Soggetti del Mondo dello Sport

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Soggetti del Mondo dello Sport Ordinamento sportivo e delega

I Soggetti del Mondo Sportivo Il mondo sportivo è popolato di una miriade di protagonisti. Si distinguono tre categorie di figure soggettive: le persone fisiche, gli enti associativi, le c.d. figure eterogenee.

I Soggetti del Mondo Sportivo - tra le persone fisiche: atleti, ausiliari sportivi, soggetti non tesserati: - tra gli enti associativi: il C.I.O., i C.O.N.I. nazionali, le Federazioni sportive internazionali e nazionali e le associazioni sportive. - tra le figure eterogenee: le case editrici sportive, le società che gestiscono impianti sportivi, gli allevatori di cavalli da corsa.

I Soggetti del Mondo Sportivo I dirigenti sportivi sono soggetti con funzione tecnica; rientrano in tale categoria i dirigenti delle Federazioni sportive, nonché i dirigenti delle associazioni e società sportive. I primi entrano nell’ordinamento sportivo al momento della nomina, i secondi al momento dell’accettazione della domanda di affiliazione dell’ente associativo.

I Soggetti del Mondo Sportivo Gli arbitri, i giudici e gli ufficiali di gara sono chiamati a partecipare alle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Sono così denominati a seconda delle varie discipline di riferimento e rivestono compiti attinenti la direzione della gara, la valutazione del rispetto delle regole che ne disciplinano lo svolgimento e la certificazione dei risultati. Mentre in alcuni casi si tratta di funzioni meramente accertative (es. nuoto, atletica leggera) in altri hanno compiti decisori (es. calcio, pallanuoto) ed in alcuni casi dette funzioni possono essere decisive ai fini dell’esito della gara (es. tuffi, ginnastica).

I Soggetti del Mondo Sportivo Il Comitato Olimpico Internazionale – C.I.O. è un ente sopranazionale composto dagli Stati ove esiste un Comitato Olimpico Nazionale. Avendo sede in Svizzera ha la nazionalità di detto Paese e ricade sotto la legislazione svizzera in materia associativa. I rappresentanti degli Stati vengono nominati direttamente dal C.I.O. per cooptazione. Il Presidente dura in carica 8 anni e può essere rieletto per ulteriori periodi di 4 anni e presiede una Commissione Esecutiva.

I Soggetti del Mondo Sportivo Lo svolgimento dell’attività sportiva è disciplinato dalle Federazioni sportive internazionali e nazionali che hanno quale principale fine la disciplina e la regolamentazione dei singoli sport. Per far parte di una Federazione Internazionale la Federazione Nazionale deve essere l’unica istituzione che disciplina un determinato sport nel proprio Paese. Le Federazioni Internazionali non possono influire sulla libertà di organizzazione interna degli enti associativi che la compongono.

I Soggetti del Mondo Sportivo Le associazioni sportive sono una delle più rappresentative figure di associazionismo ed hanno costituito, come costituiscono, l’ossatura per lo sviluppo tecnico dello sport in Italia contenendone i costi di gestione, come ad esempio quelli di utilizzo degli impianti e delle risorse umane quali allenatori, preparatori tecnici e così via. La figura giuridica alla qual si deve fare riferimento è quella delle associazioni non riconosciute disciplinate dagli artt. 36-38 c.c.

La Riforma del C.O.N.I. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano C.O.N.I. nasce nel 1908 come associazione di rappresentanti dei vari sport praticati e l’inquadramento delle Federazioni esistenti. In realtà già in occasione dei primi giochi olimpici dell’era moderna, ad Atene, un gruppo di privati aveva fatto partecipare a proprie spese una rappresentanza di atleti italiani.

La Riforma del C.O.N.I. Con la Legge 6 febbraio 1942 n. 426 il C.O.N.I. venne regolamentato in modo organico con l’attribuzione della qualifica di ente pubblico e l’attribuzione della funzione di organizzare e potenziare lo sport nazionale.

La Riforma del C.O.N.I. La riforma del C.O.N.I. prende le mosse dalla Legge 15 marzo 1997 n° 59 c.d. “Bassanini” In esecuzione della delega è venuto il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242, intitolato “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n° 59” c.d. “Decreto Melandri” ed il successivo Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n° 15 che vi ha apportato alcune modifiche.

La Riforma del C.O.N.I. a) viene riconosciuta esplicitamente la personalità giuridica di diritto pubblico del CONI (art. 1); b) viene prevista la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (in precedenza Ministero del Turismo) ed ora Ministero dello Sport; c) viene previsto per la prima volta uno Statuto (adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta ed approvato dal Ministero); d) vengono stabilite e finalità dell’ente; e) si stabilisce che le Federazioni non sono più organi del CONI e non hanno più personalità pubblica anche se i loro Presidenti fanno parte del Consiglio Nazionale, organo del CONI.

