MASTER breve di specializzazione per Agenti e Consulenti Immobiliari III° edizione (anno 2007) Genova, 22 novembre 2007 Relatrice: Avv. Cristina Ageno.

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MASTER breve di specializzazione per Agenti e Consulenti Immobiliari III° edizione (anno 2007) Genova, 22 novembre 2007 Relatrice: Avv. Cristina Ageno

INDICE DEGLI ARGOMENTI: Il diritto del lavoro e le sue fonti; Il diritto del lavoro e le sue fonti; Cenni sulle principali differenze tra lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato; Cenni sulle principali differenze tra lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato; Gli effetti della natura subordinata del rapporto di lavoro e principali adempimenti; Gli effetti della natura subordinata del rapporto di lavoro e principali adempimenti; La Riforma Biagi: esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e diffusione dei contratti atipici di lavoro; La Riforma Biagi: esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e diffusione dei contratti atipici di lavoro; Studio ed analisi di alcune tipologie contrattuali; Studio ed analisi di alcune tipologie contrattuali; La cessazione del rapporto di lavoro: La cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamenti e risoluzioni consensuali. dimissioni, licenziamenti e risoluzioni consensuali.

FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO La Costituzione della Repubblica Italiana ( ) che riconosce una rilevanza superiore del diritto del lavoro rispetto alle altre branche privatistiche (cfr artt. 1 e 36); La Costituzione della Repubblica Italiana ( ) che riconosce una rilevanza superiore del diritto del lavoro rispetto alle altre branche privatistiche (cfr artt. 1 e 36); La normativa comunitaria; La normativa comunitaria; Il Codice Civile – libro 5° intitolato Del lavoro; Il Codice Civile – libro 5° intitolato Del lavoro; La legislazione nazionale (ad es. lo Statuto dei Lavoratori, legge n. 300 del 1970) e regionale; La legislazione nazionale (ad es. lo Statuto dei Lavoratori, legge n. 300 del 1970) e regionale; Fonti contrattuali: la contrattazione collettiva (ad es. CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari del ) e la contrattazione individuale. Fonti contrattuali: la contrattazione collettiva (ad es. CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari del ) e la contrattazione individuale.

LAVORO SUBORDINATO Art c.c.: E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nellimpresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dellimprenditore Art c.c.: E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nellimpresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dellimprenditore CARATTERISTICHE DELLA SUBORDINAZIONE: Collaborazione (intesa come partecipazione di un soggetto allattività lavorativa di un altro; si concretizza nella continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative del prestatore messe a disposizione del datore di lavoro e nellinserimento del lavoratore nellorganizzazione produttiva); Collaborazione (intesa come partecipazione di un soggetto allattività lavorativa di un altro; si concretizza nella continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative del prestatore messe a disposizione del datore di lavoro e nellinserimento del lavoratore nellorganizzazione produttiva); Imputazione al datore di lavoro dellattività svolta dal prestatore; Imputazione al datore di lavoro dellattività svolta dal prestatore;

CARATTERISTICHE DELLA SUBORDINAZIONE: Assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; Assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; No rischio dimpresa; No rischio dimpresa; Mancanza di una organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore; Mancanza di una organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore; Forme e modalità della retribuzione; Forme e modalità della retribuzione; Orario di lavoro; Orario di lavoro; Obbligo di diligenza, fedeltà, lealtà, riservatezza e di non concorrenza. Obbligo di diligenza, fedeltà, lealtà, riservatezza e di non concorrenza.

IL PATTO DI PROVA Art c.c. Art c.c. È una clausola che può essere apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano lassunzione definitiva allesito positivo di un periodo di prova. È una clausola che può essere apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano lassunzione definitiva allesito positivo di un periodo di prova. Durata massima: 6 mesi (cfr art. 89 CCNL) Durata massima: 6 mesi (cfr art. 89 CCNL) Atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti Atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti Recesso ad nutum Recesso ad nutum Compiuto il periodo di prova se nessuna delle parti recede il rapporto di lavoro diventa definitivo. Compiuto il periodo di prova se nessuna delle parti recede il rapporto di lavoro diventa definitivo.

