FINANZIARIA 2008 Le novità IVA
Novità relative ai telefoni cellulari ANTE FINANZIARIA Detraibilità Iva sulle spese relative ai telefoni cellulari Art. 19-bis 1, lett. g) Limitata al 50% Tranne Imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo Detraibilità al 100%
Novità relative ai telefoni cellulari dal 1 Gennaio 2008 Art. 1, comma 261, lett. e), n. 3), Finanziaria 2008 Art. 19-bis 1, lett. g) novità L’Iva assolta sulle spese relative a telefoni cellulari è detraibile secondo l’uso effettivo nell’attività dell’ impresa, dell’arte o professione ABROGATA Non più detraibilità imitata al 50% I cellulari si possono detrarre anche nella misura del 100% qualora se ne faccia un uso esclusivamente aziendale Attenzione: controlli fiscali concentrati sui soggetti che detraggono l’IVA sui cellulari per più del 50% (art.1 c. 255)
Novità relative ai telefoni cellulari ATTENZIONE Art. 3 DPR 633: Se iva detratta a monte, uso personale o messa a disposizione a titolo gratuito costituisce prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del valore normale Ma Art. 1, comma 261, lett. a), Finanziaria 2008 Esclude la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi imponibili Iva, l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti dei telefoni cellulari se… …è stata detratta una quota dell’imposta per l’acquisto (anche in leasing o noleggio) e per le spese di gestione non superiore alla misura in cui i beni sono stati utilizzati per fini diversi da quelli privati (ossia professionali); 4
Novità in tema di veicoli stradali a motore dal 28 giugno 2007 Art. 1, comma 261, lett. e), Finanziaria 2008 Art. 19-bis 1, lett. c) Acquisto di veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa, arte o professione Detraibilità limitata al 40% ECCETTO veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per agenti e rappresentanti di commercio Resta l’indetraibilità oggettiva per i motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c. Adeguamento Decisione UE del 18 giugno 2007 5
Novità in tema di veicoli stradali a motore dal 28 giugno 2007 Art. 1, comma 261, lett. e), Finanziaria 2008 Art. 19-bis 1, lett. d) L’iva sull’acquisto di: Carburanti e lubrificanti; Prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto, manodopera e simili ; E’ detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’imposta sull’acquisto dei veicoli; Prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, Compresi i pedaggi autostradali
Novità in tema di veicoli stradali a motore Art. 1, comma 261, lett. a), Finanziaria 2008 Esclude la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi imponibili Iva, l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti dei veicoli stradali a motore… …per i quali, all’atto dell’acquisto (anche sulla base di contratti di locazione semplice, leasing o noleggio) sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40% dal 28 giugno 2007 7
Novità in materia di base imponibile Iva Art. 1, comma 261, lett. c) e d) Finanziaria 2008 art. 13, comma 3 Determinazione della base imponibile in alcuni casi particolari: Operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale il diritto alla detrazione è limitato a) 19 c. 5 Cioè Contribuente che esercita sia attività che da luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione, sia ad attività che danno luogo ad operazioni esenti (art. 10) Pro-rata Inoltre
Novità in materia di base imponibile Iva L’operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; Allora Valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore Base imponibile Operazioni tra Parti “correlate” Valore normale Direttiva 2006/112/CE: norma antielusiva In deroga rispetto alla regola del CORRISPETTIVO Art. 13, c. 1 9
Novità in materia di base imponibile Iva Veicoli e cellulari messi a disposizione dei dipendenti Valore normale dei beni e dei servizi se il corrispettivo dovuto è inferiore a tale valore Base imponibile In deroga rispetto alla regola del CORRISPETTIVO Art. 13, c. 1
Novità in materia di base imponibile Iva Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva c) (%) di detraibilità X Importo determinato ai sensi dei commi 1-2, art. 13 Base imponibile
Novità in materia di base imponibile Iva Valore normale Art 14, c. 3-4 Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi; Art 14, c. 3 Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa; Art 14, c. 4
Novità in materia di base imponibile Iva Art. 1, comma 261, lett. d) Finanziaria 2008 art. 14 Agli effetti del terzo comma dell’art. 13 Se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell’attività propria dell’ impresa … Il valore normale è determinato secondo le regole ordinarie Art 14, c. 3-4 Altrimenti ...
