A cura di Francesco Fontanazza Civitanova Marche

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IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.
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A cura di Francesco Fontanazza Civitanova Marche 25-01-2007 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Capo II, Art.34 – 52 A cura di Francesco Fontanazza Civitanova Marche 25-01-2007

Art.34 - I soggetti partecipanti La riserva per gli imprenditori e le società commerciali è tipica del nostro ordinamento, prevedendo l’ordinamento comunitario solamente la qualifica di “operatore economico”, vedasi l’art.3, comma 6, poi non ripetuto nell’art.34. Ne discende l’esclusione della società semplice (non avendo per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale). Giurisprudenza in evoluzione (Tar Veneto, Sez.1, 26 giugno 2006, n.1899, Tar Lazio, Sez.III, Roma, 16 febbraio 2006, n.1206)

Art.34 – I Consorzi Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata (art.2511 c.c.). Le società cooperative di produzione e di lavoro costituiscono una specificazione delle società cooperative ed hanno per scopo quello di ricercare e garantire l’occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato. Quindi i soci prestatori d’opera anziché operare per un terzo imprenditore diventano imprenditori di sé stessi.

Art.34 – I Consorzi Le società cooperative di produzione e lavoro possono riunirsi in consorzio per assumere appalti di opere pubbliche. Tale consorzio ha personalità giuridica (art.1 e 4 legge 25 giugno 1909, n.422). Il consorzio stabile nasce con la legge 11 febbraio 1994, n.109 e pur essendo anch’esso temporaneo si differenzia dagli altri consorzi di cui all’art.2602 c.c. in quanto non è finalizzato alla partecipazione ad una o più gare specifiche,

Art.34 – I Consorzi Diversa cosa sono i consorzi ordinari di concorrenti definiti dall’art.2602 del c.c.: “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. Non godono quindi della personalità giuridica. Sia per i consorzi stabili che per i consorzi ordinari si aggiunge poi che possono costituirsi in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615-ter del c.c.. (segue)

Art.34 – I Consorzi In tal modo la costituzione in forma di società consortile consente appunto, dato che il semplice contratto di consorzio può lasciare ai contraenti una sfera di disponibilità assai ampia, di mutuare dalle società commerciali tipiche una organizzazione particolarmente disciplinata, ricca di maggiore esperienza e più conosciuta. In conclusione nota caratterizzante di ciascuna delle forme di consorzio è la creazione di una organizzazione comune deputata a svolgere in diversa misura e forma mansioni di rappresentanza e di esecuzione della volontà comunitaria.

Art.34 - I consorzi I consorzi di cui alle lettere b) e c) non hanno l’obbligo di indicare per quali consorziati concorrono, in quanto l’ipotesi normale è quella che partecipano alla gara al fine di eseguire i lavori in proprio. La facoltà va esercitata solo quando non intendano eseguire direttamente i lavori (art.37, comma 7). Tar Campania, Sez.I, Napoli, 3 marzo 2004, n.2589 Tar Puglia, Lecce, 26 giugno 2003, n.4476

Art.34 - Situazioni di controllo e di collegamento Le situazioni di controllo e di collegamento sono date dall’art.2359 del codice civile e sono riferite alle sole società commerciali. Le situazioni di collegamento riferite a tutti i concorrenti sono ipotesi non codificate di collegamento sostanziale che testimoniano la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla gara ad un unico centro decisionale, con conseguente vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione nel limite della ragionevolezza e della logicità.

Art.34 - Situazioni di collegamento In tal modo si estende il concetto di controllo e di collegamento a tutti i concorrenti. Da tali osservazioni frutto di una lunga serie di decisioni giurisprudenziali nasce il nuovo dispositivo dell’ultimo comma dell’art.34 che consente l’esclusione dei concorrenti le cui offerte sono riconducibili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Consiglio di Stato, Sev.VI, 13 giugno 2005, n.3089 Consiglio di Stato, Sez.V, 12 aprile 2005, n.1644 Consiglio di Stato, Sez.IV, 7 settembre 2004, n.5797 Consiglio di Stato, Sez,IV, 19 luglio 2004, n.5196 Tar Lombardia, Sez.III, Milano, 19 luglio 2005, n.3400 Tar Piemonte, Sez.II, 11 ottobre 2004, n.2231 Deliberazione Autorità, 31 marzo 2004, n.52

