AZIONI A TUTELA DEI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI NUOVE VARIETA’ VEGETALI Avv. Vincenzo Acquafredda CONVEGNO NOVITA’ VARIETALI E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL COSTITUTORE E DEGLI AVENTI DIRITTO – STATO DELL’ARTE Cesena – 26 settembre 2012
I. Inquadramento normativo delle nuove varietà vegetali DISCIPLINA DELLE NUOVE VARIETA’ VEGETALI A livello nazionale CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE (D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 30 _ artt. 100-116) A livello comunitario Reg. CE n. 2100/94 A livello internazionale CONVENZIONE UPOV DEL 1961 SICURA EFFICACIA DEL SISTEMA DI TUTELA DEL COSTITUTORE E DEI SUOI AVENTI DIRITTO Avv. Vincenzo Acquafredda
II. Privativa del costitutore Contenuto della privativa (art. 107 CPI; art. 13 Reg. CE 2100/94) Esclusiva di produzione, riproduzione, condizionamento, offerta in vendita, vendita, esportazione, importazione, detenzione a tali fini del materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà Limiti della privativa Eccezione sperimentale e obbligo d’informazione (art. 108 CPI; art. 15 Reg. CE 2100/94) Privilegio dell’agricoltore (art. 14 Reg. CE 2100/94) Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) II. Privativa del costitutore Oggetto della tutela La nuova varietà come tale Il suo materiale di moltiplicazione Il problema che si pone: difficoltà per il costitutore di individuare eventuali usi abusivi relativi al materiale di moltiplicazione della propria varietà protetta Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) II. Privativa del costitutore La soluzione del problema (art. 107, n. 2, CPI) Ambito di tutela esteso anche ai prodotti del raccolto a condizione che: 1. siano ottenuti mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione ; 2. il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto di esclusiva in relazione al materiale di riproduzione e moltiplicazione Possibilità del costitutore di disporre di strumenti per risalire all’autore della violazione del diritto di esclusiva (rinvio) Inversione dell’onere della prova Avv. Vincenzo Acquafredda
III. Gli strumenti di tutela Diffida Enforcement Tutela doganale Procedimento cautelare Procedimento ordinario Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela Diffida Strumento di natura stragiudiziale Suo contenuto Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela Enforcement Le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (D.Lsg. 27 giugno 2003, n. 168) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia Tribunale delle Imprese (Legge n. 27/2012) Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela Enforcement Procedimento cautelare Descrizione e ATP (anche di scritture contabili, liste dei fornitori e clienti e prelievo campioni) (artt. 129 e 696 c.p.c.) Consulenza tecnica preventiva (artt. 128 e 696 bis c.p.c.) Sequestro (possibilità di esecuzione all’estero) Inibitoria (art. 131 CPI) Ritiro dal commercio (art. 131 CPI) Pubblicazione ordinanza cautelare (art. 126 CPI) Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela Enforcement Procedimento ordinario Raccolta della prova - discovery e richiesta di informazioni (artt. 121 e 121 bis CPI) Consulenza Tecnica d’Ufficio (quale ruolo dell’analisi molecolare) Nuovi criteri per la valutazione del danno (art. 125 CPI) - perdita di profitto del titolare della privativa - royalty ragionevole - retroversione degli utili del contraffattore Pubblicazione della sentenza (art. 126 CPI) In generale su competenza e recenti riforme che hanno inciso sul tempo del processo Avv. Vincenzo Acquafredda
(continua) III. Gli strumenti di tutela Tutela doganale Il Regolamento CE 1383/2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) - “merci contraffatte” (art. 2, lett. a); - “merci usurpative” (art. 2, lett. b); - “merci che ledono i diritti relativi [omissis] alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento CE n. 2100/94 del Consiglio” (art. 2, lett. c, III) Il monitoraggio doganale Avv. Vincenzo Acquafredda
IV. Legittimazione attiva Soggetti legittimati alla tutela delle nuove varietà vegetali - il costitutore - il suo avente diritto Solo il licenziatario esclusivo Avv. Vincenzo Acquafredda
V. Case study Il caso dell’insalata “ballerina” (Tribunale di Milano, sentenza 17 gennaio 2011, n. 447) Avv. Vincenzo Acquafredda
VI. La tutela delle denominazioni varietali In sintesi La denominazione della varietà non è un marchio La denominazione della varietà non può essere il marchio della varietà in quanto suo nome generico – limite dell’identità (art. 165 CPI e art. 18 Reg. CE 2100/94, comma 1) E’ possibile associare un marchio alla denominazione della varietà comunque mantenendo visibile il nome della varietà (art. 114 CPI e art. 17 Reg. CE 2100/94) Se si tratta di varietà protetta, tutela rafforzata della denominazione, oltre il limite dell’identità (art. 18 Reg. CE 2100/94, comma 3) Avv. Vincenzo Acquafredda
Grazie per l’attenzione Avv. Vincenzo Acquafredda vacquafredda@trevisancuonzo.com