Testo unificato approvato allunanimità dalla Commissione Seconda in data 16 aprile 2010. Cagliari, 20 aprile 2010 Consiglio Regionale della Sardegna Seconda.

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Testo unificato approvato allunanimità dalla Commissione Seconda in data 16 aprile Cagliari, 20 aprile 2010 Consiglio Regionale della Sardegna Seconda Commissione Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Testo unificato La Commissione ha elaborato il testo unificato Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna partendo da due progetti di legge (P.L. 73 Rodin e più, P.L. 103 Meloni e più) e un disegno di legge (D.L. 106) della Giunta regionale che presentavano contenuti simili in materia di rapporto tra Regione Sardegna e Unione europea. La Commissione, nel corso della discussione, ha ritenuto utile sentire in audizione i soggetti coinvolti a vario titolo nelle questioni europee quali enti locali, parti economiche e sociali, università, tenendo nella massima considerazione il contributo di tutti. La Commissione ha acquisito, inoltre, il parere della Prima e Terza Commissione per gli aspetti di competenza. Dopo due mesi di lavoro, nella seduta del 16 aprile 2010, la Commissione Seconda ha approvato allunanimità il testo unificato. La disciplina contenuta nel testo unificato Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna andrà a sostituire la legge regionale n. 20/98. 2 Lavori in Commissione Cagliari, 20 aprile 2010

Testo unificato Il presente testo di legge nasce con la finalità di adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni costituzionali dettate, in materia di rapporto Regioni – Unione Europea, a seguito dellentrata in vigore della revisione del Titolo V della Costituzione. Inoltre: 1.la legge risponde allesigenza di disciplinare (a livello regionale) le procedure che consentano alla Regione di partecipare attivamente alla formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e di adeguare, in maniera organica e sistematica, lordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dellUnione europea (cosiddetta fase discendente). 2.il testo si pone come finalità quella di rafforzare le relazioni dirette con le istituzioni europee in modo da rappresentare con maggiore forza e incisività le questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità. 3.la terza parte della legge disciplina le iniziative che la Regione Sardegna può intraprendere in ambito europeo o internazionale (collaborazioni, partenariati ecc.. ) finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione. La legge, infine, ridisegna i rapporti Consiglio – Giunta Regionale in materia europea, attribuendo al Consiglio regionale, in questo importante ambito istituzionale, un ruolo di indirizzo e controllo che negli ultimi anni aveva perso. 3 Finalità Cagliari, 20 aprile 2010

Quadro normativo - Art. 117 Costituzione, 3° comma: Le Regioni … nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono allattuazione degli accordi internazionali e degli atti dellUnione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. - Trattato sul funzionamento dellUnione Europea. - Legge 5 giugno 2003, n. 131, articoli 5 e 6, Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3. -Legge 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo dellUnione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. 4 Principali riferimenti normativi Cagliari, 20 aprile 2010

Testo unificato Il testo unificato è costituito da 27 articoli suddivisi in 5 Capi: Capo I (artt. 1-2) Disposizioni generali Capo II (artt. 3-15) Partecipazione della Regione alla formazione ed esecuzione del diritto dellUnione Europea Capo III(artt ) Politiche europee e aiuti di Stato Capo IV(artt ) Cooperazione territoriale Capo V(art. 20) Attività di rilievo internazionale della Regione Capo VI (artt ) Disposizioni finali 5 Articolato Cagliari, 20 aprile 2010

Oggetto della legge Partecipazione della Regione alla formazione del diritto europeo (la c.d. fase ascendente); Verifica del rispetto, da parte dellUnione europea, del principio di sussidiarietà; Attuazione della normativa europea (la c.d. fase discendente); Rapporti Consiglio-Giunta regionale in materia di attività europee; Procedure per la programmazione delle politiche finanziate con le risorse dellUnione europea; Relazioni con lUnione europea; Cooperazione territoriale trasfrontaliera e attività di rilievo internazionale. 6 Articolo 2 Cagliari, 20 aprile 2010

