LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI E DEL MERITO: novità e criticità, criteri e strumenti
Indice 1. Riferimenti normativi 2. La valutazione e il merito nella legge n. 107/2015 3. La valutazione dell’anno di prova 4. Il ciclo della valutazione per l’attribuzione del bonus 5. Punti nodali ed elementi di criticità 6. Suggerimenti operativi
1. Riferimenti normativi
Concorso per merito distinto La valutazione del docente e della sua prestazione ha precedenti significativi nella legislazione scolastica italiana. Gli artt. 9-10 del R.D. n. 1054/1923 e l’art. 3 della L. 165/1958 prevedevano un sistema di progressione legato alla valutazione del docente – il c.d. «concorso per merito distinto» - finalizzato al riconoscimento di competenze culturali e professionali da premiare con un avanzamento accelerato di carriera.
Valutazione su richiesta del docente Nel 1973, con la legge delega n. 477, si introduce una forma di valutazione della prestazione del personale docente ancora oggi vigente: è possibile valutare il servizio del docente «solo su richiesta dell´interessato», art. 4, e da parte del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (art. 66, D.P.R. n. 417/1974).
Il comma 3 dell’art. 66 DPR 417/1974 illustra gli indicatori da tenere presenti per poter effettuare tale valutazione: le qualità intellettuali; la preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni; la diligenza; il comportamento nella scuola; l'efficacia dell'azione educativa e didattica; le eventuali sanzioni disciplinari; l'attività di aggiornamento; la partecipazione ad attività di sperimentazione; la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola; i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali nell'ambito scolastico; ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente.
La valutazione del servizio «non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è non traducibile in punteggio» (comma 3)
Agli inizi degli anni ´90 del secolo scorso lo stato giuridico del docente cambia in profondità. La L. delega n. 421/1992 avvia, infatti, il processo della privatizzazione del lavoro pubblico dipendente, disponendo che i rapporti di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi.
ccnl 29 novembre 2007; l´art. 24, comma 2, dispone che «Le parti stesse si impegnano a ricercare in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d'istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d'incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti». Il nuovo stato giuridico del docente si presenta come un intreccio di norme statali e di norme privatistiche; pertanto ogni decisione in materia di valutazione del personale dovrà contemperare norme statali e norme contrattuali. Esaminando i quattro contratti nazionali del comparto scuola stipulati dopo la privatizzazione emerge una assai debole volontà di differenziare la funzione docente collegandola ad incentivi economici.
Anche il D. Lgs n. 286/1999, che detta norme esecutive in merito all´art. 11, comma 1, della L. n. 59/1997 e introduce nelle pubbliche amministrazioni una serie di «controlli interni» così configurati: «controllo di regolarità contabile e amministrativa», «controllo di gestione» «valutazione dei dirigenti e controllo strategico», non prevede in modo esplicito il controllo «sull'attività didattica del personale della scuola».
L´anno di svolta per la valutazione del personale docente è il 2009. Decreto Legislativo n. 150 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 27 Ottobre 2009 L´anno di svolta per la valutazione del personale docente è il 2009. Inserita nel più ampio oggetto della valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni, collegata al merito/premio ed alle sanzioni, detta valutazione è uno degli elementi portanti della c.d. riforma Brunetta (L. n. 15/20098 e D. Lgs n. 150/20099) in materia di lavoro pubblico, basata sui principi costituzionali di merito, di imparzialità e di buon andamento del servizio pubblico. Ora, l´applicazione al settore scolastico della riforma Brunetta, non ancora perfezionata16, dovrà attuarsi con le cautele imposte dalla natura del servizio scolastico e dall’autonomia funzionale di cui godono le Istituzioni scolastiche. L’art. 74, comma 4, del D. Lgs n. 150/2009, nella considerazione della peculiarità tecnica di cui è portatrice la scuola, ha disposto che il Titolo II sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, e il Titolo III sulla valorizzazione del merito e gli strumenti per premiarlo siano applicati al personale docente della scuola con «limiti e modalità» stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
L´applicazione al settore scolastico della riforma Brunetta, non è ancora perfezionata. Con apposito provvedimento, il Ministero dell’istruzione dovrà istituire il «Sistema di misurazione e valutazione della performance» che, tra l’altro, dovrà individuare il «grado di raggiungimento degli specifici obiettivi» (performance individuale), la «qualità e quantità del contributo della performance individuale all’istituzione scolastica di appartenenza», le «competenze dimostrate» e i «comportamenti professionali e relazionali».