Art.34 - Situazioni di collegamento Nella fattispecie due concorrenti possono essere esclusi quando presentano: Certificazioni della stessa SOA; Polizze emesse dallo stesso agente nello stesso giorno; Testo, impaginazione, caratteri stampa delle dichiarazioni, identiche; Medesimi errori materiali; Stessa persona presente alla gara; Titolari delle ditte con lo stesso cognome; Sede delle ditte nello stesso luogo; Stesso consulente o studio legale; Rapporti di parentela stretta; Stessa spedizione. Tar Campania, Sez.1, Salerno, 18 aprile 2006, n.512 Consiglio di Stato, Sez.V, 9 dicembre 2004, n.7894 Consiglio di Stato, Sez.IV, 7 settembre 2004, n.5792 Deliberazione Autorità, 25 maggio 2004, n.101

Art.35 - La partecipazione dei consorzi alle gare Per quanto detto per i consorzi di cui alle lettere b) e c) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione sono riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. Rimangono in capo alle singole imprese consorziate i requisiti di ordine generale. Per attenuare gli obblighi derivanti dal possesso dei requisiti in capo a tali consorzi è stata prevista la possibilità che la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo possa essere posseduta dalle singole imprese consorziate. Consiglio di Stato, Sez.V, 26 maggio 1997, n.567 CGARS, 20 luglio 2005, n.448

Art.36 - I consorzi stabili Il consorzio stabile costituisce un nuovo e peculiare soggetto di diritto promanante da un contratto a dimensione associativa, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale al fine di operare in modo congiunto nel settore delle gare. I consorzi possono essere costituiti anche nelle forme delle società lucrative. Non possono partecipare al consorzio stabile i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane. Determinazione Autorità, 9 giugno 2004, n.11 Determinazione Autorità, 28 ottobre 2003, n.18 Determinazione Autorità, 11 luglio 2001, n.263

Art.36 - I consorzi stabili Parimenti è inammissibile un rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo. E’ possibile però affidare la prosecuzione dei lavori, in caso di oggettiva impossibilità da parte della impresa originaria designata, ad altro consorziato.

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei La rubrica dell’articolo evidenzia che l’articolato si riferisce anche ai consorzi ordinari di concorrenti. I Rtc non possono variare, per il principio della imparzialità e del pari trattamento, la loro composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Consiglio di Stato, Sez.V, 7 aprile 2006, n.1903 E’ prevista la successione del rapporto anche per il raggruppamento.

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei Nel caso di forniture o servizi nell’offerta vanno specificate le parti del servizio o della fornitura che possono essere eseguite dai singoli operatori economici. Ciò presuppone sempre una attenta redazione del capitolato d’appalto e del disciplinare di gara per evidenziare in modo chiaro le prestazioni di servizi o di forniture da indicare come principali o secondari anche in termini economici.

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei Alcuni punti fermi in caso di forniture e servizi: a) Tutte le imprese riunite devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione; b) Si pone un problema di ripartizione solo per i requisiti di capacità economica e tecnica; c) Alcuni requisiti di capacità economica e tecnica sono infrazionabili e non cumulabili (dichiarazioni bancarie, certificazione di qualità).

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei Infine in caso di forniture o servizi, deve sussistere da un lato un rapporto di proporzionalità tra la quota ripartita del requisito e la quota ripartita della prestazione complessiva e dall’altro un limite minimo della quota ripartita della prestazione complessiva. Consiglio di Stato, Sez.V, 15 giugno 2001, n.3188

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei Eventuali referenze bancarie richieste devono essere due per ciascun soggetto, non una per soggetto, in quanto la dichiarazione di una banca deve trovare riscontro in un’altra. Tar Calabria, Sez.I, Catanzaro, 18 luglio 2006, n.863 La certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese partecipanti. Consiglio di Stato, Sez.V, 30 maggio 2005, n.2756

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei La cauzione provvisoria prestata mediante garanzia fidejussoria va intestata a tutti i partecipanti al raggruppamento, pena carenza della garanzia qualora l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo ma dalle mandanti. Il fidejussore deve quindi richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara identificando le imprese singolarmente e contestualmente. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 luglio 2006, n.4655 Consiglio di Stato, Ad. Pl., 4 ottobre 2005, n.8 In contrario Tar Lazio, Sez. II ter, Roma, 16 dicembre 2004, n.16262 Tar Basilicata, Sez. Potenza, 8 novembre 2004, n.747 Tar Sardegna, Sez.I, 19 agosto 2004, n.1318

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei In caso di gara ad offerta economicamente vantaggiosa le pregresse esperienze professionali sono valutate unitariamente con la impossibilità di sommare i punteggi attribuiti alle singole imprese, potendo unicamente la Commissione valorizzzare la media dei punteggi conseguiti dalle singole ditte o quello più alto ottenuto da una di loro, ovvero solo quello della impresa capogruppo. Tar Marche, 24 maggio 2004, n.307 Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 maggio 2004, n.2126

Art.37 - I Raggruppamenti temporanei L’associazione in partecipazione è definita dall’art.2549 del c.c. come il contratto in cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Elementi caratteristici del contratto sono: a) Prestazione dell’apporto e mancanza di un fondo comune; b) Partecipazione agli utili; c) Gestione esclusiva dell’associante; d) Responsabilità esclusiva dell’associante nei confronti dei terzi.