La Riforma del C.O.N.I. Le Federazioni sportive nazionali A norma dell’art. 15 le Federazioni Sportive Nazionali sono qualificate associazioni con personalità giuridica di diritto privato ma restano assoggettate al controllo del C.O.N.I. attraverso l’istituto del riconoscimento ai fini sportivi. Ne deriva che pur avendo perso la veste di organi del C.O.N.I. le federazioni vedono attribuite alle attività alle stesse demandate una valenza pubblicistica che ne preserva in parte la dimensione pubblica.

Il Riconoscimento e la delega alle Federazioni L'art. 21 dello Statuto del C.O.N.I. fissa un esplicito limite al riconoscimento ai fini sportivi delle Federazioni non consentendo, ad esempio, più di una Federazione per ciascuno sport. La rigidità dei parametri di riconoscimento conferma il perdurare di un forte potere d'influenza del Comitato sulle singole Federazioni.

Il Riconoscimento e la delega alle Federazioni L'art. 21 dello Statuto fissa un esplicito limite al riconoscimento da parte del C.O.N.I. che non potrà consentire più di una Federazione per ciascuno sport. La descritta rigidità dei parametri di riconoscimento conferma il perdurare di un forte potere d'influenza del Comitato sulle singole Federazioni.

Rapporti tra delegante e delegato nell’organizzazione periferica La delega o delegazione amministrativa è un istituto ampiamente presente nel nostro ordinamento ed è prevista da numerose importanti leggi sia antiche che recenti. L’art. 118 della Costituzione l’ha esplicitata come modulo organizzativo dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative.

Rapporti tra delegante e delegato nell’organizzazione periferica Quando la legge prevede l’istituto della delegazione, prevede anche l’attribuzione della competenza al delegato e l’instaurazione di uno specifico rapporto tra delegante e delegato. La competenza prima spettante in modo esclusivo al delegante, si trasferisce al delegato. Si crea una situazione di contitolarità rispetto alla competenza stessa.

NOTA Il materiale seguente può essere utilizzato nelle scuole in cui sia effettuata lo studio del diritto (es, istituti di ragioneria) per presentare meglio la nostra Federazione

Rapporti tra delegante e delegato nell’organizzazione periferica Il delegante potrà riassumere la competenza delegata che non viene trasferita in toto ma solo nei limiti e con le modalità fissati nell’atto di delegazione: il delegante non potrà più agire esercitando quella competenza che ha delegato, ma potrà intervenire a guidare l’effettiva gestione dell’attività. La necessaria connessione tra l’esercizio da parte di delegato e delegante della medesima competenza deve svilupparsi in un momento collaborativi che assume un carattere prettamente fiduciario.

Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale L’Art. 27 R.F. disciplina compiti e funzione del PRESIDENTE REGIONALE 27.1 - II Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte di Affiliati e Tesserati. 27.2 - II Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione segreta ed a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale 27.3 - II Presidente Regionale deve collaborare con le associazioni e le società affiliate per il raggiungimento degli scopi statutari ed in particolare deve esercitare la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett f) dello Statuto Federale e le "funzioni di controllo" su Delegati Provinciali, Affiliati e Tesserati di cui all'art. 3 leti g) dello Statuto Federale. Trasmette alla Segreteria Generale ed alle associazioni e società della regione copia dei verbali delle riunioni del Comitato e delle Assemblee Regionali entro 15 (quindici) giorni dalla data della riunione.

Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale 27.4 - II Presidente Regionale amministra, secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale, i fondi assegnatigli dalla Federazione. Redige semestralmente insieme al Consiglio Regionale ed invia alla Segreteria Generale il relativo rendiconto con i dettagli stabiliti dalla F.I.Cr., inviandone copia ai Presidenti delle associazioni o delle società della Regione. 27.5 - II Presidente Regionale provvede all'organizzazione dell'attività sportiva nei casi e con le procedure previste dagli arti 35 e 36 del presente Regolamento.

Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale Formalmente e sostanzialmente il Presidente Regionale personifica la Federazione nella propria Regione essendo titolare della delega territoriale più rappresentativa a livello appunto territoriale, viste le funzioni sia interne alle Federazione che esterne alla stessa che allo stesso risultano affidate dalle Carte Federali.

Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale Dal Presidente Regionale la Federazione deve attendersi un dirigente sportivo attento a mediare le istanze delle associazioni territoriali verso la Federazione ma altrettanto attento ad intervenire per prevenire e dirimere, in nome e per conto della Federazione tutti i problemi gestionali, amministrativi ed anche disciplinari prima che assurgano a situazioni patologiche e, laddove lo siano diventate, richiedere l’intervento immediato della Federazione perché se ne assuma il carico attraverso lo svolgimento delle funzioni demandate ai propri organi centrali e di giustizia.