2. Le novità della legge n. 107/2015
La legge n. 107/2015 introduce criteri e modalità di valutazione dei docenti ai fini dell’attribuzione del bonus premiale (retribuzione accessoria); riscrive l’art.11 del D. Lgs. n. 297/1994 in materia di composizione del Comitato di valutazione.
Il fondo nazionale Per la valorizzazione del merito del personale docente, la legge di riforma istituisce, a decorrere dal 2016, un apposito fondo nazionale di 200 milioni di euro annui.
dotazione organica dei docenti La ripartizione territoriale Il fondo annuo nazionale viene ripartito, con decreto del MIUR, a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione a: dotazione organica dei docenti fattori di complessità delle istituzioni scolastiche aree soggette a maggiore rischio educativo.
Il Comitato di valutazione Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti cambia nome, composizione e acquisisce funzioni nuove. Il neo organo è ad oggi rubricato: “Comitato per la valutazione dei docenti”; il termine «servizio» probabilmente è ritenuto troppo ristretto in quanto il nuovo organo collegiale è investito, nella nuova fisionomia tracciata dal comma 129 della legge n.107/2015, anche di una valenza strumentale all’applicazione della cosiddetta «meritocrazia».
Composizione del Comitato IL DIRIGENTE SCOLASTICO 2 DOCENTI (scelti dal Collegio docenti) 1 ESTERNO D.S./D.T./DOCENTE (individuato da U.S.R.) La sua costituzione ed il suo funzionamento devono avvenire senza oneri per lo Stato. Il comitato si insedia per la prima volta all’inizio dell’anno scolastico 2015-2016; resta in carica tre anni ed è presieduto dal dirigente scolastico. 1 DOCENTE (scelto dal Consiglio d’Istituto 2 GENITORI O 1 GENITORE E 1 STUDENTE (scelti dal Consiglio d’Istituto)
Compiti del Comitato di Valutazione Esprime il parere sul superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti. Valuta, su richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale docente, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente. Formula i criteri per la valutazione dei docenti, ai fini dell’attribuzione del compenso accessorio (bonus premiale), tenendo conto dei parametri generali indicati dalla Legge. Per quanto riguarda la valutazione, a richiesta dell’interessato, il periodo preso in oggetto dalla procedura di valutazione riguarda gli ultimi tre anni di servizio prestato dall’interessato. Nel caso in cui il servizio triennale non sia stato svolto interamente nella scuola di attuale servizio del docente, il dirigente scolastico acquisisce gli opportuni elementi di informazione. In riferimento alla riabilitazione, il Comitato annulla gli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte ai docenti a condizione che il sanzionato abbia mantenuto unacondotta meritevole. Dall’annullamento degli effetti della sanzione non può derivare al sanzionato alcun diritto di risarcimento per la sanzione comunque scontata. Tutte le sanzioni possono essere annullate a due anni di distanza dalla loro applicazione. La sospensione dall’insegnamento per sei mesi e l’utilizzazione, trascorso questo periodo, in compiti diversi dall’insegnamento o dalla funzione direttiva possono essere annullati allo scadere del quinto anno successivo all’applicazione. Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.
3. La valutazione dei docenti neoassunti
Il MIUR, a partire dall’a. s Il MIUR, a partire dall’a.s. 2014/2015, con l’avvio del Piano sperimentale di formazione, ha introdotto sostanziali innovazioni operative, metodologiche e di gestione delle attività riservate ai docenti neoassunti.
