Elementi di linguistica sarda

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il fondamento della Repubblica Italiana
Advertisements

1 Libertà di espressione Diritto europeo dellinformazione e della comunicazione.
Leggi europee nazionali e regionali a confronto. Questioni Sociolinguistiche e politica linguistica di base Scutari 12/11/ Joyce Mattu.
Prof. Bertolami Salvatore
Gruppo 4 Europa e Diritti Umani.
Istituzioni di linguistica a.a. 2010/2011
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
DIRITTI UMANI.
Articolo 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...”
La nozione di pubblica amministrazione
1 La fonte regionale il ruolo di Giunta e Consiglio.
Cos’è la Carta Europea dei Diritti Umani nelle Città
LINEE GUIDA SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO
Lingue minoritarie nell’area occitana: quale futuro?
Amministrazione pubblica
Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli Enti locali
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
Gestione DIRETTA Non prevede autonomia organizzativo-contabile, è svolta per mezzo di strutture organizzative interne allamministrazione dotate di adeguata.
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Le scuole e l’autonomia
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. FAGNANO” – ROCCHETTA TANARO
La cittadinanza europea
La Costituzione Italia
LA COSTITUZIONE è la legge fondamentale di uno Stato
CHE COSA è LA UE L'Unione europea (UE) è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità.
La Costituzione Italiana
La comunicazione tra scuola servizi sociali e socio sanitari Comune di Torreglia.
IL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO 1946
I diritti fondamentali
La cooperazione in Europa: il Consiglio dEuropa e la nascita delle Comunità Europee (Lezione del ) OCSE (Organizzazione Europea per la cooperazione.
Diritti e doveri.
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione
RIFORMA ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO ATTUAZIONE NELLE SCUOLE PARITARIE.
Associazione Codici Sicilia
L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Università di Pavia LE FONTI DI DIRITTO PRIMARIO TRATTATI + ATTI AD ESSI RICOLLEGATI PROTOCOLLI ATTI DI ADESIONE INTEGRAZIONI DEI TRATTATI AVVENUTE MEDIANTE.
Esperto di E-government dello sviluppo locale (A.A. 2003/2004) Università di Pisa, Facoltà di scienze politiche 14 dicembre 2004 L'amministrazione elettronica.
Unioni dei Comuni Parteolla e Basso Campidano Barrali Soleminis Donori L n. 482 La formazione nella pubblica amministrazione per garantire.
Elementi di linguistica sarda
Lingue in Europa Diversità e Ricchezza
Beni comuni e diritti sociali
Il futuro è oggi. Orientare per non disperdere
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
1 La progettazione: una dimensione culturale, sociale, educativa, amministrativa Corso di Pedagogia Sociale Prof. Emanuele Isidori Università di Roma “Foro.
l’attività di uno Stato
La storia di un percorso
Le forme di Stato con riferimento al principio dell’autonomia territoriale In realtà nell’esaminare questo argomento sarebbe più corretto parlare di variabili.
Regione Campania Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007, art. 1, comma 1 La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale.
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
Attività radiotelevisiva e Comunità europea L'attività radiotelevisiva è stata a lungo al di fuori del raggio d'azione della Comunità europea, rimanendo.
Lezione 15 La politica locale.
Le Consulte Regionali per i beni culturali ecclesiastici Loro ruolo e azione sul territorio Roma, 3 – 6 ottobre 2011 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Corso.
Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione
1 t L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ IN ITALIA.
1 Fruizione e valorizzazione (Titolo II) Capo I: Fruizione dei beni culturali  Sez. I Principi generali  Sez. II Uso dei beni culturali Capo II:Principi.
La Costituzione italiana
Amministrazione trasparente
Il Progetto Per non disperdere il capitale di Storia e di Cultura del proprio Comune. Per non disperdere il capitale di Storia e di Cultura del proprio.
Competenza orale e scritta
l’attività di uno Stato
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
Milano IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO Milano, Marzo 2012 Direzione Centrale DECENTRAMENTO E SERVIZI AL CITTADINO.
30/05/2016 Tutela delle minoranze e politica linguistica in Italia Prof. Barbara Turchetta Università degli Studi della Tuscia Viterbo - Italia.
Piano Triennale Offerta Formativa
Brevi note sul regolamento comunale a cura del Segretario Generale Lucia Perna.
A.A ottobre 2008 Facoltà di Scienze della Comunicazione Master in Comunicazione nella PA Le politiche attive del lavoro prof. Nedo Fanelli.
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE approvato con.
La scuola nella Costituzione Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 2.
ITALIANO D’OGGI. ARCHITETTURA DELL’ITALIANO  L’italiano d’oggi è organizzato su tre fasce: 1) un insieme di scelte linguistiche (parole, suoni, costruzioni)
Transcript della presentazione:

