Progetto Borsa Lavoro - Tirocini per soggetti disabili in Liguria U.O. Legislazione e Normative, Servizi di Assistenza alle Istituzioni e Promozione Lavorativa.

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Progetto Borsa Lavoro - Tirocini per soggetti disabili in Liguria U.O. Legislazione e Normative, Servizi di Assistenza alle Istituzioni e Promozione Lavorativa Fasce Svantaggiate

MEDIAZIONE 1 La mediazione è un percorso molto complesso che si articola in fasi e momenti diversi. Partendo da elementi essenziali quali la conoscenza delle caratteristiche soggettive dellutente e del mondo del lavoro, il percorso si sviluppa nelle diverse fasi dallorientamento, alla formazione, al lavoro, e in base anche al processo terapeutico stabilito per lutente. E realizzabile attraverso il lavoro in rete degli operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale. Finalità della mediazione è raccordare nel modo più soddisfacente possibile lofferta di lavoro di fasce deboli con la domanda del sistema delle imprese.

MEDIAZIONE 2 Gli operatori della mediazione svolgono il proprio compito basandosi su una progettazione ben definita che prevede la costruzione di un: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SULLUTENTE e richiede necessariamente il coordinamento e la collaborazione tra le diverse competenze e professionalità.

MEDIAZIONE 3 LAVORO IN RETE Tra gli enti di appartenenza/riferimento degli operatori si individuano: -Asl -Comuni, Distretti, Zone -Province -Regione -Associazioni del privato sociale -Provveditorato agli studi -Prefettura -Centri di F.P. -Uffici periferici del Ministero del Lavoro (DPL) -Uffici decentrati sul territorio del Ministero di Grazia e Giustizia -Sindacati -Coop. Soc.

LA RETE Per realizzare un progetto di inserimento individualizzato sullutente è necessario un uso strategico delle risorse sul territorio, tale da avviare un dialogo istituzionale allo scopo di individuare metodologie adeguate alle diverse e articolate situazioni che presentano le fasce deboli. Luso adeguato delle sinergie permette di passare da interventi assistenziali alla costruzione di un più solido progetto di vita volto allautonomia, per un effettivo inserimento sociale. Da questa attività così strutturata si sviluppa un lavoro di coordinamento della rete che agisce su tre distinti livelli:

Livelli di operatività 1) Politico amministrativo: la programmazione regionale, provinciale e comunale sugli interventi e la relativa ripartizione economica tra assistenza e comparto sociale, va armonizzata con le varie esigenze degli aventi diritto ed è pertanto necessario il raccordo territoriale e il ritorno dellinformazione alla regia regionale. 2) Progettuale-consultivo: concorrono, rispetto alle proprie competenze, tutti o parte degli amministratori e degli operatori a vario titolo coinvolti 3) Tecnico-operativo: ne fanno parte gli operatori direttamente attivi nel processo di mediazione individuale.

LA RETE GARANTISCE Uso adeguato delle risorse Progettazione basata sul dialogo istituzionale Metodologie adeguate per fornire risposte diverse di fronte a casi singoli di ESIGENZE DIVERSE per natura e grado QUINDI a) La risposta al bisogno come atto visibile e praticabile. b) Possibilità di passare da un progetto, o meglio, intervento assistenziale alla creazione di un percorso entro il quale costruire un PROGETTO DI VITA in una logica di solidarietà sociale istituzionalizzata

IL PERCORSO INDIVIDUALE 1 Segnalazione I requisiti per laccesso al percorso devono essere comprovati dallEnte segnalante al servizio di mediazione. Per Enti segnalanti si intendono: - i servizi specializzati delle USL - i servizi sociali dei Comuni - i servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia - il privato-sociale convenzionato. Si possono verificare richieste spontanee provenienti da: autosegnalazione, famiglia, scuola, parrocchie, varie associazioni presenti sul territorio, etc.. Queste richieste vanno rimandate ai servizi competenti (di cui sopra) per ladeguata presa in carico.