Maggiore attenzione alla formazione sul campo Le novità nella formazione dei neoassunti Maggiore attenzione alla formazione sul campo Valorizzazione delle attività didattiche e metodologiche Valorizzazione dei compiti del tutor accogliente della sede di servizio Introduzione della metodologia peer to peer tra docente neoassunto e tutor accogliente della sede di servizio
Comitato di Valutazione Il Comitato di valutazione, nell’esprimere il parere sul superamento del periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti, si compone unicamente dal dirigente e dai tre docenti, integrati dal docente tutor . Il nuovo, fondamentale ruolo svolto dal tutor accogliente si evidenzia anche nel testo della legge n. 107/2015.
4. Il ciclo della valutazione
Il ciclo della valutazione Assegnazione di risorse alle scuole per la valorizzazione dei docenti Attribuzione ai docenti del compenso accessorio (bonus) da parte del D.S.,sulla base di motivata valutazione Nuova composizione Comitato per la valutazione dei docenti Definizione di criteri per la valutazione dei docenti da parte del Comitato Individuazione nella legge di parametri generali ai fini della valutazione
Parametri generali per la valutazione dei docenti c) Responsabilità nel coordinamento organizzativo e formazione personale. a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. Per quanto riguarda la valutazione, a richiesta dell’interessato, il periodo preso in oggetto dalla procedura di valutazione riguarda gli ultimi tre anni di servizio prestato dall’interessato. Nel caso in cui il servizio triennale non sia stato svolto interamente nella scuola di attuale servizio del docente il dirigente scolastico acquisisce gli opportuni elementi di informazione. In riferimento alla riabilitazione, il Comitato annulla gli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte ai docenti a condizione che il sanzionato abbia mantenuto un condotta meritevole. Dall’annullamento degli effetti della sanzione non può derivare al sanzionato alcun diritto di risarcimento per la sanzione comunque scontata. Tutte le sanzioni possono essere annullate a due anni di distanza dalla loro applicazione. La sospensione dall’insegnamento per sei mesi e l’utilizzazione, trascorso questo periodo, in compiti diversi dall’insegnamento o dalla funzione direttiva possono essere annullati allo scadere del quinto anno successivo all’applicazione.
5. Punti nodali ed elementi di criticità
Punti nodali I membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma ‘scelti’ rispettivamente dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto; dunque vanno individuati con particolare cura e adeguate modalità; Coesistono due leve economiche per retribuire i docenti: il FIS e il Merito; al Dirigente sono richieste modalità e forme interlocutive differenti.
Elementi critici La valutazione rischia di essere improntata a rigidi parametri e di tralasciare aspetti importanti, ma più informali della funzione docente. La logica del merito può determinare forme di competitività non compatibili con la leadership partecipata, diffusa e stabile che la scuola dell’autonomia richiede. La materia necessita di passaggi sindacali interni (informativa preventiva e successiva).
ASPETTI DA APPROFONDIRE PREMESSA Si tratta di una materia particolarmente delicata, culturalmente e professionalmente, su cui, fino alla legge 107 (che affronta decisamente la questione ma non scioglie tutti i nodi), né provvedimenti normativi né accordi contrattuali sono riusciti a trovare percorsi adeguati e condivisi. Auspicabile che su metodi e procedure da adottare intervengano tempestivamente opportune indicazioni applicative da parte del MIUR (in analogia alla sperimentazione 2011 “Valorizza”) per unificare i percorsi delle oltre 8000 ISA statali, valutando per la tempistica anche l’opportunità di soprassedere per l’anno scolastico in corso. Definizione criteri da parte del Comitato di Valutazione: vincoli di mandato da parte del collegio che li ha scelti o piena libertà di movimento avendo avuto mandato fiduciario da parte del collegio? Pare necessario, prima di procedere a definire i criteri, dotarsi di un regolamento interno di funzionamento del Comitato per giungere alle decisioni. Criteri: punteggi associati ad indicatori? proporzionalità tra i tre criteri formativi indicati? maglie larghe (preferibili per il dirigente scolastico)? Anche perché ci sono elementi che vanno tratti dal fascicolo personale.