Fase ascendente Larticolo 4 disciplina la partecipazione della Regione alla formazione del diritto dellUnione Europea. Il modello individuato prevede che Consiglio e Giunta regionale concorrano alla formulazione delle osservazioni sui progetti di atti europei. In particolare, viene previsto che autonomamente Consiglio e Giunta regionale possano attivare la procedura per la formulazione di osservazioni sui progetti di atto europeo con dei meccanismi di raccordo tra le due istituzioni per convergere in ununica posizione della Regione Sardegna: - il Consiglio regionale di propria iniziativa, può formulare le proprie osservazioni, informando la Giunta. In particolare, si prevede che sia la Commissione Politiche comunitarie, sentite le Commissioni di merito, a formulare le osservazioni. Su questioni di particolare rilevanza si pronuncerà invece laula. - la Giunta può formulare le proprie osservazioni, previo parere della competente commissione consiliare. Questo meccanismo, nel rispetto della legge di procedura statale, attribuisce sia al Consiglio che alla Giunta regionale liniziativa per la formulazione di osservazioni sui progetti di atti europei. 7 Articolo 4 Cagliari, 20 aprile 2010

Partecipazione della regione alla formazione del diritto europeo (FASE ASCENDENTE) 8 Cagliari, 20 aprile 2010 Flusso informativo atti comunitari Presidente consiglio o Ministro Pol. Comun. Conferenza Stato-Regioni Conferenza Presidenti Assemblee Legislative Giunta regionale Consiglio Regionale Posizione della regione

Fase ascendente 9 Cagliari, 20 aprile 2010 PREDISPONE LE OSSERVAZIONI CHE INVIA PER IL PARERE AL CONSIGLIO REGIONALE (COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE CHE TIENE CONTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI PER MATERIA). IL CONSIGLIO REGIONALE FORMULA LE OSSERVAZIONI SUI PROGETTI DI ATTI EUROPEI: - DIRETTAMENTE SU QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA - PER IL TRAMITE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE SENTITE LE COMMISSIONI COMPETENTI PER MATERIA, IN TUTTI GLI ALTRI CASI. LE OSSERVAZIONI SONO TRASMESSE ALLA GIUNTA Consiglio regionale Giunta regionale Formulazione della posizione della Regione A) B)

Sussidiarietà Il Trattato di Lisbona, al fine di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dellUnione, sancisce il principio di sussidiarietà ossia che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva lUnione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dellazione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata dellazione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. In particolare il Protocollo (n. 2) sullapplicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sul funzionamento dellUnione europea, attribuisce alle Assemblee legislative, ossia alle massime istituzioni democratiche, il compito di verificare che lUnione europea nelladozione dei propri atti rispetti tale principio. Il testo unificato disciplina, allarticolo 5, le modalità con le quali il Consiglio regionale svolge la valutazione del rispetto (da parte dellUnione europea) del principio di sussidiarietà prevedendo la contestualità di tale verifica, per quanto possibile, allesame nel merito dellatto utilizzando la medesima procedura prevista per la fase ascendente (formulazione delle osservazioni da parte della Commissione politiche comunitarie, sentite le Commissioni di merito). 10 Articolo 5 Cagliari, 20 aprile 2010

Fase discendente Per quanto riguarda ladeguamento dellordinamento regionale alla normativa europea vengono previsti, in linea con quanto prevede la disciplina statale, una serie di strumenti diretti a: 1. verificare periodicamente lo stato di conformità dellordinamento regionale rispetto alla normativa europea; 2. recepire le direttive europee e gli altri atti europei che necessitano di recepimento, in maniera organica, attraverso la previsione della legge europea regionale; Viene inoltre prevista la sessione europea, nella quale si approva la legge europea annuale e si svolge, nei confronti della Giunta, unattività di indirizzo e controllo sulle attività europee. 11 Adeguamento dellordinamento regionale Cagliari, 20 aprile 2010

Sessione europea La sessione europea prevede che il Consiglio regionale si riunisca per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dellUnione europea di interesse regionale e lattività di rilievo internazionale entro il 30 aprile di ogni anno. In particolare si procede allapprovazione della legge europea regionale. Inoltre, in occasione della sessione europea la Giunta regionale espone al Consiglio, in unapposita relazione, le modalità con le quali nel corso dellanno ha esercitato le proprie competenze in materia europea e le attività di rilievo internazionale. Nella medesima relazione la Giunta indica gli orientamenti e le priorità che intende seguire nel corso dellanno, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea di interesse regionale e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee. La sessione europea può concludersi con lapprovazione un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulla base del quale si svolgerà lattività in materia europea e di rilievo internazionale. 12 Articolo 12 Cagliari, 20 aprile 2010

