Segreteria Nazionale Segreteria Nazionale Presentazione Legge 166/09 Roma, 15 Aprile 2010.

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Segreteria Nazionale Segreteria Nazionale Presentazione Legge 166/09 Roma, 15 Aprile 2010

RIFORMA SERVIZI PUBBLICI LOCALI LARTICOLO 23 BIS LEGGE 133/2008, MODIFICATO DALLARTICOLO 15 DECRETO LEGGE 135/2009, convertito dalla Legge 166/09 Si disciplina laffidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto dei principi della concorrenza degli operatori interessati alla gestione; la riforma deve garantire il diritto degli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi, assicurando i livelli essenziali delle prestazioni; la riforma si applica a tutti i servizi a rilevanza economica, ad eccezione della distribuzione del gas ed energia elettrica; del trasporto ferroviario regionale; le disposizioni contenute e dalla riforma prevalgono sulle Leggi di settore se incompatibili con la nuova norma.

La gara diventa la regola e non leccezione per la gestione dei servizi pubblici locali; Il conferimento della gestione avviene: a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituita;a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituita; a favore di Società miste pubblico/privato, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante evidenza pubblica, che la partecipazione del socio alle quote della società non sia inferiore al 40% e vengano al contempo attribuiti al socio privato specifici compiti operativi connessi alla gestione.a favore di Società miste pubblico/privato, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante evidenza pubblica, che la partecipazione del socio alle quote della società non sia inferiore al 40% e vengano al contempo attribuiti al socio privato specifici compiti operativi connessi alla gestione.

In casi eccezionali, laffidamento può avvenire in House, a Società a partecipazione interamante pubblica, per quegli Enti che presentano particolari caratteristiche economiche, sociali ambientali e geomorfologiche, che non consentono un efficace ed utile ricorso alla gara. In questo caso lEnte affidatario: deve dare adeguata pubblicità motivando la scelta, in base a unanalisi di mercatodeve dare adeguata pubblicità motivando la scelta, in base a unanalisi di mercato deve trasmettere una relazione allAutorità Garante delladeve trasmettere una relazione allAutorità Garante della Concorrenza e Mercato, per un parere preventivo; Concorrenza e Mercato, per un parere preventivo; lAutorità garante della concorrenza e mercato, esprime illAutorità garante della concorrenza e mercato, esprime il parere entro sessanta giorni, decorsi i quali scatta il silenzio parere entro sessanta giorni, decorsi i quali scatta il silenzio assenso. assenso.

Fermo restando che la proprietà delle reti deve restare pubblica, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. Può essere consentito laffidamento di più servizi ad un unico soggetto, qualora questa scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dellaffidamento è unica per tutti i servizi e viene calcolata in base alla media della durata dei servizi dati in affidamento indicata dalle discipline di settore. Le Regioni e gli Enti Locali possono definire i bacini di gara ottimali in coerenza con le discipline di settore, in modo tale di favorire delle economie di scala e garantire efficienza ed efficacia del servizio.

Il regime transitorio degli affidamenti in atto non conformi con questa riforma: il 31Dicembre 2011 cessano improrogabilmente tutte le gestioni in House(gestite da Società a capitale completamente pubblico), che sono in essere dal 22 Agosto Diversamente esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale;il 31Dicembre 2011 cessano improrogabilmente tutte le gestioni in House(gestite da Società a capitale completamente pubblico), che sono in essere dal 22 Agosto Diversamente esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale; il 31 Dicembre 2011 cessano tutte le gestioni affidate direttamente a Società miste, in cui il socio privato sia stato scelto con gara, ma che al tempo stesso le gare non avessero contemplato lattribuzione di compiti operativi del servizio;il 31 Dicembre 2011 cessano tutte le gestioni affidate direttamente a Società miste, in cui il socio privato sia stato scelto con gara, ma che al tempo stesso le gare non avessero contemplato lattribuzione di compiti operativi del servizio;

