a cura del dott. Marco Petrini e rag. Fabio Sargo

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Transcript della presentazione:

a cura del dott. Marco Petrini e rag. Fabio Sargo Obblighi assicurativi dei volontari di Associazione di volontariato

Obblighi assicurativi dei volontari di Associazione di volontariato L’art 4 della Legge 266/1991 sancisce “le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti (*), che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. Obbligo generalizzato di assicurazione per le organizzazioni di volontariato, non restringendo il campo alle sole associazioni riconosciute e/o iscritte al Registro del Volontariato. (*) Aderente: Volontariato attivo…. Colui che paga semplicemente la quota sociale senza prestare attività di volontariato attivo non è un ADERENTE!!!

Responsabilità civile verso terzi Obbligo assicurativo Malattie ed infortuni Responsabilità civile verso terzi l’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie (tutela del volontario attivo/aderente dal punto di vista personale assicurandolo contro infortuni e malattie che lo stesso può contrarre nell’esercizio dell’attività di volontariato): ha come finalità quella di estendere ai volontari la stessa tutela prevista per i lavoratori dipendenti; l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (tutela nel rapporto con i terzi), invece, tende a tutelare l’interesse del terzo danneggiato ad ottenere la riparazione dei danni subiti, in conseguenza di fatti commessi nello svolgimento dell’attività di volontariato, esonerando, allo stesso tempo, i volontari dall’obbligazione risarcitoria conseguente alla propria responsabilità civile.

Polizza assicurativa Per garantire, quindi, il volontario contro fatti e/o eventi dannosi, l’associazione dovrà rivolgersi per la stipula dei contratti ad imprese private di assicurazione e non all’INAIL. La legge non indica lo schema di polizza tipo e non prevede un massimale Il contratto di assicurazione sarà perfezionato mediante l’impiego di polizze standardizzate, nelle quali figureranno come contraente l’associazione di volontariato, come assicurato il volontario e come assicuratore l’impresa privata di assicurazione. L'art. 2 del D.M. 14 febbraio 1992, in attuazione di quanto disposto nella legge n. 266/91, stabilisce meccanismi assicurativi semplificati, riconoscendo la possibilità di stipulare contratti in forma collettiva e/o in forma numerica.

Ad esempio nel caso, in cui sono mediamente attivi 15 volontari, che si avvicendano nel corso dell’anno, e fermo restando il numero costante degli stessi, la polizza preferibile è una polizza numerica. Le garanzie assicurative, una volta stipulato validamente il contratto relativo, decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione in un apposito registro degli aderenti e perdono di efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione nel registro stesso.

Registro degli aderenti L’obbligo di assicurazione derivante dall’articolo 4 della Legge n. 266/1991 è disciplinato nello specifico da un Decreto Ministeriale del 14 febbraio 1992, che regolamenta tale aspetto definendone anche modalità e adempimenti, come la tenuta di un “Registro degli aderenti”. Per adempiere agli obblighi assicurativi imposti dalla legge, occorre compilare correttamente il registro degli aderenti e tenerlo sempre aggiornato. Il registro che deve essere vidimato inizialmente da un notaio o dal segretario comunale e deve riportare l'elenco dei volontari attivi (non dovranno essere elencati tutti i soci ma solo i volontari attivi!!!!!) nell'associazione, indicando i dati anagrafici ed il numero d'ordine, data di inizio attività e data di cessazione attività. Deve essere barrato alla fine di ogni pagina (se non completata) ed essere aggiornato quando ci sono entrate e/o uscite di volontari attivi successivamente alla data di inizio attività.

Il rispetto della corretta tenuta del Registro dei volontari e dell'assolvimento degli obblighi assicurativi costituisce condizione necessaria per poter stipulare convenzioni con gli enti pubblici nel caso di convenzioni con enti pubblici, per l'onere relativo all'assicurazione può essere richiesto il rimborso all'Ente stesso. Le associazioni devono comunicare all’assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei volontari attivi e tutte le successive variazioni, contestualmente all’iscrizione nel registro degli aderenti.

D.M. 14 febbraio 1992 art. 1 Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell’attività medesima.

D.M. 14 febbraio 1992 art. 2 C.1 - Le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica; C.3 – Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo articolo 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato.

D.M. 14 febbraio 1992 art. 3.1 Il registro degli aderenti, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

D.M. 14 febbraio 1992 art. 3.2 D.M. 14 febbraio 1992 art. 3.3 Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. D.M. 14 febbraio 1992 art. 3.3 I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in questo ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell’organizzazione.

D.M. 14 febbraio 1992 art. 3.4 Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti per qualunque causa cessino di far parte dell’organizzazione di volontariato. L’annotazione nel registro va effettuata nello stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

D.M. 14 febbraio 1992 art. 3.5 Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Importante !!!!!! Fare attenzione nella stipula delle polizze assicurative ad alcuni aspetti importanti: i contratti devono avere massimali ben adeguati all'attività svolta (sia per la polizza di responsabilità civile che per quelle di malattia ed infortuni e soprattutto qualora l’attività svolta dall’associazione sia particolarmente rischiosa), considerando che a volte l’aumento dei massimali non incide in maniera rilevante sul premio da pagare ed attese le recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di danni risarcibili, anche in relazione al quantum “indennizzabile”; è preferibile – in termini di gestione operativa ed a parità di costi relativi - che la polizza non sia nominativa ma numerica (fare cioè riferimento al registro degli aderenti e comprendere tutti i volontari attivi nell'associazione); la polizza deve comprendere tutte le attività previste dallo statuto dell'associazione e prevedere la copertura durante il c.d. rischio “in itinere” (durate cioè tutti gli spostamenti effettuati dai volontari per l'associazione);

occorre fare attenzione alle diverse clausole, che possono differire, anche notevolmente, a seconda delle imprese assicuratrici (ad es. i limiti di età previsti in polizza, soprattutto se ci sono associati anziani); l'assicurazione infortuni deve prevedere una somma assicurata per i casi di morte ed invalidità permanente ed eventualmente un rimborso spese mediche; l’assicurazione malattia deve prevedere almeno una diaria giornaliera da ricovero; l’assicurazione di responsabilità civile deve coprire i danni provocati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, facendo ben attenzione alle somme garantite in erogazione nelle varie casistiche.