Programmazione regionale La principale novità riguardo alla programmazione regionale unitaria è rappresentata dalla previsione che il Consiglio regionale indirizzi lattività della Giunta regionale. A tal fine si prevede che la Giunta garantisca in questa materia una costante attività informativa necessaria anche ad esercitare la funzione di controllo sullattuazione dei principali programmi europei. 13 Articolo 16 Cagliari, 20 aprile 2010

Partecipazione 14 Cagliari, 20 aprile 2010 Articolo 14 Una delle principali finalità di questa legge è quella di favorire la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle università, delle imprese, dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela. La partecipazione degli enti locali è prevista in vari momenti attraverso la partecipazione del Consiglio delle Autonomie Locali nel controllo sulla sussidiarietà (articolo 5), nellapprovazione della legge europea (articolo 10). Larticolo 14 del testo unificato ribadisce la necessità che Consiglio e Giunta regionale garantiscano la partecipazione degli enti locali, delle università, delle parti economiche e sociali, attraverso adeguate forme di consultazione allinterno della sessione europea su tutti gli aspetti dellattività europea e di rilievo internazionale che riguardi ambiti di loro competenza.

Relazioni con lUnione europea 15 Articolo 18 Cagliari, 20 aprile 2010 Il testo unificato ribadisce la necessità di intrattenere delle relazioni dirette con le istituzioni europee allo scopo di rappresentare con maggiore forza e incisività le questioni di interesse regionale facendo valere le specificità del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularità. Una delle novità introdotte su questo punto riguarda la possibilità che il Consiglio regionale promuova, qualora lo ritenga necessario, degli indirizzi con i quali può chiedere allesecutivo regionale di rappresentare presso le istituzioni europee (Consiglio e Commissione europea) questioni di interesse regionale e a difesa delle proprie specificità ovvero di partecipare alla delegazione italiana qualora si proceda alla elaborazione di accordi internazionali, commerciali e tariffari che riguardino aspetti rilevanti di interesse regionale.

Cooperazione territoriale 16 Articolo 19 Cagliari, 20 aprile 2010 La Regione Sardegna punta a rafforzare la coesione e lintegrazione europea attivando tutti gli strumenti previsti a livello europeo quali partenariati, GECT, e qualunque altra forma di cooperazione territoriale che possa incentivare, tra i vari Stati, interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e del turismo. In particolare, in questo ambito si impegna a promuovere particolari forme di partenariato o di associazionismo quali le euroregioni con lobiettivo di sfruttare e valorizzare al massimo la posizione di centralità nel Mediterraneo e le opportunità legate alla creazione dellarea di libero scambio, affinchè lisola possa divenire punto di snodo delle attività commerciali e concorrere allintegrazione sociale e culturale con i gli stati del Mediterraneo.

Attività di rilievo internazionale 17 Articolo 20 Cagliari, 20 aprile 2010 Per la prima volta la Regione (a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha previsto espressamente la possibilità che le Regioni, nelle materie di loro competenza, possano svolgere attività di rilievo internazionale nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge statale) ha disciplinato in una propria legge la procedura per la conclusione di accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato riconoscendo in capo al Presidente della Regione la competenza in merito alla sottoscrizione di tali atti di rilievo internazionale. Allo stesso tempo, però, la norma prevede che il Consiglio regionale intervenga in fase di indirizzo e di presa datto degli atti sottoscritti dal Presidente. Larticolo 20 prevede inoltre che lattività internazionale della Regione debba essere pianificata attraverso un piano pluriennale contenente le linee guida per lattività di rilievo internazionale della Regione.

Attività informativa 18 Articolo 21 Cagliari, 20 aprile 2010 Larticolo 1 comma 2, della legge prevede limpegno della Regione per garantire la massima diffusione delle informazioni che riguardino lattività europea e gli atti europei attraverso il sito istituzionale e qualunque altro strumento utile a tale scopo. Larticolo 21 ribadisce tale principio e prevede listituzione di un apposito sportello informativo sulle istituzioni, politiche e attività dellUnione europea rivolto a cittadini, enti locali, imprese, associazioni interessate alla partecipazione a programmi, bandi ecc …