Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Parte I Le fonti del diritto Parte II Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 Parte III Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94 Parte IV Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province autonome su formazione Parte V Cassazione e massima sicurezza tecnologicamente fattibile Avv. Francesca Silvestrini

Parte I Principio di gerarchia delle fonti FONTI PRIMARIE costituzione, leggi costituzionali, atti legislativi (decreti legge - leggi di conversione leggi delega - decreti legislativi ) Direttive e regolamenti comunitari FONTI SECONDARIE (regolamenti, decreti, circolari)

Art.32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art.41 Costituzione L’iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 118 Trattato istitutivo CEE Trattato di Amsterdam ratificato con L.16.06.98 n.209: Art. 136 - La Comunità e gli Stati membri … hanno come obiettivi… il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta … una protezione sociale adeguata; Art. 137 - Per conseguire gli obiettivi previsti nell’art. 136, la Comunità sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: - miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. A Tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Art. 140 - Per conseguire gli obiettivi dell’art. 136, la Commissione incoraggia la cooperazione degli Stati membri, in particolare nelle materie riguardanti…la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

NORMATIVA SPECIALE D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 547/55 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE/89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/269/CEE/ 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

DECRETI MINISTERIALI D.M. 16 gennaio 1997 D.M. 10 marzo 1998 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro D.M. 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs 626/94.

DECRETI MINISTERIALI D.M. 14 giugno 2000 n. 284 Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/91, n. 626/94 e n. 242/96 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell’ambito del Ministero della Difesa “Restano disciplinate dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle forze armate”.

CIRCOLARI Circolare n.102/95 del 7 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. Prime direttive per l'applicazione". Circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. Chiarimenti". Circolare n. 10 del 13/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, recante modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Circolare n. 89 del 27/06/1996 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione

Principi costituzionali in materia penale Art 27 Cost. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Art. 25 Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 1 cod. pen. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite. - Principio di legalità - Principio di tassatività - Principio di non retroattività

Parte II Novità introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 Principio della “circolarità della sicurezza” Introduzione delle nuove figure professionali Prevenzione nella valutazione dei rischi (documento aggiornamento dinamico)

D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 Ambito di applicazione: Tutti i settori di attività pubblici e privati in cui venga svolta attività di lavoro subordinato e Le forze armate, di polizia, protezione civile ed altri, tenendo conto delle particolari esigenze di servizio individuate con decreto del Ministro competente di concerto con lavoro, sanità e funzione pubblica

D.M. n. 284/2000 Individuazione di particolari esigenze: a) Collaudi, Certificazioni (es. personale A.D. con requisiti culturali) b) Attività di vigilanza: - attività riservate o operative - classificazione notificata da M.D. - personale militare e civile di A.D. c) Normativa tecnico- militare: - attività e luoghi compiti istituzionali (impiego forza, addestramento, ecc.) - segreto di Stato d) Medico competente: Ufficiali medici

Misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori Art. 3 D.Lgs. 626/94 Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza; Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile; Riduzione dei rischi alla fonte; Programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.

I Soggetti responsabili 1. Datore di Lavoro:poteri di spesa e gestionali massima autonomia decisionale 2. Dirigenti: elevata qualificazione professionale attività di organizzazione 3. Preposti: elevata qualificazione tecnica compiti di istruzione, coordinamento e controllo

Datore di Lavoro Organizzazione del lavoro e natura dei rischi Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali designa : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione nomina - il medico competente

Datore di Lavoro Decreto Ministero Difesa del 01.02.97 La figura giuridica del Datore di Lavoro richiamata dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni ha per corrispettivo l’amministrazione Difesa. L’amministrazione Difesa si immedesima organicamente con i responsabili ai vari livelli delle attività produttive. Il Dirigente Territoriale è l’Autorità a livello Centrale e/o Territoriale con compiti di gestione finanziaria delle risorse e con responsabilità in ordine alla organizzazione e gestione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi. Il Dirigente Periferico è il Comandante, Direttore di Ente deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate con responsabilità in ordine alla esatta applicazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e della valutazione dei rischi nell’ambito delle strutture militari

Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti Art. 4 D.Lgs. 626/94 Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza: 1. Organizzazione del lavoro 2. Formazione ed informazione 3. Consultazione con R.S.L.

