DANNO DA VACANZA ROVINATA

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I PACCHETTI TURISTICI.
Advertisements

IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS ottobre 2003.
Università degli studi di Milano Bicocca corso di laurea triennale in Scienze dell’Organizzazione Il trasporto di cose Frison Lara, Tagliabue Isabella.
La responsabilità civile della pa
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona.
Sentenza n°1 Sede di giudizio
Università degli Studi di Cagliari
VIAGGI ORGANIZZATI A DOMANDA
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
Adempimento e Inadempimento
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi di Padova
DR. GIUSEPPE CARUSO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO
Istituzioni di diritto commerciale
Il Governo Il Governo è l'organo titolare del potere esecutivo ed è formato dai partiti che risultano vincitori alle elezioni politiche.

Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dagli avventori all’interno del locale Cassazione Civile, Sez. III, 15 febbraio 2003, n Beretta.
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
IL MUTUO Art Contratto di prestito di consumo
La massima Quando un passeggero effettua una prenotazione on line spetta alla compagnia aerea,allatto della conferma della prenotazione,verificare la.
LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT C ASSAZIONE CIVILE, S EZ. III, 8 O TTOBRE 2009, N L AURA R IGHI E A LICE R OTA C ORSO DI D IRITTO DEL T URISMO.
Il Contratto di Viaggio
OVERBOOKING AEREO PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara, Trovato Frine e Melograna Cinzia Silvia.
Corso di Diritto del turismo anno2011/12
Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.
Corso di Diritto Privato
IL CONTRATTO D’ALBERGO
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
Tribunale di Torino Sentenza 28 novembre 2005
La responsabilità medica
Primato ed efficacia Diritto UE
AGENZIA DI VIAGGI Col contratto d’agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del fornitore o organizzatore, la conclusione.
DILIGENZA NELLA SCELTA DI TERZI FORNITORI DI SERVIZI
Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo a.a Analisi della Sentenza Alexandra.
La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza.
Avv. Andrea Gangemi SSPL
Danno da vacanza rovinata
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 2 MARZO 2012, N° 3256.
Danno da vacanza rovinata
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
Overbooking Rinuncia volontaria 1.Benefici da concordare 2.Riprotezione o rimborso del biglietto 1.Compensazione pecuniaria 2.Riprotezione o rimborso.
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA Nelle carte dei diritti del turista si illustrano tutte le norme che regolano il rapporto fra turista, agenzie di viaggio.
Le Responsabilità del Personale docente
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Responsabilità dell’organizzatore per danno alla persona Chiara Bertinat Letizia Fadini.
CONTRATTO di TRASPORTO
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
IL CONTRATTO D’ALBERGO
“CAPACITA' DI ADATTAMENTO”
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA
LE OBBLIGAZIONI.
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
Università degli Studi di Milano - Bicocca Cdl in Scienze del Turismo e Comunità Locale Diritto del Turismo - a.a Eric Lamperti Sonia.
LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGIO
LA PRENOTAZIONE. PRENOTAZIONE La prenotazione è un rapporto giuridico di natura preparatoria per la stipulazione di un successivo contratto. NON è un.
IL CONTRATTO DI VIAGGIO
Le responsabilità del personale della scuola Istruzioni per l’ uso IvU Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
LA MAGISTRATURA.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Contratto di trasporto (art )
TUTELA DEI DIRITTI.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
CASO FORTUITO CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, Sentenza del 10 Febbraio 2005, n Università degli Studi di Milano-Bicocca Corso di Diritto del Turismo.
Transcript della presentazione:

DANNO DA VACANZA ROVINATA Tribunale civile di Ferrara, Il giudice monocratico Dr.Anna Ghedini, Ferrara 11/06/2010 Lavoro di Milani Stefania, Zanzi Eleonora e Gasperini Jessica. Anno 2012/2013

MASSIMA In caso di disservizi durante la fruizione di un viaggio tutto compreso, il tour operator non è responsabile qualora questi siano dipesi da cause di forza maggiore e il danno da vacanza rovinata non sarà riconoscibile qualora dipenda da futili motivi.

SINTESI DEI FATTI Il sig. Furini e la neo consorte, volendo prenotare il loro viaggio di nozze si recano nell’Agenzia di Viaggio Nina di Le Caravelle Group. I due prenotano una crociera sull’oceano Indiano con Costa Crociere. Prima della partenza e durante il viaggio alcuni scali vengono annullati a causa di disordini e maltempo, inoltre una volta a bordo scoprono che la camera è doppia ma non matrimoniale. Tutto il viaggio, oltretutto è segnato da maltempo e mare mosso. La coppia chiede la riduzione del prezzo pagato e il danno da vacanza rovinata. Il tribunale rigetta la richiesta invocando la causa di forza maggiore per gli scali annullati e la futilità della cosa per la questione del letto, condannandoli a pagare le spese giuridiche degli altri due soggetti.

