LA GESTIONE FINANZIARIA Andrea Ziruolo Professore di I fascia di Economia delle Aziende Pubbliche Università Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara Coordinatore Commissione “Organismi Indipendenti di Valutazione” CNDCEC Componente Commissione “Governance Partecipate Pubbliche” CNDCEC Componente Gruppo di Lavoro su “I Derivati negli Enti Locali” OIC-MEF
SERVIZIO FINANZIARIO Alla verifica e veridicità delle previsioni di entrata avanzate dai rispettivi servizi. Alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai diversi servizi. Alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
Verifica e veridicità delle previsioni di entrata Controllo sulla correttezza delle previsioni di entrata. Principio della attendibilità: tenendo conto degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione, di idonei ed obiettivi elementi di riferimento, fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse. Principio della congruità: valutazioni, analisi, descrizioni.
Verifica di compatibilità delle previsioni di spesa Consiste nel controllare la compatibilità fra le spese e le entrate dunque l’esistenza, a priori, dell’equilibrio finanziario fra i complessivi valori espressi in bilancio Il princìpio della congruità della spesa deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali
Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese È un controllo sull’esistenza, durante la gestione, dell’equilibrio finanziario, sulla base di una verifica periodica dell’andamento degli accertamenti e degli impegni.
FASI DELL’ENTRATA L’accertamento La riscossione Il versamento (la previsione)
ACCERTAMENTO elementi costitutivi La ragione del credito Il titolo giuridico che supporta il credito Il soggetto debitore L’ammontare del credito scaduto o che viene a scadere nell’anno o successivamente La relativa scadenza nell’anno o negli anni successivi
ACCERTAMENTO entrate tributarie Formazione del ruolo Acquisizione della denuncia Ricevimento del versamento in autoliquidazione Atto di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo Permessi di costruire sulla base degli introiti effettivi
ACCERTAMENTO entrate da trasferimenti Si accertano sulla base di norme di legge o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico, sulla base di specifica comunicazione da parte dei medesimi enti.
ACCERTAMENTO entrate extratributarie Sono accertabili sulla base delle riscossioni avvenute Degli ordinativi d’incasso emessi; Delle fatture emesse Dei contratti in essere Degli atti autorizzativi, concessivi o accertativi
ACCERTAMENTO entrate da accensione di prestiti Si accertano sulla base del contratto di mutuo; Si accertano sulla base del provvedimento di concessione del prestito;
ACCERTAMENTO entrate da servizi conto terzi La misura dell’accertamento deve garantire l’equivalenza con l’impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi
RISCOSSIONE Consiste nel materiale introito della somma da parte del Tesoriere dell’ente. La riscossione è disposta a mezzo di “ordinativo d’incasso” trasmesso al tesoriere. L’ordinativo d’incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente.
ORDINATIVO D’INCASSO L’indicazione del debitore. L’ammontare della somma da riscuotere. La causale. Gli eventuali vincoli di destinazione delle somme. L’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza. La codifica. Il numero progressivo. L’esercizio finanziario e la data di emissione.
VERSAMENTO Costituisce l’ultima fase dell’entrata, consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.
FASI DELLA SPESA L’impegno La liquidazione L’ordinazione Il pagamento
IMPEGNI criteri generali Sussistendo un’obbligazione giuridicamente perfezionata sono determinati ed individuati i seguenti elementi costitutivi: La somma da pagare; Il soggetto creditore; La ragione del debito Il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
IMPEGNI automatici Obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi precedenti, per le quote gravanti sull’esercizio; Trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, di competenza dell’anno; Rate di competenza dell’anno per l’ammortamento dei mutui e dei prestiti concessi o contratti;
IMPEGNI automatici Interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori collegati ai mutui contratti o concessi. Oneri derivanti da contratti o da disposizioni di legge.
IMPEGNI impropri Entrate derivanti da mutui concessi definitivamente da istituti di credito pubblici; Entrate derivanti da mutui per i quali si è proceduto alla stipulazione del contratto con istituti di credito; Entrate derivanti dall’emissione di prestiti o obbligazioni: Entrate derivanti da trasferimenti finalizzati; Entrate con destinazione vincolata per legge
IMPEGNI IMPEGNI non soggetti ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa Entrate proprie accertate costituenti in bilancio avanzo di parte corrente; Quota di avanzo di amministrazione; Alienazione intervenuta di patrimonio; Riscossione di crediti.
IMPEGNI spese in conto capitale Con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate le spese in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata. Con quota dell’avanzo di amministrazione si considerano impegnate le spese in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato.
IMPEGNI spese in conto capitale Con l’emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate le spese in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto. Si considerano impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
LIQUIDAZIONE Con essa si determina, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. Compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedi-mento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
LIQUIDAZIONE La liquidazione, sottoscritta dal responsabile del servizio proponente, è trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con tutta la documentazione probante e giustificativa. Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
ORDINAZIONE E PAGAMENTO L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese. Il pagamento consiste nel trasferimento della somma di denaro indicata nel mandato a favore del legittimo creditore.
MANDATO DI PAGAMENTO Numero progressivo per esercizio finanziario. Data di emissione Intervento o capitolo sul quale la spessa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui. La codifica. L’indicazione del creditore L’ammontare della somma dovuta e la scadenza. La causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa. Le modalità agevolative di pagamento Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
DEBITI FUORI BILANCIO È un’obbligazione pecuniaria, relativa al conseguimento di un fine pubblico, valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente. Il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell’ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l’ha riconosciuto.
DEBITI FUORI BILANCIO Sentenze esecutive Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione.
DEBITI FUORI BILANCIO Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali. Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità. Acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi contabili nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
DEBITI FUORI BILANCIO La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie
DEBITI FUORI BILANCIO utilità Consiste nella verifica della presenza di potenziale o reale possibilità, di ausilio o beneficio direttamente all’ente e/o ai suoi cittadini. Consiste nella possibilità di soddisfacimento di bisogni collettivi, in relazione a fini specifici dell’ente, al pari di quelli per i quali sono resi i servizi pubblici.
DEBITI FUORI BILANCIO arricchimento Misura l’incremento patrimoniale vero e proprio (il maggior valore patrimoniale di beni o servizi acquisiti). Misura il risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute o la mancata perdita patrimoniale.
DEBITI FUORI BILANCIO Possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione: di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti per le spese di parte corrente. di quelle aventi un vincolo di destinazione per legge. di quelle provenienti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili per le spese di parte corrente.