DIRITTO INDUSTRIALE Ediltravet S.r.L. Ediltravet Srl.

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DIRITTO INDUSTRIALE Ediltravet S.r.L. Ediltravet Srl

CONCORRENZA SLEALE (art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.) La violazione dei diritti esclusivi di brevetto (artt. 66 C.p.i., 2584 c.c.) del titolare della privativa brevettuale ad opera di terzi determina l'illecito della concorrenza sleale ex art comma I^ c.c. e per l’effetto la violazione della tutela concorrenziale. La violazione della tutela brevettuale e della tutela concorrenziale è contestuale nelle fattispecie di lesione del “diritto esclusivo di trarre profitto dall’invenzione brevettata” (art. 66 C.p.i.) in quanto “diritto di portata ampia” che ricomprende anche i diritti conferiti all’imprenditore dalla tutela concorrenziale di cui all’art comma I^ c.c.. La concorrenza sleale si manifesta nelle seguenti fattispecie: IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (art comma I^ n. 1 c.c.); DENIGRAZIONE od APPROPRIAZIONE DI PREGI (art comma I^ n. 2 c.c.); SCORRETTEZZA PROFESSIONALE (art comma I^ n. 3 c.c.). 2

IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (art comma I^ n. 1 c.c.) La tutela avverso l'imitazione servile di un brevetto per invenzione si ha quando l'aspetto ovvero la forma generale dell'invenzione risulta capriccioso/a ed arbitrario/a, attribuendo all’invenzione valenza estetica/distintiva. Non possono essere tutelati contro l’imitazione servile i brevetti per invenzione il cui oggetto abbia valenza esclusivamente o prevalentemente funzionale (sia sotto il profilo tecnico ed/o estetico) o necessitata dalla natura stessa del prodotto. 3

IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (art comma I^ n. 1 c.c.) – segue – Il brevetto per invenzione in possesso di tale forma è tutelato contro l’imitazione servile confusoria se dotato di novità e capacità distintiva (originalità) tali da differenziare l’invenzione da prodotti già presenti sul mercato. E’ onere del titolare del brevetto dimostrare che l’aspetto ovvero la forma dell’invenzione è capriccioso/a ed arbitrario/a (sussistenza valenza estetica) nonché la novità e la capacità distintiva dell’invenzione medesima. 4

IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (art comma I^ n. 1 c.c.) – segue – Si ha imitazione servile confusoria di un brevetto per invenzione quando l’impressione generale suscitata dall’aspetto ovvero dalla forma generale del prodotto di un terzo (successivo al prodotto del concorrente coperto da brevetto per invenzione) è identica o simile all'impressione generale suscitata dall’aspetto ovvero dalla forma del prodotto brevettato in maniera tale da creare confusione nel consumatore medio tra un prodotto e l'altro circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti stessi. 5

GIURISPRUDENZA Sussiste la fattispecie della concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ex art comma I^ n. 1 c.c. se l'impressione generale suscitata nel consumatore medio dagli elementi caratterizzanti un prodotto è identica o simile all'impressione suscitata dagli elementi caratterizzanti il prodotto concorrente tale da creare confusione nel consumatore medio circa la provenienza imprenditoriale del prodotto imitante. Il giudizio di confondibilità deve avvenire in via unitaria e sintetica e non per singolo elemento e con modalità dettagliate (Trib. Napoli, , Dir. Ind., 2006; Cass. Civ., Sez. I, , n , Guida al Diritto, 2004). 6

DENIGRAZIONE DEL TITOLARE DI BREVETTO (art comma I^ n. 2 c.c.) Si ha concorrenza sleale per denigrazione del titolare di brevetto per invenzione quando un imprenditore concorrente diffonde notizie al pubblico relative al brevetto del concorrente con l'intento di arrecare discredito ovvero perdita o diminuzione di immagine commerciale di detto titolare del brevetto e/o danno patrimoniale al titolare della privativa. 7

DIFFERENZA TRA CONTRAFFAZIONE (art. 66 C.p.i.) ED IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (art comma I^ n. 1 c.c.) L'azione di contraffazione di brevetto per invenzione e l’azione di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sono cumulabili pur avendo oggetto differente. La CONTRAFFAZIONE (e la relativa azione di carattere reale) si basa sulle caratteristiche tecniche dei prodotti [ovvero dei procedimenti] e/o sulle connesse soluzioni tecniche di detti prodotti [ovvero procedimenti]. L'IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (e la relativa azione di carattere personale) si fonda sull'aspetto ovvero sulla forma generale complessivo/a dei prodotti. 8

