Corso prevenzione e sicurezza

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Intervento al corso di formazione per i direttori Frascati, 5 aprile 2000 Funzioni dei rappresentanti per la sicurezza e rapporti con il datore di lavoro.
Advertisements

Regolamento per l’attuazione delle norme sulla sicurezza
Il sistema di Prevenzione e Protezione
PREVENIRE: FARE O DIRE QUALCOSA IN ANTICIPO AL PREVEDIBILE ORDINE DI SUCCESSIONE PREVENZIONE: AZIONE DIRETTA A IMPEDIRE IL VERIFICARSI O IL DIFFONDERSI.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
STRUTTURA DELLA LEZIONE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ART
“Potenziamento della cultura della prevenzione degli infortuni e della normativa vigente rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro”.
A SCUOLA CON SICUREZZA … LA RESPONSABILITÀ (quali i soggetti interessati …)
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA FORMAZIONE DEL PERSONALE
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL D.LGS 81/08
FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA E LE SANZIONI
Verifica finale Quesiti u.d. 2 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Premessa generale alla valutazione dei rischi
Il medico competente, quali scelte ??
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Corso di auto-apprendimento guidato per Facilitatori per il Rischio Biologico Richiami sull’organizzazione della Sicurezza in Azienda,
Obblighi dei lavoratori
COMUNICAZIONE E NEGOZIAZIONE AZIENDALE IN TEMA DI SICUREZZA
Definizione parole-chiave Progetto RAP.
Comunicazione, Formazione e Consultazione dei Lavoratori
1 Pavia 27 marzo ° Incontro A. V. Berri LE MISURE DI TUTELA.
Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro Rachele Rinaldi.
Le figure della Prevenzione
Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare.
Informazione ai lavoratori (art. 36)
PREVENZIONE E MANUTENZIONE
Prof. Ing. Nicola IANNUZZI
SICUREZZA OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE? Incontro con SPISAL sul nuovo Accordo Stato - Regioni 1 marzo 2012.
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:ORGANIZZAZIONE
Figure, Ruoli e Responsabilità Titolo I - D.Lgs.81/08
Liceo Ginnasio Statale C. BECCARIA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO IN AMBITO SCOLASTICO Decreto Legislativo n. 626 / 94.
LA SICUREZZA NEL LAVORO
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il processo di valutazione dei rischi
LA FORMAZIONE,L’INFORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PER LA SICUREZZA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Conferenza Stato-Regioni Modulo generale 4 ore Giugno 2012 Formazione ai lavoratori.
Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:
Ing. Alessandro Selbmann
Incentivi Inail alla prevenzione Direzione Regionale Inail Campania.
L’ RLS e il Preposto A cura di Ing. Alfonso Massaro.
LA CULTURA DELLA SICUREZZA
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Sordilli Maurizio Matricola
L EGGE 626/94 - S ICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO E' in vigore dal 15 maggio 2008 il nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Il decreto legislativo.
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Prevenzione e Sicurezza Legislazione vigente D.P.R. 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.L. 277 del 15/08/1991 Attuazione.
Coordinatrice- Ailda Dogjani Segretario – Caka Xhovana Custode dei tempi-Danilo Diotti Custode della partecipazione- Mirko Colautti.
La sintesi ? ing. Domenico Mannelli. Articolo 16 - Misure generali di tutela Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Programma Corso di formazione sulla sicurezza
1 Comunità Montana Associazione Comuni Trasimeno – Medio Tevere Incontro del 24 maggio 2010 a cura del dott. Davide Piccolo.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1. 2 1) GLI INFORTUNI IN AZIENDA 1) GLI INFORTUNI IN AZIENDA 2) LA SICUREZZA … A CHI COMPETE 3) RIFERIMENTI NORMATIVI e ORGANIZZAZIONE 3) VALUTAZIONE.
25/05/20161 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI (Art. 37 D. Lgs. 81/08) III modulo Relatore: Dott. Davide Piccolo.
SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole A7.1 MODULO A Unità didattica CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs.
LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Nel nostro ordinamento, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata da numerose norme giuridiche, contenute in fonti diverse.
Formazione generale Unità Didattica 1 “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”
Ing. Monica Summa Camera di Commercio di Napoli 1 “ La gestione in sicurezza delle attrezzature: aspetti generali ed applicativi ” Sala Consiglio Camera.
Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Ente Scuola Edile del Vercellese e della Valsesia.
CONTROLLO OPERATIVO L'Azienda individua, tramite il Documento di Valutazione dei Rischi, le operazioni e le attività, associate ai rischi identificati,
I principi comuni del D. Lgs. N. 81/2008
Transcript della presentazione:

Corso prevenzione e sicurezza

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro; si estende in tutti i settori di attività privati o pubblici; tutela i lavoratori subordinati o ad essi equiparati; disciplina l’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo datori di lavoro e lavoratori. Il datore di lavoro (DL) designa, organizza e gestisce la prevenzione attraverso strutture qualificate: Servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Addetti all’emergenza (antincendio, emergenza e pronto soccorso), ecc.. Valuta i rischi per tutte le attività lavorative, adotta i necessari provvedimenti di prevenzione e bonifica, cura l’informazione, la consultazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. I lavoratori da soggetti tutelati divengono partecipi ed autori della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) I PRINCIPI L’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori: a) valutazione ed eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza; programmazione della prevenzione nel “complesso azienda”; rispetto dei principi ergonomici nelle attività lavorative; Riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è; la limitazione al minimo di lavoratori esposti al rischio; l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; la priorità delle misure di protezione collettiva; il controllo sanitario dei lavoratori; l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) I PRINCIPI l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l’istruzioni adeguate ai lavoratori; la partecipazione e consultazione dei lavoratori; la partecipazione e consultazione dei RLS; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

I “soggetti” della prevenzione IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) I “soggetti” della prevenzione Lavoratori Respons. del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Dirigenti e preposti Datore di lavoro (DL) Medico competente Addetti all’emergenza Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Persone o servizi esterni all’azienda Strutture pubbliche Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e commercianti Imprese appaltatrici e lavoratori autonomi

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) IL DATORE DI LAVORO Nel “settore privato” (ai sensi dell’art. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 81/08, e della consolidata giurisprudenza in materia) il DL è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, ed è in grado (anche se sfornito della legale rappresentanza) di esercitare l’effettivo potere di organizzare l’azienda ed il lavoro dei dipendenti, essendo munito dei “poteri decisionali e di spesa”. La giurisprudenza ammette la “delega” specialmente quando il ricorso ad essa è giustificato dalla complessità dell’attività dell’impresa che non consentirebbe al suo titolare di attendere personalmente alla costante e puntuale applicazione delle norme di sicurezza del lavoro.

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) IL DATORE DI LAVORO Nel “settore pubblico” (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001) Il DL è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad ufficio avente autonomia gestionale (con autonomi poteri di spesa). Per gli Enti strumentali, le Aziende USL e le Scuole, soggetti pubblici con autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, il DL è il rispettivo organo di vertice: il Presidente per gli Enti strutturati su base rappresentativa (come ad esempio gli Enti Universitari per il diritto allo studio), il Direttore Generale per le Aziende USL e le Aziende regionali e municipalizzate.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S.

ATTORI ESTERNI Organi di vigilanza: SPISAL per le ASL Ispettorato del lavoro Vigili del fuoco Organismo paritetico: Organizzazioni sindacali Organizzazioni datoriali

LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI EMERGENZA Primo soccorso Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell’emergenza

Alcune definizioni: Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi dannosi Valutazione del rischio: tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo Dipende da: Probabilità che il pericolo scateni l’evento dannoso Entità del danno Quantità di persone esposte

Diritti dei lavoratori …alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro …ad essere informato e formato …alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile): Se si allontana in caso di pericolo grave Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) Sono diritti dei lavoratori (ai sensi dell’art. 20 e altri del D.Lgs. n. 81/08): I LAVORATORI -DIRITTI- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) I LAVORATORI -DIRITTI- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20) USL R.E. SMPIL OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20) I LAVORATORI Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni) Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc. Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di sicurezza e di protezione Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle macchine, impianti, dispositivi Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità competente

Il datore di lavoro Chi è? Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

Il datore di lavoro Cosa deve fare? 1) La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione 2) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione 3) Designare: il RSPP il medico competente gli addetti alle emergenze

