TUTELA DELL’ARIA Avv. Federico Peres B & P – avvocati

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TUTELA DELL’ARIA Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – 37121 Verona tel. 045/8012901 – fax 045/8031355 e-mail info@buttiandpartners.com Sito www.buttiandpartners.com

PARTE QUINTA Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Criteri direttivi legge delega e struttura Parte V d. lgs. 152/2006 Principali novità Campo di applicazione Nuove definizioni Autorità competente Autorizzazione, procedimento, esclusioni

continua Valori limite di emissione, prescrizioni e disciplina sui guasti Impianti e attività in deroga Grandi impianti di combustione Emissioni di composti organici volatili Regime transitorio Sanzioni Aspetti positivi Critiche e occasioni mancate

CRITERI DIRETTIVI DELEGA (art. 1, co. 9, lett. g, legge 308/04) RIORDINARE la normativa sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una REVISIONE della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme COMUNITARIE

Continua: criteri direttivi delega e prevedendo: l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile; 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente; 3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

Continua: criteri direttivi delega 4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria; 5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico; 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui alla direttiva 2001/80/CE, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti

STRUTTURA PARTE QUINTA Titolo I: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività artt. 267-281 Titolo II: Impianti termici civili artt. 282-290 Titolo III: Combustibili artt. 291-298 + Allegati I-X

PRINCIPALI NOVITÀ “riunifica” (come nella legge del 1966) la disciplina in materia di inquinamento atmosferico amplia la nozione di “impianto” disciplina anche alcune “attività senza impianto” introduce un termine di durata (di 15 anni) per le autorizzazioni

introduce la conferenza di servizi Continua: novità introduce la conferenza di servizi sostituisce il concetto di “migliori tecnologie disponibili” con quello di “migliori tecniche disponibili” (BAT) introduce un “obbligo di convogliamento” delle emissioni diffuse disciplina le ipotesi di guasto tecnico

Campo di applicazione (art. 267) Il titolo I si applica a: impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II attività che producono emissioni in atmosfera

Continua: campo di applicazione e stabilisce: valori di emissione Prescrizioni metodi di campionamento e analisi delle emissioni criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite

Continua: campo di applicazione ATTENZIONE ai sensi dell’art. 282, si applica anche agli IMPIANTI TERMICI CIVILI, non disciplinati dal titolo II, ossia: agli impianti aventi potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie stabilite, per ciascuna tipologia di impianto, dall’art. 269, comma 14 agli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW

occorre partire dalla fine … LE ABROGAZIONI ESPRESSE (art. 280) NORMATIVE GENERALI: DPR 203/1988 DPCM 21 luglio 1989 DM 12 luglio 1990 DPR 25 luglio 1991

Continua: abrogazioni espresse NORMATIVE SETTORIALI E TECNICHE DM 105/1987 (limiti emissioni atmosferiche da impianti termoelettrici a vapore) DM 8 maggio 1989 (limitazione emissioni atmosferiche di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione) DM 44/2004 (recepimento direttiva 1999/13/CE su emissioni di COV di talune attività industriali) DM 21 dicembre 1995 (disciplina dei metodi di controllo delle emissioni atmosferiche dagli impianti industriali – compreso allegato contenente i criteri di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni)

Continua: abrogazioni espresse DM 16 maggio 1996 (sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono) DM 76/1999 (norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori) DM 107/2000 (norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori) art. 12, comma 8, d. lgs. 387/2003 (inserimento degli impianti energetici di potenza non superiore a 3 MW termici ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas – che rispettino le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ex art. 31 d. lgs. 22/1997 – tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, non necessitanti quindi di autorizzazione)

regimi “collaterali” sopravvissuti = rapporti con le altre normative non abrogate espressamente espressamente esclusi: impianti di incenerimento rifiuti disciplinati dal d. lgs. 133/2005 «resta fermo», per gli impianti sottoposti ad AIA, «quanto previsto» dal d. lgs. 59/2005 e per tali impianti l'AIA SOSTITUISCE l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I Continua …