ASPETTI DA APPROFONDIRE In considerazione del limitato budget a disposizione: tetto massimo per un bonus? Numero persone e/o categorie /ordini di scuola da valorizzare ? Nel caso in cui un docente, componente del Comitato, richieda la valutazione ai fini dell’accesso al bonus premiale, lo stesso potrebbe trovarsi in una situazione delicata avendo contribuito a definire i criteri ma non pare possibile fare diversamente: non può essere escluso dalla possibilità di accedere al bonus per il solo fatto di essere stato scelto dal collegio Impegno professionale in aula: allo stato attuale difficilmente monitorabile e misurabile. Non conveniente da inserire in questa prima esperienza, salvo non si tratti di una sperimentazione oggettivamente misurabile Anche perché ci sono elementi che vanno tratti dal fascicolo personale.
ASPETTI DA APPROFONDIRE Il Comitato di Valutazione dà l’input per la valorizzazione attraverso la definizione dei criteri. Essi, appena definiti, vanno subito esplicitati e pubblicizzati in modo che i docenti possano conoscere le aree/aspetti/attività prioritarie per le quali viene prevista la valorizzazione del merito e cimentarsi su questi. A questo punto il docente interessato alla valutazione ed all’acquisizione del beneficio economico: si autocandida in analogia ai passaggi previsti per l’assegnazione degli incarichi di funzione strumentale? è tenuto presentare una richiesta personale? una rendicontazione (allega documentazione adeguata per la valutazione da parte del dirigente scolastico)? Oppure tutti sono candidati e disponibili ed è il dirigente scolastico poi a discernere? Anche perché ci sono elementi che vanno tratti dal fascicolo personale.
ASPETTI DA APPROFONDIRE Il dirigente scolastico resta poi l’unico soggetto investito del potere di assegnare il bonus. La responsabilità dirigenziale, in analogia agli altri comparti pubblici, prevede questo e anche il dirigente scolastico non può sottrarvisi. Pare comunque opportuno che il dirigente scolastico relazioni successivamente al Comitato di Valutazione / Collegio docenti (oltre che all’USR che raccoglierà quanto emerso in materia dalle diverse ISA) e, forse, anche preventivamente al Comitato rispetto all’attribuzione del bonus, senza subordinare la sua azione all’acquisizione di un parere i propri orientamenti in merito all’attribuzione del bonus. Anche perché ci sono elementi che vanno tratti dal fascicolo personale.
ASPETTI DA APPROFONDIRE Il bonus riveste natura di retribuzione accessoria (oggetto di informativa sindacale). Secondo il comma 196 della legge 107 (“… sono inefficaci le norme e procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge…) in questo caso non si procede a contrattazione - così come invece accade per gli altri compensi (CCNL art.6 ...i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente…) – perché i criteri li formula il Comitato di Valutazione e quindi non ci può essere un altro tavolo (quello della contrattazione di istituto) a dettarne altri. Nella scuola c'è già stata una sola e, per adesso, unica esperienza,a livello sperimentale, sul merito (Vales e Valorizza CCNI luglio 2011) che all'art. 2 rinviava ai criteri stabiliti in contrattazione di istituto per la ripartizione del beneficio. Anche nei contratti di lavoro degli EELL e Regioni è il tavolo contrattuale a definire i criteri di premialità. La 107 per questo aspetto fa quindi eccezione. Anche perché ci sono elementi che vanno tratti dal fascicolo personale.
