Loss Occurrence vs Claims Made

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Transcript della presentazione:

Loss Occurrence vs Claims Made Everything you always wanted to know about claims (but were afraid to ask) avv. Luca Schilardi, Liability Manager Milano, 18 Giugno 2013

Contratti assicurativi: clausole claims made e loss occurrence Il contratto assicurativo della responsabilità civile è disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano dall’art 1917 cc che al primo comma prevede: “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”. La volontà del legislatore si manifesta quindi nel presupposto che l’avvenimento dannoso occorra durante la vigenza del contratto. Nella prassi assicurativa, esistono tre diversi criteri idonei a circoscrivere temporalmente l’ambito di operatività della garanzia assicurativa: Il primo trova fondamento nell’art 1917 cc e tiene conto della causa originaria del danno (act committed) Il secondo fa riferimento al momento di manifestazione del danno (clausola loss occurrence) Il terzo, derogando al disposto dell’art 1917 cc - secondo cui la copertura assicurativa opera con riferimento agli eventi accaduti durante il periodo di validità temporale della garanzia - tiene conto della richiesta di risarcimento (clausola claims made)

Regime Loss Occurrence e Regime Claims Made Clausola Loss Occurrence: la manifestazione del danno deve avvenire durante il periodo di validità della polizza. Clausola Claims Made: la richiesta risarcitoria deve avvenire durante il periodo di vigenza della polizza. La differenza tra una polizza emessa in regime “Claims Made” ed una emessa in regime “Loss Occurrence" è evidente nel caso della responsabilità professionale in cui, tra il momento in cui il professionista commette l'errore, (fonte di perdita patrimoniale per il Terzo) ed il momento in cui questi ne ha percezione, può passare anche molto tempo. In caso di esistenza di una copertura continuativa la polizza in regime “Claims Made”, sotto la quale dovrà essere denunciato il sinistro, sarà dunque quella in vigore al momento in cui l’Assicurato ha ricevuto la Richiesta Risarcitoria da parte del Terzo.

Contratti assicurativi: clausole claims made e loss occurrence Termine prescrizione del danneggiato Durata polizza Denuncia di sinistro Evento dannoso Periodo efficacia copertura Termine prescrizione del danneggiato Evento dannoso Durata polizza Denuncia di sinistro Periodo efficacia copertura

Rassegna giurisprudenziale su clausola claims made Legittimità della clausola claims made: Pronunce edite in materia sono tutte successive al 2002 Il dibattito giurisprudenziale è ancora aperto: le decisioni relative alle clausole claims made non convergono sul ruolo da assegnare a dette clausole: Vi sono tre filoni giurisprudenziali: Alcune sentenze affermano che esse sono valide ed efficaci ( su tutte cfr. Sentenza del Tribunale di Milano no. 3527 del 18/03/2010 ) Si afferma la validità nonché la tipicità di un’assicurazione strutturata secondo l’impostazione claims made: perché non viene meno il rischio e non muta l’oggetto del contratto, definiti sempre in ragione della condotta negligente dell’assicurato, a cambiare è solo il criterio attraverso il quale si attribuisce a quest’ultima rilevanza; Altre ne dichiarano la nullità ( cfr. Sentenze del Tribunale di Roma) Secondo il giudice capitolino la legge non consentirebbe né l’assicurazione retroattiva né l’assicurazione di rischi già verificatisi, ancorché le parti ne ignorino l’esistenza (rischio putativo) Altre ancora le ritengono vessatorie assoggettandole alla doppia sottoscrizione ex art 1341 c.c. (cfr: Sentenza della Corte di Cassazione No. 5624 del 15/03/2005)

La posizione della giurisprudenza sulla clausola Claims Made Sent 3527 del 18.03.2010 – Trib. Di Milano Le clausole claims made quale deroga all'art. 1917 cc, 1° comma a mente del quale tale contratto copre i rischi relativi ai fatti che si verificano durante il periodo di vigenza della polizza assicurativa, a prescindere, dunque, dalla dislocazione temporale della richiesta risarcitoria che può sopravvenire anche a distanza di tempo. Claims made “ pura” e Claims made “spuria” Tipicità e atipicità del contratto in regime claims made secondo le ultime pronunce Vessatorietà della clausola caims made “spuria”

La Deeming Clause L’Assicurato deve dare avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 giorni, di qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza, che si presume possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti . L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito a tale comunicazione, sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di Assicurazione. La Deeming Clause consente all’Assicurato di denunciare le circostanze di cui venga a conoscenza in vigenza di contratto, ed ottenere l’operatività della Garanzia, anche dopo la scadenza del contratto di Assicurazione, indipendentemente da quando la richiesta di risarcimento viene presentata all’Assicurato.

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