le gestioni affidate direttamente a Società pubbliche, già quotate in borsa alla data del 1 Ottobre 2003, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che la partecipazione azionaria pubblica si riduca progressivamente entro il ad una quota non superiore al 40% e non superiore al 30% entro il Qualora ciò non avvenisse gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità da apposita delibera alle date sopraindicate. le gestioni affidate direttamente a Società pubbliche, già quotate in borsa alla data del 1 Ottobre 2003, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che la partecipazione azionaria pubblica si riduca progressivamente entro il ad una quota non superiore al 40% e non superiore al 30% entro il Qualora ciò non avvenisse gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità da apposita delibera alle date sopraindicate. le gestioni affidate che non rientrano in questi casi cessano comunque entro il 31 Dicembre 2010.le gestioni affidate che non rientrano in questi casi cessano comunque entro il 31 Dicembre tutte le gestioni affidate a società miste pubblico/private, con il socio scelto con gara e contestualmente con lattribuzione ad esso dei compiti operativi di gestione, cessano alla scadenza prevista dal contratto.tutte le gestioni affidate a società miste pubblico/private, con il socio scelto con gara e contestualmente con lattribuzione ad esso dei compiti operativi di gestione, cessano alla scadenza prevista dal contratto.

Le Società e le loro controllate che gestiscono servizi dati in affidamento diretto non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori in ambiti territoriali diversi o attività per altri Enti pubblici o privati. Il divieto non si applica alle Società quotate nei mercati regolamentati e al socio selezionato con gara. Queste società e/o soggetti possono però partecipare alla prima gara svolta per laffidamento del servizio già a loro affidato.

Il provvedimento prevede una delega al Governo di emanare uno o più regolamenti attuativi in riferimento a: lassoggettamento al Patto di Stabilità per gli enti che affidano i servizi pubblici locali in House;lassoggettamento al Patto di Stabilità per gli enti che affidano i servizi pubblici locali in House; allassoggettamento da parte delle società in House e delle società miste pubblico/privato (queste ultime anche se conformi alla nuova norma), a procedure ad evidenza pubblica per lacquisto di beni è servizi e per lassunzione del personale;allassoggettamento da parte delle società in House e delle società miste pubblico/privato (queste ultime anche se conformi alla nuova norma), a procedure ad evidenza pubblica per lacquisto di beni è servizi e per lassunzione del personale; lattuazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza;lattuazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; la netta distinzioni tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione anche attraverso la revisione delle norme sulle incompatibilità;la netta distinzioni tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione anche attraverso la revisione delle norme sulle incompatibilità;

larmonizzazione della nuova disciplina e quella di settore;larmonizzazione della nuova disciplina e quella di settore; al principio di reciprocità per lammissione alle gare di imprese estere;al principio di reciprocità per lammissione alle gare di imprese estere; la limitazione dei casi di gestione in esclusiva dei servizi pubblici locali;la limitazione dei casi di gestione in esclusiva dei servizi pubblici locali; la previsione di forme idonee di ammortamento e di investimenti ed una durata degli stessi strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;la previsione di forme idonee di ammortamento e di investimenti ed una durata degli stessi strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; disciplinare la cessione dei beni che sono necessari per la prosecuzione del servizio, in caso di subentro di proprietà del precedente gestore;disciplinare la cessione dei beni che sono necessari per la prosecuzione del servizio, in caso di subentro di proprietà del precedente gestore; adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi.adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi.

In conclusione Alle Regioni e agli Enti locali va chiesto che: 1.in sostituzione degli ATO siano previsti ambiti di gara più ampi possibili (almeno a dimensione provinciale); 2.la gara sia improntata sullunicità del ciclo integrato dei rifiuti e che la gestione sia affidata ad un unico gestore del servizio; 3.per la tutela dei lavoratori le gare non siano improntate sul massimo ribasso e i capitolati contengano obbligatoriamente clausole sociali e lapplicazione del CCNL del settore ambientale; 4.le gare contengano meccanismi di adeguamento di canoni e tariffe non solo sullindice ISTAT ma sui costi di settore, nei quali incidono ad esempio i costi del carburante e gli aumenti ed adeguamenti del costo del lavoro.

In questo senso la nostra capacità di incidere sulle scelte regionali e territoriali è fondamentale per uno sviluppo equilibrato del settore, per la tutela del lavoro, dei cittadini e dellambiente. Diversamente saremo superati dagli eventi e molto del lavoro fatto sino ad ora diventerà debole o insignificante.

Fine Presentazione Fine Presentazione