“Aspetti legali nell'universo delle case famiglia per minori” Primo convegno regionale Co.FA.mi.LI 22 novembre 2013 Avv. Maria Borra
Capacità genitoriale Idoneità del genitore ad esercitare la potestà genitoriale, ovvero la capacità di mantenere, istruire ed educare i figli promuovendone l’armonico sviluppo della personalità
Riferimenti normativi Art. 30 Costituzione E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Art. 147 c.c. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Riferimenti normativi Art. 315 bis c.c. DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO primo comma “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” secondo comma “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con I parenti” quarto comma “il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa”
Capacità genitoriale e interesse del minore Art. 6 Legge 898/1970 (L. sul divorzio) “L’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l’interesse morale e materiale degli stessi” Riforma Diritto di famiglia 1975 Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989)
Contenuti dell’interesse del minore materiali Bisogni del minore emotivi
Evoluzione della valutazione della Idoneità genitoriale Potestà Responsabilità genitoriale
Provvedimenti giudiziari di controllo della potestà Tribunale dei Minori Tribunale Ordinario Giudice Tutelare
La nuova ripartizione di competenze secondo la legge 219/2012 Le legge 219/2012 modifica l'assetto giuridico della filiazione sulla base del principio: “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (art. 315 c.c.). È stata così eliminata la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, espressioni che scompaiono dal codice civile ed al loro posto viene usata la parola “figlio”. Tale equiparazione ha determinato un nuovo riparto di competenze tra i diversi Uffici Giudiziari (art. 38 disp. Att. c.c.).
Tribunale Ordinario Separazione Divorzio Affidamento e mantenimento di minori, figli di genitori non coniugati Procedimenti de potestate in pendenza delle tre precedenti procedure
Tribunale per i Minori Art. 84 c.c. Autorizzazione a contrarre matrimonio del minore ultrasedicenne; Art. 90 c.c. Nomina di c. speciale per la stipula di convenzioni matrimoniali; Artt. 330 e 333 c.c. Procedimenti de potestate; Art. 371 c.c. Autorizzazione a proseguire l'impresa.
Poteri del Tribunale per il controllo della potestà Prescrizioni Regolamentazione potestà Decadenza Adottabilità (solo T.M.) Allontanamento del minore Allontanamento del genitore maltrattante o abusante ( L. 149/2001)
Art. 330 c.c. Il Giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il Giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Art. 333 c.c. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
“Provvedimenti convenienti” ex art. 333 c.c. Durata Scelte esistenziali dei genitori Prescrizioni terapeutiche agli adulti Prescrizioni al minore Prescrizioni alla PA
Ascolto del minore Legge 898/1970 (divorzio) Legge 184/1983 (adozione) Art. 12 convenzione di New York del 1989 Legge 149/2001 Art. 155 sexies Legge 54/2006 (affido condiviso) Art. 315 bis c.c. Legge 219/2012
Art. 155 sexies Legge 54/2006 Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art. 155, il giudice può assumere ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 ed anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Art. 315bis c.c. terzo comma “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”
L’affidamento eterofamiliare - Legge 184/1983 - Legge 149/2001 (artt. 2, 3, 4 e 5): 1) tipologia di affido; 2) tempistica e competenze giuridiche.
Affido consensuale (art. 4, comma 1, l. 149/2001) L'affidamento è detto consensuale quando I genitori sono d'accordo che il loro figlio venga affidato temporaneamente ad altra famiglia. In tal caso l'affido viene disposto dal servizio sociale e ratificato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Tempistica e competenze Nel provvedimento di affido familiare deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile dal TM qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore
Affido giuridico (art. 4, comma 2, l. 149/2001) Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, il Tribunale per i Minorenni può disporre l'affido eterofamiliare. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.