GIURISPRUDENZA Costituisce atto di concorrenza sleale per denigrazione ex art comma I^ n. 2 c.c. nei confronti del concorrente, l'invio di lettere ai clienti ed imprenditori licenziatari del concorrente titolare di brevetto per invenzione, indicando falsamente che il brevetto è stato dichiarato nullo dall'Autorità Giudiziaria in quanto tale condotta è idonea ad arrecare discredito al titolare del brevetto valido (Trib. Torino, , Giur. Ann. Dir. Ind., 1995). 9

CASO PRATICO Trib. Torino, , Giur. Ann. Dir. Ind., 1995 [F.A. S.r.l. vs. M.B. S.p.A.] La M.B. S.p.A. comunicava falsamente ai clienti ed imprenditori licenziatari della F.A. S.r.l. titolare di brevetto che tale privativa era stata dichiarata nulla dall'Autorità Giudiziaria. La F.A. S.r.l. conveniva in giudizio la M.B. S.p.A., ritenendo il comportamento della concorrente M.B. S.p.A. quale atto di concorrenza sleale denigratoria. Il Giudice accertava e dichiarava che la condotta della M.B. S.p.A. costituiva atto di concorrenza sleale per denigrazione del titolare del brevetto F.A. S.r.l. in virtù del principio giuridico secondo il quale le comunicazioni fallaci di nullità di un brevetto in realtà valido sono idonee a screditare l’immagine commerciale del titolare del brevetto valido ed a determinare altresì un danno patrimoniale. 10

APPROPRIAZIONE DI PREGI DEL TITOLARE DI BREVETTO (art comma I^ n. 2 c.c.) La concorrenza sleale per appropriazione di pregi del titolare di brevetto per invenzione ricorre sia nelle ipotesi di adozione del dispositivo ovvero procedimento oggetto del brevetto (contraffazione) e/o nell’adozione di un dispositivo di aspetto o forma identico/a o simile all’aspetto ovvero alla forma del dispositivo oggetto del brevetto indipendentemente dall’imitazione servile degli elementi dell’invenzione oggetto di brevetto, sia nell’ipotesi che l'imprenditore concorrente in forma pubblicitaria ovvero in forme equivalenti attribuisca falsamente al proprio prodotto/procedimento pregi quali il titolo brevettuale e/o caratteristiche tecniche e/o soluzione tecnica proprie dell'oggetto del brevetto appartenenti al legittimo titolare della privativa. 11

GIURISPRUDENZA Rappresenta atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di un concorrente ai sensi dell'art comma I^ n. 2 c.c. la fallace affermazione fatta nei propri depliants dal contraffattore di un altrui brevetto per invenzione, di detenere la titolarità della privativa concernente il prodotto oggetto del brevetto (Trib. Milano, , Giur. Ann. Dir. Ind., 1991). 12

CASO PRATICO Trib. Milano, , Giur. Ann. Dir. Ind., 1991 [Cofimco S.r.l. vs. Zetal Italia S.p.A.] La Zetal Italia S.p.A. contraffattore del dispositivo oggetto del brevetto di invenzione di titolarità della Cofimco S.r.l., affermava falsamente nei propri depliants pubblicitari che il proprio prodotto era oggetto di valido brevetto per invenzione (brevetto in realtà di legittima titolarità della Cofimco S.r.l.). La Cofimco S.r.l. conveniva in giudizio la Zetal Italia S.p.A. al fine di accertare, tra l’altro, l’appropriazione dei pregi del proprio brevetto da parte di quest’ultima società concorrente. Il Giudice accertava e dichiarava che la condotta della concorrente Zetal Italia S.p.A. costituiva, tra l’altro, atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi del titolare del brevetto Cofimco S.r.l. in quanto si trattava di comunicazione fallace diretta a configurare il prodotto contraffatto oggetto di un brevetto per invenzione in concreto di legittima titolarità della Cofimco S.r.l.. 13