Novità in materia di base imponibile Iva Il valore normale è costituito: Per le cessioni di beni: Prezzo acquisto Per le prestazioni di servizi: Spese sostenute Per le auto messe a disposizione dei dipendenti Il valore normale è determinato secondo l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir 30% importo determinato sulla base delle tabelle ACI
Le novità in materia di base imponibile Iva decorrono dal 1 marzo 2008 Decorrenze Comma 264, Finanziaria 2008 Le novità in materia di base imponibile Iva decorrono dal 1 marzo 2008
Detrazione Iva per partecipazione a congressi Finanziaria 2007 (art. 1, c. 304-305) Art. 19-bis 1, c. 1, lett. e) La modifica del 2007 da la possibilità ai professionisti e imprese di detrarre l’Iva relativa: “alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi, convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi”; Le agenzie di viaggio e i tour operator, applicando un regime speciale, non potevano esporre, nei confronti dei clienti, l’Iva in fattura … Di conseguenza …
Detrazione Iva per partecipazione a congressi Il cliente, soggetto passivo di imposta, che acquistava i pacchetti congressuali dall’agenzia di viaggio per partecipare a convegni congressi e simili, non poteva in alcun modo detrarre l’Iva … Mentre … Il cliente che acquistava lo stesso servizio direttamente dall’albergatore oppure dal ristoratore poteva detrarre l’Iva Forte distorsione della concorrenza tra operatori economici diversi!
Novità per le agenzie di viaggio e turismo Art. 1, comma 77, Finanziaria 2008 nuovo c. 8-bis, art. 74-ter Le Agenzie di viaggio e turismo Per le prestazioni di organizzazioni convegni, congressi e simili … … Possono applicare il regime ordinario Iva In luogo del regime speciale del margine Si sana la disparità di trattamento relativa alla tipologia di operatore economico che fornisce il servizio
Novità per le agenzie di viaggio e turismo In caso di applicazione del regime ordinario, le agenzie di viaggi e turismo a. Possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori; Se si tratta di operazioni a diretto vantaggio del cliente
Novità per le agenzie di viaggio e turismo Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile per le prestazioni in relazione alle quali le agenzie optano per il regime ordinario … b. Salvo obbligo di registrazione separata in contabilità nel caso in cui si applichi sia il regime ordinario che il regime speciale del margine; Serve il nulla osta UE
Art. 1, comma 63-64 Finanziaria 2008 IVA di gruppo Art. 1, comma 63-64 Finanziaria 2008 art. 73, ultimo comma, D.p.r. 633/72 Liquidazione Iva di gruppo Non sarà più possibile utilizzare le posizioni creditorie generate dalle imprese in periodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo Iva decorrenza A partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all’anno 2008
IVA di gruppo Esempio Anno 1 Anno 2 Anno 3 Soc. B (no iva gruppo) Soc. C (no iva gruppo) Soc. B (controllante) Soc. C (controllata) Soc. A (controllante) Soc. B (controllata) Non è possibile far confluire nei calcoli compensativi le eccedenze delle singole società dell’anno 1 nell’anno 2 e le eccedenze di gruppo dell’anno 2 nell’anno 3 22
Reverse charge Che cosa è? Il reverse charge è un meccanismo che inverte la posizione del debitore di imposta che diventa il committente del servizio o l’acquirente del bene al posto del prestatore o del cedente; A chi si applica? Alle cessioni di materiali di recupero, oro industriale e argento puro, oro da investimento (con opzione per l’imponibilità), prestazioni di servizi resi da subappltatori (edilizia); cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali imponibili per opzione o effettuate nei confronti di soggetti con limitato diritto alla detrazione; prestazioni immateriali rese da non residenti nei confronti di operatori nazionali; commercio transfrontaliero di energia; Art 17 e 74, Decreto iva Segue …