IL PERCORSO INDIVIDUALE 2 Costruzione del progetto Per costruire un progetto è indispensabile che, per ogni utente, sia utilizzato lo strumento SCHEDA DI PRESENTAZIONE. Tale scheda, viene elaborata dopo il primo colloquio con lutente, e deve contenere in linea di massima:

IL PERCORSO INDIVIDUALE 3 1. dati anagrafici 2. vita relazionale e familiare 3.diagnosi psico-sociale 4.precedenti scolastico-formativi 5.precedenti lavorativi 6.modalità di presa in carico 7.operatori che hanno in carico il soggetto 8.frequenza media del contatto col servizio 9.descrizione del progetto

IL PERCORSO INDIVIDUALE 4 Nella costruzione del progetto si deve considerare: -limmaginario lavorativo dellutente e/o della famiglia -le aspettative -le capacità e potenzialità lavorative del soggetto -le esperienze lavorative -le motivazioni ad entrare/rientrare nel mondo del lavoro -le caratteristiche territoriali in termini economici e occupazionali -gli strumenti legislativi (incentivi, agevolazioni, formazione) che si possono adottare per il caso specifico. In questa fase è opportuno non creare nel soggetto aspettative di sorta, ma cercare di affinare le motivazioni personali di adesione al progetto. Al soggetto va garantito lanonimato in fase di presentazione del progetto al datore di lavoro.

CONTATTI E RAPPORTI CON IL SISTEMA DIMPRESA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO 1 IL TERRITORIO E essenziale per loperatore conoscere le risorse economico produttive del territorio di competenza (aziende industriali, artigianali, del commercio, dellagrucoltura, servizi terziari, enti pubblici, enti locali, comunità montane, municipalizzate, USL, etc.). Per questo aspetto si ritiene opportuno svolgere indagini settoriali richiedendo informazioni a: 1) Camere di commercio. 2) Osservatori sul Mercato del lavoro dei vari Enti 3) Regione Liguria 4) Sindacati ed Organizzazioni Professionali 5) Associazioni imprenditoriali e aziendali Condizione indispensabile per loperatore è entrare in rete mettendosi in contatto con i servizi della mediazione che sono presenti su tutto il territorio regionale.

CONTRATTI E RAPORTI CON IL SISTEMA DIMPRESA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO 2 DISPONIBILITA ALLINSERIMENTO Per individuare le imprese pubbliche e/o private interessate allinserimento lavorativo si procede sempre attivando il lavoro in rete con i servizi sopraccitati.

CONTRATTI E RAPPORTI CON IL SISTEMA DIMPRESA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO 3 CONTRATTUALITA In fase di attuazione del progetto, il datore di lavoro e lutente hanno parità di diritti e doveri. In questo senso il rapporto tra le parti va basato sulla reciproca fiducia. Loperatore della mediazione si occupa di costruire e mantenere questa caratteristica allinterno del rapporto. Lobiettivo da perseguire è lo sviluppo progressivo e costante della positività del rapporto in quanto valorizzazione dei rispettivi ruoli allinterno del luogo di lavoro. Verificato attentamente che il risultato prefissato nel progetto possa essere raggiunto, loperatore provvede a far sottoscrivere un contratto nel quale sono evidenziati i rispettivi compiti, ciò a garanzia dellutente e del datore. Va previsto un periodo di prova, entro il quale il datore e/o utente possono sciogliere il contratto dandone motivazione. Nella fase di impostazione e avviamento, loperatore deve assicurare verifiche come da progetto.

CONTRATTI E RAPPORTI CON IL SISTEMA DIMPRESA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO 4 INSERIMENTO LAVORATIVO E compito delloperatore della mediazione informare il datore di lavoro circa il percorso formativo e riabilitativo del candidato allinserimento. Linformazione deve quindi essere preparata con particolare cura dalloperatore. In linea di massima deve contenere: 1. una sintesi del progetto che si intende avviare basata sulla conoscenza del soggetto e sullo sviluppo delle sue potenzialità; 2. le opportunità offerte da provvedimenti legislativi specifici per quellinserimento; 3. la garanzia da parte del servizio proponente del supporto tecnico nellinserimento.

CONTRATTI E RAPPORTI CON IL SISTEMA DIMPRESA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO 5 COMPATIBILITA, REFERENTE INTERNO, CONTROLLI E VERIFICA Unattenzione particolare va posta nella scelta del referente interno allazienda il quale deve essere persona di fiducia dal datore, possedere carisma nei confronti dei compagni di lavoro, doti umane e morali e sensibilità per i problemi sociali. Con il referente si stipula una sorta di accordo nel quale vanno specificate le mansioni e i tempi previsti del processo di apprendimento del candidato. E necessario che il referente mostri le macchine e/o gli strumenti duso con i quali farà pratica il tirocinante, e come – nella procedura lavorativa – intende seguirlo. E necessario che il referente sia vicino al tirocinante soprattutto nel periodo iniziale in modo costante, concertando con eventuali colleghi le mansioni e i tempi inerenti lo svolgimento dellesperienza nellambito produttivo. Con datore e referente interno vanno concordati i tempi dei controlli e il momento delle verifiche intermedie e finali del progetto.

CONTRATTI E RAPPORTI CON IL SISTEMA DIMPRESA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO 6 Lobiettivo può definirsi raggiunto quando lutente : NON E PIU UN COSTO MA UNA RISORSA CON UN SUO RUOLO ATTIVO Quindi risultano compiuti i seguenti passaggi: FIDUCIA POSITIVITA RISORSA/ RUOLO

FORMAZIONE IN SITUAZIONE BORSEBORSE TIROCINITIROCINI LABORATORI PROTETTI

BORSE LAVORO E INCENTIVI 1 Il concetto della Borsa lavoro trova un primo riferimento nel 1988 nella legge di riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria (L.R. 21/88). Allart. 35 si parla finalmente di promozione di interventi rivolti alla persona riferiti alla formazione, orientamento e collocamento al lavoro. La delibera della Commissione Reg.le per lImpiego dell 8/6/90 descrive attentamente le modalità dello strumento Borsa Lavoro.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 2 Successivamente il Piano Triennale dei Servizi Sociali del 1999 istituisce gli 8 strumenti di promozione tramite lavoro: Borse Lavoro, Formazione in situazione, ecc. Quanto riportato dal precedente Piano Triennale dei Servizi Sociali, così come già citato, viene confermato dal Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 3 CARATTERISTICHE: è uno strumento educativo formativo riabilitativo in senso psicosociale avente per obiettivo la mediazione allinserimento lavorativo e allautorealizzazione lavorativa. Non è rapporto di lavoro subordinato perché indirizzato essenzialmente a fini educativo-formativi.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 4 SOGGETTI POSSIBILI UTENTI DI BORSE LAVORO: - portatori di handicap di natura psichica, fisica e sensoriale, iscritti nelle liste provinciali per lavviamento obbligatorio al lavoro l. 68/99; - soggetti già in trattamento per alcolismo o tossicodipendenza; - ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti già in trattamento per patologie psichiatriche; - persone già assoggettate nel corso degli ultimi 5 anni a misure limitative della libertà per almeno 6 mesi, e minori a rischio;

BORSE LAVORO E INCENTIVI 5 Altro disagio, ovvero: - soggetti (in genere) in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione su certificazione dei servizi pubblici o privati convenzionati con gli Enti Locali, attestante un progetto mirato di recupero attraverso il lavoro. - minori a rischio (prevenzione del disagio minorile). - minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie Minorili, nellambito della competenza amministrativa civile e penale.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 6 SVOLGIMENTO DELLE BORSE LAVORO: il borsista è preso in carico e personalmente seguito da un operatore dei servizi sociali pubblici o convenzionati, che ne segue il percorso lavorativo in azienda, costituendo per la stessa il referente per ogni aspetto relativo allinserimento lavorativo del borsista. Lazienda ospitante, per tutta la durata della borsa lavoro, ottiene gratuitamente la prestazione lavorativa del borsista, dopo averne concordato tempi e contenuti con gli operatori che seguono il borsista stesso.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 7 TITOLARITA AMMINISTRATIVA: La titolarità amministrativa delle borse lavoro è di norma competenza del Comune di residenza dellutente, dei Comuni capofila di zona o di distretto. Le borse lavoro possono inoltre essere erogate da Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni del Volontariato nonché Cooperative Sociali. Possono essere gestite tramite i servizi territoriali della ASL, dei Comuni e/o Distretti sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo di fasce marginali, che siano adeguatamente strutturati, in dipendenza da Enti Pubblici, del privato Sociale e del volontariato che operano nel settore.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 8 DURATA DELLINTERVENTO: La borsa lavoro, finalizzata allo sbocco occupazionale delle fasce deboli e marginali del mercato del lavoro, ha una durata variabile tra i 6 e 18 mesi. Altro strumento utilizzabile con obiettivi affini alla Borsa Lavoro è la Formazione in situazione che ha durata massima di tre anni, durante la quale la persona viene formata direttamente sul posto di lavoro. (maggiore protezione utilizzata soprattutto per soggetti h.k. con grave invalidità).

BORSE LAVORO E INCENTIVI 9 CONSEGUENZE GIURIDICHE: Le borse lavoro non costituiscono premessa giuridica per linserimento automatico in organico, salvo per gli Enti Pubblici a diversa disposizione legislativa migliorativa intervenuta. Le copie di tutti gli atti relativi alle Borse Lavoro vanno trasmesse alla Regione Liguria Uff. Servizi Sociali, alla Provincia, Servizio Fasce Deboli politiche attive del Lavoro, allIspettorato Provinciale del Lavoro e, per statistica, allAgenzia Liguria Lavoro. I borsisti vanno assicurati, a carico dellEnte gestore, allINAIL e per RCT.

BORSE LAVORO E INCENTIVI 8 PROCEDURA PER LAVVIO E IL FINANZIAMENTO DELLA BORSA LAVORO: Le borse lavoro oltreché dai soggetti indicati nella normativa della Commissione Regionale per lImpiego che finanziano integralmente a proprio carico, le stesse, possono essere attivate dallassistente sociale, tramite Distretto Sociale ovvero Zona, che provvede a tutte le procedure amministrative che permetteranno il parziale rimborso dellimporto Borsa Lavoro (mediante contributo Regione Liguria).

BORSE LAVORO E INCENTIVI 9 INCENTIVI DI CARATTERE GENERALE: se si tratta di soggetti invalidi: quelli applicabili l. 68/99; disoccupati di lunga durata: l. 407/90. Normative a parte riguardano le Cooperative sociali, per cui sono applicabili gli sgravi previsti dalla l. 381/91, L.R. 23/93.

CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI INTESA DEL 16 NOVEMBRE 2006 ex art. 11, LEGGE n. 68/99 Articolo 1 Campo di applicazione 1. Assunzione dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche con particolare riferimento ai tirocini realizzati -nelle more delladozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all art. 11 della legge 68/99 -Si applica in coerenza con la normativa regionale in materia

Articolo 2 Determinazione del numero dei posti 1. Le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti non inferiore al 30% e non superiore all 80% di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili attraverso lattivazione dei tirocini di cui allarticolo 6 della presente intesa. Il 40% delle percentuali di cui sopra può essere destinato ai lavoratori disabili di cui all articolo 6, comma 2, della presente intesa 2. Per la copertura della quota restante lamministrazione pubblica utilizza gli ordinari istituiti previsti dalla legge 68/99 ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti

Articolo 3 Pubblicità dei posti da coprire 1. Pubblicazione di appositi avvisi delle determinazioni delle amministrazioni pubbliche in ordine alla qualità dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere. 2. Gli avvisi devono necessariamente indicare: a)il numero dei posti b)La tipologia del rapporto di lavoro c)Le funzioni da svolgere d)Il titolo di studio e i requisiti scolastici e professionali e)Iscrizione negli elenchi di cui allart. 8 della legge 68/99, in data antecedente a quella dellavviso, nellambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione f)I requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi g)Le modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo articolo 6

Articolo 4 Ammissione al tirocinio 1. Le graduatorie per lammissione al tirocinio, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6 comma 2, sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento mirato 2. In ogni caso, qualunque sia la modalità di scelta operata, gli interessati sono ammessi al tirocinio secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell art. 1 della legge 68/99

Articolo 5 Inquadramento in ruolo 1. Terminato il periodo di tirocinio debbono essere effettuati: -la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui allart. 8 del D.P.C.M. 13/01/2000 -Accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre limmissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio 2. I Disabili, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto di lavoro, nei ruoli dellamministrazione, nellarea e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio

Articolo 6 Tirocini realizzati in Convenzione di cui art. 11 della legge 68/99 1. Le convenzioni devono indicare: -durata della convenzione -Linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato allassunzione, che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi -Numero dei posti da coprire -Tempi e modalità delle assunzioni, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte allaccertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione

Articolo 6 Tirocini realizzati in Convenzione di cui art. 11 della legge 68/99 2. La convenzione può prevedere linserimento con chiamata nominativa fino ad un massimo del 40% dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del Testo Unico delle Pensioni di Guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato allassunzione 3. La chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2

Articolo 6 Tirocini realizzati in Convenzione di cui art. 11 della legge 68/99 4. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui allarticolo 11 della legge 68/99 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso dellintero periodo di validità della convenzione medesima 5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti di cui al comma 1 non procedono ad avviamenti dufficio ai sensi della legge 68/99, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per lintera durata della convenzione 6. Il servizio competente, qualora riscontri nellattività periodica di verifica il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con atto formale di diffida ne richiederà ladempimento entro 30 gg., decorsi i quali e, persistendo il comportamento inadempiente dellamministrazione contraente, le convenzione si intende immediatamente risolta Il servizio provinciale competente procede allavviamento dufficio con riferimento alle funzioni da svolgere già individuate nella convenzione

Articolo 7 Norme Transitorie 1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere allassunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni. 2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dellassolvimento degli obblighi di cui all. art. 3 della legge 68/99