“implicitamente” si desume che resta ferma anche l’autorizzazione “unica” regionale degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12 d. lgs. 387/2003 (non abrogato espressamente, eccetto il comma 8) nulla dice (dunque “sopravvive”) riguardo alla autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ex DL 273/2004, conv. con legge 316/2004 (non abrogati espressamente)

DEFINIZIONI art. 268 IMPIANTO «il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui é destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio» art. 270.4: se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili [1], aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee [2] e localizzati nello stesso luogo [3] sono destinati a specifiche attività tra loro identiche [4], l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerarli come un unico impianto

vecchia definizione IMPIANTO: DPR 203/1988: «lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale» DPCM 21.7.1989 : «uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo» «il DPR 203/1988 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabil» «sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 203/1988 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione».

inquinamento atmosferico Continua: definizioni inquinamento atmosferico «ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente» DPR 203/1988: “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati”

Continua: definizioni emissione «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico» DPR 203/1988: «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico»

definizioni nuove emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella definizione di emissione convogliata emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela emissioni totali: somma delle emissioni diffuse e convogliate

migliori tecniche disponibili la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:

Continua: migliori tecniche disponibili sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Continua: migliori tecniche disponibili DPR 203/1988: «migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi»

altre definizioni nuove periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico

Continua: altre definizioni nuove periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime

autorità competente la Regione (o Provincia autonoma) o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal titolo I Ministero dell'ambiente per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore (ovviamente) autorità che rilascia l’AIA per gli impianti sottoposti ad AIA

Autorizzazione (artt. 269-270) secondo l’art. 269, salvo casi particolari, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una specifica autorizzazione l’autorizzazione va richiesta dal gestore per: 1) installare un impianto nuovo 2) trasferire un impianto da un luogo ad un altro

procedura indizione da parte dell’autorità competente – entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta – di una conferenza di servizi istruttoria, nel corso della quale si procede anche ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi (in particolare, in quelli svolti dal Comune ai sensi del DPR 380/2001 – TU edilizia – e del RD 1265/1934 – TU leggi sanitarie – artt. 216 e 217 su industrie insalubri) pronuncia entro 120 gg. (o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, entro 150 gg. dalla ricezione della domanda stessa)

Continua: procedura qualora il suddetto termine non sia rispettato, il gestore può, entro i successivi 60 gg., richiedere al Ministro dell’ambiente di provvedere. In tal caso, il Ministro si deve esprimere di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il Comune interessato, entro 90 gg. (decorso tale termine, si applica l'art. 2, comma 5, legge 241/1990 = NON si applica il silenzio assenso, ma può essere proposto ricorso al TAR contro il silenzio - anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente - fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini; il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza)

contenuto dell’autorizzazione per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; 2) per le emissioni convogliate : i valori limite di emissione le prescrizioni i metodi di campionamento e di analisi i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite la periodicità dei controlli di competenza del gestore

Continua: contenuto dell’autorizzazione 3) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento; 4) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio – che deve essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno 15 giorni – e la messa a regime dell’impianto 5) la data entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare

durata e rinnovo dell’autorizzazione l’autorizzazione ha una durata di 15 anni la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza e, in attesa dell’adozione del relativo provvedimento, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza della precedente autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell’ambiente a cui sia stato richiesto di provvedere in sostituzione dell’autorità competente rimasta inerte

MODIFICHE non sostanziali b) sostanziali

modifica non sostanziale: Continua: MODIFICHE modifica non sostanziale: comporta una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione o nell'autorizzazione o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 203/1988 o nei documenti previsti dall'art. 12 del DPR 203/1988 [impianti esistenti], anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati) = obbligo di comunicazione all'autorità competente l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto se l'autorità non si esprime entro 60 gg., il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità di provvedere anche successivamente, nel termine di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione

b) modifica sostanziale: Continua: MODIFICHE b) modifica sostanziale: «comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse» = obbligo (anzi, “ordine”) di presentare una domanda di aggiornamento, che soggiace alla stessa procedura prevista per il rilascio delle autorizzazioni - in tal caso, l’aggiornamento dell’autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di 15 anni

