Contratto Solidarietà Telecom

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Transcript della presentazione:

Contratto Solidarietà Telecom Approfondimenti interpretativi

MODALITA' APPLICATIVE Decorrenza dal 8 Novembre 2010 fino al 7 Novembre 2012, Coinvolgimento di gran parte dei lavoratori (circa 29.204) in alternativa ai 1100 lavoratori previsti in mobilità particolarità di avere minimi impatti sui singoli La riduzione dell’orario di lavoro può essere giornaliera, settimanale o mensile. Nell’accordo Telecom è prevista una riduzione verticale dell’orario di lavoro, va comunque calcolata la riduzione media tradotta in termini settimanali La norma generale prevede che ai lavoratori spetta, per le ore di riduzione di orario a seguito del contratto di solidarietà, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, l'ammontare dell'integrazione . La misura dell'integrazione è elevata all’80% della retribuzione persa (msg. n. 008097 del 22/03/2010) Vengono previsti: orari di lavoro con riduzione del 15% orari di lavoro con riduzione del 8,08% orari di lavoro con riduzione del 3,27% la riduzione degli orari di lavoro si esprimerà in giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa, con distribuzione settimanale o mensile

Perimetro della Solidarietà Inclusi Tutti i dipendenti Telecom ad eccezione di quelli di Open Access Software Services & Solutions in ambito Tilab Directory Assistance – già interessato a contratti di solidarietà Dirigenti – non beneficiano di ammortizzatori sociali Si evidenzia peraltro che è dentro il perimetro della solidarietà tutto Il personale della: Direzione Generale Directory Assistance per la parte che era stata esclusa dai contratti di solidarietà in base all’accordo del 21 luglio 2009

Perimetro della Solidarietà Sono interessate ad orari di lavoro con riduzione per solidarietà del 15% “Commercial Credit Consumer” in ambito Fixed Customer Operations Consumer/ Customer Care Management. Telefonia Pubblica Analisi Commerciali; Post Sale; Education; in ambito Sales/Sales Management Trade Marketing; Sales Support Programmazione Commerciale in ambito Sales/Aree Territoriali Sales Engineeering; Maintenance in ambito Infrastructures Operations Area Sono interessate ad orari di lavoro con riduzione per solidarietà del 8,08% “IT Governance; “Sell to Cash Design”; “Creation to Assurance Design” in ambito Information Technology. Planning & Control; Amministrazione, Contabilità e Bilancio in ambito Administration, Finance&Control. Servizi per l’Autorità Giudiziaria in ambito Security ) Sono interessate ad orari di lavoro con riduzione per solidarietà del 3,27% Personale operante nelle restanti strutture aziendali interessate alla solidarietà. Personale di cui alle precedenti strutture per il quale è specificata la riduzione al 3,27% Personale escluso dall’ambito di applicazione dell’Accordo del 21 luglio 2009 (Directory Assistance)

La riduzione dell’orario di lavoro Percentuali di riduzione pari a: 3,27% con effettiva riduzione economica in conseguenza delle diversificati livelli di tassazione regionale dal 0,41% al 0,6% circa della retribuzione netta 8,08% con effettiva riduzione economica in conseguenza delle diversificati livelli di tassazione regionale dal 1% al 1,5%circa della retribuzione netta 15% con effettiva riduzione economica in conseguenza delle diversificati livelli di tassazione regionale dal 1,86% al 2,6 circa della retribuzione netta La riduzione si applica in modo verticale con prefissate giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa Gli orari di lavoro saranno ridotti, a seconda dei settori aziendali interessati, del 15% (39 giornate di riduzione/anno), 8,08% (22 giornate di riduzione/anno) 3,27% 8,5 giornate di riduzione/anno). Per i settori operativi saranno individuate specifiche modalità di riduzione giornaliera nell’ambito del mese Percentuali di riduzione per i part/time Part/time con orario di lavoro pari o inferiore al 50% - riduzione dell’orario di lavoro al 3,27% Part/time con orario di lavoro superiore al 50% - avranno riduzione prevista per l’intero settore di appartenenza.

Aspetti normativi - economici Il trattamento di integrazione salariale è: Anticipato dall’Azienda che provvede poi al conguaglio INPS Corrisposto unitamente allo stipendio Effetti pensionistici per il periodo di solidarietà Ai fini dell’acquisizione del diritto e della determinazione della misura della pensione riconoscimento della piena contribuzione, figurativa calcolata sulla retribuzione fissa e continuativa Possibilità di Reperibilità e dei relativi interventi Lavoro Straordinario a carattere individuale ed eccezionale per sopravvenute esigenze collegate all’attività produttiva Ferie, permessi individuali retribuiti (EF) e ore collettive (OC) rimarranno senza modifiche nella loro spettanza, nessun riproporzionamento Premio di Risultato riproporzionato in ragione delle giornate di solidarietà eccetto quelle in cui vi è partecipazione a formazione finalizzata a riconversione e riqualificazione professionale. Buono pasto - esclusione per le giornate in solidarietà tranne quelle in cui vi è partecipazione a formazione finalizzata a riconversione e riqualificazione professionale. Assegno per il nucleo familiare L'azienda che corrisponde il trattamento di integrazione salariale è tenuta ad erogare l’assegno per il nucleo familiare oltre che per le giornate di lavoro, anche per quelle di integrazione Permessi Mamma Papà – non subiranno variazioni I permessi mamma e papà sono pari a: Per i full time a 150 ore annue per 14 ore mensili Per i part time 75% a 112:30 ore annue per 10:30 ore mensili Per i part time 50% a 75 ore annue per 7 ore mensili Malattia Nel caso in cui la malattia si verifichi nei periodi di sospensione totale dal lavoro, il trattamento economico di solidarietà prevale sull’indennità economica di malattia (circ. Inps 152/90). Poiché siamo nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia

Aspetti normativi - economici Maternità La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) non subirà variazione; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale. Festività Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per l’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994). T.F.R. Matura per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario, ma le quote di T.F.R. relative alle ore coperte dall’integrazione possono essere rimborsate dall’Inps all’azienda soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e non alla scadenza del contratto di solidarietà.