Ivan Cicconi Montebelluna 22 luglio 2006

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Ivan Cicconi Montebelluna 22 luglio 2006 Pedemontana Veneta: ovvero un caso tipico di project-financing all’italiana Ivan Cicconi Montebelluna 22 luglio 2006

INQUADRAMENTO (OVVERO IL RIBALTAMETO DELLA LOGICA) Se e cosa realizzare per dare una risposta a quale problema? Con quale progetto, quali prestazioni per soddisfare le esigenze connesse con il problema? Come e con chi realizzare l’opera e/o gestire il servizio ed a quali condizioni?

CHE COSA E’ IL “PROJECT-FINANCING”? “finanziamento su (o del) progetto” “Un’operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare (…) il flusso di cassa dell’unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia del prestito” (P.K. Nevitt, Project financing, 1987).

PROJECT-FINANCING NEL SETTORE PUBBLICO L’esperienza anglosassone Nasce nel 1992 come Private Finance Initiative (P.F.I.) sulla base del seguente ragionamento: ”..trasformare il ruolo dello Stato Post-Keynesiano da proprietario di beni ad acquirente di servizi…. con l’obbiettivo di mettere in concorrenza gli operatori privati non nel prestare denaro al settore pubblico, ma nel rischiare direttamente i propri capitali a fronte della opportunità offerta loro con la gestione del servizio stesso”.

1-Verifiche per il successo (Linee guida della Treasury Task Force ) Allocazione di una sufficiente quota di rischio al fornitore privato del servizio in modo da assicurare che persegua la massima efficienza gestionale che faccia profittare il committente pubblico. Identificazione di un’esigenza operativa alla quale il settore privato possa dare un contributo fornendo un servizio e/o una prestazione adeguata. Verifica che vi sia un mercato sufficiente di operatori privati disposti a competere per assicurarsi il contratto, fornendo gli apporti finanziari richiesti.

2-Condizioni per il successo (Linee guida della Treasury Task Force) L’intervento proposto deve essere chiaramente delimitato e le prestazioni attese misurabili. Deve essere presente un’opportunità di innovazione progettuale in modo che i fornitori dei servizi possano ridurre i rischi e suggerire nuove prestazioni. Il progetto deve includere nel suo valore una forte componente operativa. I fornitori dei servizi devono poter individuare alternative nell’uso degli investimenti fissi. I rischi trasferiti ai fornitori devono essere di natura commerciale e misurabili. Il pacchetto del progetto deve includere qualunque “attivo” intrinseco alle sue caratteristiche.

3-Gestione di successo (Linee guida della Treasury Task Force) Pianificazione(identificazione dei fabbisogni/ Valutazione delle opzioni/ redazione del business case/ studi e analisi di mercato/ formazione di gruppi di lavoro) Selezione(pubblicazione del bando/ prequalificazione/ selezione dei candidati/ valutazione alternative e definizioni delle specifiche/ pubblicazione dei capitolati/ negoziazione con gli offerenti/ selezione offerta più vantaggiosa/ firma del contratto) Esecuzione(gestione del contratto/ monitoraggio del servizio)

ORDINAMENTO UE E PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI La formula “P.f.i.” rientra in un modello di più ampio respiro che sui tavoli europei viene definita “Pubblic/Private Partnership” o formula delle “3P”, che trova nella “concessione” la forma contrattuale tipica (PPP-contrattuale), anche se non esclusiva, e nella società mista (PPP-istituzionale) gli strumenti di attuazione. (Libro verde,COM/30.4.2004/327) Il contratto di APPALTO ed il contratto di CONCESSIONE nell’ordinamento comunitario.

IL COSIDDETTO PROJECT FINANCING IN ITALIA Nella generalità dei riferimenti si fa coincidere l’introduzione nel nostro ordinamento del P.f. con l’inserimento nella legge quadro sui lavori pubblici (l.109/94) degli artt. 37bis e seg. Peculiarità in ambito europeo e particolarità della procedura. Ruolo della amministrazione aggiudicatrice. Ruolo ed interesse del “Promotore”. Caratteristiche dei “contratti di concessione” di cui all’art.19 comma 2”.

L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI “Gli appalti di lavori sono contratti a titolo oneroso, …, aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla amministrazione aggiudicatrice”. *Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI “La concessione è un contratto a titolo oneroso che presenta le stesse caratteristiche del contratto di appalto, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”. *Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

appalto / concessione prezzo / diritto di gestire Oggetto della prestazione: esecuzione / gestione Il corrispettivo dato dal committente: prezzo / diritto di gestire Il rischio del contraente: di impresa /di mercato

IL RISCHIO DELLA DIFFUSIONE DEL MODELLO TAV La legge obbiettivo, il contraente generale ed il modello TAV. Le modifiche della legge quadro con la legge 166/2002 (c.d. merloni quater), confermate con il Codice dei Contratti Pubblici. La concessione nel nuovo art.19: sono eliminati il limite temporale e il limite del prezzo come corrispettivo. Il rischio di tanti di tanti modelli Tav, con opere e servizi di scarsa qualità e forti debiti per i bilanci pubblici futuri.

I CONCESSIONARI E LA LEGGE OBBIETTIVO Il contraente generale: ovvero tutti i poteri del concessionario (nella progettazione ed esecuzione) retribuito come appaltatore. Il concessionario di autostrade: ovvero tutti i poteri del concessionario (nella progettazione, esecuzione e gestione) retribuito come appaltatore di lavori (per la progettazione ed esecuzione) ed appaltatore di servizi (per la gestione) senza rischio di mercato.

P.R.T.-Pedemontana Veneta 10.2.5.2 La Pedemontana Veneta L’intervento riguarda il decongestionamento della conurbazione territoriale dell’area metropolitana del Veneto centrale, con la realizzazione di un by-pass complessivo dell’area centrale veneta e la creazione di un itinerario pedemontano in continuità, attraverso la A31 fino all’A27. L’obiettivo primario della nuova infrastruttura è superare il gap infrastrutturale costituito dall’attuale assenza di assi stradali ed autostradali adeguati nell’area pedemontana veneta, sia come servizio degli spostamenti locali di una delle aree più industrializzate del territorio nazionale, sia creando una alternativa ai traffici di attraversamento Est-Ovest. (…) L’opera si inserisce nel Sistema Pedemontano Veneto con soluzione superstradale a pedaggio, come definitivamente convenuto nella Conferenza dei servizi di Castelfranco Veneto del 30/03/2001. Si tratta di un’opera, la cui competenza è regionale e verrà realizzata e gestita con riscossione di pedaggio in regime di concessione, ai sensi della L.R. n. 15/2002, sulla base di una proposta di finanza di progetto già presentata alla Regione.

P.R.T.-Sistema autostradale

P.R.T.-Corridoi Europei

PEDEMONTANA VENETA considerazioni finali La procedura: i ruoli e gli interessi dei soggetti coinvolti.. e la legge obbiettivo, con annessa infrastrutture spa? La prestazione: progettazione, esecuzione, gestione..e la qualità del servizio? Il corrispettivo: Il diritto di gestire, il prezzo, il contributo in conto esercizio..e chi pilota i rischi? Il contratto: piano finanziario, esenzione dei residenti, eventi imprevedibili, rischi di mercato….e chi controlla che cosa e come? Conclusioni?…Auguri!