Centro nazionale FLC CGIL Aprile 2012

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Centro nazionale FLC CGIL Aprile 2012 TFA e reclutamento Centro nazionale FLC CGIL Aprile 2012

Il nuovo sistema di formazione iniziale Previsto dalla finanziaria 2008 Legge 244/07, art.2, c.416 Adottato con il DM 249/10 Mancano alcuni atti applicativi Manca la definizione delle lauree magistrali per la secondaria di II grado Manca la formazione per gli ITP Prevista una fase transitoria Previsto regolamento su reclutamento "disciplina dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale" TFA e Reclutamento: quadro normativo

Criticità Nessun rapporto con il reclutamento, come invece previsto dalla delega Nulla si dice sulle migliaia di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e su quelli non abilitati per i quali non è previsto alcun percorso specifico, salvo i maestri, ma l’accesso al TFA Percorsi fortemente differenziati tra scuola primaria, secondaria inferiore e superiore per l'esercizio di una professione che ha molteplici elementi comuni Nulla sulla formazione permanente e degli adulti, una frontiera che il nostro paese continua a non assumere fra le sue priorità Mancato coinvolgimento della scuola e del suo patrimonio di professionalità, esperienza, elaborazione maturate sul campo, che avrebbero invece dovuto essere utilizzate proficuamente nella formazione dei nuovi docenti Uno scarto inaccettabile tra la formazione disciplinare, decisamente prevalente, e quella sulle dimensioni didattiche, pedagogiche e relazionali della professione docente TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale a regime Si confermano tre diversi percorsi infanzia/primaria secondaria di I grado secondaria di II grado con due diverse modalità di formazione iniziale (e conseguimento dell'abilitazione). TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale a regime Scuola primaria e scuola dell'infanzia il percorso consiste in una laurea magistrale quinquennale a ciclo unico al cui termine si consegue l'abilitazione per entrambi gli ordini di scuola l'accesso alla laurea magistrale a ciclo unico è a numero programmato con prove di accesso (svolte il 10 ottobre 2011) TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale a regime Scuola secondaria di I e II grado il percorso è costituito da: lauree magistrali biennali (una per ogni classe di concorso della scuola secondaria di I o di II grado) o diplomi accademici di II livello con prova di accesso e numero programmato potranno sostenere l’esame di ammissione solo coloro che avranno acquisito, nel percorso accademico precedente (laurea o diploma accademico di I livello), crediti formativi universitari o accademici (CFU o CFA) in specifici settori disciplinari un successivo tirocinio formativo attivo (TFA) della durata di un anno accademico, pari a 60 CFU, con esame finale, che consente l’acquisizione dell’abilitazione le abilitazioni acquisite hanno validità per la sola classe di concorso prescelta: non è previsto nessun ambito verticale tra i due gradi della scuola secondaria (la cosa non è chiara per gli attuali TFA che sono sulle vecchie classi di concorso) Il Regolamento prevedeva l’attivazione dei corsi a partire dall'anno accademico 2011/2012 Al momento ci risulta non ne sia attivato nessuno TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale a regime Norme specifiche per la Scuola secondaria di II grado La Corte dei Conti ha fatto espungere il c. 2 dell’art. 8, che prevedeva l’emanazione di uno o più decreti del Ministro per regolamentare: i requisiti di accesso alla prova di ammissione alle lauree magistrali le lauree magistrali necessarie per l’accesso al TFA i percorsi finalizzati alla formazione e all’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici Quindi, anche questi argomenti dovranno essere oggetto di un Regolamento con tempi sicuramente non brevi anche perché condizionati dalla revisione delle classi di concorso TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale a regime Specializzazione per il sostegno la specializzazione per il sostegno si consegue,, esclusivamente presso le Università con corsi di almeno 60 CFU (fino all’istituzione di specifiche classi di abilitazione e relativi percorsi di formazione) le caratteristiche dei corsi sono definite nel regolamento di ateneo di ciascuna università in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti per materia l'accesso è riservato al personale abilitato l'accesso è a numero programmato con prova di accesso Il decreto del Ministro è stato pubblicato in G.U. il 2 Aprile 2012, ma non è prevista l'attivazione dei corsi prima dle 2012/2013 TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Abilitazione con la sola frequenza del TFA (1) per alcune categorie di laureati o diplomati dell'AFAM è prevista la possibilità di acquisire l'abilitazione(*) con il solo TFA TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Abilitazione con la sola frequenza del TFA (2) accesso diretto sono ammessi direttamente al TFA, senza sostenere la prova selettiva, coloro che avevano già ottenuto l'iscrizione alle SSIS e ne avevano sospeso la frequenza è previsto anche il riconoscimento di crediti TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Abilitazione con la sola frequenza del TFA (3) Accesso in deroga hanno permanentemente diritto ad accedere al TFA, previo esame d’ammissione, anche coloro che: alla data di entrata in vigore del regolamento, sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle SSIS (vedi validità degli attuali titoli di studio) alla data di entrata in vigore del regolamento o per l’anno accademico 2010-2011, siano iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente punto E' stato chiarito che i crediti eventualmente richiesti devono essere posseduti alla data della domanda per il TFA TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Accesso al TFA l'accesso al TFA, è a numero programmato con prove di accesso test preselettivo unico sul territorio nazionale prova scritta e prova orale definite dalle Università/Istituzioni AFAM ai fini della graduatoria per l'accesso è previsto, in aggiunta al risultato delle prove (se superate), il riconoscimento di un punteggio: per i servizi di insegnamento (almeno 360 giorni) attinenti alla classe di abilitazione o alle discipline incluse nella stessa (da 4 punti) per il Dottorato di ricerca attinente alla classe di abilitazione o alle discipline incluse nella stessa (6 punti) per almeno 2 anni di attività di ricerca attinenti alla classe di abilitazione o alle discipline incluse nella stessa (4 punti) per il percorso di studi (fino a 4 punti) per il voto della tesi (fino a 4 punti) per pubblicazioni o altri titoli accademici (almeno 60 CFU) attinenti alla classe di abilitazione o alle discipline incluse nella stessa (fino a 4 punti) Il servizio di almeno 360 giorni dà diritto al riconoscimento di 19 crediti per le attività di tirocinio a scuola (10) e le didattiche disciplinari (9). TFA e Reclutamento: quadro normativo

