D ICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Art. II Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Successioni d’impresa in un patto
Advertisements

La Costituzione e i diritti che tutela L’Assemblea costituente
Prof. Bertolami Salvatore
La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale
ESPROPRIAZIONI Sia il codice civile che la costituzione determinano il contenuto del diritto di proprietà affermando che: “il proprietario ha diritto di.
TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA INDUSTRIALE, ARTIGIANA E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
I DIRITTI FONDAMENTALI
Prof. Bertolami Salvatore
Prof. Bertolami Salvatore
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
La libertà sindacale.
Mercati finanziari Lezioni introduttive.
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
Noi facciamo la differenza Percorso svolto con i ragazzi in II e in III nellambito del progetto triennale I diritti delluomo a cura della prof.ssa C. Belcastro.
BIOETICA E COSTITUZIONE Paolo Benciolini Fondazione Lanza,
Società per azioni Le azioni (II parte) La circolazione
LA PROPRIETA’ E’ il diritto di un soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono Sino all’ ‘800 illimitato Dal ‘900 limiti ed obblighi.
Servizi pubblici economici (o di interesse economico) Tutti i servizi che: a) possono essere prodotti e distribuiti nel mercato così da trarne un profitto.
La disciplina normativa dei servizi pubblici. Cenni storici
La seconda stagione costituente
Testo unico enti locali Art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento.
ARTICOLO  2555 Nozione. [I]. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa.
Art Piccoli imprenditori
ARTICOLO 2082 Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
Le fonti del diritto Paola Bosio.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
I. I diritti pagine da 47 a 126 Roppo Vincenzo.
Diritto privato e pubblico Diritto Privato aa
LA COSTITUZIONE è la legge fondamentale di uno Stato
Fondo per lintegrazione di cittadini paesi terzi
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Diritti assoluti Proprietà Diritti reali Diritti della personalità
LA COSTITUZIONE ITALIANA PARTE PRIMA
DIRITTI DI LIBERTÀ LEZIONE 15.
La legislazione sociale lo Stato sociale (o Stato del benessere)
Stato federale Enumerazione dei poteri conferiti Stato federale
Associazione Codici Sicilia
La Costituzione Italiana
Libertà personale – art. 13
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
UN VIAGGIO NEL… Piacenza, 7 febbraio Servizio Civile Nazionale.
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Diritto Privato e Pubblico Diritto Privato aa 2013/2014
l’attività di uno Stato
“L’influenza del giusnaturalismo sull’illuminismo settecentesco”
Diritti della Personalità
I AUTONOMIA CONTRATTUALE
Decreto-legge: omogeneità dell’oggetto Art. 15, legge 400/ I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo.
Proprietà intellettuale
Espropriazione Prof.ssa Elisa Scotti.
3. STATO APPARATO E STATO COMUNITA’
Costituzione italiana Art. 3
Diritto pubblico dell’economia
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
1 Fruizione e valorizzazione (Titolo II) Capo I: Fruizione dei beni culturali  Sez. I Principi generali  Sez. II Uso dei beni culturali Capo II:Principi.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
CONTRATTO DI LOCAZIONE
I DIRITTI REALI.
Diritti, doveri, libertà
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Corso di Diritto UE Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (I)
Dott. ssa Mariasofia Houben I DIRITTI REALI DI GODIMENTO.
Diritto Pubblico dell ’ Economia Lezione V e VI La costituzione economica italiana Prof. Anna Ciammariconi.
I SEGNI DISTINTIVI Il marchio Seconda Università degli Studi di Napoli Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Modulo di Diritto commerciale.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54) Titolo I Rapporti civili (artt ) Sono qui specificate le fondamentali libertà civili e i limiti di esse.
L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Ciampino Bene Comune Nell’ottobre 2015, l’area del Muro dei Francesi, 20 ettari circa, è stata messa al riparo dagli interessi speculativi in atto con.
Transcript della presentazione:

D ICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO E DEL CITTADINO (1789) Art. II Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo vale a dire la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione Art. XVII Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esige evidentemente, e a patto d'un equo anteriore risarcimento Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 Prof.ssa D. Poletti S TATUTO A LBERTINO (1848) Art. 29 Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando linteresse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi

C ODE N APOLÉON (1804) Art. 544 La propriété est le droit di jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu quon nen fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio Prof.ssa D. Poletti C ODICE CIVILE DEL 1865 Libro II- Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni Art. 436 La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

C ODICE CIVILE DEL 1942 Libro III – Della proprietà- Titolo II- Della proprietà- Capo I - Disposizioni generali Art. 832 c.c. Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con losservanza degli obblighi stabiliti dallordinamento giuridico. Cap II - Proprietà fondiaria (artt. 840 ss.), al cui interno Sez. II (proprietà rurale), Sez. V (proprietà edilizia), Sez. IX (acque) Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio Prof.ssa D. Poletti

C OSTITUZIONE : R APPORTI ECONOMICI Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Art. 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio Prof.ssa D. Poletti

A RT. 1 P ROT. 1* CEDU ( ; E. V.: ) C ORTE DI S TRASBURGO Articolo 1 - Protezione della proprietà Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare luso dei beni in modo conforme allinteresse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. * nel testo originario della Cedu non vi era una norma sulla proprietà, perché gli Stati intendevano riservare a sé medesimi la competenza a determinare il regime giuridico dei beni Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio Prof.ssa D. Poletti A RT. 17 C ARTA DI N IZZA ( ) C ORTE DI L USSEMBURGO (C ORTE G IUSTIZIA U NIONE E UROPEA ) Capo II- +Libertà 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. Luso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dallinteresse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta.

D ICHIARAZIONE U NIVERSALE DEI D IRITTI DELL 'U OMO (A SSEMBLEA G ENERALE N.U. – 10 DICEMBRE 1948) Art. 17 Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sia personale o in comune con altri. Nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio Prof.ssa D. Poletti