GLI EFFETTI DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO Marcata finalità protettiva e garantista Marcata finalità protettiva e garantista Diritto del lavoratore al trattamento economico e normativo stabilito norme di legge e dalla contrattazione collettiva; Diritto del lavoratore al trattamento economico e normativo stabilito norme di legge e dalla contrattazione collettiva; Speciale tutela (la tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti del settore privato fa capo allINPS; la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali fa capo allINAIL); Speciale tutela (la tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti del settore privato fa capo allINPS; la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali fa capo allINAIL); Obbligo del datore di lavoro di provvedere al finanziamento delle assicurazioni sociali mediante il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; Obbligo del datore di lavoro di provvedere al finanziamento delle assicurazioni sociali mediante il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

GLI EFFETTI DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO Obbligo del datore di lavoro di registrare i lavoratori nei libri obbligatori, di comunicare agli uffici competenti lavvenuta assunzione, nonché di provvedere alle denunce obbligatorie nei cfr dellente previdenziale; Obbligo del datore di lavoro di registrare i lavoratori nei libri obbligatori, di comunicare agli uffici competenti lavvenuta assunzione, nonché di provvedere alle denunce obbligatorie nei cfr dellente previdenziale; Limiti allestinzione del rapporto di lavoro; Limiti allestinzione del rapporto di lavoro; Particolare disciplina delle controversie di lavoro (cfr art. 409 cpc) volta a garantire una celere risoluzione delle stesse al fine di una immediata soddisfazione dei diritti e dei crediti dei lavoratori. Particolare disciplina delle controversie di lavoro (cfr art. 409 cpc) volta a garantire una celere risoluzione delle stesse al fine di una immediata soddisfazione dei diritti e dei crediti dei lavoratori. N.B. Irrilevanza della volontà cartolare o nomen iuris usato dalle parti! (Principio delleffettività)

LAVORO AUTONOMO Art c.c.: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. Art c.c.: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. CARATTERISTICHE del lavoro autonomo o contratto dopera: Autonomia nella gestione; Autonomia nella gestione; Organizzazione dimpresa; Organizzazione dimpresa; Oggetto della prestazione: risultato finale dellattività; Oggetto della prestazione: risultato finale dellattività; Incidenza del rischio; Incidenza del rischio; Corrispettivo stabilito per il risultato finale. Corrispettivo stabilito per il risultato finale.

LAVORO PARASUBORDINATO Art. 409, n. 3, c.p.c.: Art. 409, n. 3, c.p.c.: rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione dopera continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale. CARATTERISTICHE del lavoro parasubordinato: Si applica la disciplina delle controversie individuali di lavoro: oralità, immediatezza, concentrazione degli atti processuali, ampi poteri istruttori del giudice. Si applica la disciplina delle controversie individuali di lavoro: oralità, immediatezza, concentrazione degli atti processuali, ampi poteri istruttori del giudice. Tutela previdenziale (apposita gestione separata presso lINPS). Tutela previdenziale (apposita gestione separata presso lINPS). Assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Indennità di maternità e di malattia. Indennità di maternità e di malattia.

Evoluzione del mercato del lavoro Diffusione dei contratti atipici di lavoro Esigenze di maggiore flessibilità e di nuove opportunità contrattuali Esigenze di maggiore flessibilità e di nuove opportunità contrattuali Inadeguatezza del prototipo del lavoro subordinato Inadeguatezza del prototipo del lavoro subordinato Funzione del d. del lavoro: non solo a difesa del lavoratore ma promozione delloccupazione Funzione del d. del lavoro: non solo a difesa del lavoratore ma promozione delloccupazione RIFORMA BIAGI RIFORMA BIAGI

D.Lgs , n. 276) Art. 1: Finalità e campo di applicazione Art. 1: Finalità e campo di applicazione 1° comma:le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, …, si collocano nellambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE D.Lgs , n. 368 Art. 1. Art. 1. 1° comma: Lapposizione di un termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 1° comma: Lapposizione di un termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2° comma: specificazioni delle ragioni per iscritto. 2° comma: specificazioni delle ragioni per iscritto. Art. 4. Proroga del termine iniziale: Art. 4. Proroga del termine iniziale: - il termine può essere prorogato solo quando la durata iniziale è inferiore a 3 anni; - il termine può essere prorogato solo quando la durata iniziale è inferiore a 3 anni; - la proroga è ammessa una sola volta; - la proroga è ammessa una sola volta; - deve essere rispettata la durata massima di 3 anni; - deve essere rispettata la durata massima di 3 anni; - è richiesto il consenso del lavoratore. - è richiesto il consenso del lavoratore.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – Part time Orizzontale Orizzontale Verticale Verticale Misto Misto - FORMA SCRITTA - FORMA SCRITTA - Il D.Lgs n. 276/2003 ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione dellorario di lavoro - Il D.Lgs n. 276/2003 ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione dellorario di lavoro

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Artt. 61/69 D.Lgs. n. 276/ Freno al fenomeno delle finte co.co.co. - Sono escluse dal campo di applicazione le professioni intellettuali per le quali è necessaria liscrizione in appositi albi professionali. - Lavoro a progetto: contratto di lavoro autonomo a tempo determinato.

