AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Seminario su Levoluzione della regolamentazione comunitaria nel settore delle comunicazioni Presentazione.

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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Seminario su Levoluzione della regolamentazione comunitaria nel settore delle comunicazioni Presentazione di Filippo di Robilant Direttore del Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali Capri, martedì 15 ottobre 2002

Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali ATTIVITÀ Nellarea comunitaria: Commissione europea (DG e Comitologia) Consiglio dei Ministri (Gruppi di lavoro) Parlamento europeo 1

Nellarea internazionale: OCSE ITU CEPT G8 Consiglio dEuropa A livello associativo: IRG EPRA Réseau Mediterraneo 2

Un negoziato articolato e complesso: le tappe fondamentali 1999: Consultazione pubblica (c.d Review) Luglio 2000: la Commissione presenta una proposta di direttiva quadro, in base alla procedura di co-decisione (art. 251 del Trattato CE). La proposta di DQ è integrata da quattro proposte di direttiva c.d. darmonizzazione (autorizzazioni, accesso, servizio universale, protezione dati); un regolamento (ULL); una Decisione (Spettro Radio); una direttiva sulla concorrenza nei mercati. Marzo 2001: il PE adotta le proposte di direttive in prima lettura; 1

Settembre 2001: posizione comune del Consiglio sulle proposte di direttive modificate; Dicembre 2001: il PE adotta le proposte di direttive in seconda lettura; Febbraio 2002: il Consiglio adotta le direttive; Aprile 2002: pubblicazione sulla G.U.C.E. (15 mesi per la trasposizione: luglio 2003) Il pacchetto normativo sarà successivamente integrato da due decisioni della Commissione (istituzione del Gruppo dei Regolatori europei e del Comitato Radiospettro), da Linee direttrici per lanalisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato e da una Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi. 2

IL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE TRE PRINCIPI FONDAMENTALI: 1.PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA; 2.PRINCIPIO DELLA CONVERGENZA; 3.PRINCIPIO DELLINDIPENDENZA.

La direttiva quadro: i punti più controversi Art. 4 (Diritto di Ricorso) Artt. 6 e 7 (Consultazioni e Consolidamento del Mercato interno) Art. 9 (Gestione delle radiofrequenze) Artt. 14, 15 e 16 (SMP, definizione e analisi dei mercati) Decisione sullistituzione dellERG (European Regulators Group)

ART. 4: diritto di ricorso Pur salvaguardando il sacrosanto diritto di ricorso, lorganismo dappello non deve necessariamente entrare nei fatti e nel merito di un provvedimento, ma solo tenerne debitamente conto. In attesa della sentenza, rimane in vigore la decisione dellANR.

ART. 6 e 7: consultazioni e consolidamento del mercato interno In nome dellarmonizzazione del mercato interno, la Commissione potrà esercitare un potere di veto su progetti di decisioni delle ANR il cui ambito, i.a., riguarda: art. 14 (imprese che dispongono di un significativo potere di mercato), art. 15 (procedura per la definizione dei mercati) e art. 16 (procedura per lanalisi del mercato) della DQ; 1

art. 5 (poteri e competenze delle Autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e interconnessione), art. 7 (riesame degli obblighi precedenti in materia daccesso e di interconnessione) e art. 8 (imposizione, modifica o revoca degli obblighi) della DA; art. 16 (riesame degli obblighi) della DSU. 2

ART. 9: gestione delle radiofrequenze Valorizzare il mercato secondario consentendo alle imprese di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze senza restrizioni (eccetto gli obblighi di notifica e la conformità delle procedure stabilite dallANR).

ARTT. 14, 15 e 16: definizione di NFM e di mercati NFM: non più basata su soglia percentuale (25%) ma sul concetto di dominanza o dominanza congiunta. Linee guida per lanalisi del mercato e la valutazione di NFM. Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi. 1

Le ANR, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le linee guida, definiranno i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella Raccomandazione, le ANR applicano la procedura dellart. 7. Qualora una ANR accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa individua le imprese che dispongono di NFM conformemente allart

Istituzione dellERG Gruppo dei Regolatori europei Composto dai Capi delle ANR responsabili per lattuazione della regolamentazione (Ministeri? Autorità Antitrust? Altre Autorità di settore?); ruolo consultivo per il consolidamento del mercato interno; 1

Segreteria permanente (di soli funzionari della Commissione oppure possibilità di distaccare personale delle ANR?); partecipazione non legalmente obbligatoria; Relazione Annuale; prima riunione: 25 ottobre a Bruxelles (approvazione del Regolamento). 2