SCORRETTEZZA PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL BREVETTO (art comma I^ n. 3 c.c.) Costituisce concorrenza sleale per scorrettezza professionale nei confronti del titolare di brevetto per invenzione ogni atto compiuto da un imprenditore concorrente che non sia conforme ai principi di correttezza professionale tale da incidere sul brevetto stesso, determinando un danno al titolare della privativa in parola. 14

15 GIURISPRUDENZA Costituisce atto di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ai sensi dell'art comma I^ n. 3 c.c. nei confronti del concorrente, l'affermazione contenuta nei cataloghi pubblicitari con la quale un soggetto affermi falsamente di essere licenziatario del brevetto di titolarità di un concorrente pur essendo scaduto il contratto di licenza. Tale condotta del concorrente sleale determina la perdita di fatturato del titolare del brevetto nonché una lesione alla di lui immagine imprenditoriale e quindi il danneggiamento dell’attività commerciale del titolare del brevetto medesimo (Trib. Roma, , Giur. Ann. Dir. Ind., 2004; Trib. Milano, , Giur. Ann. Dir. Ind., 2004).

16 CASO PRATICO Trib. Roma, , Comm. Propr. Intellet. e Concorr., 2007 [V. S.r.l. vs. H. S.r.l.] La società H. S.r.l. è stata per alcuni anni licenziataria esclusiva del brevetto per invenzione di titolarità della V. S.r.l.. Tale licenza aveva consentito alla H. S.r.l. l'incremento del proprio fatturato. Detto contratto scadeva nell’anno Nonostante la scadenza del contratto di licenza, la H. S.r.l. continuava ad affermare nei propri cataloghi commerciali di essere licenziataria del brevetto di titolarità di V. S.r.l., producendo e commercializzando il dispositivo oggetto del brevetto. La V. S.r.l. conveniva in giudizio la H. S.r.l., ritenendo, tra l’altro, sussistente la fattispecie di concorrenza sleale per scorrettezza professionale posta in essere dalla H. S.r.l.. Il Giudice accertava e dichiarava che tale condotta della H. S.r.l. integrava, tra l’altro, la fattispecie di concorrenza sleale per scorrettezza professionale nei confronti della V. S.r.l. idonea a determinare un danno patrimoniale e d’immagine commerciale a far data dalla scadenza del contratto di licenza.

L’AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE (art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.) L'azione di concorrenza sleale a vario titolo ex art nn. 1, 2, 3 c.c. può essere di due tipologie: - (1) azione di ACCERTAMENTO POSITIVO DI CONCORRENZA SLEALE; - (2) azione di ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONCORRENZA SLEALE. 17

L’AZIONE DI ACCERTAMENTO POSITIVO DI CONCORRENZA SLEALE (art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.) La legittimazione a proporre l'azione di accertamento positivo di atti di concorrenza sleale spetta al titolare del brevetto per invenzione nei confronti dell'imprenditore concorrente che abbia posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art comma I^ n. 1 c.c.), denigrazione od appropriazione di pregi (art comma I^ n. 2 c.c.) nonchè atti di scorrettezza professionale (art comma I^ n. 3 c.c.) avverso il proprio brevetto. Tali attività concorrenzialmente illecite possono verificarsi contestualmente. Ne consegue che il titolare del brevetto potrà formulare azioni cumulative. L'azione di accertamento positivo di atti di concorrenza sleale è diretta ad accertare che il titolare del brevetto per invenzione ha subito ad opera di un determinato concorrente atti di concorrenza sleale di cui all'art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.. 18

L’AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONCORRENZA SLEALE (art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.) La legittimazione a proporre l'azione di accertamento negativo di atti di concorrenza sleale spetta al titolare del brevetto ovvero di prodotti/procedimenti non tutelati da brevetto nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione al fine di escludere di aver posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art comma I^ n. 1 c.c.), denigrazione od appropriazione di pregi (art comma I^ n. 2 c.c.) nonchè atti di scorrettezza professionale (art comma I^ n. 3 c.c.) nei confronti dell'imprenditore concorrente. La negazione di tali attività concorrenzialmente illecite può essere anche cumulativa. L'azione di accertamento negativo di atti di concorrenza sleale è diretta ad accertare che il titolare del brevetto per invenzione ovvero di prodotti/procedimenti non tutelati da brevetto non ha posto in essere comportamenti concorrenzialmente sleali ex art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c. nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione. 19