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Elementi qualificanti: Elementi qualificanti: Le modalità di svolgimento dellattività sono quelle della collaborazione coordinata e continuativa; Le modalità di svolgimento dellattività sono quelle della collaborazione coordinata e continuativa; Individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso da parte del committente; Individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso da parte del committente; Autonomia del collaboratore nello svolgimento dellattività lavorativa; Autonomia del collaboratore nello svolgimento dellattività lavorativa; Definizione della durata (no a tempo indeterminato); Definizione della durata (no a tempo indeterminato); Forma scritta; Forma scritta; Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva; Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva;

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Elementi qualificanti: Elementi qualificanti: Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva ma obbligo di fedeltà e di riservatezza; Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva ma obbligo di fedeltà e di riservatezza; Corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; Corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; Rapporto di lavoro sospeso in caso di gravidanza, malattia e infortunio; Rapporto di lavoro sospeso in caso di gravidanza, malattia e infortunio; Applicabilità della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori; indennità di malattia; Applicabilità della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori; indennità di malattia; Recesso prima del termine o della realizzazione del progetto solo per giusta causa. Recesso prima del termine o della realizzazione del progetto solo per giusta causa.

CONTRATTO DINSERIMENTO (ex cfl) Artt. 54/59 D.Lgs. n. 276/2003 Marcata finalità occupazionale più che formativa. Marcata finalità occupazionale più che formativa. Mira a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo linserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie socialmente deboli. Mira a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo linserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie socialmente deboli. Definizione di un progetto individuale di inserimento. Definizione di un progetto individuale di inserimento. Forma scritta. Forma scritta. Durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Per il datore di lavoro notevoli vantaggi economici e normativi. Per il datore di lavoro notevoli vantaggi economici e normativi.

CONTRATTO DINSERIMENTO (ex cfl) Art. 54, 1° comma D.Lgs. n. 276/2003 Categorie di lavoratori: Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; Lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro; Lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro; Lavoratori che desiderino riprendere unattività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; Lavoratori che desiderino riprendere unattività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione; Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione; Soggetti affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Soggetti affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

CONTRATTO DINSERIMENTO (ex cfl) Art. 54, 2° comma D.Lgs. n. 276/2003 Categorie di datori di lavoro: Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; Gruppi di imprese; Gruppi di imprese; Associazioni professionali, socio-culturali, sportive; Associazioni professionali, socio-culturali, sportive; Fondazioni; Fondazioni; Enti di ricerca, pubblici e privati; Enti di ricerca, pubblici e privati; Organizzazioni e associazioni di categoria. Organizzazioni e associazioni di categoria.

CONTRATTO DAPPRENDISTATO Artt. 47/53 D.Lgs. n. 276/ Tipologie: Per lespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Per lespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Professionalizzante, per il conseguimento di una qualifica; Professionalizzante, per il conseguimento di una qualifica; Per lacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Per lacquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. - Rilevanza della funzione formativa.

CONTRATTO DAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; Mira al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e lacquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; Mira al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e lacquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; Redazione di un piano formativo individuale; Redazione di un piano formativo individuale; Può essere stipulato in tutti i settori di attività; Può essere stipulato in tutti i settori di attività; Durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6; Durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6; Forma scritta. Forma scritta.

CONTRATTO DAGENZIA Art c.c. definisce lagenzia come quel contratto con il quale una parte assume stabilmente lincarico di promuovere per conto di unaltra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Art c.c. definisce lagenzia come quel contratto con il quale una parte assume stabilmente lincarico di promuovere per conto di unaltra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e personalità parasubordinazione Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e personalità parasubordinazione La provvigione (% sugli affari andati a buon fine) costituisce una integrazione della retribuzione. La provvigione (% sugli affari andati a buon fine) costituisce una integrazione della retribuzione.

CONTRATTO di PROCACCIAMENTO DAFFARI La figura del procacciatore daffari è atipica (non regolamentata dal cod.civ.) La figura del procacciatore daffari è atipica (non regolamentata dal cod.civ.) Attività di chi collabora con il proponente promuovendo la stipulazione di contratti, senza vincolo di stabilità e in via episodica, senza esclusiva e senza limitazioni di zona Attività di chi collabora con il proponente promuovendo la stipulazione di contratti, senza vincolo di stabilità e in via episodica, senza esclusiva e senza limitazioni di zona Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e personalità parasubordinazione Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e personalità parasubordinazione La provvigione (% sugli affari andati a buon fine) costituisce una integrazione della retribuzione. La provvigione (% sugli affari andati a buon fine) costituisce una integrazione della retribuzione. Ricorso analogico alla disciplina del contratto dagenzia, per quanto sia assente il requisito della stabilità. Ricorso analogico alla disciplina del contratto dagenzia, per quanto sia assente il requisito della stabilità.

