LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA
PREMESSA Dopo la II Guerra mondiale: Affermazione dell’idea di rigidità costituzionale Affermazione del principio di extraterritorialità dei diritti (nascita della tutela internazionale dei diritti dell’uomo)
IL RUOLO DEL CONSIGLIO D’EUROPA
LA TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI Approvazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nel 1950 Creazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte di Strasburgo)
TIPI DI RICORSI ALLA CORTE EUROPEA RICORSO INTERSTATALE: da parte di uno Stato contro un altro Stato RICORSO INDIVIDUALE: da parte di una persona contro uno Stato
PRESUPPOSTI PER IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA Qualunque individuo sottoposto alla giurisdizione di uno Stato che ha aderito alla CEDU può fare ricorso alla Corte europea per denunciare una violazione di un suo diritto fondamentale se: Si tratta di un diritto garantito dalla CEDU È denunciata una violazione personale e reale Sono stati previamente esauriti tutti i rimedi giurisdizionali interni (carattere accessorio e suppletivo del ricorso europeo)
IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA
GLI INIZI Fino al 1969 nessuna tutela comunitaria dei diritti fondamentali 1969: nella sent. Stauder la Corte di giustizia afferma: “i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza”
LE FONTI DI ISPIRAZIONE Sent. Internationale Handelsgesellschaft (1970): dalla Corte di giustizia sono tutelati i diritti fondamentali che emergono dalle tradizioni costituzionali comuni, in quanto principi generali del diritto comunitario Sent. Nold (1974): dalla Corte di giustizia sono tutelati anche i diritti fondamentali che risultano dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti a cui gli Stati membri hanno aderito, in quanto principi generali del diritto comunitario Sent. Rutili (1975): fra questi trattati internazionali una particolare importanza è assunta dalle CEDU
Gli atti delle istituzioni comunitarie ATTI SOTTOPOSTI AL SINDACATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI Gli atti delle istituzioni comunitarie Gli atti statali di attuazione del diritto comunitario (sent. Klensch, 1988) Gli atti statali comunque adottato nell’ambito coperto dal Trattato (ad esempio gli atti statali in deroga legittima al Trattato: sent. ERT, 1991)
USO DELLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI Inizialmente un uso strumentale alle esigenze del Trattato (es. sent. Hoechst – 1989 – sulle ispezioni nei locali commerciali) Poi un uso più legato a criteri maggiormente oggettivi (es. sent. D – 2001 – sulle unioni di partner dello stesso sesso)
BILANCIAMENTO FRA DIRITTI FONDAMENTALI E LIBERTA’ ECONOMICHE Inizialmente generale prevalenza delle libertà economiche (es. sent. Hoechst – 1989) Apertura verso i diritti fondamentali: Conclusioni dell’Avv. Gen. nel caso Konstantinidis – 1993 – su un problema di traslitterazione del cognome di un cittadino greco Oggi: sent. Schmidberger – 2003 (chiusura dell’autostrada del Brennero per consentire lo svolgimento di una manifestazione ambientalista)
RAPPORTI FRA LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA CORTE DI GIUSTIZIA
PROBLEMA DEL CONTRASTO INTERPRETATIVO FRA CORTI Inizialmente numerosi casi di contrasto interpretativo (ad es. sulla nozione di domicilio) Oggi la Corte di giustizia usa l’interpretazione delle norme CEDU data dalla Corte di Strasburgo e quest’ultima usa la giurisprudenza della Corte di giustizia
PROBLEMA DEL CONTROLLO ESTERNO DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA Inizialmente: tutti i ricorsi per violazione di diritti imputabili alla Comunità europea erano dichiarati inammissibili perché la Comunità non era parte della CEDU Ord. M&Co. della Commissione europea dei diritti dell’uomo (1990): i ricorsi contro atti di un’organizzazione internazionale come la CEE sono inammissibili se all’interno di tale organizzazione o diritti fondamentali ricevono una protezione equivalente a quella offerta dalla CEDU
SEGUE… Sent. Matthews della Corte europea dei diritti (1999): poiché l’Atto contestato (l’Atto sull’elezione diretta del Parlamento europeo del 1976) non è un normale atto comunitario e quindi non è sottoposto al sindacato della Corte di giustizia, il ricorso alla Corte europea è dichiarato ammissibile e giudicato fondato. Tale Atto lede il diritto di voto riconosciuto dalla CEDU.
TRATTATO DI LISBONA Art. 6, par. 2 TUE: L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite dai Trattati.
EVOLUZIONE NORMATIVA
TRATTATO DI MAASTRICHT Art. F, par. 2: L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
TRATTATO DI AMSTERDAM Art. 6: L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
SEGUE… Art. 7: introduzione di un controllo di natura politica sulla perdurante osservanza, da parte degli Stati membri, dei diritti dell’uomo Art. 46: attribuisce alla Corte di giustizia la competenza di esercitare il controllo giurisdizionale sull’attività delle istituzioni comunitarie anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Art. 49: qualifica la garanzia dei diritti fondamentali come un presupposto imprescindibile perl’adesione all’Unione di nuovi Stati.
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA Solennemente proclamata a Nizza nel 2000, inizialmente come un documento politico privo di efficacia giuridicamente vincolante Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, assume lo stesso valore giuridico dei Trattati È divisa in sei capi (dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia)
TRATTATO DI LISBONA Art. 6 TUE: L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei Trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del Titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. L’Unione aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite dai Trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte dell’Unione in quanto principi generali.
PER APPROFONDIRE M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, 2007, Cap. 1 – L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea (pag. 13-66) e Cap. 3 – La CEDU e l’Unione europea (pag. 91-144). M.E. Gennusa, La tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea: tratti di continuità e discontinuità nella giurisprudenza comunitaria, in Il Politico, 2006, n. 2