Settembre 2013.

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Settembre 2013

Diritto Fallimentare Il diritto fallimentare è l’insieme delle regole che disciplinano le procedure c.d. concorsuali e sono contenute nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nel D. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nel codice civile e di procedura civile e in alcune leggi speciali. Prof. Avv. Raffaele Torino

Procedure Concorsuali Strumenti di composizione coattiva dei rapporti fra imprenditore- debitore e suoi creditori, attraverso la formazione di un patrimonio separato e la gestione officiosa di esso da parte di una autorità neutra, in chiave di realizzazione della responsabilità patrimoniale dell’imprenditore-debitore. par condicio creditorum Prof. Avv. Raffaele Torino

Procedure concorsuali previste dalla legge italiana Fallimento Concordato Preventivo Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi Prof. Avv. Raffaele Torino

Classificazione delle procedure concorsuali esecutivo - satisfattive, quando il soddisfacimento dei creditori ha luogo all’interno della procedura (fallimento, LCA, AS con indirizzo di recupero) non esecutivo - satisfattive, quando il soddisfacimento dei creditori ha luogo dopo la chiusura della procedura (AS con indirizzo di ristrutturazione) liquidative - dissolutive (non esistono più post riforma 2007) conservative: risanamento, quale ripristino dell’equilibrio patrimoniale dell’impresa (AS con indirizzo di ristrutturazione) recupero, quale recupero-riorganizzazione dei complessi produttivi, in funzione della successiva cessione a terzi (fallimento, AS, LCA) Prof. Avv. Raffaele Torino

Caratteristiche differenziali delle varie procedure Natura: il fallimento e il concordato preventivo sono procedure giudiziali, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura amministrativa, l’amministrazione straordinaria è una procedura mista Presupposti soggettivi e oggettivi: presupposti tendenzialmente comuni sono la qualità di imprenditore commerciale e lo stato di insolvenza, tuttavia per le procedure diverse dal fallimento sono richiesti o possibili requisiti o condizioni ulteriori o differenti Iniziativa: in alcuni casi è plurima (fallimento, LAC, AS “comune”), in altri ristretta alla sola iniziativa dello stesso debitore (concordato preventivo, AS “speciale”) Struttura: alcune procedure (CP) si caratterizzano per una componente pattizia accanto a quella autoritativa Finalità Prof. Avv. Raffaele Torino

Caratteristiche generali del fallimento Concorsualità: il patrimonio del fallito è a disposizione di tutti i creditori, cui è riservato un trattamento paritario Universalità: il fallimento si estende a tutte le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, del fallito Ufficiosità: può essere dichiarato anche su iniziativa del PM Prof. Avv. Raffaele Torino

Caratteristiche della procedura esecutiva nel fallimento Il fallimento apre un’espropriazione generale sui beni del debitore La sentenza dichiarativa di fallimento pone tutti i vincoli di indisponibilità Il patrimonio aggredibile è più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare; Prof. Avv. Raffaele Torino

Fallimento Chi può accedervi: Impresa commerciale Presupposti: insolvenza soglie di fallibilità ammontare minimo di debiti Chi propone il rimedio: Impresa, creditori, PM Ruolo dell’AG: tribunale dichiara il fallimento tribunale, giudice delegato e curatore sono organi del fallimento Durata: Non è previsto un termine Caratteristiche essenziali: La società perde la gestione dell’impresa, che viene liquidata per soddisfare i creditori Ruolo dei creditori: Devono insinuarsi al passivo e sono soddisfatti coattivamente secondo le regole del concorso Effetti generali per i creditori: scadenza dei crediti pecuniari blocco azioni esecutive e cautelari soddisfazione in concorso

Statistiche andamento dei fallimenti Prof. Avv. Raffaele Torino

Statistiche fallimenti per forma giuridica Prof. Avv. Raffaele Torino

Statistiche fallimenti area geografica Prof. Avv. Raffaele Torino

Concordato Preventivo Chi può accedervi: Impresa commerciale Presupposti: crisi o insolvenza superamento di una soglia di fallibilità Chi propone il rimedio: Impresa Ruolo dell’AG: Tribunale, giudice delegato e commissario giudiziale sono organi del fallimento il tribunale omologa il concordato Durata: Dalla domanda alla omologazione, termine perentorio di 6 mesi (prorogabile di altri 2) Prof. Avv. Raffaele Torino