Reverse charge: immobili strumentali Applicazione del Reverse charge Dal 1 marzo 2008 Art. 1, comma 156, Finanziaria 2008 Art. 17, c. 6, Decreto Iva Applicazione del Reverse charge novità Alle cessioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti Iva con limitato diritto alla detrazione (pari o inferiore al 25%) Obbligatoriamente assoggettati ad Iva ex. Art. 10, 8-ter, lett. b), Decreto Iva E Segue …
Reverse charge: immobili strumentali Restano escluse dal reverse charge le cessioni di fabbricati strumentali effettuate dalle imprese costruttrici o da chi ha eseguito interventi di Recupero entro 4 anni Fermo restando … Applicazione del Reverse charge Alle cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione ex. Art. 10, 8-ter, lett. d), Decreto Iva Peraltro … Già prevista dal decreto 25 maggio 2007 per le operazioni effettuate dal 1 ottobre 2007
Reverse charge: general contractor Dal 1 febbraio 2008 Art. 1, commi 162-163, Finanziaria 2008 Art. 17, c. 6, lett. a) Decreto Iva Reverse charge ESCLUSO! Per i servizi resi (da terzi) nei confronti del general contractor Soggetto cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori e che può eseguirli direttamente oppure mediante affidamento a terzi (appalti pubblici) Normale disciplina di fatturazione
Reverse charge: sanzioni Art. 1, comma 155, Finanziaria 2008 c.9-bis, art. 6 D.lgs. 471/1997 Errata applicazione del reverse charge Previste nuove sanzioni Più leggere! Favor rei? Per le violazioni che non causano un danno economico all’erario Cioè Formali!
Reverse charge: sanzioni Soggetto Cessionario o committente Violazione Mancato assolvimento dell’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi connessa all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile Sanzione Da 100 al 200% dell’imposta non assolta con un minimo di 258 euro
Reverse charge: sanzioni Responsabilità solidale Soggetto Cedente o prestatore Violazione Addebito irregolare dell’imposta in fattura senza averne effettuato il versamento Sanzione Da 100 al 200% dell’imposta non assolta con un minimo di 258 euro. Responsabilità solidale
Reverse charge: sanzioni Riduzione delle sanzioni Soggetto Cessionario/committente o Cedente o prestatore Violazione Irregolare applicazione del reverse charge, ma regolare assolvimento dell’imposta Fermo restando il diritto alla detrazione Sanzione 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di 258 euro e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma Responsabilità solidale
Reverse charge: sanzioni Soggetto Cedente o prestatore Violazione Mancata emissione della fattura soggetta a reverse charge Sanzione Dal 5 al 10% dell’imponibile non fatturato. Il cessionario o committente è obbligato a regolarizzare l’omissione applicando, comunque il meccanismo del reverse charge
Attività di carattere ausiliario dal 1 gennaio 2008 Art. 1, comma 262, Finanziaria 2008 Art. 6, L. 133/1999, c. 1-3-bis) Abrogato! Stabiliva l’esenzione da Iva per le prestazioni di carattere ausiliario Rese nell’ambito di gruppi bancari, assicurativi, gruppi tra imprese che svolgono in maniera preponderante attività esenti, nonché prestazioni rese – nei confronti delle proprie consorziate – da consorzi tra banche e da consorzi tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi; Motivo esenzione Non pregiudicare operazioni di esternalizzazione dei servizi
Prestazioni di servizi: consorzi Dal 1 luglio 2008 Art. 1, comma 261, lett. b), Finanziaria 2008 Art. 10 Decreto Iva Esenzione mantenuta Per le prestazioni rese dai consorzi Non solo ausiliarie A condizione che … … nel triennio solare precedente, la % di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10% e … I corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse