DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

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Transcript della presentazione:

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE Area Legalità DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

LA COSTITUZIONE ITALIANA § CARTA FONDAMENTALE DELLO STATO § ART 1 § ART 2 § ART 3 § ART 4 § ART 35 § ART 36

ARTICOLO 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ARTICOLO 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ARTICOLO 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ARTICOLO 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

DIRITTO AL LAVORO § RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL LAVORO A TUTTI I CITTADINI § EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO § GARANZIA DI PIENA OCCUPAZIONE § GARANZIA DI CONSERVAZIONE DEL LAVORO § DIVIETO DI LICENZIAMENTO IMMOTIVATO

TUTELA DELLA DONNA LAVORATRICE

ARTICOLO 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ARTICOLO 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ARTICOLO 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ARTICOLO 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

ARTICOLO 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ARTICOLO 40 diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

TUTELA DELLA DONNA Ai sensi della Legge n. 903 del 1977 e della Legge n. 125 del 1991, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro in qualunque settore o ramo di attività.  L’art. 1 della predetta Legge del 1977 prevede che la discriminazione è vietata anche se attuata:

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza; in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.

PARITA’ tutti i lavori sono aperti alla donne, anche se sono previste eventuali deroghe, individuate dalla contrattazione collettiva, soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti.

PARITA’ DI GENERE inoltre, in virtù degli articoli 2 e 3 della Legge 903 del 1977 e dell’articolo 37 della Costituzione, la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore e gode dello stesso trattamento dell’uomo in merito all’attribuzione delle qualifiche o delle mansioni e della progressione nella carriera.

LE AZIONI POSITIVE Le azioni positive sono previste al primo comma dell’articolo 1 della Legge n. 125 del 1991; hanno lo scopo di : -         eliminare le disparità tra uomini e donne; -         favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne e l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale;  

Azioni positive    superare tutte quelle condizioni che possono provocare effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;    

Azioni positive promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali le stesse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

Azioni positive favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.   Ai sensi dell’articolo 2, l’attuazione delle azioni positive per le donne è soggetta al rimborso da parte del Ministero del Lavoro.

Progetti parità i datori pubblici o privati, le associazioni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale possono chiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti per la realizzazione delle parità uomo – donna. 

Azioni positive I soggetti proponenti, costituiti da almeno due anni, per accedere al finanziamento, devono possedere requisiti di onorabilità, che devono essere documentati nella domanda di ammissione al beneficio – salvo che la documentazione sia già in possesso della amministrazione che procede all’assegnazione del beneficio. I progetti devono avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero.

Azioni positive la mancata attuazione del progetto da parte dei soggetti richiedenti comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA finalizzata al raggiungimento di un accordo, cd. contratto collettivo, tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un'organizzazione (o più organizzazioni) di lavoratori, allo scopo di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Il fondamento giuridico risiede, da un lato, nell'autonomia che l'ordinamento giuridico riconosce alle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e, dall'altro, nel rapporto tra il sindacato e i suoi membri. Rappresenta la maggiore espressione dell'autonomia sindacale e costituisce il compito principale delle associazioni sindacali.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA I soggetti sono quegli enti collettivi investiti (dai singoli aderenti o ex lege) del potere negoziale. L’oggetto è costituito prevalentemente dai rapporti individuali di lavoro subordinato la cui disciplina viene definita nel contratto collettivo, oltre che dalla legge. L'efficacia : gli appartenenti alla categoria professionale considerata.

LA TUTELA SOCIALE Si rivolge a tutti i cittadini, senza distinzione, quando si trovino nelle condizioni di necessità ed indigenza specializzandosi nella assistenza e nell’integrazione di particolari categorie quali ad esempio le persone diversamente abili con handicap. È attuata dagli organi dalla Amministrazione Pubblica.

LA TUTELA SOCIALE Intervento assistenziale diretto verso tutti i cittadini bisognosi. L’assistenza pubblica è sovvenzionata dal finanziamento dello Stato e degli Enti Locali (grava sulla fiscalità generale).Quindi si tratta di un ordinamento diretto al mantenimento e all’assistenza di ogni cittadino inabile o minorato (invalido civile) sprovvisto dei mezzi necessari a vivere.

LA NORMATIVA DI DIRITTO DELL’ UNIONE EUROPEA La Carta dei DIRITTI FONDAMENTALI riunisce in un unico documento i diritti che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e dell’UE, nonché le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi: capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);

CAPO II : LIBERTA’ diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e familiare, protezione dei dati personali, diritto di sposarsi,libertà di pensiero, di coscienza e di religione, di espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione, delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, diritto d'impresa e di proprietà, diritto di asilo…

CAPO III: UGUAGLIANZA capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);

CAPO IV : SOLIDARIETA’ diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, di negoziazione e di azioni collettive, Diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, alla vita familiare e professionale

SOLIDARIETA’ Diritto alla sicurezza sociale e assistenza sociale, Diritto alla protezione della salute, Diritto di accesso ai servizi d’interesse economico generale, Diritto alla tutela dell'ambiente, Diritto alla protezione dei consumatori

CAPO V : CITTADINANZA diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare;

CAPO VI: GIUSTIZIA diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato;

CAMPO DI APPLICAZIONE La Carta si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della sussidiarietà e in nessun caso può ampliare le competenze ed i compiti a queste attribuiti dai trattati. Essa si applica anche ai paesi dell’UE nell’ambito della loro attuazione della normativa dell’UE.

BUON LAVORO !

LEGENDA CGIL : Confederazione generale italiana (del) lavoro ; CISL : Confederazione italiana sindacato lavoratori; UIL : Unione italiana (del) lavoro . Chiarella Lagomarsini