Le prove per il TFA 2011/2012 (DM 11 novembre 2011) Le prove preselettive sono previste tra giugno e luglio 2012 (escluso giorni destinati a prove esami di stato obbligatorie) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta (0,5 punti per ogni risposta esatta, nessuna penalizzazione per risposte errate od omesse). 10 quesiti sono destinati a verificare le competenze in lingua italiana, inclusa la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono finalizzati a verificare le conoscenze disciplinari relative alla classe di concorso. I riferimenti per i quesiti specifici sono i programmi dei concorsi del 1999 (DM 357/98), integrati dai successivi provvedimenti normativi (vedi scheda) La prova scritta è stabilita dalle Università/Istituzioni AFAM per verificare le conoscenze per uno o più discipline previste nella classe di concorso, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana. Sono previste particolari prove per gli insegnamenti linguistici ed eventuali prove pratiche in laboratorio per gli insegnamenti scientifici o tecnici. Si accede alla prova orale se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30. La prova orale è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'AFAM la prova orale può essere sostituita da una prova pratica. TFA e Reclutamento: quadro normativo

Posti disponibili per il TFA 2011/2012 I posti disponibili sono stati definiti con il DM 31/12 scuola secondaria di I grado: 4.275 scuola secondaria di II grado: 15.792 Mancano tutti gli insegnamenti artistici e musicali di competenza dell'AFAM TFA e Reclutamento: quadro normativo