20 L’ONERE DELLA PROVA DI SUSSISTENZA DELLA CONCORRENZA SLEALE (art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.) L'onere di dimostrare il compimento di atti di concorrenza sleale di cui all'art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c. da parte dell'imprenditore concorrente spetta al titolare del brevetto per invenzione. La prova degli atti di concorrenza sleale perpetrati dal concorrente si risolve nella dimostrazione da parte del titolare del brevetto che l'imprenditore concorrente ha posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art comma I^ n. 1 c.c.) e/o denigrazione od appropriazione di pregi (art comma I^ n. 2 c.c.) e/o atti di scorrettezza professionale (art comma I^ n. 3 c.c.) avverso il proprio brevetto.

21 L’ONERE DELLA PROVA DI ASSENZA DELLA CONCORRENZA SLEALE (art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c.) L'onere di dimostrare l'assenza di atti di concorrenza sleale di cui all'art comma I^ nn. 1, 2, 3 c.c. nei confronti del brevetto di titolarità del concorrente spetta all'imprenditore titolare di brevetto ovvero di prodotti/procedimenti non tutelati da brevetto accusato di aver posto in essere atti concorrenzialmente illeciti nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione. La prova dell'assenza di atti di concorrenza sleale nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione si risolve nella dimostrazione da parte del titolare di un determinato prodotto/procedimento protetto o meno con brevetto di non aver posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art comma I^ n. 1 c.c.) e/o denigrazione od appropriazione di pregi (art comma I^ n. 2 c.c.) e/o atti di scorrettezza professionale (art comma I^ n. 3 c.c.) nei confronti dell'imprenditore concorrente.

I DELITTI 1) CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) 2) FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.) Lo schema strutturale dei delitti brevettuali è differente per alcuni aspetti dallo schema della contraffazione in ambito civile. 22

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) CONDOTTA (oggetto materiale della condotta è il brevetto per invenzione o domanda di brevetto per invenzione): - (1) contraffazione di brevetto; - (2) alterazione di brevetto; - (3) uso del brevetto contraffatto o alterato senza concorso nella contraffazione o alterazione. - (1) contraffazione di brevetto: si verifica quando il contraffattore riproduce integralmente l'attestato di brevetto (falso documentale) ovvero fabbrica un prodotto (eventualmente brevettato) od utilizza un procedimento (eventualmente brevettato) con caratteristiche tecniche e soluzione tecnica ovvero idea inventiva integralmente identiche a quelle oggetto di brevetto; 23

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) – segue – - (2) alterazione di brevetto: si verifica quando il contraffattore/alteratore riproduce parzialmente l'attestato di brevetto (falso documentale) ovvero fabbrica un prodotto (eventualmente brevettato) od utilizza un procedimento (eventualmente brevettato) con caratteristiche tecniche parzialmente identiche e soluzione tecnica ovvero idea inventiva identica a quelle oggetto di brevetto; - (3) uso del brevetto contraffatto o alterato senza concorso nella contraffazione o alterazione: si verifica nei casi di utilizzo commerciale (detenzione per la vendita, commercializzazione...) dell'attestato e/o dell’oggetto contraffatto o alterato. 24

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) – segue – ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico; BENE GIURIDICO TUTELATO: “fede pubblica” ovvero la fiducia del pubblico nella genuinità od autenticità di documenti brevettuali e di prodotti e procedimenti oggetto di brevetto per invenzione; PENA: reclusione da 1 a 4 anni + multa da € ad € ; PROCEDIBILITA': d'ufficio. 25

GIURISPRUDENZA L'art. 473 comma II^ c.p. si propone di tutelare la fede pubblica contro gli attacchi insiti nella contraffazione, alterazione o uso dei brevetti (in quest'ultima ipotesi da parte anche del contraffattore). La contraffazione esige la riproduzione integrale dell'attestato brevettuale o della sola domanda di brevetto e/o delle caratteristiche tecniche dell'invenzione oggetto di privativa. L'alterazione ricorre nell'ipotesi di riproduzione parziale del documento brevettuale e/o delle caratteristiche tecniche dell'invenzione oggetto di brevetto o domanda di brevetto. L'uso del brevetto può consistere sia nella mera detenzione per la vendita oppure nella commercializzazione del prodotto/procedimento contraffatto o alterato sia nell’uso dell’attestato brevettuale contraffatto o alterato (Cass. Pen., Sez. V, , n , CED Cassazione, 2008; Cass. Civ., Sez. V, , n , Riv. Pen., 2006; Trib. Milano, , Foro Ambrosiano, 2001). 26

