RISTRUTTURAZIONI E PIANI DI RILANCIO NAPOLI 14 DICEMBRE 2011 AIOP CAMPANIA A.R. COMPAGNIA ITALIANA DI AUDITING E REPORTING SRL
IL FATTORE “TEMPO” NEI PROCESSI DI RISANAMENTO GIOCA IL RUOLO FONDAMENTALE Pag 2
comportamenti comuni, ma dannosi .... Pag 3
Comportamenti virtuosi .... Pag 4
Le tipologie di crisi d’impresa: Crisi finanziaria; Crisi economica; Crisi mista. Pag 5
Elementi di successo del risanamento: Consapevolezza imprenditoriale Adeguata assistenza di esperti della crisi aziendale Rapidità e risolutezza Attenzione alle persone Comunicare adeguatamente e con efficacia Pag 6
Le fasi del processo di risanamento: Diagnosi della situazione di declino o crisi; Gestione dell’emergenza; Redazione del business plan; Verifica e implementazione dei rapporti con gli stakeholders; Gestione del processo di risanamento per il tempo necessario. Pag 7
Finalità del risanamento I piccoli creditori (e i fornitori non abituali) hanno poco interesse a salvare l’impresa: se il loro credito è alto minacciano il FALLIMENTO ed optano per la DISCONTINUITA’ Favorire la sopravvivenza aziendale Evitare la perdita di posti di lavoro Limitare i comportamenti opportunistici I grandi creditori (e i fornitori abituali) hanno più interesse a salvare l’impresa: essi sopportano sacrifici e optano per la CONTINUITA’ Minimizzare costi e tempi di intervento, massimizzando i rimborsi ai creditori Pag 8 8
Il team della ristrutturazione: ADVISOR (A.R. SOCIETA’ DI REVISIONE) PROFESSIONISTA ATTESTATORE MANAGEMENT DELL’IMPRESA CONSULENTI DELL’IMPRESA Nominato dall’azienda Amministratore Unico CdA Proprietà Commercialisti avvocati Altri consulenti Pag 9
Il piano di risanamento Il piano di risanamento è il documento che formalizza un percorso di turnaround. Si compone dei seguenti elementi: Piano industriale; Piano economico; Piano finanziario con prospetto dei flussi totali di cassa. Obiettivi dell’action plan (pianificazione del risanamento): Identificazione della strategia; Negoziazione e presentazione della proposta di ristrutturazione/risanamento con i vari interlocutori (in particolare i creditori); Messa a punto del piano ed esecuzione degli interventi e adempimenti previsti Pag 10
Fattori di successo di un piano: Raccolta dei dati di partenza relativi all’impresa; Individuazione delle cause della crisi e analisi economico-finanziario; Attenta formulazione delle ipotesi. Raggiungimento degli equilibri economico-finanziari in 3/5 anni; Predisposizione del piano industriale, economico e finanziario e del Cash Flow; Pag 11
Condizioni del risanamento e di ritorno all’equilibrio Esistenza di mercato e prodotto Esistenza di finanza ponte Tempestività dell’intervento Capacità di “comunicazione” con i creditori E’ una condizione ma può essere anche un risultato-obiettivo del risanamento: ottenere/migliorare la liquidità aziendale Pag 12 12
Il piano attestato di risanamento: le caratteristiche Strumento di risoluzione della crisi, volto a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa tale da garantire continuità aziendale (migliorare liquidità) e rispetto delle obbligazioni sociali Previsto all’art. 67 legge fallimentare: non è una procedura concorsuale, è strumento di regolazione privatistica della crisi Non è consensuale ex lege ma è sempre opportuno sottoporlo ai creditori sociali La sua ragionevolezza deve essere attestata da un professionista indipendente: il parere dell’esperto è indispensabile per la credibilità ed effetti giuridici del piano Pag 13 13
Le soluzioni della crisi previste dalla normativa La nuova legge fallimentare salvaguardia il valore delle imprese Il legislatore si è impegnato nell’approntare procedure che preservino l’impresa evitando che situazioni di crisi possano degenerare nell’insolvenza irreversibile. A tal fine sono disciplinate tre forme di accordi di ristrutturazione destinati a favorire il superamento delle difficoltà economiche e la continuazione dell’attività: Piano di Risanamento (ex Art. 67 L.F.) Accordi di ristrutturazione (ex art. 182 Bis L.F.) Concordato preventivo Pag 14
Piano di risanamento ex art 67 L.F. Soluzione negoziale alla crisi che vuole evitare l’azione revocatoria Non ha requisiti ex lege Può riferirsi ai soli creditori indispensabili e strategici per il risanamento ed il riequilibrio dell’azienda in crisi Certificato da un revisore contabile o da un professionista nominabile curatore Premia l’imprenditore che prende tempestivamente l’iniziativa Non necessita di accordi coi creditori o con l’autorità giudiziale Contenuto vario ed atipico Unici elementi essenziali: Superamento della crisi e riequilibri finanziario dell’azienda Dichiarazione delle azioni che ne consentono il raggiungimento L’ottica deve essere di continuità aziendale e non liquidatoria Pag 15