Elementi di linguistica sarda Giovanni Lupinu Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Sassari Lezione n. 17

Diritti linguistici dell’individuo (1) «Fra i diritti dell’uomo, ancorché in una posizione giustamente di secondo piano rispetto ad altri che possiamo considerare primari, ultimamente si sta diffondendo l’opinione di includere il diritto del parlante a usare la lingua che preferisce nei rapporti sociali e pubblici» (V. Dell’Aquila, G. Iannàccaro). Quello che di recente si è preso a riconoscere e tutelare, in sostanza, è il diritto di ognuno a conservare e a servirsi della propria lingua materna, quella della socializzazione primaria: ciò rientra nella sfera della libertà e della dignità dell’individuo.

Diritti linguistici dell’individuo (2) È successo, dunque, che in Europa e in Italia – ma anche altrove – si è indebolito il tradizionale paradigma di matrice ottocentesca che voleva la lingua (una lingua) come collante e simbolo della nazione (una nazione): in conseguenza di tale paradigma, il plurilinguismo era visto spesso come una minaccia per la compattezza delle compagini statali. Il cambio di atteggiamento, avvenuto di recente, ha prodotto e produce di continuo una fioritura di iniziative e provvedimenti: talora enunciando dichiarazioni di principio, talaltra offrendo strumenti concreti al cittadino, si agisce nella direzione di aprire alle lingue cosiddette “minoritarie” tutta una serie di funzioni sociali, anche prestigiose, sino a non molto tempo fa riservate solo alle lingue “ufficiali”.

Diritti linguistici dell’individuo (3) Per restare a tempi vicini a noi, e limitando il discorso all’Europa, possiamo ricordare i seguenti atti, fra i più significativi: è del 1982 l’istituzione dell’Ufficio europeo per le lingue meno usate, organizzazione non ufficiale con sede a Dublino; è del 1992 la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa (è entrata in vigore, però, nel 1998); è del 1996 la Dichiarazione universale sui diritti linguistici di Barcellona.

Diritti linguistici dell’individuo (4) Importanti richiami alla salvaguardia e alla promozione delle diverse lingue e culture sono presenti anche nella Costituzione europea, firmata a Roma nel 2004. Anche in Italia sono intervenuti alcuni fatti importanti che, dopo anni di mancata tutela (se non di repressione, più o meno velata) delle lingue minoritarie, di fatto hanno segnato il passaggio a una fase nuova, caratterizzata da politiche linguistiche più aperte e democratiche. Ci soffermeremo qui su una legge regionale della Sardegna e su una legge nazionale.

La legge regionale 26/97 (1) Sul modello di un analogo provvedimento friulano del 1996, la Regione Autonoma della Sardegna promulgava la legge n. 26 del 15 ottobre 1997: Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. All’art. 2, c. 1°, in particolare, si legge: «Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda – riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana – la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l’espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali».