CASO PRATICO Trib. Verona, , n. 3111, Dir. Ind., 2003 [P.S. legale rappresentante della X S.p.A.] La X S.p.A. produceva e commercializzava diffusori assiali denominati “JCR” per pompe autoadescanti le cui caratteristiche tecniche e l’idea inventiva riproducevano in maniera identica l’oggetto del brevetto di titolarità della Y S.p.A. (brevetto depositato anteriormente alla produzione del dispositivo “JCR” della X S.p.A.). Y S.p.A. X S.p.A. “JCR” 27

CASO PRATICO – segue – Il P.M. citava in giudizio il P.S. in qualità di legale rappresentante della X S.p.A. per il delitto p. e p. dall’art. 473 comma II^ c.p. per aver prodotto e commercializzato diffusori assiali denominati “JCR” in contraffazione del brevetto di titolarità della Y S.p.A.. 28

CASO PRATICO – segue – Il Tribunale condannava il P.S. legale rappresentante della X S.p.A. per il delitto di CONTRAFFAZIONE del brevetto della Y S.p.A. ai sensi dell’art. 473 comma II^ c.p.. 29 X S.p.A. “JCR”

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (art. 517–ter c.p.) CONDOTTA (oggetto materiale della condotta è il brevetto per invenzione o domanda di brevetto per invenzione): - (1) fabbricazione di beni realizzati usurpando un brevetto; - (2) utilizzo industriale di beni realizzati usurpando un brevetto; - (3) introduzione nello Stato di beni usurpativi di un brevetto; - (4) detenzione per la vendita di beni usurpativi di un brevetto; - (5) vendita ai consumatori di beni usurpativi di un brevetto; - (6) messa in circolazione di beni usurpativi di un brevetto [le condotte (3), (4), (5) e (6) richiedono il “fine di trarne profitto”]. 30

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (art. 517–ter c.p.) – segue – Le condotte sopra citate hanno quale comune denominatore l'usurpazione di brevetto = si verifica quando il prodotto/procedimento (eventualmente brevettato) pur non avendo caratteristiche tecniche integralmente o parzialmente identiche al brevetto ovvero avendo caratteristiche lievemente identiche, equivalenti o differenti (in maniera banale ovvero ovvia rispetto agli elementi rilevanti e caratteristici del brevetto) alle caratteristiche tecniche del brevetto raggiunge/ottiene la medesima soluzione tecnica ovvero idea inventiva (non originale) del brevetto usurpato (soluzione tecnica originale). 31

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (art. 517–ter c.p.) – segue – ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico (1), (2); dolo specifico (3), (iv), (v) e (vi); BENE GIURIDICO TUTELATO: i diritti esclusivi di brevetto del titolare della privativa industriale brevettuale; PENA: reclusione fino a 2 anni + multa sino a € ; PROCEDIBILITA': querela di parte. 32

GIURISPRUDENZA E DOTTRINA L'art. 517–ter c.p. (introdotto dalla L. n. 99/2009 che ha abrogato l'art. 127 comma I^ C.p.i. che aveva contenuto analogo all'articolo in parola) facendo salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. deve leggersi come una clausola di sussidiarietà (ove siano applicabili le citate norme non si applica quella in commento). L'art. 517–ter c.p. in merito all'usurpazione di un brevetto per invenzione richiede che il bene in violazione (eventualmente brevettato) pur avendo caratteristiche tecniche leggermente identiche, equivalenti o differenti (in maniera ovvia ovvero banale a confronto con il brevetto per l’esperto del ramo) rispetto al trovato oggetto di privativa, realizzi la medesima soluzione tecnica ovvero idea inventiva e per l'effetto non apportando allo stato della tecnica nulla di originale (La tutela penale della proprietà industriale dopo la L. n. 99/2009, Manca, Cedam, 2010; Cass. Pen., Sez. V, , n , Dir. Ind., 2009; Cass. Pen., Sez. V, , n , CED Cassazione, 2008; Cass. Pen., Sez. V, , n , Riv. Pen, 2006). 33