Alcuni dubbi interpretativi sul TFA (1) Il livello B2 in lingua inglese è prerequisito per il TFA? No è da raggiungere alla fine del percorso I docenti di ruolo possono fare il TFA? Si, facendo normalmente la prova di accesso I docenti già abilitati possono fare il TFA? Si, per altra classe di concorso in cui non siano già abilitati (anche ope-legis), facendo normalmente la prova di accesso TFA e Reclutamento: quadro normativo

Alcuni dubbi interpretativi sul TFA (2) Si può concorrere per il TFA di più classi di concorso? Si, per discipline omogenee sono previste le prove in giorni diversi, ma va pagata più volte la tassa di preiscrizione (30€???) Per l'insegnamento delle lingue nella scuola media occorre anche obbligatoriamente l'inglese? No, il TFA sarà per ogni singola lingua straniera. Saranno richiesti l'inglese e la seconda lingua solo per il percorso ordinario: laurea magistrale + TFA Gli eventuali crediti/esami mancanti, quando devono essere acquisiti? Entro la data di scadenza del bando per l'iscrizione alle prove di accesso al TFA: nel DM 11 novembre 2011 la questione è stata chiarita definitivamente TFA e Reclutamento: quadro normativo

Abilitazione in deroga per la scuola primaria e dell’infanzia (DM 11 novembre 2011) le facoltà che attivano le lauree magistrali a ciclo unico per la scuola primaria e dell'infanzia possono attivare percorsi formativi per l'acquisizione dell'abilitazione riservati ai maestri diplomati per i quali è mantenuta la validità del titolo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di III fascia l'acceso avviene con il superamento di prove selettive analoghe a quelle del TFA (test preselettivo unico sul territorio nazionale, prova scritta e prova orale definite dalle Università). Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta (0,5 punti per ogni risposta esatta, nessuna penalizzazione per risposte errate od omesse). 10 quesiti sono destinati a verificare le competenze in lingua italiana, inclusa la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono finalizzati a verificare le conoscenze didattiche, pedagogiche e disciplinari relative ai due diversi percorsi. I riferimenti per i quesiti specifici sono i programmi dei concorsi del 1999 (DM 8/99 e 26/99), integrati dalle indicazioni nazionali (DM 59/04) e dalle indicazioni per il curricolo (DM 31 luglio 2007). Si accede alla prova scritta se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30. La prova scritta è stabilita dalle università per verificare le conoscenze già previste per il test preliminare, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana. Nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una prova in lingua inglese di livello B1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Si accede alla prova orale se si acquisisce un punteggio di almeno 21/30. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una parte in lingua inglese di livello B1 del QCER. il percorso corrisponde a 60 CFU finalizzati al rafforzamento delle competenze e si conclude con un esame finale abilitante (*) Al momento non risulta nessuna attivazione per 2011/2012 TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Validità degli attuali percorsi abilitanti concludono regolarmente i corsi con il conseguimento del titolo finale abilitante (*) per gli insegnamenti/classi di concorso alle quali sono stati ammessi: gli iscritti alla corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria gli iscritti ai corsi accademici di II livello ad indirizzo didattico attivati presso le accademie (DM 82/04) gli iscritti ai corsi accademici di II livello ad indirizzo didattico attivati presso i conservatori (DM 137/07) TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Validità dei titoli di studio attualmente previsti (1) Scuola primaria e dell'infanzia per la scuola primaria e dell'infanzia e per gli educatori mantengono validità ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di III fascia i diplomi di istituto/scuola magistrale (anche sperimentali purché corrispondenti a tali titoli) conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (L.341/90 e D.I. 10 marzo 1997) TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Validità dei titoli di studio attualmente previsti (2) Scuola secondaria di I e II grado tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio attualmente previsti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria conservano il diritto ad essere inclusi nella III fascia delle graduatorie d'istituto e all'ammissione al TFA: lauree/diplomi accademici vecchio ordinamento previsti dal DM 39/98 (il riferimento al DM 22/05 include il DM 39/98) lauree specialistiche previste da DM 22/05 lauree magistrali/diplomi accademici di II livello corrispondenti diploma ISEF analogo diritto mantengono tutti coloro che nell'anno accademico 2010/2011 sono iscritti: ad un corso di Laurea specialistica/magistrale ad un corso di diploma accademico di II livello a corsi del vecchio ordinamento TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Chi è obbligato a seguire il nuovo percorso tutti coloro che sono iscritti nel 2010/2011 o che si iscriveranno negli anni successivi ai corsi di laurea triennali/diplomi accademici di I livello (che quindi non sono nelle condizioni indicate prima) potranno accedere all'insegnamento solo con il possesso dell'abilitazione da conseguirsi con il nuovo percorso (Laurea magistrale specifica o diploma accademico di II livello e TFA) probabile una deroga rispetto all'anno accademico di riferimento non essendo prevista l'attivazione delle nuove lauree magistrali per il 2011/2012 TFA e Reclutamento: quadro normativo

