La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE)

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La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) cosa cambia per gli utilizzatori e per chi si occupa di manutenzione

TEMPISTICA La Direttiva 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006. La Direttiva 2006/42/CE ha sostituito la Direttiva macchine 98/37/CE. Tempi previsti per l’applicazione: - entro il 29 giugno 2008, recepimento nazionale - dal 29 dicembre 2009, applicazione obbligatoria. D.Lgs 17/2010 recepimento della Direttiva 2006/42/CE: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010. Data di entrata in vigore: 6 marzo 2010.

CONSIDERANDO I considerando sono posti nella parte introduttiva delle direttive di prodotto e ne racchiudono la filosofia. Direttiva 2006/42/CE aggiunge nuovi elementi chiave: istituzione di un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa svolgersi in modo armonioso attenzione verso il consumatore. I considerando non hanno forza legale e di solito non figurano nei recepimenti nazionali, tuttavia costituiscono un supporto per comprendere la direttiva. La Corte di giustizia europea potrebbe tenere in considerazione i considerando per accertare le intenzioni dei legislatori.

CAMPO DI APPLICAZIONE – 1/2 Il campo di applicazione è stato riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di interpretazioni disomogenee. Macchine Attrezzature intercambiabili Componenti di sicurezza Accessori di sollevamento Catene, funi e cinghie Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Quasi-macchine

CAMPO DI APPLICAZIONE – 2/2 La Direttiva specifica che per MACCHINE si intende tutto ciò che è stato indicato nei punti precedenti ad esclusione delle Quasi-macchine Il campo di applicazione è stato esteso a: ASCENSORI DA CANTIERE APPARECCHI PORTATILI A CARICA ESPLOSIVA (pistole sparachiodi, pistole per macellazione o per marchiare) fino al 2011 APPARECCHI di SOLLEVAMENTO per PERSONE con velocità di spostamento NON superiore a 0,15 m/s

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE – 1/2 Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva macchine i seguenti prodotti elettrici ed elettronici purché siano oggetto della Direttiva 73/23/CE (Bassa Tensione): Elettrodomestici destinati ad uso domestico Apparecchiature audio e video Apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione Macchine ordinarie da ufficio Quadri elettrici Motori elettrici Per le altre macchine la Direttiva bassa tensione sarà applicata per i rischi elettrici, mentre tutti gli altri aspetti saranno regolamentati dalla Direttiva macchine.

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE – 2/2 Componenti di sicurezza utilizzati come pezzi di ricambio Attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento Macchine per uso nucleare Armi, incluse le armi da fuoco Mezzi di trasporto: trattori agricoli e forestali, veicoli a motore e loro rimorchi, veicoli a motore da competizione e mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, navi marittime e unità mobili off-shore Macchine militari o di mantenimento dell'ordine Macchine per la ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori Ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere Macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni

DEFINIZIONE DI MACCHINA insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata insieme di cui sopra a cui mancano solo elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento insieme di cui ai punti sopra pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione insiemi di macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per sollevare pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana

DEFINIZIONE DI QUASI-MACCHINE Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata  Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere INCORPORATE O ASSEMBLATE ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva macchine.

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE DI UNA MACCHINA Espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell’Articolo 12 Accertare che la macchina soddisfi i RES dell’Allegato I Costituire il Fascicolo Tecnico e fare in modo che sia disponibile – Allegato VII A Fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione Redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II Apporre la Marcatura CE ai sensi dell’Art. 16

ISTRUZIONI La macchina è accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio? Se no, occorre richiederle espressamente (e ottenerle) Le istruzioni che accompagnano la macchina sono «Istruzioni originali»? Se no, ma sono una "Traduzione delle istruzioni originali", è allegata una copia delle istruzioni originali? Se no, occorre richiederla espressamente (e ottenerla) Se si ai punti a) e/o b), procedere nell'analisi

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ – Allegato II La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta dal fabbricante per attestare la conformità alla Direttiva. la dichiarazione di conformità CE deve essere rilasciata per: le macchine le attrezzature intercambiabili i componenti di sicurezza gli accessori di sollevamento le catene funi e cinghie i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o del suo mandatario) Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico stabilito nella Comunità DICHIARA CHE La macchina ………….. (denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale) è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e (eventualmente) alle seguenti altre direttive: ………….. POSSIBILITÀ 1 È stata sottoposta all’esame CE del tipo dall’Organismo Notificato ….. che ha rilasciato l'attestato n. ……… POSSIBILITÀ 2 È stata fabbricata in sistema di garanzia qualità totale, approvato dall’Organismo Notificato ………….. che ha rilasciato l'attestato n. ………….. È conforma alle seguenti norme armonizzate ………….. e/o specifiche tecniche ………….. Luogo e data della dichiarazione Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario e indirizzo della persona autorizzata a custodire

MARCATURA CE Ogni macchina (compresi i dispositivi di sicurezza) deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario designazione della macchina marcatura «CE» (Allegato III) designazione della serie o del tipo eventualmente, numero di serie anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione

Le macchine progettate e costruite per l'utilizzo in atmosfera esplosiva recano apposita marcatura Per gli elementi di una macchina che devono essere movimentati durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la relativa massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato

MACCHINE ANTECEDENTI 1996 Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all’articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato ancora esistente.

D.Lgs 17/2010: SANZIONI la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00); l'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00); è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00); la tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00); infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).