E STATO ABOLITO IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE, A PERMANERE IN SERVIZIO PER IL PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI ETA. E RESO FACOLTATIVO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, LACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI TRATTENIMENTO DA VALUTARSI IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA DAL RICHIEDENTE …..ED IN FUNZIONE DELLEFFICIENTE ANDAMENTO DEI SERVIZI.
INTRODUCE, A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LA FACOLTA DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO (FACOLTA DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO DI MESI SEI) ESERCITABILE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO MATURATO 40 ANNI DI ANZIANITA CONTRIBUTIVA, PRESCINDENDO DAL LIMITE DETA, A CONDIZIONE CHE ALLA DATA DI CESSAZIONE ABBIANO GIA DIRITTO DI ACCESSO IMMEDIATO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (nel rispetto, quindi, delle finestre previste dalle norme vigenti) RECESSO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
LA NORMA SALVAGUARDA LAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI DECORRENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANCHE I TRATTAMENTI DI PENSIONE IL CUI DIRITTO SIA MATURATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 40° ANNO DI ANZIANITA CONTRIBUTIVA, NON HANNO PIU DECORRENZA IMMEDIATA DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI MATURAZIONE DEL DIRITTO BENSI DECORRENZA DIFFERITA AD UNA DATA DI ACCESSO DETERMINATA IN RELAZIONE ALLETA ANAGRAFICA ED AL PERIODO DELLANNO IN CUI IL DIRITTO E STATO CONSEGUITO VEDI SLIDE SUCCESSIVA
REQUISITI E DECORRENZE 140 entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 giugno1° luglio 240 entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 settembre1° ottobre 340 entro il 30 giugno e 57 anni di età entro il 30 settembre1° ottobre 440 entro il 30 giugno senza i 57 anni1° gennaio 540 entro il 30 settembre1° gennaio 640 entro il 31 dicembre1° aprile
LESERCIZIO DELLA FACOLTA DA PARTE DELLAZIENDA E DEL TUTTO DISCREZIONALE E NON E SOGGETTO AD ALCUN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE CHE GIUSTIFICHI LA SCELTA NEL MERITO
LAPPLICAZIONE E DISCREZIONALE MA NON ARBITRARIA LAZIENDA INTENDE FARSI GUIDARE DA ALCUNI PRINCIPI
RINNOVAMENTO DELLA DIRIGENZA RIORGANIZZAZIONI STRUTTURALI DECREMENTI ATTIVITA RICONVERSIONI ATTIVITA SVILUPPO NUOVE ATTIVITA NON IDONEITA LAVORATIVE, ANCHE PARZIALI
1.ALLA DURATA MASSIMA DELLORARIO DI LAVORO (prima si prevedeva che la durata media dellorario di lavoro non potesse, in ogni caso, superare per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario) 2.AL RIPOSO GIORNALIERO (prima si prevedeva lobbligatorietà di uno stacco, tra un turno e laltro, non inferiore alle 11 ore consecutive) NOTA BENE: A livello di contrattazione collettiva, anche aziendale, dovranno essere definite le modalità atte a garantire una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico- fisiche
NON CI SONO PIU PALETTI UGUALI PER TUTTI. IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DOVREBBE PORTARE AD INDIVIDUARE MODALITA DIFFERENZIATE IN RELAZIONE ALLE SITUAZIONI OGGETTIVE DELLE SINGOLE REALTA ORGANIZZATIVE.
DAL , IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE (ogni 7 giorni un periodo di riposo di 24 ore consecutive) E CALCOLATO COME MEDIA IN UN PERIODO NON SUPERIORE A 14 GIORNI. IN SOSTANZA, LA DOMENICA PUO ESSERE UN GIORNO LAVORATIVO SEMPRE CHE VENGA RISPETTATO LOBBLIGO DI CONCEDERE AL LAVORATORE IL RIPOSO IN UN ALTRO GIORNO. LA MODIFICA PERMETTE DI ORGANIZZARE TURNI DI LAVORO CHE REGOLAMENTANO PRESTAZIONI LAVORATIVE ANCHE PER PIU DI 6 GIORNI LAVORATIVI, PURCHE NELLAMBITO DI 14 GIORNI DI CALENDARIO VI SIANO 48 ORE DI RIPOSO (2 periodi di riposo di 24 ore consecutive ovvero di 48 ore consecutive)
RISULTANO ESCLUSE DALLA CONSECUTIVITA DELLE 11 ORE DI RIPOSO LE ATTIVITA CARATTERIZZATE DA PERIODI DI LAVORO FRAZIONATI DURANTE LA GIORNATA. IL DECRETO LEGGE N. 112/08 INCLUDE, DAL , TRA LE POSSIBILI DEROGHE ALLA CONSECUTIVITA DEL RIPOSO ANCHE LE ATTIVITA ESEGUITE IN REGIME DI REPERIBILITA. DAL , PER IL LAVORATORE IN REGIME DI REPERIBILITA, IL RIPOSO GIORNALIERO DI 11 ORE PUO ANCHE NON ESSERE CONSECUTIVO. NOTA BENE Pur non applicandosi direttamente alla dirigenza sanitaria, la disposizione in questione diventerà significativa in sede di contrattazione integrativa aziendale ai fini della determinazione della durata dello stacco tra un turno e laltro.