Nuova formazione iniziale: fase transitoria Validità dell’abilitazione (*) a normativa vigente, l'acquisizione dell'abilitazione non permetterà l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento sarà possibile includersi in II fascia delle graduatorie d'istituto l'abilitazione costituirà titolo necessario per accedere ai concorsi per titoli ed esami (salvo alcune deroghe) TFA e Reclutamento: quadro normativo

Cosa potrebbe accadere con le norme sul reclutamento la delega (L.244/07, art.2, c.416) prevede solo le modalità organizzative per concorsi biennali non prevede interventi sulle graduatorie ad esaurimento (resta la ripartizione al 50% delle assunzioni) ai concorsi, a normativa vigente, potranno partecipare solo gli abilitati salvo specifiche deroghe L. 244/07 Art. 2 comma 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 TFA e Reclutamento: quadro normativo

Partecipazione ai concorsi Per la scuola primaria e dell’infanzia e per il personale educativo Valgono le norme della Legge 341/90 e del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 possono partecipare ai concorsi i laureati in Scienze della Formazione Primaria del relativo indirizzo (con il nuovo ordinamento previsto dal DM 249/10 la Laurea in Scienze della Formazione primaria è abilitante sia per la scuola dell'Infanzia che per la Primaria) per gli educatori è necessaria la Laurea nell'indirizzo scuola primaria (L.341/90 Art. 3 comma 2) possono partecipare anche i diplomati degli Istituti Magistrali e Scuole Magistrali (anche in corsi sperimentali corrispondenti) entro il 2001/02. per gli educatori vale il titolo di Istituto Magistrale (DI 10 marzo 1997 Art. 2 comma 1), Per i docenti diplomati la partecipazione ai concorsi permette anche l'acquisizione dell'abilitazione TFA e Reclutamento: quadro normativo

Partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria (esclusi gli ITP e gli insegnati di arte applicata) Per la scuola secondaria (esclusi gli ITP per i quali è sufficiente il solo titolo di studio) Valgono le norme della Legge 341/90 e del Decreto Interministeriale 460/98 possono partecipare ai concorsi coloro che siano in possesso dell’abilitazione (DI 460/98 Art. 1). possono partecipare anche i soli laureati purché abbiano conseguito il titolo entro il 2001/02 per corsi quadriennali, 2002/03 per i corsi quinquennali e 2003/04 per i corsi esaennali. possono partecipare anche i soli diplomati (ISEF, Conservatori, Accademie) purché i diplomi siano conseguiti entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/99 (DI 460/98 Art. 2) se non ci sono abbastanza abilitati (3 volte i posti disponibili) possono partecipare anche i non abilitati (DI 460/98 Art. 4) TFA e Reclutamento: quadro normativo