Art.38 - Requisiti di ordine generale Innanzitutto i requisiti sono richiesti anche ai soggetti affidatari di subappalti e quindi anche per questi scatta l’obbligo della verifica della veridicità delle dichiarazioni. Costituiscono nuovi requisiti, l’assenza di: Lettera c), condanna per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari; Lettera f), errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova (giusta motivata valutazione);

Art.38 - Requisiti di ordine generale Proseguendo, l’assenza di: Lettera i), violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contributi previdenziali e assistenziali; Lettera l) certificazione per l’occupazione dei disabili, salvo dichiarazione sostitutiva; Lettera m), sanzione interdittiva per illeciti amministrativi dipendenti da reato (d.lgs. 8 giugno 2001, n.231); Lettera m), divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art.38 - Requisiti di ordine generale Dalle procedure concorsuali, quali cause di esclusione, è stata eliminata l’amministrazione controllata, nella considerazione che la finalità dell’amministrazione controllata è proprio il risanamento dell’impresa che si trovi in uno stato di temporanea difficoltà economica (e non di insolvenza generalizzata) e presuppone conseguentemente la continuazione dell’esercizio della impresa.

Art.38 - Requisiti di ordine generale Il decreto penale di condanna si presenta nei procedimenti per reati perseguibili d’ufficio quando si ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria (art.459 c.p.p.). L’applicazione della pena su richiesta risulta quando è promossa dall’imputato e dal pubblico ministero (art.444 c.p.p.). Rimane salva la riabilitazione (art.178 c.p.p.) e l’estinzione del reato per decorso del tempo qualora non si sia commesso un altro delitto o contravvenzione (art.444, comma 2, c.p.p.), sempre con formale pronuncia del giudice.

Art.38 - Requisiti di ordine generale L’esclusione per reati gravi in danno allo Stato e alla Comunità che incidono sulla moralità professionale impone sempre una concreta valutazione dell’amministrazione per la verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale, che deve essere adeguatamente motivato, dell’incidenza del fatto sul vincolo fiduciario che si va ad instaurare con il contratto. Consiglio di Stato, Sez.V, 31 gennaio 2006, n.349 Tar Lazio, Sez.II, Roma, 21 ottobre 2005, n.5568

Art.38 - Requisiti di ordine generale I casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione risultano disciplinati dall’art.32-quater del c.p. e sono i delitti previsti dagli articoli 316bis, 317, 318, 319, 319bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416bis, 437, 501, 501bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640bis, 644 commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale. (segue)

Art.38 - Requisiti di ordine generale In generale considerato che occorre prendere in considerazione i reati che possono incidere sulla moralità professionale, è bene avere riguardo ai seguenti delitti: a) Contro la pubblica amministrazione (dall’art.314 all’art.356); b) Contro l’ordine pubblico (dall’art.414 all’art.421); c) Contro la fede pubblica (dall’art.453 all’art.498); d) Contro il patrimonio (dall’art.624 all’art.648-ter).

Art.38 - Requisiti di ordine generale In base agli atti comunitari: Per partecipazione ad organizzazione criminale, si intende l’associazione strutturata di più di due persone che da tempo agisce per commettere reati punibili con pena restrittiva della libertà o con misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni al fine di ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l’operato delle pubbliche autorità. GUCE, 29 dicembre 1998, L.351

Art.38 - Requisiti di ordine generale In base agli atti comunitari: Per corruzione attiva, si intende quando una persona deliberatamene promette o dà, direttamente o tramite intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario o ad un suo terzo affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio. GUCE, 31 dicembre 1998, L.358 GUCE, 25 giugno 1997, C.195

Art.38 - Requisiti di ordine generale In base agli atti comunitari: Per frode (che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee), si intende in materia di spese, qualsiasi azione od omissione relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi dei bilanci delle Comunità europee; alla mancata comunicazione in violazione di un obbligo che consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli concessi. (segue)