Chi può utilizzarlo? L’imprenditore commerciale “non piccolo” ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare: - che si trovi in “difficoltà” (crisi finanziaria, economico – finanziaria reversibile) che voglia proseguire l’attività d’impresa “temporanea difficoltà” con concrete prospettive di recupero e di ritorno all’equilibrio Può essere utilizzato anche dalle imprese in liquidazione come strumento che favorisca il ritorno a condizioni di equilibrio e consenta la revoca della liquidazione Pag 16 16
Gli effetti giuridici Gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione al piano sono esenti da revocatoria in caso di successivo fallimento dell’imprenditore che ha predisposto il piano L’esenzione da revocatoria richiede 2 condizioni: Il risanamento dei debiti ed il ripristino dell’equilibrio finanziario dell’impresa La presenza di un’attestazione di ragionevolezza con giudizio su fattibilità del piano La redazione di un piano attestato facilita il percorso di risanamento e dà garanzia ai creditori che prestano “fiducia” all’impresa da risanare Pag 17 17
Il contenuto Il piano attestato di risanamento deve comprendere: il piano industriale (commerciale, della produzione e degli investimenti) il piano di ristrutturazione dei debiti pregressi il piano delle fonti finanziarie a supporto del risanamento le proiezioni economico-finanziarie (conto economico previsionale, piano finanziario e stato patrimoniale previsionali) E’ un vero e proprio piano di turnaround con esplicitazione dei rischi e delle criticità del risanamento Pag 18 18
La Best practice nella redazione del piano Il piano di risanamento deve rispettare i seguenti requisiti: Chiarezza/attendibilità fonti per verifica congruità Durata massima (in genere non superiore a) 5 anni Messa in esecuzione previa ricapitalizzazione in presenza di “perdita del capitale” Misurabilità e verificabilità parziale del piano (milestones) Eventuali garanzia in esecuzione al piano soltanto a copertura di debiti per nuova finanza Pag 19 19
L’attestazione del piano Elemento formale e sostanziale indispensabile perché il piano di risanamento produca effetti protettivi dai rischi di revocatoria in caso di fallimento E’ un giudizio circa l’idoneità del piano a consentire il risanamento nell’orizzonte temporale previsto E’ uno strumento di tutela dei creditori Ha la struttura di relazione giurata di verifica circa la fattibilità di un piano già predisposto Deve avere data certa Pag 20 20
… il piano attestato può essere strumento per ottenere e/o migliorare finanza? Pag 21 21
Piano attestato e (miglioramento) finanza aziendale Il piano attestato è uno strumento anti crisi finalizzato (anche) al miglioramento delle condizioni di liquidità dell’impresa Attenzione però: OBIETTIVO del piano: ritorno all’equilibrio e quindi miglioramento condizioni di liquidità STRUMENTO per raggiungere l’obiettivo: immissione di nuova finanza/ricapitalizzazione (soci o terzi) ottenimento di finanza ponte (banche) consolidamento debiti, stand-still, (banche) Pag 22 22
Accordi di ristrutturazione ex art 182-bis L.F. (CENNI) Tramite tale istituto, l’imprenditore commerciale in crisi mira a ridurre la propria esposizione debitoria L’esecuzione dell’accordo comporta l’integrale pagamento dei creditori ad esso estranei L’accordo è concluso con l’approvazione del 60% dei crediti, accompagnato da una relazione del professionista che ne certifichi l’idoneità. Pag 23
Accordi di ristrutturazione ex art 182-bis L.F. Contenuto-tipo dell’accordo: Non precisato dalla legge Ha per oggetto, nella prassi: Dilazioni di pagamento Abbattimento degli interessi Cessione di beni ai creditori Rinunce a posizioni creditorie Acquisizione di nuove garanzie in favore dei creditori Vanno allegati: Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa Stato analitico dell’attività Elenco analitico dei creditori e titolari dei diritti reali o personali Relazione del professionista sull’idoneità dell’accordo Pag 24
Grazie per l’attenzione “In cinese la parola crisi è composta di due ideogrammi: uno rappresenta il pericolo, il secondo rappresenta l’opportunità” John F. Kennedy –35°presidente degli Stati Uniti Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: Vito Menna T.: 081.787.74.16 – 081.787.76.63 M.: 329.28.04.755 menna@auditing-reporting.com web: www.auditing-reporting.com Pag 25