LA RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI

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DECRETO 16 Febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni.
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LA RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI LA RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI. L’APPLICAZIONE DELL’APPROCCIO INGEGNERISTICO NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO Ordine Ingegneri Provincia di Latina 17.12.2007 I DUE DECRETI DI RESISTENZA AL FUOCO: IL D.M. 9 marzo 2007 e il DM 16 febbraio 2007 Lamberto Mazziotti- Dirigente Area Protezione Passiva DCPST

IL DECRETO 9 MARZO 2007 (G. U. n. 74 del 29. 03. 2007 – Suppl IL DECRETO 9 MARZO 2007 (G.U. n. 74 del 29.03.2007 – Suppl. Ordinario n. 87) Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.   Si tratta di una conferma e rielaborazione della parte dedicata alle protezione al fuoco delle costruzioni, contenuta nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. della Rep. Italiana n. 222 del 23 settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni    

GLI ATTI NORMATIVI DA CUI SI PARTE: LA NECESSITA’ E’ QUELLA DI AGGIORNARE I CRITERI PER DETERMINARE LE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO CHE DEVONO POSSEDERE LE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO. GLI ATTI NORMATIVI DA CUI SI PARTE: decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del CNVVF, a norma dell’art 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229; direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988; decreto n. 246 del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998 recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all' uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco; decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di antincendi; Prevenzione e di vigilanza; decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. della Rep. Italiana n. 222 del 23 settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni; decreto del Ministero dell’Interno 16 febbraio 2007, recante classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

Oggetto e campo di applicazione Il decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ad esclusione delle attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi Le disposizioni si applicano alle attività i cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio, per l’acquisizione del parere di conformità, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

Obiettivi, strategie, responsabilità (Art. 2) Obiettivi per la progettazione, realizzazione e gestione delle costruzioni rispetto al rischio di incendio: - LA STABILITÀ DEGLI ELEMENTI PORTANTI PER UN TEMPO UTILE AD ASSICURARE IL SOCCORSO AGLI OCCUPANTI; - LA LIMITATA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E DEI FUMI, ANCHE RIGUARDO ALLE OPERE VICINE; - LA POSSIBILITÀ CHE GLI OCCUPANTI LASCINO L’OPERA INDENNI O CHE GLI STESSI SIANO SOCCORSI IN ALTRO MODO; - LA POSSIBILITÀ PER LE SQUADRE DI SOCCORSO DI OPERARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA. Strategie: I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi suddetti, sono garantiti attraverso l’adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva. Tutte le misure e i sistemi di protezione, adottati nel progetto ed inseriti nella costruzione, devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti secondo quanto prescritto dalle specifiche normative tecniche o dalle indicazioni fornite dal produttore al fine di garantirne le prestazioni nel tempo Responsabilità: L’individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei soggetti responsabili della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari delle attività

Disposizioni tecniche (Art. 3) CONTENUTE NELL’APPOSITO ALLEGATO AL DECRETO, NEL QUALE VENGONO RECEPITE LE NUOVE DEFINIZIONI E METODOLOGIE EUROPEE IN MATERIA (CPD 89/106/CEE + ID 2 + EUCODICE 1 PARTE 2)

Abrogazioni e disposizioni finali (dalla data di entrata in vigore, art. 4) E’ ABROGATA la Circolare del Ministero dell’interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile E’ abrogato il Decreto del Ministero dell’interno 6 marzo 1986, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1986, recate “calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno” E’ superato anche il riferimento al Bollettino Ufficiale CNR n. 192 del 28 dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001 Sono modificate le definizioni di “carico d’incendio”, “compartimento antincendio” e “resistenza al fuoco”, indicate rispettivamente nei punti 1.3, 1.5 e 1.11 dell’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”, secondo quanto riportato nell’apposito allegato tecnico

INTRODUZIONE DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE EUROPEE ALLEGATO (vedi ID 2 + eurocodice 1 parte 2) INTRODUZIONE DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE EUROPEE CAPACITÀ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO DI INCENDIO: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste. CAPACITÀ PORTANTE IN CASO DI INCENDIO: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti. CARICO D’INCENDIO (fire load): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente. CARICO DI INCENDIO SPECIFICO (Fire load density): carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/mq. CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. INCENDIO CONVENZIONALE DI PROGETTO: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere: - nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale; - naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento. INCENDIO LOCALIZZATO: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.