Art.38 - Requisiti di ordine generale Per frode (che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee), si intende in materia di entrate, qualsiasi azione o omissione relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di fondi dei bilanci delle Comunità europee; alla mancata comunicazione in violazione di un obbligo che consegua lo stesso effetto; alla distrazione del beneficio ottenuto, cui consegua lo stesso effetto. GUCE, 27 novembre 1995, C.316

Art.38 - Requisiti di ordine generale In base agli atti comunitari: Per riciclaggio di proventi da attività illecite, si intende la conversione o il trasferimento di beni, effettuati con la conoscenza che provengono da una attività criminosa o da una sua partecipazione, allo scopo di occultare o dissimulare la provenienza illecita o di aiutare chi vi sia coinvolto. Vi rientra poi l’occultamento o la dissimulazione, l’acquisto, l’utilizzo di tali beni. GUCE, 28 dicembre 2001, L.344 GUCE, 28 giugno 1991, L.166

Art.38 - Requisiti di ordine generale Non è sufficiente dichiarare di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la gara, in quanto occorre elencare le misure di dissociazione e darne dimostrazione. CGARS, Sez. Giur., 8 maggio 2006, n.180

Art.38 - Requisiti di ordine generale In relazione al divieto di intestazione fiduciaria di cui alla lettera d), occorre tenere presente che rimangono ammesse le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti (art.17, legge 19 marzo 1990, n.55).

Art.38 - Requisiti di ordine generale In generale per tutte le cause di esclusione di cui alle lettere c), e), f), g) h), i), necessita sempre una adeguata valutazione (discrezionale) che giustifica il venir meno della fiducia alla stipula del contratto e quindi comporta l’esclusione dalla gara. Determinazione Autorità, 15 luglio 2003, n.13 In particolare l’esclusione della lettera f) prevede due ipotesi distinte, ma entrambe da applicarsi solo dall’ente appaltante nei cui confronti hanno avuto luogo i comportamenti in questione.

Art.38 - Requisiti di ordine generale Le norme in tema di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se da un lato costituiscono uno strumento di semplificazione e snellimento, dall’altro vanno osservate in modo scrupoloso, atteso che la possibilità di dichiarare fatti e situazioni è strettamente connessa alla responsabilità prevista per il mendace; non possono quindi ritenersi valide in mancanza: della fotocopia della carta di identità (non nel caso di documento scaduto); della accettazione delle conseguenze penali per la dichiarazione falsa; della firma. Tar Veneto, Sez.I, 14 gennaio 2005, n.67 Consiglio di Stato, Sez.V, 11 novembre 2004, n.7339 Consiglio di Stato, Sez.V, 4 febbraio 2004, n.364

Art.38 - Requisiti di ordine generale La verifica delle condanne può essere effettuata in due modi: 1) Richiesta del certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti (art.21, dpr 14 novembre 2002, n.313); non vi risultano però le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 2) Visura delle iscrizioni che riguardano tutti i vari tipi di certificati (generale, penale, civile e carichi pendenti) e comprendono anche le non menzioni (art.33, dpr citato);

Art.38 - Requisiti di ordine generale Quando fra i requisiti generali il modello di domanda prevede determinati requisiti fra loro alternativi, è onere della ditta evidenziare quelli ritenuti prescelti per sé. In carenza è disposta l’esclusione dalla gara. Consiglio di Stato, sez.V, 22 dicembre 2005, n.7328

Art.38 - Requisiti di ordine generale L’equivocità della clausola del bando è il presupposto necessario per poter procedere all’invito a integrare, chiarire, regolarizzare la documentazione presentata. Viceversa la presenza di una prescrizione chiara e l’inosservanza di questa da parte del concorrente, non consente di attivare la regolarizzazione documentale, pena la violazione del principio della par condicio. Tar Emilia Romagna, Sez.II, Bologna, 27 ottobre 2005, n.1613 Consiglio di Stato, Sez.V, 10 gennaio 2005, n.32

Art.38 - Requisiti di ordine generale La previsione espressa dal bando o dalla lettera di invito della esclusione dalla procedura per l’inosservanza anche soltanto formale delle prescrizioni ivi contenute, autovincola l’amministrazione senza alcuna deroga. L’eventuale integrazione vanifica la prescrizione posta e altera la par condicio dei concorrenti. Consiglio di Stato, Sez.IV, 19 luglio 2004, n.5198

Art.38 - Requisiti di ordine generale La verifica delle regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato di gara non va condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. Consiglio di Stato, Sez.V, 21 settembre 2005, n.2088

Art.39 - Requisiti di idoneità professionale Si evidenzia che accanto alla semplice iscrizione ai registri professionali è possibile richiedere la specifica iscrizione, cosiddetta “idonea iscrizione” che riscontra appunto che il concorrente appartiene al medesimo settore merceologico di quello oggetto della gara. Consiglio di Stato, Sez.V, 21 maggio 1999, n.594