Concordato Preventivo Caratteristiche essenziali: Libertà di contenuto del piano di concordato finalizzato alla liquidazione Possibile trattamento articolato dei crediti privilegiati e loro pagamento parziale Ruolo dei creditori: Una maggioranza di creditori approva il piano vagliato dal tribunale Effetti generali per i creditori: dalla presentazione della domanda: scadenza dei crediti pecuniari blocco azioni esecutive e cautelari dopo l’omologa il piano vincola anche i creditori dissenzienti Prof. Avv. Raffaele Torino

Statistiche sul Concordato Preventivo Domande di concordato preventivo: 1.100 nell’anno 2012 (+18% rispetto al primo trimestre 2011) 473 nel primo trimestre del 2013 (+ 76% in più rispetto al 2012) Domande di concordato preventivo con riserva: 2.700 dall’entrata in vigore della riforma Prof. Avv. Raffaele Torino

Statistiche istanze di concordato post-riforma Prof. Avv. Raffaele Torino

Statistiche imprese in Concordato Preventivo Prof. Avv. Raffaele Torino

Liquidazione Coatta Amministrativa Chi può accedervi: Imprese settoriali, anche non commerciali, vigilate da autorità esterne Presupposti: insolvenza violazioni di norme o provvedimenti amministrativi pubblico interesse Chi propone il rimedio: Autorità di vigilanza Ruolo dell’AG: Tribunale accerta l’insolvenza dell’impresa Durata: Non è previsto un termine Caratteristiche essenziali: Sostituisce il fallimento per particolari attività di impresa Ruolo dei creditori: Devono chiedere l’ammissione allo stato passivo e sono soddisfatti secondo le regole del concorso Effetti generali per i creditori: effetti analoghi al fallimento: scadenza dei crediti pecuniari blocco azioni esecutive e cautelari soddisfazione in concorso Prof. Avv. Raffaele Torino

Amministrazione Straordinaria Chi può accedervi: Impresa commerciale grandissima (elevato numero di dipendenti e debiti ingentissimi) Presupposti: insolvenza; numero di dipendenti e debiti: limiti fissati dalla legge Chi propone il rimedio: Impresa, creditori, tribunale, PM Ruolo dell’AG: Tribunale dichiara insolvenza e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale in seguito, se ritiene possibile il risanamento; dichiara aperta la procedura, altrimenti dichiara il fallimento Durata: Non è previsto un termine Caratteristiche essenziali: Recupero e risanamento delle grandi realtà industriali insolventi Ruolo dei creditori: Devono insinuarsi al passivo e sono soddisfatti secondo le regole del programma di recupero Effetti generali per i creditori: effetti analoghi al fallimento: scadenza dei crediti pecuniari blocco azioni esecutive e cautelari soddisfazione in concorso

Statistiche procedure non fallimentari Prof. Avv. Raffaele Torino

Statistiche imprese non più operative Prof. Avv. Raffaele Torino

Le tre novità legislative in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento Concordato preventivo “con riserva” Riforma degli Accordi di ristrutturazione dei debiti Procedimenti di crisi da sovra indebitamento Prof. Avv. Raffaele Torino

Concordato Preventivo con riserva Art. 161, comma 6 e ss., L.F. Commi aggiunti dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dall’11 settembre 2012 e successivamente modificato dall’ art. 82, comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Prof. Avv. Raffaele Torino

Contenuto del ricorso Il debitore deve presentare con il ricorso: relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta Prof. Avv. Raffaele Torino

Mancata presentazione della proposta definitiva Quale sanzione per il mancato deposito della proposta definitiva, entro il termine assegnato dal giudice, il Tribunale convoca il debitore in camera di consiglio per la dichiarazione di inammissibilità della domanda. Su istanza dei creditori o del PM, il Tribunale dichiara il fallimento del debitore, qualora ne siano accertati i presupposti previsti dalla legge La domanda è altresì inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato . Prof. Avv. Raffaele Torino