Suggerimenti operativi Le istruzioni potrebbero arrivare dal Miur in corso d’opera, intanto occorre tener conto di alcuni suggerimenti di carattere operativo.
del Comitato di valutazione Scelta dei membri del Comitato di valutazione Occorre anzitutto procedere alla scelta oculata dei membri del Comitato di valutazione all’interno del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. Al riguardo è opportuno preliminarmente adottare un Regolamento che disciplini: candidature, criteri, dispositivo per la scelta/elezione. Quanto alla individuazione dei membri docenti è giusto che alla scelta preceda una fase informativa , dedicata all’istituzione dell’organo e ai poteri che la legge assegna ad esso.
Condivisione e pubblicazione dei criteri di valutazione Una volta eletto, il Comitato può procedere all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito, i quali dovrebbero essere condivisi all’intera comunità scolastica, con relativa pubblicazione. I parametri generali di riferimento, indicati dalla legge n. 107/2015, vanno opportunamente articolati…….. proviamo a farlo….
Individuazione dei criteri di valutazione La qualità dell’insegnamento da norma generalizzata è giusto che comprenda dei sottocriteri più specifici, quali, ad esempio: i processi formativi erogati (programmazione/piano di lavoro/progettualità); il cambiamento del rendimento di una classe rispetto alla situazione di partenza (presenze alunni / dati sulla frequenza/esiti formativi non autorefernziali); l’attenzione professionale del docente (presenze, puntualità, partecipazione, diligenza nel comportamento, eventuali sanzioni disciplinari).
Individuazione dei criteri di valutazione Il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica esige l’individuazione degli ambiti ritenuti importanti per la crescita della scuola: particolare impegno professionale “in aula” connesso ad ambiti/aree prioritarie d’intervento; collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, rapporti con le famiglie degli alunni; apporto fornito ad attività di ricerca/sperimentazione educativo-didattica e valutativa, funzionali allo sviluppo dei processi di innovazione.
Individuazione dei criteri di valutazione La diffusione di buone pratiche didattiche può richiedere la rendicontazione e la documentazione da parte dell’interessato. Le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico sono connesse alle attività svolte nella scuola, ricoprendo incarichi specifici e connessi al supporto all’attività organizzative, di insegnamento, di coordinamento (Consigli di classe).
Individuazione dei criteri di valutazione Il criterio concernente la formazione del personale delinea un aspetto interessante della funzione docente, quale «promotore di conoscenze e competenze». In questo caso è opportuno che il Comitato elabori una propria scelta, considerando: le attività svolte dal docente nella promozione di iniziative di formazione interne alla scuola o, anche, le attività di formazione realizzate o fruite ed eventuali pubblicazioni. Si suggerisce massima cura delle coerenze interne tra obiettivi del PTOF e percorsi formativi realizzati. La formazione del docente deve essere coerente con le discipline di insegnamento e con gli obiettivi del Piano triennale (formazione su teatro da parte del docente che non si occupa di attività teatrali).
Assegnazione delle risorse accessorie Il dirigente scolastico, attingendo alle risorse del fondo assegnate alla scuola, assegna annualmente al personale docente, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, un bonus con natura di retribuzione accessoria.
Conclusione della procedura Gli esiti della valutazione dichiarano il diritto o meno all’attribuzione del beneficio. Essa non dovrebbe concludersi con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non dovrebbe essere tradotta in punteggio. La valutazione va motivata, tenendo conto di tutti gli elementi che valgano a delineare le caratteristiche del docente, in riferimento ai criteri adottati.
I primi tre anni avranno il valore di un laboratorio sperimentale. La valenza sperimentale della valutazione. I primi tre anni avranno il valore di un laboratorio sperimentale. Al termine del periodo 2016-2018, gli UUSSRR invieranno una relazione al MIUR sui criteri adottati dalle scuole per la valutazione premiale dei docenti.
Linee Guida Nazionali. Il MIUR, sulla base di tali elementi, è chiamato ad elaborare Linee guida nazionali per la valutazione del merito degli insegnanti, in ciò coadiuvato da un Comitato Tecnico - scientifico Nazionale.