Art.40 – Qualificazione per eseguire lavori pubblici La certificazione per il sistema di qualità è ormai a regime, tranne che per i lavori fino a un miliardo di lire. Pertanto per i lavori di importo superiore il beneficio della riduzione della cauzione al 50% che aveva un senso solo nel periodo provvisorio ormai scaduto, risulta inapplicabile. Tar Abruzzo, Sentenza 30 gennaio 2004, n.87

Art.41 - Forniture e servizi: capacità economica e finanziaria La lettura dei bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ha la finalità di consentire una analisi più approfondita dello stato patrimoniale dell’impresa, della esposizione debitoria e delle risorse investite per attrezzature e personale. Il requisito del fatturato globale dell’impresa invece dà altre informazioni quali quelle della capacità produttiva dell’impresa, della sua consistenza sul mercato, dell’attinenza dell’attività commerciale dell’impresa con quella oggetto del contratto da affidarsi.

Art.42 - Forniture e servizi: capacità tecnica Costituiscono requisiti comuni: a) Elenco principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni (qui si parla degli ultimi tre anni, mentre per il fatturato si parla degli ultimi tre esercizi), già completati e non in corso; Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 maggio 1999, n.632 b) Indicazione tecnici e organi tecnici; c) Descrizione attrezzature tecniche; d) Controllo sulla capacità di produzione e sulle misure per il controllo di qualità; i) Indicazione delle quota da subappaltare.

Art.42 - Forniture e servizi: capacità tecnica Ulteriori requisiti per le sole forniture: l) Esibizione di campioni, descrizioni o fotografie; m) Certificati del controllo di qualità sulla conformità dei beni.

Art.42 - Forniture e servizi: capacità tecnica Ulteriori requisiti per i soli servizi: e) Elenco titoli di studio e professionali; g) Indicazione numero medio annuo dipendenti; f) Misure di gestione ambientale nei casi appropriati stabiliti dal regolamento; h) Attrezzatura, materiale e equipaggiamento disponibile.

Art.45 - Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi Elenchi ufficiali sono: - Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione tributi comunali; - Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi; - Albo dei prestatori dei servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Altra cosa poi sono gli albi del volontariato e delle associazioni no-profit (Dpcm 30 marzo 2001).

Art.48 - Controlli sul possesso dei requisiti Le sanzioni collegate al controllo dei requisiti (esclusione, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all’Autorità di vigilanza) si applicano anche nel caso che non si rispetti il termine assegnato di dieci giorni. Dette sanzioni non operano per l’assenza dei requisiti di ordine generale che portano solamente all’esclusione dalla gara. Consiglio di Stato, Sez.VI, 28 agosto 2006, n.5009 Consiglio di Stato, Sez.VI, 11 novembre 2004, n.7294

Art.48 - Controlli sul possesso dei requisiti Solo allorquando entrambi i concorrenti (primo e secondo classificato) sono esclusi dalla gara perché non in regola con i requisiti di natura economica e tecnica, può procedersi alla rideterminazione della soglia di anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Tar Lombardia, Brescia, 3 ottobre 2006, n.1208 Tar Sardegna, Sez.I, 25 maggio 2005, n.1178 Tar Toscana, Sez.II, 8 ottobre 2004, n.4358 In senso contrario Consiglio di Stato, Sez.VI, 5 settembre 2005, n.4512 Tar Emilia Romagna, Sez.I, Bologna, 9 giugno 2004, n.1091 Atto di regolazione dell’Autorità, 30 marzo 2000, n.15

Art.48 - Controlli sul possesso dei requisiti Indetta una gara di appalto di lavori pubblici, sussiste l’obbligo di consultare il Casellario informatico. L’omissione può costituire fonte di responsabilità non esclusa quella per danni qualora ne derivi un pregiudizio nei confronti di qualcuna delle imprese partecipanti. Deliberazione Autorità, 10 novembre 2004, n.173

Nota Il possesso di attestazione SOA in una delle seguenti categorie: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le imprese allo svolgimento delle attività connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della legge 46/90. Deliberazione Autorità, 17 aprile 2002, n.108

Nota Per gli atti rilasciati da privati (per esempio, la certificazione del sistema di qualità) non può procedersi alla autenticazione della copia, come prevista per gli atti pubblici dagli articoli 19 e 47 del dpr 445/2000. CGARS, Sez. Giur. 18 aprile 2006, n.144 Tar Veneto, Sez.I, 14 gennaio 2005, n.67