La legge regionale 26/97 (2) Come è scritto subito dopo (art. 2, c. 4°), «la medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese» (si tratta delle cosiddette “minoranze interne”). Per dare attuazione concreta alle sue finalità, la legge prevede una serie di misure, fra le quali si possono ricordare: a) l’istituzione di un osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, con compiti consultivi (con studiosi e rappresentanti di varie istituzioni);

La legge regionale 26/97 (3) b) l’istituzione di un catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, «che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l’utilizzazione decentrata» (art. 9, c. 1°); c) il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, che prevede «la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato» (art. 10, c. 1°) e «la pubblicazione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari della lingua sarda, nonché dell’atlante linguistico della Sardegna» (art. 10, c. 2°);

La legge regionale 26/97 (4) d) interventi finanziari a favore di una serie di soggetti (scuole, università, enti locali, privati) che portino avanti attività, fra quelle previste, congruenti con le finalità della legge; e) contributi a favore della produzione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi e giornali in sardo; f) borse di studio, interventi finanziari per l’attivazione di progetti formativi, finanziamento di corsi universitari, sussidi alle attività di sperimentazione nelle scuole;

La legge regionale 26/97 (5) g) disposizioni a favore dell’uso della lingua sarda nella pubblica amministrazione; h) interventi, attraverso contributi agli enti locali, per il ripristino dei toponimi in lingua sarda; i) interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all’estero (ad es. con l’istituzione di borse di studio a favore di figli di emigrati).

La legge nazionale 482/99 (1) Secondo l’art. 6 della Costituzione italiana, «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». A dare attuazione a questo principio, con non poco ritardo, giungeva la legge 482 del 15 dicembre 1999: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. In realtà, in modo inatteso per un provvedimento di tutela delle minoranze linguistiche, la legge si apre con la dichiarazione che «la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano» (art. 1, c. 1°).

La legge nazionale 482/99 (2) È la prima volta che si sancisce, esplicitamente, il carattere ufficiale dell’italiano. Facendo ciò, a ben vedere, si sottolinea il carattere non ufficiale delle restanti lingue impiegate in Italia: una volta stabilita la gerarchia, alcune di queste ultime sono riconosciute meritevoli di tutela. In particolare, all’art. 2 si legge: «la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo».

La legge nazionale 482/99 (3) Vale la pena di notare che si attua una distinzione fra minoranze nazionali e minoranze linguistiche: da una parte, cioè, stanno le popolazioni che possono essere collegate, almeno in via teorica, a stati nazionali esteri (la Francia, la Catalogna etc.); dall’altra parte si trovano quei gruppi che, pur facendo uso di parlate proprie, si ritiene condividano i “caratteri nazionali” della restante popolazione. La distinzione è grossolana perché, ad es., se è vero che la minoranza linguistica germanofona dell’Alto Adige è anche minoranza nazionale, quella catalana di Alghero è soltanto una minoranza linguistica.

La legge nazionale 482/99 (4) La legge 482/99 prevede, ad es., la possibilità di usare la lingua di minoranza, accanto all’italiano, nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo di grado dei comuni interessati. Sono inoltre sollecitate le università delle regioni coinvolte ad attivare corsi di lingua e cultura in relazione alle minoranze individuate. Ancora, si sancisce la possibilità di impiegare la lingua tutelata nei consigli comunali e in altri organismi di amministrazioni pubbliche, e così pure negli uffici di tali amministrazioni.

La legge nazionale 482/99 (5) Sono inoltre previste norme per l’adozione di toponimi «conformi alle tradizioni e agli usi locali» (art. 10), in aggiunta a quelli ufficiali (in italiano). I cittadini possono ottenere il ripristino dei cognomi e nomi nella lingua della minoranza. Infine, ricordiamo che in base alla legge 482/99 le regioni interessate possono stipulare convenzioni con la RAI per trasmissioni radiofoniche o televisive nella lingua di minoranza (come è avvenuto di recente anche per la Regione Sardegna).

Breve bibliografia M. D’Agostino, Sociolinguistica dell’Italia contemporanea, Bologna 2007. V. Dell’Aquila, G. Iannàccaro, La pianificazione linguistica. Lingue, società, istituzioni, Roma 2004. F. Toso, Le minoranze linguistiche in Italia, Bologna 2008.