LA NORMATIVA E LA FAMIGLIA

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Transcript della presentazione:

LA NORMATIVA E LA FAMIGLIA Principi fondamentali e ragionamenti giurisprudenziali

COSTITUZIONE ART. 29 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” Principio di autonomia della famiglia Principio di uguaglianza fra i coniugi

COSTITUZIONE ART. 30 “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dei matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità” Principio di tutela dei figli nati fuori del matrimonio Principio dell’autonomia educativa

COSTITUZIONE ART. 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” Principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia

Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi 1) Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI) 2) Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (INDEROGABILITA’ DEI DOVERI CONIUGALI) 3) Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Gli obblighi reciproci sono: obbligo di fedeltà obbligo di assistenza morale e materiale obbligo di collaborazione familiare obbligo di coabitazione Non possono essere limite delle libertà personali intangibili (es. segretezza della corrispondenza – scelta dell’attività lavorativa sempre che non crei contrasto e disaccordo motivato)

OBBLIGO DI FEDELTA’ Comporta la dedizione fisica e spirituale e può prescindere da quella puramente sessuale Il Giudice può dare una valutazione differente considerando le eventuali cause di genesi E’ connesso con la coabitazione e quindi incompatibile con la separazione Non comporta più conseguenze penali, salvo per la previsione dell’art. 570 c.p. (assistenza familiare)

ASSISTENZA E COLLABORAZIONE Assistenza è mutuo sostegno a livello personale Ne è violazione l’irrisione pubblica del coniuge Ne è violazione una sorta di mobbing anche privato La collaborazione è diretta all’organizzazione familiare e varia per possibilità e capacità del singolo

COABITAZIONE Abitazione sotto lo stesso tetto come centro di vita e degli interessi familiari I coniugi possono concordare di avere abitazione differenti

CONTRIBUZIONE Si basa sul principio solidaristico Vale nei limiti delle condizioni di vita possibili Ha rilevanza economica il lavoro casalingo

Art. 143 bis Cognome della moglie La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze Diritto-dovere a garantire l’unitarietà familiare Ma la legge consente l’utilizzo del proprio nome originaio

Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia 1) I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. E’ il progetto di azione futura per la gestione degli affari di famiglia come nucleo 2) A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato Responsabilità solidale fra i coniugi di fronte a terzi, per spese necessarie alla famiglia

Art. 145 Intervento del giudice 1) In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. 2) Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. Norma assai poco utilizzata anche perché il giudice ha solo potere discrezionale di indirizzo, ma non potere coercitivo

Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare 1) Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. Nel passato esisteva tale previsione sanzionatoria solo nei confronti della moglie; oggi finalmente …. Perdita del diritto al mantenimento Obbligo di fedeltà (basta il non disdoro del coniuge abbandonato)

… continua 2) La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Previsione quindi sospesa in caso di procedimento di separazione 3) Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147. A garanzia degli obblighi di contribuzione

Art. 147 Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Diritto-dovere al mantenimento nei vari ambiti (abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, morale ….) Diritto-dovere all’istruzione (operare scelte, vigilare sull’operato, sul profitto) Diritto-dovere all’educazione (anche con il proprio esempio e senza il ricorso all’abuso di metodi correttivi)

MANTENIMENTO Se ci si trova in situazione di separazione deve tendere a mantenere lo stesso livello di vita Il non ottemperare è stato qualificato come maltrattamento e quindi penalmente passibile Obbligazione globale di risultato per cui non importa con quanto ognuno dei genitori contribuisce Dura sino all’indipendenza economica del figlio anche maggiorenne Cessa in caso di rifiuto di lavoro da parte del figlio maggiorenne

ISTRUZIONE Obbligo di ottemperare alle spese anche oltre la maggiore età Diritto di scelta insindacabile fino alla maggiore età

EDUCAZIONE Legittimo riferimento all’esempio familiare come cultura, religione, credo politico Illegittima l’indicazione in contrasto con il sistema normativo Illecito l’abuso dei mezzi educativi/correttivi

PROTEZIONE Proteggere guidando Guidare armando Armare proteggendo

Art. 148 Concorso negli oneri 1) I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Obbligazione globale ma ripartita differentemente fra i coniugi Gli ascendenti sono obbligati in caso di indigenza di entrambi i figli/genitori

… continua Permane l’obbligazione globale e solidale dei genitori Il giudice adotta criteri elastici di valutazione Il giudice adotta criteri discrezionali di valutazione

Art. 149 Scioglimento del matrimonio 1) Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. 2) Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 Separazione personale 1) È ammessa la separazione personale dei coniugi. Allentamento del vincolo matrimoniale Prevalenza degli interessi privati dei coniugi 2) La separazione può essere giudiziale o consensuale. 3) Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. (Diritto inalienabile) (Separazione di fatto)

MEDIAZIONE FAMILIARE Opera in caso di: Separazione giudiziale Separazione consensuale Separazione di fatto Separazione di coppie di fatto Divorzio

Art. 151 Separazione giudiziale 1) La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Valutazione oggettiva dell’intollerabilità, inutile se già condivisa Valutazione concordata di separazione Il riferimento alla prole è un nonsense

… continua 2) Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Addebito, ma non più colpa (previsioni tassative) Solo su istanza di parte Ma con valutazione discrezionale del giudice

Art. 152 Separazione per condanna penale 1) La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.

Art. 153 Separazione per non fissata residenza 1) La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 154 Riconciliazione 1) La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli 1) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Affido condiviso Minori titolari del diritto Genitori interpreti dell’obbligo

…continua 2) Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

… continua 3) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Gestione alla stessa stregua del durante l’unione In caso di disaccordo, su elementi importanti, si può rimettere alla decisione del giudice

… continua 4) Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Art. 155 bis Affidamento a un solo genitore e opposizione all‘affidamento condiviso 1) Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. 2) Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155 ter Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155 quater Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza 1) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

… continua 2) Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. L’assegnazione è effettuata nell’interesse dei figli “Prioritariamente” quindi anche al coniuge non allocatario Tener conto delle differenti condizioni economiche

Art. 155 quinquies Disposizioni in favore dei figli maggiorenni 1) Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Mantenimento fino all’indipendenza economica come per la vecchia normativa Anche versamento diretto al figlio maggiorenne

Art. 155 sexies Poteri del giudice e ascolto del minore 1) Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora non abbia altro mezzo di valutazione “Convenzione europea di Strasburgo del 1996 ratificata con l. 20.3.2003, n. 77 e Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con l. 27.5.1991, n. 176”: diritto del minore ad essere ascoltato

… continua 2) Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. Dal conflitto al consenso Soluzione concordata del conflitto

Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi 1) Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Scioglimento del regime di comunione legale Allentamento del vincolo Sospensione degli obblighi non patrimoniali (coabitazione, fedeltà, assistenza, collaborazione)

… continua 2) L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Conservazione del tenore di vita Solo alimenti in caso di addebitamento di responsabilità Mantenimento dei diritti ereditari Loro perdita in caso di addebitamento di responsabilità Riduzione del mantenimento in caso di nuova convivenza

Grazie per la pazienza e l’attenzione Gaddo de Anna

QUESITI PER DISCUSSIONE 1) Con un figlio di 17 anni che lavori e sia regolarmente retribuito, si è tenuti a proseguire con l’assegno di mantenimento? 2) Nel caso di revisione dell’assegno per un figlio maggiorenne, chi è legittimato a presentare l’istanza? 3) Nel caso di nuova convivenza del coniuge allocatario, l’assegno per il figlio viene ridotto? Se si, con che criterio?