Francesco Basenghi Università di Modena e Reggio Emilia.

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Francesco Basenghi Università di Modena e Reggio Emilia

Art. 249 TCE “Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato, il parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

RegolamentiDirettive Carattere generale e astratto Vincolante quanto ai fini e quanto ai mezziVincolante quanto ai fini ma non quanto ai mezzi Applicabilità diretta (non occorrono, anzi sono vietate, misure di recepimento) Applicabilità indiretta (occorre recepimento) Applicabilità diretta in caso di direttive scadute, specifiche e non condizionate: in tal caso efficacia solo verticale (tra Stato e cittadini) e non orizzontale (tra cittadini e cittadini). Anche se non recepita, la direttiva vincola comunque il giudice nazionale quanto alla interpretazione delle norme interne. In caso di mancato recepimento, lo Stato è responsabile di eventuali danni. Utilizzabilità limitata ai settori ammessiUtilizzabilità ampia per rispetto specificità dei singoli ordinamenti nazionali

- Rimuovere ogni possibile ostacolo alla libertà di circolazione delle merci - Effetto anti-dumping (no distorsioni concorrenza)

La sentenza di Corte giustizia C-40/04: “L'obiettivo principale direttiva 98/37 è di semplificare le modalità di definizione della conformità delle macchine, al fine di garantire, nei limiti del possibile, la libertà di circolazione delle macchine stesse nell'ambito del mercato interno. Tale obiettivo verrebbe ostacolato se operatori che si trovino a valle rispetto al fabbricante, in particolare gli importatori di macchine da uno Stato membro ad un altro, potessero essere parimenti considerati responsabili della loro conformità”.

La sentenza di Corte giustizia C-470/03: “L'art. 4 n. 1, dir. 98/37, non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità in ordine al riconoscimento della "non pericolosità" delle macchine conformi alla normativa comunitaria. L'inosservanza di tale disposizione, attraverso dichiarazioni di un funzionario integra una violazione (del diritto comunitario) sufficientemente grave e manifesta perché possa dichiararsi la responsabilità dello Stato di appartenenza ”.

Logica di fondo: estensione del debito di sicurezza “a monte” Analogie con la disciplina previgente (d.p.r. n. 547 del 1955 e art. 6 d. lgs. n. 626 del 1994) D. lgs. n. 626 del 1994D. lga. n. 81 del 2008 I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

D. lgs. n. 626 del 1994D. lga. n. 81 del 2008 Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

D. lgs. n. 626 del 1994D. lga. n. 81 del 2008 Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

- Richiamo a norme tecniche con rinvio “in bianco” - Richiamo ampio alle norme in materia di “salute e sicurezza”: il caso di Cass. pen. n del 1999 “ La nozione di "sicurezza" non coincide con quella di "igiene" del lavoro. Pertanto l'art. 6 del d. lgs. n. 626 del 1994, (...) non può essere interpretato - attesa anche la sua natura di norma penale in bianco - nel senso di una sua riferibilità anche alle norme in materia di igiene del lavoro; e ciò tanto più in quanto tali norme hanno come naturali destinatari soltanto i datori di lavoro e non soggetti diversi, quali sono quelli ai quali è diretto il summenzionato divieto. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità dei legali rappresentanti di alcune imprese petrolifere per avere concesso in uso stazioni di rifornimento, fra l'altro, di benzina - prodotto classificato tossico e cancerogeno - senza l'adozione di provvedimenti volti a contenere l'esposizione dei lavoratori agli effetti nocivi del prodotto) ”.

Principio di c.d. ingerenza: colui che di fatto interviene nel processo lavorativo determinando una situazione antigiuridica è responsabile della stessa al pari dei soggetti dell'impresa. La responsabilità del progettista, del fabbricante, del concedente in uso, etc. si aggiunge a quella del datore di lavoro – primo garante della sicurezza – a meno che l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina (es. vizio di progettazione o di costruzione) sia reso impossibile per le caratteristiche della macchina o del vizio.

Casistica: - Cass. pen. n. 4699/2001: “La persona addetta alla verifica di regolare funzionamento di un impianto è responsabile degli eventi lesivi che discendano da errori progettuali o di costruzione dell'impianto stesso quando detti errori - di norma imputabili al progettista o al costruttore del bene - appaiono evidenti per l'addetto, in considerazione delle sue competenze tecniche, e lo stesso ometta di segnalarli al proprietario o gestore dell'impianto”.

Non sussiste incompatibilità fra la responsabilità del soggetto obbligato ed il concorso della condotta colposa della vittima (in tali casi resta affermata la responsabilità del danneggiante, cui va affiancata quella del danneggiato) Una condotta colposa del danneggiato potrebbe interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso solo se integrasse una causa da sola sufficiente a determinare l'evento (dovrebbe trattarsi di un comportamento tale da porsi in termini di assoluta anormalità, eccezionalità ed atipicità così evidenti da qualificarlo come causa unica efficiente dell'evento) (Cass. n. 4699/2001).

I marchi di conformità limitano la loro efficacia a rendere lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Cass. n /2009: “La dotazione dei marchi non dà ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale. In particolare la conformità a determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore”.

La marchiatura introduce solo una “presunzione” di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Si tratta di presunzione relativa (iuris tantum) e non assoluta (iuris et de iure). Cass. n /2008: “Il marchio Ce di una macchina e il difetto di fabbrica non esonerano l'impresa dalla responsabilità penale per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente. Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, atteso che è configurabile la responsabilità del datore che introduce in azienda una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno - senza avere appositamente accertato che il costruttore o il venditore abbia sottoposto la stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso”. “Non sussiste neppure l'esonero da responsabilità sulla base del marchio Ce, non potendo a questo ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità, dell'evento lesivo”

Cass. n /2008 “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”. Cass. n. 2630/2006 “L'obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti: anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori e la colpa degli uni non elimina quella degli altri. Ciò in quanto è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori.”