C) Livello III di prestazione l livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione della regola tecnica fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V. Le classi di resistenza al fuoco, necessarie per garantire il livello III, sono indicate in apposita tabella, in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d)

CURVE NOMINALI La curva nominale è una curva convenzionale generalmente monotòna crescente e pertanto ben riproducibile in laboratorio. Trascura la fase di innesco e di prima propagazione avendo inizio in corrispondenza del flash over. Nella letteratura tecnica esistono molte curve nominali La curva di incendio nominale termina in corrispondenza della classe del compartimento, senza alcuna fase di raffreddamento.

direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988; decreto n. 246 del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; decisione della Commissione dell' Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione di resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi; decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/629/CE del 27 agosto 2003, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, che modifica la decisione 2000/367/CE per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del calore; raccomandazione della Commissione dell'Unione europea 2003/887/CE dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e all'uso degli eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione;

GLI ATTI NORMATIVI EUROPEI CONSIDERATI DAL DECRETO SONO NUMEROSI! norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV 1363-3, EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1365-1, EN 1365-2, EN 1365-3, EN 1365-4, EN 1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN 1366-3, EN 1366-4, EN 1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN 1634-1, EN 1634-3, EN 14135 recanti i metodi di prova e le procedure di classificazione per la determinazione della classe di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione; norme ENV 13381-2, ENV 13381-3, ENV 13381-4, ENV 13381­5, ENV 13381-6, ENV 13381-7 recanti metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali; eurocodici en 1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2, EN1994-1-2, EN1995­1-2, EN1996-1-2, en 1999-1-2 recanti metodi comuni per calcolare la resistenza al fuoco dei prodotti strutturali da costruzione; norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 recanti i procedimenti analitici per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementi zio armato normale e precompresso, di acciaio e di legno. GLI ATTI NORMATIVI EUROPEI CONSIDERATI DAL DECRETO SONO NUMEROSI! MA PERCHE’?

UNA PRIMA RISPOSTA: L’OBIETTIVO GENERALE EUROPEO E’ QUELLO DI CONSENTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ALL’INTERNO DELLA UE. PER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO VI E’ LA NECESSITA’ DI IMPLEMENTARE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPD 89/106/CEE) IN TUTTI GLI STATI MEMBRI. NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SI TRATTA DI DARE APPLICAZIONE, ATTRAVERSO L’ORAMAI FAMOSO DOCUMENTO INTERPRETATIVO “SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO” RIFERITO ALLE OPERE, A NORME DI PRODOTTO, NORME DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE (EUROCODICI) E NORME DI PROVA SUI PRODOTTI CHE PARLINO LA STESSA LINGUA IN EUROPA!!! IL DECRETO 16.2.2007 COMPIE UN PRIMO IMPORTANTE PASSO IN TALE DIREZIONE, CERCANDO, NEL MEDESIMO CONTESTO, DI: CONCILIARE LE ESIGENZE DEI COMANDI VF, IN RELAZIONE ALLA LORO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI, CON LA NECESSITA’, NON PIÙ PROCRASTINABILE, DI RECEPIRE IL SISTEMA EUROPEO DI CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DEI PRODOTTI E DELLE OPERE DA COSTRUZIONE (per i casi in cui è prescritta tale classificazione). NELL’AMBITO DELLA RESISTENZA AL FUOCO LA DIRETTIVA COMINCIA A DETTARE LE SUE REGOLE ANCHE IN ITALIA!

IL DECRETO INTRODUCE NUOVE REGOLE NON SOLO IN MERITO ALLE NUOVE TIPOLOGIE DI CLASSIFICAZIONI INTRODOTTE PER QUANTO ATTIENE LA RESISTENZA AL FUOCO, MA ANCHE IN RELAZIONE AI METODI ATTRAVERSO CUI PERVENIRE A TALI PRESTAZIONI

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI (Già nelle definizioni si comincia a parlare un linguaggio europeo) si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali e' prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui risultano inseriti. Il decreto introduce poi alcune definizioni facendo riferimento alla direttiva prodotto da costruzione o prodotto qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione opere da costruzione o opere comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile

specificazioni tecniche Elementi costruttivi le parti e gli elementi di opere da costruzione, composte da uno o più prodotti anche non aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco specificazioni tecniche le norme armonizzate gli atti di «benestare tecnico», le norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, le norme nazionali riconosciute dalla Commissione beneficiare della presunzione di conformità, di cui al decreto del Presidente Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 campo di applicazione diretta del risultato di prova è l’ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni,calcoli o approvazioni per l'attribuzione del risultato conseguito.

campo di applicazione estesa del risultato di prova ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma, definito da specifiche norme di estensione. laboratorio di prova a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, in riferimento alla direttiva 89/106/CEE (implementazione delle procedure di attestazione della conformità previste dalla direttiva); b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell'Area Protezione passiva della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta l'indipendenza e la competenza dei laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o di equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.