ATTIVITÀ - in assenza di impianto - soggette ad autorizzazione (art chi effettua «in modo non occasionale», «in un luogo a ciò adibito» ed «in assenza di un impianto» (fatte salve attività in deroga): 1) attività di verniciatura 2) attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni 3) attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti deve presentare all'autorità competente apposita domanda …continua

se un luogo é adibito all'esercizio non occasionale delle suddette attività, ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti, l'autorizzazione é richiesta dal gestore del luogo = soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attività …continua

l‘autorità competente valuta se le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto nel caso sia disposto il convogliamento delle emissioni, si applicano i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni nel caso in cui non sia disposto il convogliamento delle emissioni, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività

esclusioni dall’obbligo di autorizzazione (art. 269.14-16) d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del decreto e tali procedure sono state espletate; e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

Continua: esclusioni obbligo di autorizzazione Ma l’autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori di tali impianti comunichino in via preventiva la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività

convogliamento delle emissioni (art. 270) in sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse, di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'art. 268, co.1, lett. aa), n.2)

continua: convogliamento delle emissioni i criteri da utilizzare per le suddette verifiche saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale deve avere un solo punto di emissione e i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione (eccezioni ove non sia tecnicamente possibile) – gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 devono adeguarsi a quanto sopra entro i 3 anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'art. 281.1

poteri di ordinanza (art. 278) In caso di INOSSERVANZA delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, con: DIFFIDA, e assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate

…continua art. 278 b) DIFFIDA e contestuale SOSPENSIONE dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente c) REVOCA dell'autorizzazione ed CHIUSURA dell'impianto ovvero CESSAZIONE dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente

valori limite di emissione (art. 271) L'Allegato I stabilisce: i VALORI LIMITE di EMISSIONE, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore minimo …continua

valori limite di emissione 2) le PRESCRIZIONI per l'ESERCIZIO degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 269.14 (esclusi dall’obbligo di autorizzazione, ad eccezione degli impianti di combustione ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate)

Continua: valori limite di emissione tali valori limite e prescrizioni si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti dall’Allegato I

valori limite di emissione (art. 271) Va inoltre considerato che: le REGIONI potranno stabilire, con legge o con provvedimento generale e sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall’Allegato I (nonché, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti);

Continua: valori limite di emissione i PIANI e i PROGRAMMI, previsti dall’art. 8 d.lgs. 351/1999 e dall’art. 3 d.lgs. 183/ 2004, potranno stabilire VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dall’Allegato I e dalla normativa regionale, purché ciò risulti necessario al conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria;

valori limite di emissione L’AUTORIZZAZIONE: dovrà stabilire i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati dall’Allegato I, dalla normativa regionale e dai piani e programmi relativi alla qualità dell’aria. Nel caso in cui la normativa regionale e i citati piani e programmi non stabiliscano valori limite di emissione, non dovrà comunque essere superato, nell’autorizzazione, il valore massimo stabilito dall’Allegato I

…continua potrà prevedere valori limite di emissione PIÙ SEVERI di quelli fissati dall’Allegato I, dalla normativa regionale e dai piani e programmi relativi alla qualità dell’aria a) in sede di rinnovo, in base alle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto costi e benefici complessivi o b) per zone di particolare pregio naturalistico, individuate all’interno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del d. lgs. 351/1999, o dell’art. 3 del d. lgs. 183/2004 o dell’art. 4 del Dpr 203/1988

valori limite di emissione Con apposito Decreto Ministeriale (entro 29.4.2007) sarà integrato l'Allegato I con la fissazione di valori limite e prescrizioni per l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli anteriori al 2006 Fino all'adozione di tale decreto: …continua

- per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, si applicano i metodi precedentemente in uso - per gli impianti nuovi, si applicano i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali - per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi … e sulla base delle migliori tecniche disponibili (non devono comunque essere superati i valori minimi che l'Allegato I fissa per gli impianti anteriori al 1988)

disciplina specifica per le ipotesi di guasto tecnico (art. 271.14) IN PRECEDENZA: rigidità della normativa ambientale italiana previgente nell’indicare l’ambito di obbligatorietà dei valori limite di emissione = i valori limite devono essere rispettati in qualsiasi fase di funzionamento dell’attività (l’art. 3, comma 15, del DM 12.7.1990 prevedeva che «in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione”, l’obbligo dell’impresa di informare immediatamente le autorità e di provvedere al rapido ripristino funzionale», ma tale disposizione non aveva valore di legge - e non poteva perciò vincolare i giudici - e non prevedeva espressamente deroghe ai limiti tabellari in caso di situazioni anomale dell’impianto)