Il datore di lavoro 4) Indice la “riunione periodica” 5) Forma e informa i lavoratori 6) Consulta il RLS 7) Fa rispettare le norme di sicurezza (“culpa in eligendo, culpa in vigilando”) 8) Consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro 9) Fornisce i DPI

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 17-18) DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Resp. S.P.P. Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Med. Comp. Rappr. Sicur. (consultaz.) Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie

Il R.S.P.P. Chi è? “Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate”, a capo del servizio di prevenzione e protezione

In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali: Il RSPP: 3 tipologie 1 o più persone interne all’azienda cioè dipendenti esterni datore di lavoro = RSPP In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali:

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) IL DATORE DI LAVORO -DELEGA- Il requisito dell’effettivo potere del delegato è strettamente correlato alla consistenza dei fondi posti a sua disposizione (Vedi Cassazione 27 giugno 1975, n. 1062, in Giur. It., 1977, II, 173, e Cassazione penale sez. IV, 19/4/1989, n. 5962).

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Cos’è? E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMPITI: 1) Individua e valuta i fattori di rischio 2) Individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 3) Elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne verifica l’efficacia

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 4) Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 5) Propone i programmi di formazione e informazione 6) Partecipa alla riunione periodica 7) Informa i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza

LUOGHI DI LAVORO (Art. 62 - 68) USL R.E. SMPIL LUOGHI DI LAVORO (Art. 62 - 68) VIE E USCITE DI EMERGENZA PORTE E PORTONI VIE DI CIRCOLAZ., PAVIM., ECC. ADEGUAMENTO DI: AERAZ. DI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI TEMPERATURA DEI LOCALI ILLUM. NATURALE E ARTIFICIALE PAVIM., MURI, SOFFITTI, FINESTRE LOCALI DI RIPOSO SPOGLIATOI E ARMADI SCADENZA 1 . 3 . 95 DOCCE E LAVABI POSTI DI LAV., DI PASS. ED ESTERNI Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.94: adeguamento entro il 1.1.97 TENER CONTO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP (Non per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1.1.93) Se occorrono concessioni o autorizzazioni procedere alle rispettive richieste immediatam. Se esistono vincoli urbanistici, misure alternative autorizzate da USL

Il medico competente …E’ specializzato in medicina del lavoro..o altre specializz.ni Chi è? 1) dipendente di una struttura pubblica (se non esplica attività di vigilanza) 2) libero professionista 3) dipendente del datore di lavoro …E’ autorizzato dalla regione (almeno 4 anni di attività)

Il medico competente Svolge la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori: esposti a piombo, amianto, rumore addetti alla movimentazione manuale dei carichi che utilizzano videoterminali che utilizzano agenti cancerogeni o biologici

Il medico competente e con il RSPP: Collabora col datore di lavoro Alla valutazione dei rischi Al programma di attuazione delle misure di tutela All’organizzazione del servizio di pronto soccorso Alla formazione e informazione dei lavoratori

Il medico competente Deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio da custodire in azienda Deve comunicare in riunione periodica i risultati anonimi collettivi Deve effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore, se correlate ai rischi professionali Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno 2 volte l’anno

Implicazioni per il lavoratore non più idoneo Il DLGS. 81/08 stabilisce l’obbligo di assegnare il lavoratore, in quanto possibile, ad altro posto di lavoro nella stessa azienda, conservando la retribuzione precedente e la qualifica originaria qualora sia adibito a mansioni inferiori. Contro il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso all’ASL entro 30 giorni dalla comunicazione

Il RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1 RLS fino a 200 dipendenti 3 RLS da 200 a 1000 dipendenti 6 RLS oltre 1000 dipendenti N° RLS E’ eletto dai lavoratori al loro interno Il numero, le modalità di elezione, i permessi retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella contrattazione collettiva oppure E’ designato all’interno delle rappresentanze sindacali (RSU)

a) programma minimo di 32 ore di cui 12 rischi specifici in azienda; IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) - Formazione: a) programma minimo di 32 ore di cui 12 rischi specifici in azienda; b) aggiornamento periodico di durata 4 – 8 ore per imprese da 15 a 50 dipendenti o oltre IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 del 1994, durante l'orario di lavoro (non pare tuttavia che sia vietata durante ore di lavoro straordinario come tali debitamente retribuite) e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il RLS ha diritto: Di fare di propria iniziativa in merito a: Verificare l’applicazione delle misure di sicurezza Proporre attività di prevenzione e formazione Avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati Ricorrere alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenz. e protez. non siano idonei

Formazione e Informazione Obbligo già presente nella legislazione precedente. Fornire notizie (a livello verbale o scritto). L’obbligo di formazione è stato introdotto dal D.Lgs.626. Educare l’uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano.