L’articolo 2 introduce le nuove classificazioni di resistenza al fuoco facendo riferimento ad apposito allegato: “I prodotti e gli elementi costruttivi vengono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle al presente decreto, in conformità alle decisioni della Commissione dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE 7 agosto 2003”

Dispositivo automatico di chiusura LE NOVITA’ Allegato A – Simboli e classi   R Capacità portante P o PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione E Tenuta G Resistenza all’incendio della fuliggine I Isolamento K Capacità di protezione al fuoco W Irraggiamento D Durata della stabilità a temperatura costante (barriere al fumo) M Azione meccanica DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura C Dispositivo automatico di chiusura F Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore S Tenuta al fumo B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

Ma quali le metodologie previste per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi? PROVE, CALCOLI OPPURE CONFRONTI CON TABELLE con 3 ulteriori allegati corrispondenti Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B al decreto Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nell’allegato C al medesimo decreto Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nell’allegato D al decreto

L’articolo 3 fissa regole per la commercializzazione dei prodotti resistenti al fuoco e stabilisce importanti procedure per la gestione del cosiddetto transitorio ovvero detta regole su cosa si deve fare per prodotti (e sono ancora tanti) non ancora provvisti di specificazione tecnica armonizzata ai fini della marcatura CE (es. porte ed altri elementi di chiusura) Tale articolo, assieme al successivo art. 4, introduce poi il legame tra la direttiva prodotti da costruzione e l’attività di prevenzione incendi svolta in Italia; in altri termini si cerca di conciliare, soprattutto nella fase transitoria relativa alla assenza di norme armonizzate per i prodotti da costruzione, MA ANCHE DOPO (comma 4), la direttiva europea con i regolamenti vigenti di prevenzione incendi italiani.

Allora: I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati dell’Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accorso SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza al fuoco, ove prevista, è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE… E per i prodotti per i quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE cosa si deve fare? (assenza delle specificazioni tecniche armonizzate oppure durante il cosiddetto periodo di coesistenza)

PRODOTTI O ELEMENTI COSTRUTTIVI NON MARCATI CE (AD ESCLUSIONE DELLE PORTE) : gli elementi costruttivi possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta in conformità al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità prima indicate ovvero facendo riferimento a prove, calcoli oppure a confronti con tabelle e quindi sulla base degli appositi corrispondenti allegati Tale certificazione garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta

Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalità indicata all'art. 2 comma 4 (IN BASE AI RISULTATI DI PROVE), la medesima certificazione garantisce che l'elemento costruttivo ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova. In caso contrario la classificazione dovrà fare riferimento ad ulteriore documentazione resa disponibile dal produttore, in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato B MA NON BASTA! Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura CE la stessa certificazione costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto dalla direttiva). Quest’ultima condizione prevede QUINDI il mantenimento della certificazione DEL PROFESSIONISTA anche se l’elemento costruttivo possiede la marcatura CE.

In altri termini, in PRESENZA DI MARCATURA CE: il professionista dovrà accertare, nell’ipotesi di elemento costruttivo marcato CE (si tratta evidentemente di prodotti il cui requisito della resistenza al fuoco è implicitamente riconosciuto dalla marcatura CE) che l’uso o l’installazione di tale prodotto nel contesto dell’opera risulti perfettamente coerente con la documentazione di accompagnamento alla marcatura CE e quindi ai dettami della stessa direttiva. ATTENZIONE! CERTIFICAZIONE SEMPRE SULL’ELEMENTO COSTRUTTIVO! Con quanto espresso dal decreto viene anche superata la difficoltà connessa ai prodotti singoli marcati CE, ma non in possesso del requisito di Resistenza al fuoco, i quali possono dare luogo, una volta assemblati, ad un elemento costruttivo non marcato CE ma da verificare ai fini della resistenza al fuoco. Infatti, sarà sempre la certificazione emessa dal tecnico sull’elemento costruttivo, in questo caso effettuata sulla base delle metodologie di verifica rese disponibili, a superare il problema.

DISCORSO A PARTE, COME SI DICEVA, PER LE PORTE Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non e' ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza definito con comunicazione della Commissione dell' Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza l'omologazione stessa

L’articolo 5 viene dedicato alle norme transitorie ai fini della risoluzione degli inevitabili problemi legati alla applicazione del decreto. COSA FACCIAMO DEI VECCHI RAPPORTI DI PROVA (che possono costituire certificazione ai sensi del DM 4.5.98)? ANCHE IN RELAZIONE AL PREDETTO PROBLEMA, COSA SI DEVE FARE NEL CASO DI ATTIVITÀ ESISTENTI PER LE QUALI SIANO GIA’ STATE ACCERTATE DAL COMANDO VF LE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO? SI DEVE PROCEDERE AD UNA NUOVA VERIFICA? E NEL CASO DI MODIFICHE DI TALI ATTIVITA’? COSA SI DEVE FARE NEL CASO DI PROGETTI GIÀ APPROVATI DAL COMANDO VF CON LA PREVIGENTE NORMATIVA?

Viene allora stabilito, per quanto riguarda il primo problema, che: I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI. SA. 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di Scienza delle costruzioni del Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero dell' interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi validi ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali: rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino ad 1 anno dall'entrata in vigore del presente decreto; rapporti emessi dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1995:fino a 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto”; rapporti emessi dal 1 gennaio 1996: fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto

ENTRATA IN VIGORE 180 GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE Per quanto riguarda la seconda problematica viene stabilito che: Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche dell’opera che non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi stessi. Per la terza problematica, infine, il decreto stabilisce che: Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del DPR 37/98, in data antecedente alla entrata in vigore del decreto, è consentito l’impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le predette limitazioni temporali relativa ai rapporti di prova. ENTRATA IN VIGORE 180 GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE

Grazie per l’attenzione