…continua severità della prevalente giurisprudenza il guasto tecnico non può configurarsi come evento “eccezionale o imprevedibile” e non può quindi integrare il “caso fortuito” e giustificare un momentaneo superamento dei limiti di emissione

…continua IMPORTANZA DELL’ART. 271.14 ha forza di legge

…continua 2) introduce un principio generale: i valori limite di emissione si applicano esclusivamente «ai periodi di normale funzionamento dell’impianto» (= intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi)

ATTENZIONE l'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali guasti se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le 8 ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile (ma la violazione di tale obbligo non è espressamente sanzionata dall’art. 279 – perciò l’unica sanzione astrattamente applicabile è quella prevista dall’art. 674 cod. pen. per il “getto pericoloso di cose”)

ATTENZIONE IL GESTORE E’ COMUNQUE TENUTO AD ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI OPPORTUNE PER RIDURRE AL MINIMO LE EMISSIONI DURANTE LE FASI DI AVVIAMENTO E DI ARRESTO

REGIMI “SPECIALI” Impianti e attività in deroga (art. 272 + allegato IV) Grandi impianti di combustione (artt. 273-274 + allegato II) Emissioni di composti organici volatili (artt. 273-274 + allegato III)

sanzioni (art. 279) Analogamente al DPR 203/1988, sono previste quasi esclusivamente SANZIONI di natura PENALE Ecco le principali fattispecie criminose: installazione o esercizio di un impianto o di una attività senza autorizzazione (ma anche continuazione dell’esercizio di impianto o dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura o di cessazione) = arresto da 2 mesi a 2 anni o l’ammenda da 258 a 1032 €

continua: sanzioni modifica sostanziale dell’impianto senza autorizzazione = arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 1032 € modifica non sostanziale senza la prescritta comunicazione = solo ammenda fino a 1000 € violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione = arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 1032 € (se però il superamento dei valori limite determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria si applica la pena dell’arresto fino ad 1 anno)

regime transitorio (art. 281) Il DPR 203/1988 prevedeva 2 regimi: impianti nuovi impianti esistenti Il D.lgs. n. 152/2006 prevede invece 3 regimi:

Continua: regime transitorio 1) impianto anteriore al 1988 un impianto che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente 2) impianto anteriore al 2006 un impianto che non ricade nella definizione di cui al punto 1) e che, alla data di entrata in vigore della parte quinta del d. lgs. 152/2006 (29 aprile 2006), è autorizzato ai sensi del DPR 203/1988, purché in funzione o messo in funzione entro i successivi 24 mesi (29 aprile 2008); si considerano anteriori al 2006 anche gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell'art. 11 del DPR 203/1988 3) impianto nuovo un impianto che non ricade nelle definizioni dei punti 1) e 2)

ASPETTI POSITIVI Riordino “effettivo” della normativa Introduzione meccanismi di flessibilità (avviamento, arresto e guasto tecnico) Chiarimento concetto di modifica sostanziale Introduzione della conferenza di servizi e chiarimento su ruolo del Comune

critiche e occasioni mancate formulazione contorta di molti articoli, con continui rinvii incrociati (anche agli allegati) complicata disciplina del regime transitorio (incomprensibile previsione di 2 categorie di impianti esistenti) eccessiva durata della autorizzazione, non coordinata neppure con altre autorizzazioni previste da altre parti del medesimo decreto

Continua: critiche e occasioni mancate mancata previsione di agevolazioni per impianti certificati o registrati riproposizione delle attività in deroga esentate dall’obbligo di autorizzazione, senza richiamare le medesime categorie (attività a ridotto inquinamento atmosferico e attività ad inquinamento atmosferico poco significativo) ormai entrate nella terminologia comune