Informazione Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo; I rischi legati alla mansione specifica (vd. normativa e disposizioni aziendali); Sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Informazione Inoltre su: I pericoli relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi Le procedure di 1) Pronto soccorso 2) Lotta antincendio 3) Evacuazione Il RSPP e il medico competente I nominativi degli addetti alle emergenze P.S. Il compito di fornire informazioni ai lavoratori spetta al RSPP sebbene le sanzioni per la violazione dell’obbligo sono a carico del datore di lavoro.

Formazione e Informazione QUANDO? Al momento dell’assunzione Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione In occasione di cambiamenti dell’organizzazione aziendale: 1) Nuove attrezzature 2) Nuove tecnologie 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi

Formazione A CHI? AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori. AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS. AL RLS

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 - 37) USL R.E. SMPIL INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 - 37) Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Misure e attività di protezione e prevenzione IL DATORE DI LAVORO DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU : Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Responsabile SPP e medico competente Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE : (Possibilità di delega) Durante orario di lavoro In modo periodico - All’assunzione - Cambio mansione - Cambio attrezz., tecnol., sostanze In modo particolare per il Rappr. per la Sicur. Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.

GLI ADDETTI ALLA GEST. DELLE EMERGENZE IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) GLI ADDETTI ALLA GEST. DELLE EMERGENZE Il DL adotta le misure di gestione dell’emergenza (ai sensi degli artt. 43-46 del D.Lgs. n. 81/08), ed in particolare: designa preventivamene i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici; adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ed impartisce le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, siano informati ed abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; continua

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso e con gli organismi della protezione civile competenti in tema di salvataggio, lotta antincendio e gestione emergenze; sentito il Medico competente, predispone (ai sensi degli artt. 27-31 del D.P.R. n. 303/56) dei pacchetti di medicazione, delle cassette di pronto soccorso (di cui al D.M. 02/07/58) o delle camere di medicazione, a seconda del numero dei lavoratori e dell’ubicazione e tipologia rischi; organizza gli addetti all’emergenza prevedendo turni e sostituzioni per ferie, malattie ed altro.

IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94) GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO I lavoratori incaricati di attuare le misure di gestione dell’emergenza non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (ai sensi dell’art. 43, c. 3, del D.Lgs. n. 81/08) . Essi, inoltre, devono essere formati (vedi D.M. 10 marzo 1988), essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

FORMAZIONE FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/2003) Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno…. Per le aziende o unità riproduttive di gruppo A (aziende con più di 5 addetti e con grado di inabilità INAIL superiore a 4, riconducibili al tariffario INAIL) il corso di formazione deve avere la durata di 16 ore. Per le aziende appartenenti ai gruppi B e C il corso deve avere la durata di 12 ore. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (art.3, comma 5, D.M. 388/2003).

FORMAZIONE FORMAZIONE ANTINCENDIO – EMERGENZE (D.M. 10.3.98) Il DL deve eseguire una valutazione del rischio di incendio all’interno della propria attività. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il DL deve: - fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio - designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. - fornire agli addetti antincendio la strumentazione necessaria per gli interventi antincendio e di protezione personale. - garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio. La durata del corso per addetti antincendio deve essere di 8 ore, nel caso in cui dalla valutazione del rischio scaturisca il rischio medio, in caso di rischio elevato la durata del corso deve essere di 16 ore. Per la presenza contemporanea di oltre 300 persone, il personale addetto deve conseguire l’Attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal Comando dei VV.F. (D.L. 1° ottobre 1996 convertito dalla L. 18 novembre 1996, n. 609)

