Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi L’esecuzione dei lavori
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Disposizioni e ordini di servizio Il r.d.p. impartisce al d.l. “disposizioni di servizio”, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione cui è tenuto ad uniformarsi il d.l. (art. 152 c. 1 reg.) L’ “ordine di servizio” è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le istruzioni all’esecutore sia dal r.d.p, sia dal d.l. (art. 152 c. 3 reg.)
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Ulteriori obblighi del direttore dei lavori (art. 148 c. 4): provvede alla segnalazione al r.d.p. dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice. prezzi ribassati al subappaltatore non oltre il 20% rispetto a quelli aggiudicati; oneri della sicurezza senza ribasso;
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Ulteriori obblighi del rdp (art. 10 c. 3 lett. b): Provvede, sentito il d.l. ed il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza alle imprese subappaltatrici,
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi La consegna dei lavori
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi La consegna dei lavori Art. 153 Nuovo regolamento Art. 129 DPR n 554/99 Il r.d.p. autorizza il d.l. alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il r.d.p. autorizza, altresì, ai sensi dell’art. 11, c. 9, del codice, il d.l. alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace Dopo l’approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza dopo l’aggiudicazione definitiva, il r.d.p. autorizza il d.l. alla consegna dei lavori Art. 11 c. 9, 10 e 11 Codice modificati dal D.Lgs n. 53/2010
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Le varianti e il cosiddetto limite del “quinto”
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Il limite del c.d. quinto (oggi è regolato dall’art. 344 legge n. 2248/1865) In vigore fino al nuovo reg.. (art. 256 c.4 Codice) “Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all’appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.”
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Il limite del c.d. quinto Art 161 commi 12 e segg. nuovo reg. Per le sole ipotesi previste dall’art. 132 comma 1 del Codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi Ai fini della valutazione del c.d. quinto Art 161 commi 14 e segg. nuovo reg. Si sommano: l’importo del contratto originario, degli atti di sottomissione e di quelli aggiuntivi, nonché dalla somma egli importi riconosciuti ai sensi degli artt. 239 e 240, diversi da quelli a titolo risarcitorio
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi VARIANTI DI IMPORTO SUPERIORE AD 1/5 (1) Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi art. 161 c. 13 nuovo reg. art. 10, c.1 DM 145 Il R.d.P. Ne da comunicazione all’Appaltatore, il quale Entro 10 gg Se non comunica nulla Dichiara se accettare ed a quali condizioni Accettati gli stessi patti e condizioni del contratto www.studiogvs.it
Studio Legale Associato Gentile - Varlaro Sinisi VARIANTI DI IMPORTO SUPERIORE AD 1/5 (2) S.A. Entro 45 gg Comunica le proprie determinazioni Non comunica nulla Accetta le condizioni dell’Appaltatore Come si concilia con le norme sugli affidamenti ?
In tema di riserve
In tema di riserve (Art. 190 comma 3 ) Introdotto nel regolamento il principio, già presente nel DM n.145/2000, per il quale le riserve devono essere “quantificate” al momento dell’iscrizione della riserva Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Forma e contenuto delle riserve (Art. 191) Ripresa la disciplina dell’art. 31 del DM n.145/2000 1. L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute. 4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
L’adeguamento dei prezzi
L’adeguamento dei prezzi (Art. 171) Riprese le indicazioni della Circolare del Ministero e dei trasporti del 4 agosto 2005 Delinea, tra l’altro, la procedura che deve seguire il D.L. per: - determinare la compensazione individuare le singole quantità dei materiali, anche acquisendo prove dall’esecutore
Il subappalto
Il pagamento dei lavori del subappaltatore (art. 170, comma 7) In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal d.l., la S.A. sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. Art. 118 c.3 obbligo trasmissione fatture quietanzate
Il certificato di ultimazione dei lavori
Il verbale di constatazione dei luoghi (art. 199, comma 1 seconda parte) Redatto, a cura del d.l. in contraddittorio con l’esecutore, alla scadenza del termine previsto in contratto Indipendentemente dal certificato di ultimazione dei lavori
La relazione del rup sul conto finale
Nella relazione finale “riservata, il rdp esprime (Art. 202) Nella relazione finale “riservata, il rdp esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non si sano intervenuti la transazione (art. 239) o l’accordo bonario (240) L’art. 13 del Codice limita l’accesso ai sensi della legge n. 241/1990 alle sole relazioni riservate sulle riserve del dl e della commissione di collaudo Dunque, la relazione riservata del rdp è accessibile dall’appaltatore ?
Sulla tenuta della contabilità
(Art. 188 del nuovo regolamento già art. 163 del dPR n. 554/1999) Forma del registro di contabilità: obbligo di tenuta di apposito registro, con pagine numerate e firmate dal rdp e dall’esecutore ….. (Art. 210 del nuovo regolamento) Per i lavori in economia: in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000; - in cottimo fiduciario di importo inferiore a € 40.000 a) è prevista una contabilità semplificata; b) Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da n visto del DL sulle fatture di spesa.