oggi disciplinato attraverso il procedimento del ruolo in forza del combinato disposto di cui all’art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all’art. 27 della legge n. 689 del 1981, dal 1° gennaio 2012 dovrà avvenire attraverso l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 639/1910.

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’ articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’ articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’ articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all’agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-novies) all’ articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;

Riscossione coattiva D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Art. 47 Sospensione dell' atto impugnato 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’ articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a: 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell’ articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 2) ottomila euro, negli altri casi;

Riscossione coattiva D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. gg-undecies) all’ articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’ articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi»; 2) al comma 2, le parole: «all’importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati»;

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale R.D. 14 aprile 1910, n. 639 Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato 2. (Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. (…)

Ingiunzione fiscale D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni (…) [6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5.]

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale R.D. 14 aprile 1910, n. 639 Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato Dell'esecuzione sui mobili Art. 5. (Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale D.L. 24 settembre 2002, n. 209 Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 265 Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini. 2-sexies. [I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili].

Ingiunzione fiscale D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. 2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all’ articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

Ingiunzione fiscale R.D. 14 aprile 1910, n. 639 Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Ingiunzione fiscale D.Lgs. 1-9-2011 n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Art. 32 Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale

Ingiunzione fiscale

Riscossione coattiva Gli elementi qualificanti del nuovo procedimento Pur evidenziando come i rumors provenienti dai “palazzi della politica” danno per certo una proroga dell’entrata in vigore della nuova normativa, si ritiene utile comunque illustrare quelli che possono essere i passaggi fondamentali del nuovo procedimento coattivo che, con una certa probabilità, prima o poi, tutti gli enti dovranno affrontare.

Riscossione coattiva L’ingiunzione Il procedimento di riscossione coattiva comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Si tratta di atto amministrativo complesso, che non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma cumula in sé anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.

Riscossione coattiva L’opposizione alla procedura coattiva Secondo quanto disposto dall’art. 32, del D.Lgs. 150/11, “Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici”, le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, il quale può provvedere a sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (art. 5, D.Lgs. 150/11).

Riscossione coattiva La procedura esecutiva Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta per il pagamento (individuato dall’art. 2 del regio decreto 639/1910), oppure respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo, l'ente creditore procede a svolgere la procedura esecutiva, che è quella prevista: dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se la riscossione coattiva viene svolta in gestione diretta dall’ente o da una società a capitale interamente pubblico; dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli altri casi.

Riscossione coattiva La procedura esecutiva Sia nella disciplina prevista dal regio decreto che in quella prevista dal titolo II della legge 602/73 la procedura esecutiva è caratterizzata da un insieme di attività che si modulano a seconda dall’entità del credito, rivolgendosi nei confronti dei beni mobili od immobili del debitore. Se viene svolta direttamente dall’ente o dalla società a capitale interamente pubblico, il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Riscossione coattiva Misure di “mitigazione” della procedura coattiva Dall’entrata in vigore della legge 106/11 (il 12 luglio 2011): in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo; in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’ articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all’agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;

Riscossione coattiva Misure di “mitigazione” della procedura coattiva si può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi; non si può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel punto precedente.

Riscossione coattiva Misure di “mitigazione” della procedura coattiva non si può iscrivere l’ipoteca di cui all’ articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a: 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell’ articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 2) ottomila euro, negli altri casi;

Riscossione coattiva Operativamente Gli elementi che caratterizzeranno il procedimento coattivo, rispetto a quanto finora svolto con l’emissione del ruolo, saranno: la nomina del funzionario o dei funzionari addetti alla riscossione, che avranno le stesse funzioni demandate all’ufficiale della riscossione individuate, dall’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nell’attività di espropriazione forzata delle somme dovute; l’individuazione dei procedimenti che debbono determinare l’emissione di una ingiunzione fiscale; l’emissione dell’ingiunzione fiscale, da notificare ai soggetti interessati; se il debito è entro i duemila euro, fare anticipare le procedure cautelari o esecutive da due lettere bonarie, a distanza di sei mesi l’una dall’altra; attivazione di tutte le procedure cautelari (fermo amministrativo, pignoramento ed ipoteca) o esecutive (la vendita del bene pignorato o ipotecato), e le attività conseguenti.

Riscossione coattiva Criticità La scelta riguardo al tipo di gestione che si ritiene opportuno adottare e, di conseguenza, quali attività si ritiene opportuno gestire “in house” e quali invece riferire all’esterno dell’ente, deve passare necessariamente dall’analisi delle seguenti criticità: la gestione dei procedimenti coattivi: una volta emessa la ingiunzione fiscale si dovrà fare fronte alla gestione delle rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti, delle informazioni al cittadino, alla rateazione della sanzione e al contenzioso. la gestione dei procedimenti cautelari ed esecutivi: la fase più complessa di tutta la procedura e, sicuramente, la meno redditizia, a cui si ricollega un’ulteriore criticità, la nomina dei funzionari addetti alla riscossione. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 112/99 (artt. 43 e seguenti) possono essere ufficiali della riscossioni coloro che hanno superato un esame di abilitazione professionale, sono iscritti in appositi registri, vengono nominato dal Prefetto, hanno una competenza provinciale e le loro funzioni non possono essere delegate. Se i funzionari addetti alla riscossione debbono avere la stessa abilitazione e la conseguente competenza territoriale, si pone la necessità di individuare tanti ufficiali per quante sono le province in cui s’intende svolgere il procedimento di riscossione.