INFORTUNIO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Evento avvenuto nell’organismo per causa violenta in occasione dello svolgimento di attività da cui derivi inabilità (totale o parziale, temporanea o permanente) o morte del prestatore d'opera.  va messo in relazione alla effettiva capacità dell'agente lesivo di produrre il danno, che deve pertanto essere direttamente ricollegabile alla violenza subita dal prestatore, indipendentemente dalla valutazione quantitativa dell'agente (anche un piccolo graffio sopracutaneo se può servire all'ingresso di virus o malattie in caso di contatto diretto per lavoro).  Tale violenza è normalmente, ma non necessariamente, esterna e deve agire rapidamente sulla persona interessata provocando comunque una lesione.  Questa lesione, poi, deve essere a sua volta la causa dell'inabilità o del decesso del prestatore di lavoro e deve avvenire comunque sempre in occasione del lavoro stesso.

MALATTIA PROFESSIONALE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIA PROFESSIONALE La malattia professionale, o tecnopatia, è un evento dannoso di tipo lesivo che provoca lo stesso effetto dell'infortunio, cioè l'inabilità lavorativa, ma in tempi e modi diversi, non esistendo la necessarietà del fatto violento ed immediato.  La causa deve risiedere nella esposizione per lo meno normale ed essenziale, sebbene non quotidiana, ad ambienti od agenti chimici, fisici biologici o tecnici che siano necessari all'espletamento del lavoro svolto ed ai quali si possa ragionevolmente far risalire la causa dell'insorgenza della malattia.

PERICOLO  Una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali di lavoro, materie prime o intermedie, metodi di lavoro, macchine e strumenti) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente.  RISCHIO  Indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale.  DANNO  Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (infortunio sul lavoro, malattia professionale, eventi con ripercussioni sulla popolazione e l’ambiente esterno) causata da un pericolo.  INFORTUNIO SUL LAVORO  Evento lesivo da causa violenta durante il lavoro.  MALATTIA PROFESSIONALE  Processo morboso per esposizione prolungata ad agenti nocivi durante il lavoro.  PREVENZIONE  Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell'ambiente esterno. DANNO  Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (infortunio sul lavoro, malattia professionale, eventi con ripercussioni sulla popolazione e l’ambiente esterno) causata da un pericolo.  INFORTUNIO SUL LAVORO  Evento lesivo da causa violenta durante il lavoro.  MALATTIA PROFESSIONALE  Processo morboso per esposizione prolungata ad agenti nocivi durante il lavoro.  PREVENZIONE  Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell'ambiente esterno.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORO DEFINIZIONI PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI PERICOLO PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE RISCHIO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONCETTI GENERALI DEFINIZIONI FONTE DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE (da UNI EN 292-1) PERICOLO COMBINAZIONE DI PROBABILITà E GRAVITà DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE IN SITUAZIONI PERICOLOSE (da UNI EN 292-1) RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE RISCHIO INFORTUNI RISCHIO CHIMICO RISCHIO FISICO RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO legato a ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO IMPIANTI E LORO UTILIZZO UOMO RISCHIO AMBIENTE

Lesione fisica o alterazione dello stato di salute DANNO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea INFORTUNIO

Principi generali di PREVENZIONE Eliminazione del rischio Riduzione del rischio alla fonte Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative) Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso Rispetto dei principi ergonomici Priorità delle misure di protezione collettiva Limitazione al minimo del numero degli esposti Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei ricci, ecc. Art. 15 D.Lgs. 81/08

Tabella Scala delle probabilità (P) Valore Livello Definizioni / Criteri 4 Altamente probabile  Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.  Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….).  Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. 3 Probabile la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.  E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.  Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 2 Poco probabile  La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.  Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 1 Improbabile  La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.  Non sono noti episodi già verificatisi.  Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella Scala dell’ entità del danno (D) Valore Livello Definizioni / Criteri 4 Gravissimo  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.  Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 3 Grave  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 2 Medio  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.  Esposizione cronica con effetti reversibili. 1 Lieve  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.  esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

4 8 12 16 3 6 9 2 1 P D R > 8 4 <= R <= 8 2 <= R <= 3 Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D P 4 8 12 16 3 6 9 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 D R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Schema di Metodologia per la Valutazione dei Rischi