Obblighi dei preposti Art. 4 D.Lgs. 626/94 Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai datori di lavoro dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Obblighi dei lavoratori Art. 5 D.Lgs. 626/94 Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione individuale Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Art 8 D. Lgs

Medico competente Art. 17 D.Lgs. 626/94

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 18 D.Lgs. 626/94

R. L. S. Linee guida per la definizione di R. L. S R.L.S. Linee guida per la definizione di R.L.S. Militare Provvedimento S.G.D.13.05.03 Nominato dal Comandante - Direttore dell’Ente su proposta non vincolante del COBAR dell’Ente (previa proposta di 3, 6, 12 nominativi in possesso dei prescritti requisiti)

Aziende (Unità Produttive) Numero dipendenti Sino a 200 Da 201 a 1.000 Oltre 1.000 Numero minimo RLS 1 3 6

Art. 11 Riunione Periodica 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di di una apposita riunione.

Progettisti, Fornitori ed installatori Art. 6 D. Lgs Progettisti, Fornitori ed installatori Art. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza e disposizioni legislative Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine, attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni beni Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali di sicurezza Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione

Contratto di appalto Art. 7 D. Lgs Contratto di appalto Art. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno dell’unità produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza, promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro. Datore di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina gli interventi. Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e lavoratore autonomo

Responsabile dei lavori Incaricato dal committente ai fini della: progettazione, esecuzione, e controllo dell’esecuzione dell’opera. Assume una funzione di direzione generale sull’attività del cantiere e sull’andamento dei lavori

Cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 494/96 e D.Lgs.528/99

Cantieri temporanei e mobili Requisiti dei coordinatori in materia di sicurezza e salute

Cantieri temporanei e mobili Adempimenti dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute Coordinatore per la progettazione Redige piano di sicurezza e coordinamento Predispone fascicolo del cantiere Coordinatore per l’esecuzione Verifica applicazione piano di sicurezza e coordinamento e l’idoneità piani operativi Organizza e verifica coordinamento tra imprese e RLS Contesta per iscritto nei confronti dell’appaltatore violazioni del piano di sicurezza e coordinamento e segnala a Committente/Responsabile Lavori Sospende se pericolo grave ed imminente direttamente constatato

Cantieri temporanei e mobili Adempimenti Committente: Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coord. Per la progettazione che contiene la valutazione rischi, procedure, con stima dei costi. Fascicolo con le caratteristiche del cantiere redatto dal Coor. per la progettazione Notifica preliminare agli Organi di vigilanza territoriali ad opera del committente o responsabile lavori Verifica rispetto dei piani di sicurezza modifica piani di sicurezza e sospensione lavori ad opera del Coor. per l’esecuzione

Cantieri temporanei e mobili Adempimenti Imprese Esecutrici: Piano operativo redatto dalle imprese esecutrici e trasmesso al Coord. Esecuzione primo proprio lavoro che contiene valutazione dei rischi, procedure. Proposte di modifiche al piano di sicurezza e coordinamento senza variazione dei costi Consultazione preventiva con R.L.S.

Organi di vigilanza Art.23 D.Lgs. 626/94 Asl Ispettorati del lavoro Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato Regioni, Province autonome Uffici di sanità aerea e marittima Servizi sanitari e tecnici per le forze armate e le forze di polizia in aree riservate

Organi di vigilanza Competenze: Asl: Competenza generale su tutti gli aspetti di prevenzione e protezione Ispettorati del lavoro: a) Compiti di vigilanza su rischi particolari (costruzioni, radioprotezioni e impianti ferroviari);B) Con Organi periferici del Ministero dell’Industria svolgono compiti attribuiti dal D.Lgs. 472/92 in tema di DPI e dal d.P.R. 459/96 per le macchine e dal D.Lgs. 6262/96 per materiale elettrico in bassa tensione

Organi di vigilanza Competenze: Corpo dei Vigili del fuoco: Compiti di vigilanza ex art 23 del D.Lgs 626/94 Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato e uffici periferici: Attività di vigilanza sulle sostanze minerali di prima categoria di cui al R.D. 1443/27 Regioni e Province autonome: Giurisdizione sulle attività estrattive di sostanze minerali di seconda categoria ex R.D. 1443/27 e delle acque minerali termali ex art. D.Lgs 624/96; Coltivazione e utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale ex art. 8 L. 896/86

Organi di vigilanza Competenze: Uffici di sanità aerea e marittima: Competenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro nell’ambito portuale ed aeroportuale e per i lavoratori a bordo di navi e aerei art. 23 D.Lgs. 626/94 Servizi sanitari e tecnici per le forze armate e le forze di polizia in aree riservate: Competenze nell’aree riservate o operative e per altri ambiti da individuarsi con decreto art.23 D.Lgs 626/94

Organi di vigilanza Competenze Ufficiale di polizia giudiziaria: Munito di tesserino di riconoscimento ha poteri di accesso, prescrizione, diffida e disposizione

Meccanismo sanzionatorio introdotto dal D. Lg. s n Meccanismo sanzionatorio introdotto dal D.Lg.s n. 758/94 di tipo sequenziale Accertamento della contravvenzione Prescrizione a fini di regolarizzazione Verifica Pagamento (c.d.oblazione amministrativa) Estinzione del reato

Meccanismo sanzionatorio introdotto dal D. Lg. s n Meccanismo sanzionatorio introdotto dal D.Lg.s n. 758/94 di tipo sequenziale 1. Nel caso in cui la verifica da parte dell’organo di vigilanza è negativa: Si dà comunicazione al P.M. Il processo penale riprende il suo corso. 2. Nel caso in cui la verifica da parte dell’organo di vigilanza è positiva, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrativa nel termine di trenta giorni e viene data comunicazione al P.M. che dovrà richiedere l’archiviazione al GIP in quanto: L’adempimento alla prescrizione nei termini B. Il pagamento della somma dovuta Determinano l’estinzione del reato.

Parte III Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94 D.Lgs. n. 66/2000 in materia di protezione per il rischio cancerogeno e mutageno D.Lgs. n.195/2006 in materia di protezione per il rischio all’esposizione al rumore D.Lgs. n.187/2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche D.Lgs. n.257/2006 in materia di protezione dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto D.Lgs n. 25/2002 in materia di protezione dei lavoratori dagli agenti chimici DM 26 febbraio 2004 Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici

Modifiche e varianti del D. Lgs. n. 626/94 introdotte dal D. Lgs. n Modifiche e varianti del D.Lgs. n.626/94 introdotte dal D.Lgs. n. 195/2003 sulla figura del RSPP Titolo di studio minimo: Diploma di istruzione secondaria superiore Attestato di frequenza, con verifica apprendimento, a specifici corsi di formazione Esenzione per laurea triennale in Ingegneria della sicurezza e protezione o di Scienze della sicurezza e protezione o di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Aggiornamento con cadenza quinquennale o secondo gli accordi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Parte IV Accordi Conferenza Stato-Regioni e Province autonome su formazione Destinatari con esperienza RSPP e ASPP Esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo Destinatari senza esperienza RSPP e ASPP

Disciplina transitoria Soggetti Titolo di Studio minimo Corso di formazione Norma Designati almeno 6 mesi prima entrata in vigore (13.08.03) Non previsto Entro un anno dall’entrata in vigore devono conseguire attestato di frequenza del corso di cui alla disciplina ordinaria Art. 3 comma 1 Non designati 6 mesi prima dell’entrata in vigore e sino alla istituzione dei corsi di formazione abilitanti Diploma di istruzione secondaria superiore Frequenza a corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici idonei dalle Regioni aventi i requisiti minimi di formazione ex art. 3 D.M. 16.01.97 Art. 3 comma 2

Articolazione dei percorsi formativi Numero partecipanti (max 30 unità) Registro presenza (Max 10 % assenze del monte orario) Modulo A Corso base per funzioni RSPP e ASPP di 28 ore La frequenza vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito formativo permanente

Articolazione dei percorsi formativi Numero partecipanti (max 30 unità) Registro presenza Max 10 % assenze del monte orario Modulo B Corso di Specializzazione per RSPP e ASPP adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro da 12 a 68 ore

Articolazione dei percorsi formativi Numero partecipanti (max 30 unità) Registro presenza (Max 10 % assenze del monte orario) Modulo C Corso di specializzazione per soli RSPP su: -prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico sociale -organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative -tecniche di comunicazione e relazioni sindacali

Parte V Cassazione e massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Cass. Civile sez. lav. sent. 653 del 23/1/99 Ai sensi dell'art. 2087 il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall'ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rilevino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica. La previsione dell'obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all'imprenditore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso, con la conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di causalità tra infortunio (o la malattia) e un comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore ma occorrendo o una di lui condotta dolosa, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro

Cass. Sez. lavoro sent. 2035 del 23/2/95 La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art. 2087 cc. In base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; rispetto alla norma suddetta, che impone un obbligo generale di diligenza – la cui violazione determina la responsabilità del datore di lavoro sul quale incombe l’onere di provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione necessarie e che l’infortunio non è casualmente ricollegabile alla inosservanza di tale obbligo – le disposizioni legislative in tema di prevenzione di infortuni, quali il DPR 164/56 relativo alla materia delle costruzioni, hanno carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro inosservanza non esaurisce il generale dovere di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti.

Cass. Pen. sez. IV 3 novembre 1998 n. 11424 Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.

Cass. Pen. sez. IV Sent. 523 del 28/01/97 In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (d.P.R. 22 aprile 1955 n. 547), non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l'imprenditore che, dopo l'avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell'uso dei suddetti strumenti di lavoro (nella specie: il manovratore della gru), non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilità dell'imprenditore potendosi ritenere che l'infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo "alter ego" - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa - anche eventualmente di spesa o di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo - per l'adeguamento e l'uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti.

Cassazione e dovere di vigilanza

Cass. Pen. Sez. IV 3 novembre 1998 Solo sul presupposto dell’osservanza della normativa antinfortunistica si può porre la questione dell’esonero da responsabilità del destinatario di essa, in dipendenza di una - pur nell’attuazione delle misure di sicurezza - non ipotizzabile, e quindi non prevedibile, imprudente condotta del lavoratore

Cass. Sez. IV 18 maggio 1999 Il datore di lavoro non può delegare al lavoratore medesimo e ai suoi compagni i compiti di vigilanza e controllo ai fini antinfortunistici, quando questi stessi eseguono materialmente l’attività lavorativa (fenomeno dell’impotenza di controllo), a nulla rilevando la specifica competenza del lavoratore e la circostanza che lo stesso fosse coadiuvato da altri operai...

Cass. Pen. Sez. IV 9 marzo 1999 n. 3181 Il comportamento anomalo del lavoratore interrompe il nesso causale tra colpa del datore di lavoro (che non ha osservato le norme di sicurezza) ed evento solo quando risulti che esso abbia dato autonoma efficienza nella produzione del fatto, cioè quando l’imprudenza del dipendente avrebbe comunque determinato l’accaduto, se anche vi fosse stato rispetto della normativa infortunistica.

Cassazione e interruzione del nesso causale

Cass. Pen. Sez. IV del 17/1/91 In tema di infortuni sul lavoro, l’interruzione del nesso di causalità tra condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento si verifica solo quando il prestatore d’opera ponga in essere di sua iniziativa un comportamento anomalo, non rientrante nelle fasi delle lavorazioni affidategli ma non anche quando questi si limiti a serbare la condotta imprudente, in previsione del quale sono appunto stabilite dalla legge le misure antinfortunistiche.

Cass. Pen. Sez. IV 3 novembre 1998 n. 11481 La condotta non anomala né eccezionale di un dipendente non può essere tale da consentire una valutazione della stessa quale regola di condotta ordinaria e tale da integrare una colpa del responsabile della sicurezza in caso di infortunio del lavoratore. Rileva in tale senso il criterio dell’esigibilità del comportamento nel senso che qualora la condotta richiesta non sia esperibile (inesigibile) non potrà ravvisarsi alcuna colpa. Il responsabile dell’organizzazione e della sicurezza del lavoro deve poter contare sull’adempimento diligente delle regole di condotta dei lavoratori, qualora abbia assicurato complete misure di sicurezza e un’adeguata informazione ed organizzazione del lavoro.