SOGGETTI DELLA SENTENZA Furini Massimo e Cavedagna Elisa Clienti Costa Crociere spa Tour Operator Nina di Le Caravelle Group S.r.l. Agenzia di Viaggi

SEQUENZA DEI FATTI La coppia si reca nell’agenzia di viaggi Nina di Le Caravelle Group per prenotare il proprio viaggio di nozze. La coppia esprime il desiderio di recarsi in Kenya o Madagascar, ma viene sconsigliata a causa della stagione umida. L’agente di viaggi li indirizza verso una Crociera di Costa Crociere, sull’Oceano Indiano effettuatasi dal 18.01.08 al 03.02.08

Viene espressamente richiesta dalla coppia una stanza matrimoniale a bordo, considerata la natura del viaggio. Il giorno prima della partenza viene comunicato alla coppia un cambio di itinerario, con l’esclusione della tappa in Kenya a causa di disordini presenti nel Paese. Arrivati a bordo, la coppia scopre che la stanza è una doppia non matrimoniale. Durante il viaggio poi, viene annullato anche lo scalo a La Mayotte, a causa di mare forza 9. Il viaggio inoltre è stato segnato da maltempo e mare mosso.

Punti di vista: La coppia chiede la riduzione del prezzo pagato per la vacanza più il danno da vacanza rovinata, imputando le mancanze riscontrate, all’Agenzia di Viaggi e alla Costa Crociere. Per quanto riguarda il letto matrimoniale, l’agenzia sostiene di averlo comunicato alla Costa Crociere che invece smentisce questa cosa. Sia l’Agenzia di Viaggi che la Costa Crociere invocano però la causa di forza maggiore e l’imprevedibilità come elementi chiave, che giustificano i cambi subiti in corso di crociera e il maltempo.

SENTENZA Processo di II Grado L’ 11.06.2010 il Tribunale di Ferrara rigetta la richiesta dei clienti per i seguenti motivi: Per quanto riguarda lo scalo in Kenya, annullato precedentemente la partenza, il tribunale stabilisce che vista la potenziale pericolosità dei disordini, confermata anche dagli organi governativi, il cambio di itinerario da parte della Costa Crociere viene considerato obbligato e legittimo. Anzi sarebbe stata giudicata colpevole di scelleratezza in caso contrario.

L’ annullamento dello scalo a La Mayotte e di altre escursioni è dipeso dal mare forza 9 e dalle forti raffiche di vento. Quindi relativamente non preventivabili e sicuramente non prevedibili. Inoltre le condizioni generali di viaggio di Costa Crociere, riportate sul catalogo prodotto dagli attori, prevedono sia nella facoltà del tour operator modificare l’itinerario per cause di forza maggiore.

Per quanto concerne la lamentela circa le condizioni metereologiche, è consigliata la partenza nella stagione invernale e soprattutto i primi mesi dell’anno. Se ciò nonostante malauguratamente si incorre nel maltempo, la colpa non può essere imputata a nessuno in quanto l’informazione di base è corretta.

A prescindere dalla prova circa l’ avvenuta prenotazione o meno dell’opzione “letto matrimoniale” tale circostanza non è considerata fonte di un danno risarcibile in quanto l’ art 2 della Costituzione stabilisce che: ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare, in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone, tutti i pregiudizi connotati da futilità. Inoltre al punto 3,9 della Cass.,sez.un.,nn 26972-26975/2008 viene ridimensionata la portata del danno da vacanza rovinata, chiarendo che non possono essere risarciti danni futili, e non è consentito invocare diritti immaginari come il diritto alla soddisfazione o alla felicità.

Norme applicate: Art. 82 e ss (Codice del Consumo) Disciplina viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”; in particolare i pacchetti turistici, ovvero quelli che hanno oggetto almeno due prestazioni tra trasporto, alloggio e altri servizi non accessori ai primi. Il viaggio deve avere una durata di almeno 24 ore e il prezzo deve avere carattere forfettario. Il pacchetto inoltre deve essere venduto dall’organizzatore o dal venditore, in forma scritta e con termini chiari e precisi.

Art. 1218 cc in caso di inadempimento il creditore dovrà provare l’esistenza di un’obbligazione inadempiuta, mentre il debitore deve provare che l’inadempimento è avvenuto senza sua colpa (caso fortuito o forza maggiore). Se l’impossibilità non dipende dal debitore, quest’ultimo ne è liberato. Art. 2043 cc qualunque fatto doloso o colposo che cagiona altri a danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno stesso.

Art. 2059 cc il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi determinati dalla legge. Direttiva 90/314/CEE attuata in Italia con la legge 111/95, relativa alla vendita di pacchetti tutto compreso nel territorio dello Stato, nel 2002 è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia che ha interpretato le disposizioni relative al risarcimento come comprensive anche del danno da vacanza rovinata.

Concludendo… Sebbene esistano delle leggi che disciplinano il danno da vacanza rovinata e il relativo risarcimento, in questo caso la richiesta della coppia viene rigettata. Vengono infatti invocati gli esimenti delle responsabilità del tour operator che in questo caso sono «causa di forza maggiore» e «caso fortuito», oltre alla futilità del danno riscontrato dalla coppia per la questione letto. Viene quindi condannata la coppia a pagare le spese legali degli altri due convenuti.