Improcedibilità della domanda Qualora il commissario giudiziale accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode deve riferirne immediatamente al tribunale, che può dichiarare improcedibile la domanda. Su istanza dei creditori o del PM, il Tribunale dichiara il fallimento del debitore, qualora siano accertati i presupposti previsti dalla legge Prof. Avv. Raffaele Torino

Effetti della pubblicazione nel Registro delle imprese effetto inibitorio – a pena di nullità – delle iniziative esecutive o cautelari dei creditori inefficacia relativa di nuovi diritti di prelazione inefficacia retroattiva delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti alla pubblicazione Prof. Avv. Raffaele Torino

Attività del debitore Dalla data di deposito del ricorso all’apertura del concordato, il debitore può compiere: atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale atti di ordinaria amministrazione Prof. Avv. Raffaele Torino

Concordati a confronto Prof. Avv. Raffaele Torino

Accordi di ristrutturazione dei debiti Istituto introdotto con la legge n. 80 del 2005 e modificato dal D.lgs. n. 5/2006, dal D. Lgs. 169/2007 e, infine, modificato ed integrato dalla legge 134/2012. Strumento che favorisce la composizione giudiziale o stragiudiziale del contenzioso con i creditori, al fine di proseguire l’attività imprenditoriale e favorire contestualmente la soddisfazione dei creditori medesimi, anche con una riduzione dell’importo agli stessi riconosciuto. Prof. Avv. Raffaele Torino

Caratteristiche Differentemente dalle procedure concorsuali: Non vi è una fase di ammissibilità della procedura Non sono nominati di organi concorsuali Non si realizza lo spossessamento dei beni né una limitazione dei poteri di direzione e gestione dell’attività di impresa Vincolano soltanto i creditori aderenti Prof. Avv. Raffaele Torino

Presupposti Fase stragiudiziale: accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti Fase giudiziale: deposito dell’accordo dinanzi al tribunale con la richiesta di omologazione, unitamente ad una relazione dettagliata redatta da un professionista sulla idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo nei termini previsti dalla legge. Prof. Avv. Raffaele Torino

Giudizio di omologazione Il tribunale procede all’omologazione dell’accordo: se non vi sono opposizioni, previa valutazione della coerenza e completezza della relazione del professionista, esprimendo un giudizio di mera fattibilità giuridica se vi sono opposizioni, previa verifica anche dell’attendibilità sul piano fattuale dell’accordo Prof. Avv. Raffaele Torino

Accordo di ristrutturazione "con riserva” L. 134/2012 Medesimo effetto inibitorio e sospensivo delle azioni cautelari o esecutive dei creditori, depositando presso il tribunale una domanda contenente: una proposta di accordo; un’autocertificazione sulle trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti; una dichiarazione del professionista; la documentazione richiesta per presentare domanda di concordato con riserva Prof. Avv. Raffaele Torino

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio L. 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 “Sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente Prof. Avv. Raffaele Torino

Destinatari La procedura è diretta a: Debitori non assoggettabili a procedure concorsuali Debitori che non esercitano attività commerciali o che, svolgendola, non raggiungano la soglia ex art. 1 l. fall. Debitori imprenditori agricoli Debitore - Consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Prof. Avv. Raffaele Torino

Contenuto della domanda e della proposta Domanda e proposta assumono la forma del ricorso giudiziale e devono contenere: l’elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute l’elenco dei beni posseduti gli atti di disposizione effettuati negli ultimi 5 anni le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (se imprenditore) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi Alla proposta del piano del consumatore va altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi Prof. Avv. Raffaele Torino

Omologazione dell’accordo Consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione quando, risolte le contestazioni eventualmente sollevate dai creditori, ha verificato la suddetta percentuale e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti Prof. Avv. Raffaele Torino

Effetti dell’omologazione del piano Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari ed è interdetto, altresì, l’acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori e a quelli posteriori è preclusa qualsiasi iniziativa esecutiva Prof. Avv. Raffaele Torino