Cass. sez. lavoro sent. 1331 del 17/02/1999 Poiche' gli obblighi che l'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non e' sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l'imprenditore e' esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità' ed eccezionalita' rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie e' stata cassata la sentenza di merito che non aveva motivato sull'incidenza, nella causazione dell'infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scarico dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion , aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo).

Cassazione e la delega

Cass. Pen. Sez. III 19 febbraio 1999 n. 4003 La delega di compiti di vigilanza e controllo ad altri soggetti esclude la responsabilità penale del legale rappresentante. La rilevanza penale della delega è subordinata ad alcune specifiche condizioni, tra le quali: complessità organizzativa e gestionale tale da giustificare il decentramento delle funzioni; la formulazione specifica e puntuale del contenuto della delega; idoneità tecnica del delegato e divieto di indebita ingerenza da parte del delegante. In assenza di questi requisiti la delega si ritiene implicitamente revocata.

Cass. Pen. sez. IV Sent. 5780 del 17/06/97 In tema di misure antinfortunistiche il datore di lavoro può delegare i compiti che gli spettano ad altri, purché sia tecnicamente capace: ricorre tale condizione nel caso in cui il delegato sia persona specializzata e sia stata posta con atto certo ed inequivoco al vertice della Unita' di sicurezza, igiene ambientale ed antinquinamento dello stabilimento con l'attribuzione di ampi, dettagliati e specifici poteri e con l'obbligo, posto agli altri dirigenti, di mantenere i necessari collegamenti con l'Unita' per le implicazioni relative al personale in materia di sicurezza.

Cass. Pen. Sez. IV 26 agosto 1999 Sia pure con le deroghe elencate nell’art. 1, comma 4 ter del D.Lgs. 626/94, detta disciplina non esclude la possibilità di delega, anche se non ne enuclea i requisiti per avere efficacia liberatoria e traslativa. Occorre allora fare riferimento ai principi giurisprudenziali, in particolare: alla dimensione dell’azienda, avuto riguardo alla complessità dell’organizzazione e al numero dei dipendenti addetti; al conferimento della stessa ad un soggetto munito di conoscenze tecniche occorrenti, dotato di mezzi finanziari autonomi e collocato, quale direttore di stabilimento, in posizione strategica per gli ulteriori specifici compiti affidatigli

Cass. Pen. Sez.III 27 gennaio 1999 n. 1142 3/29/2017 Cass. Pen. Sez.III 27 gennaio 1999 n. 1142 Dal regime sanzionatorio dell’art. 90 del D.Lgs 626/94 si evince che grava sul preposto, nell’alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta) siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra. Sicché versa in colpa il preposto che abbia mantenuto in funzione macchinari non sicuri perché privi di dispositivi di protezione

Cassazione e preposto

Cass. Pen. sez. IV Sent. 3602 del 23/03/98 In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per se' e per gli altri.

Cass. Sez. III 18 aprile 1998 Gli obblighi di coordinamento e cooperazione che l’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 616/94 pone a carico del datore di lavoro committente non riguardano i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. Tuttavia sussiste la colpa generica laddove non si sia vigilato e non si sia intervenuti preventivamente per ovviare alle situazioni di oggettivo pericolo per il lavoratore

Cassazione e datore di lavoro committente

Cass. Pen. Sez. IV 18 gennaio 1999 n. 516 In materia prevenzionale, il titolare della società appaltante e il direttore tecnico di cantiere sono responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore dipendente di altra ditta appaltatrice dei lavori, se sia provata la simulazione del contratto di appaltatrice di appalto e la finalità meramente intermediatrice di manodopera. La reale natura del rapporto di lavoro può essere valutata in base a dichiarazioni testimoniali, alla struttura organizzativa della ditta appaltatrice e alla interpretazione delle scritture e della documentazione intercorsa tra le parti di causa.

Cass. Pen. Sez. III 21 novembre 1997 Con l’introduzione del D. Lgs. 626/94 non si è prodotta alcuna cesura con la disciplina precedente ma si sono ampliati e potenziati gli obblighi precedenti in una mutata impostazione del modo con cui affrontare le tematiche della sicurezza e della prevenzione sul lavoro