CONTRATTO DASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Art c.c. quel contratto mediante il quale un soggetto (lassociante) attribuisce a un altro (lassociato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Art c.c. quel contratto mediante il quale un soggetto (lassociante) attribuisce a un altro (lassociato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Contratto di scambio: apporto dellassociato/partecipazione agli utili Contratto di scambio: apporto dellassociato/partecipazione agli utili ASSOCIANTE: spetta lesclusività della conduzione dellaffare e della gestione dellimpresa; obbligo di rendiconto periodico. ASSOCIANTE: spetta lesclusività della conduzione dellaffare e della gestione dellimpresa; obbligo di rendiconto periodico. ASSOCIATO: il suo apporto può consistere in qls bene suscettibile di valutazione economica (ad es. prestazione lavorativa); matura un diritto di credito avente ad oggetto una quota di utili nella misura pattuita che deriveranno dalla gestione dellimpresa o di un determinato affare. ASSOCIATO: il suo apporto può consistere in qls bene suscettibile di valutazione economica (ad es. prestazione lavorativa); matura un diritto di credito avente ad oggetto una quota di utili nella misura pattuita che deriveranno dalla gestione dellimpresa o di un determinato affare.

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Per scadenza del termine (se contratto a tempo determinato) Per scadenza del termine (se contratto a tempo determinato) Per morte del lavoratore Per morte del lavoratore Per accordo delle parti (cd. mutuo consenso) Per accordo delle parti (cd. mutuo consenso) Per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore Per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore Per cause previste dalla legge (ad es, superamento del periodo di comporto) Per cause previste dalla legge (ad es, superamento del periodo di comporto) Per recesso del lavoratore (dimissioni) Per recesso del lavoratore (dimissioni) Per recesso del datore di lavoro (licenziamento) Per recesso del datore di lavoro (licenziamento)

IL RECESSO DEL PRESTATORE DI LAVORO (DIMISSIONI) Atto unilaterale recettizio; atto di natura estintiva Artt e 2119 c.c.- artt. 154/160 CCNL In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato dimissioni sempre ammesse purchè sia rispettato il periodo di preavviso previsto dal CCNL (cfr art. 159 CCNL) In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato dimissioni sempre ammesse purchè sia rispettato il periodo di preavviso previsto dal CCNL (cfr art. 159 CCNL) Se ricorre una giusta causa (v. art. 155 CCNL) dimissioni in tronco (non è necessario rispettare il termine di preavviso se c. a tempo indet.; è possibile recedere prima della scadenza del termine se contratto a tempo det.) Se ricorre una giusta causa (v. art. 155 CCNL) dimissioni in tronco (non è necessario rispettare il termine di preavviso se c. a tempo indet.; è possibile recedere prima della scadenza del termine se contratto a tempo det.)

IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) Notevoli limiti disciplina garantistica in materia di licenziamenti il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo Notevoli limiti disciplina garantistica in materia di licenziamenti il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo Artt e 2119 c.c.; art. 155 CCNL - legge n. 604/1966; legge n. 300/1970 e legge n. 108/1990 Artt e 2119 c.c.; art. 155 CCNL - legge n. 604/1966; legge n. 300/1970 e legge n. 108/1990 Ristretto regime di libera recedibilità: - per i dirigenti; - per gli atleti professionisti; - per gli addetti ai servizi domestici; - per i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici; - per i lavoratori assunti in prova. Ristretto regime di libera recedibilità: - per i dirigenti; - per gli atleti professionisti; - per gli addetti ai servizi domestici; - per i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici; - per i lavoratori assunti in prova.

IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) Procedura di intimazione di licenziamento Procedura di intimazione di licenziamento - Il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro in forma scritta; - La motivazione del recesso non deve essere necessariamente enunciata nellatto di intimazione del licenziamento; il lavoratore può chiedere entro 15 g. dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso; - Il datore di lavoro, deve comunicare per iscritto i motivi entro 7 g. dalla richiesta; - Lintimazione del licenziamento deve avvenire con immediatezza; - Il lavoratore ha lonere di impugnare entro 60 g. (decorrenti dalla comunicazione del recesso) il licenziamento con qualsiasi atto scritto; - Prima di adire lautorità giudiziaria per limpugnativa del licenziamento il lavoratore ha lonere di attivare la procedura obbligatoria di conciliazione.

IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) Disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo Disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo - TUTELA REALE Art. 18 Statuto dei Lavoratori: reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (o indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità) + risarcimento del danno (minimo 5 mensilità) – si applica ai datori di lavoro con + di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o ufficio, o nello stesso Comune sebbene in più uffici, o + di 60 dipendenti ovunque essi si trovino.

IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO (LICENZIAMENTO) Disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo Disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo - TUTELA OBBLIGATORIA Art. 8 legge n. 604/1966, art. 2, legge n. 108/1990: riassunzione del lavoratore entro 3 giorni o risarcimento del danno (indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità) – si applica ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva o ufficio, o + di 60 dipendenti ovunque essi si trovino.