IL DELITTO EX ART. 473 comma II^ c.p. ED IL DELITTO EX ART. 517–ter c.p.: DIFFERENZE Il discrimine tra il delitto ex art. 473 comma II^ c.p. ed il delitto ex art. 517-ter c.p. è da individuarsi nel dato “quantitativo” di maggior capacità imitativa delle condotte descritte dal primo delitto rispetto al secondo nonché nel bene giuridico tutelato dalle norme in parola. Mentre la CONTRAFFAZIONE e l'ALTERAZIONE sono concetti che implicano la riproduzione in maniera integrale ovvero parziale del brevetto e diretti a ledere la fede pubblica, l'USURPAZIONE richiede un quid inferiore alla contraffazione ed alterazione ovvero la ripresa della soluzione tecnica ovvero idea inventiva in presenza di caratteristiche tecniche leggermente/lievemente identiche, equivalenti o differenti in maniera ovvia rispetto all'oggetto del brevetto e finalizzata alla lesione dell'interesse individuale del titolare del brevetto. In considerazione dei beni giuridici lesi, il delitto di cui all'art. 473 comma II^ c.p. è perseguibile d'ufficio mentre il delitto di cui all'art. 517-ter c.p. è perseguibile a querela della persona offesa. In virtù delle condotte e dei beni giuridici differenti sopra indicati, il regime sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 473 comma II^ c.p. è di maggior rigore rispetto a quello previsto per il delitto ex art. 517-ter c.p.. 34

– L’INVENZIONE NON BREVETTATA ED IL SEGRETO INDUSTRIALE – – L’INVENZIONE NON BREVETTATA ED IL SEGRETO INDUSTRIALE – LE INFORMAZIONI SEGRETE O SEGRETO INDUSTRIALE (artt. 98, 99 C.p.i.) L’imprenditore può decidere di tutelare la propria innovazione/invenzione (o prodotto) con lo strumento del segreto industriale che impedisce a terzi di conoscere gli elementi e le soluzioni del trovato, anziché con il brevetto per invenzione (brevetto per modello di utilità, disegno o modello registrato) che a seguito della pubblicazione da parte consente a qualsiasi soggetto di conoscere le innovative caratteristiche tecniche e la soluzione tecnica originale dell’invenzione (o l’incremento di utilità del modello di utilità e le caratteristiche del prodotto con valenza estetica). Le invenzioni non brevettate (ed il prodotto di utilità non brevettato, il prodotto con valenza estetica non registrato) possono essere tutelate come segreto industriale ai sensi degli artt. 98, 99 C.p.i., sussistendo i seguenti requisiti: 35

LE INFORMAZIONI SEGRETE O SEGRETO INDUSTRIALE (artt. 98, 99 C.p.i.) – segue – (1) siano informazioni aziendali o esperienze tecnico-industriali soggette al controllo del legittimo detentore; (2) tali informazioni siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore; (3) tali informazioni abbiano valore economico in quanto segrete; (4) tali informazioni siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 36

LE INFORMAZIONI SEGRETE O SEGRETO INDUSTRIALE (artt. 98, 99 C.p.i.) – segue – La violazione del segreto industriale di cui agli artt. 98, 99 C.p.i. configura le seguenti condotte illecite civili e penali: Violazione di informazioni segrete (art. 99 C.p.i.); Concorrenza sleale per scorrettezza professionale (art comma I^ n. 3 c.c.); Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.). 37

CASO PRATICO La Coca-Cola Company non ha mai indicato sull’etichettatura dei propri prodotti l’elenco degli ingredienti e dei relativi quantitativi, prima di tutto per non rivelare un SEGRETO INDUSTRIALE, ma anche perché la normativa internazionale prevede che per le miscele di additivi aromatici si possa usare la generica formula “aromi naturali”. Rivelazione del segreto industriale o semplice leggenda metropolitana? Il 15 febbraio 2011 sono stati pubblicati sul quotidiano statunitense “This American Life” e sul sito “ alcuni presunti componenti della bibita Coca Cola: estratto fluido di Coca, 3 sedicesimi di oncia, acido citrico 3 once, caffeina 1 oncia, zucchero, acqua 2,5 galloni, succo lime 2 pinte... 38

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