PER I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA, DI QUALUNQUE DURATA, NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA E CORRISPOSTO IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CON ESCLUSIONE DI OGNI INDENNITA O EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO, NONCHE DI OGNI ALTRO TRATTAMENTO ACCESSORIO. I RISPARMI COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO. TALI SOMME NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER INCREMENTARE I FONDI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
SI CONSIDERANO, IN LINEA GENERALE, RIENTRANTI NEL TRATTAMENTO FONDAMENTALE LE VOCI: DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE INIZIALE E DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA TREDICESIMA MENSILITA DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANIITA E DEGLI EVENTUALI ASSEGNI AD PERSONAM
SI STANNO ATTENDENDO DISPOSIZIONI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER EVITARE UNAPPLICAZIONE NON UNIFORME DELLA NORMATIVA RECENTEMENTE INTRODOTTA. SI FORNIRA SPECIFICA E DETTAGLIATA INFORMAZIONE CON APPOSITA CIRCOLARE
NECESSITA DI EFFETTUAZIONE DI CONGUAGLI ECONOMICI data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008
RESTA FERMO IL TRATTAMENTO ECONOMICO PIU FAVOREVOLE PREVISTO PER LE ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE: 1.AD INFORTUNIO SUL LAVORO O A CAUSA DI SERVIZIO; 2.A RICOVERO OSPEDALIERO O A DAY HOSPITAL; 3.A PATOLOGIE GRAVI CHE RICHEDONO TERAPIA SALVAVITA
COME SI INDIVIDUANO I DIECI GIORNI DA SOTTOPORRE A DECURTAZIONE SONO SOTTOPOSTI A DECURTAZIONE I PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA PER OGNI EVENTO. IL CONTEGGIO DEI DIECI GIORNI RIPARTE ALLINIZIO DI OGNI EVENTO DI MALATTIA, A PRESCINDERE DALLA SUA DURATA. SE UN DIPENDENTE, AD ESEMPIO, SI ASSENTA PER DIECI GIORNI, TORNA AL LAVORO E POI SI ASSENTA DI NUOVO PER ALTRI CINQUE GIORNI, IN BUSTA PAGA PERDE IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI QUINDICI GIORNI.
NEL CASO IN CUI LA MALATTIA SI PROTRAGGA PER UN PERIODO SUPERIORE A DIECI GIORNI O, IN OGNI CASO, DOPO IL SECONDO EVENTO DI MALATTIA NELLANNO SOLARE, LO STATO DI MALATTIA PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE GIUSTIFICATO DA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA: 1.DAI PRESIDI OSPEDALIERI ED AMBULATORIALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; 2.DAI MEDICI CONVENZIONATI (medici di base e specialisti) CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DELLE PRIME DUE ASSENZE PER MALATTIA NEL CORSO DELLANNO SOLARE NON SUPERIORI A 10 GIORNI, PUO ESSERE PRODOTTA UNA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA QUALSIASI MEDICO.
1.PRIMI DUE EVENTI DI MALATTIA DI DURATA PARI O INFERIORI A DIECI GIORNI Le assenze risultano giustificate da certificazioni rilasciate da qualsiasi medico, anche se libero professionista non convenzionato 2.DAL TERZO EVENTO DI MALATTIA, A PRESCINDERE DALLA DURATA Le assenze risultano giustificate solo ed esclusivamente da certificazioni rilasciate: - dai presidi ospedalieri ed ambulatoriali del S.S.N. - dai medici convenzionati con il S.S.N. (medici di base e specialisti convenzionati) 3.EVENTI DI MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI In ogni caso, a prescindere dal fatto che costituisca primo o secondo evento, lassenza deve essere giustificata con certificazioni rilasciate con le modalità di cui al punto 2.
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA NON SIA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE L LASSENZA DEVE RITENERSI NON GIUSTIFICATA. I GIORNI CORRISPONDENTI NON SONO REMUNERABILI. LAZIENDA PROCEDERA AUTOMATICAMENTE AD EFFETTUARE LE RELATIVE TRATTENUTE STIPENDIALI. LOBBLIGO DI PRODURRE PROVA DELLA LEGITTIMITA DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA INCOMBE IN CAPO AL DIPENDENTE. LAZIENDA NON E TENUTA AD ALCUNA OPERAZIONE ULTERIORE, SE NON A QUELLA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
LA RICHIESTA DELLA VISITA FISCALE E SEMPRE OBBLIGATORIA, ANCHE NELLE IPOTESI DI PROGNOSI DI UN SOLO GIORNO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA DEL LAVORATORI, ENTRO LE QUALI DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE VISITE DI CONTROLLO, SONO: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE DI TUTTI I GIORNI, COMPRESI I NON LAVORATIVI ED I FESTIVI
LASSENZA DAL DOMICILIO IN OCCASIONE DELLE VISISTE FISCALI INTEGRA UN COMPORTAMENTO SANZIONABILE DISCIPLINARMENTE E COMPORTA DECURTAZIONI ECONOMICHE VEDI CIRCOLARE DEL PROT. N. 9759