IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi. FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in.

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IL RIENTRO DEI CAPITALI Studio Tosi

FONTI D.L. 25 Settembre 2001 n.350 n relativa relazione di accompagnamento n modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione n Circ. Min. n.85 del n decreti attuativi (modelli di dichiarazione, titoli a rendimento ridotto, ecc.) n Circolare ABI

FINALITA Finalità principale n far rientrare capitali per esigenze di politica economica Finalità secondarie n gettito immediato dellimposta sostitutiva (2000 miliardi di Lire) n maggior gettito tributario futuro in conseguenza della tassazione dei redditi dei capitali rimpatriati

Quelli derivanti da: n esportazione clandestina n evasione fiscale QUALI CAPITALI?

PREMESSE La legge riguarda n capitali detenuti allestero almeno al 01 Agosto 2001 (rimpatrio) o al 27 Settembre 2001 (regolarizzazione) n che vengono rimpatriati o regolarizzati nel periodo 01/11/ /02/2002

SOGGETTI INTERESSATI n Persone fisiche, imprenditori o non imprenditori n enti non commerciali n società semplici n associazioni equiparate ex art.5 Dpr 917/86 (TUID) E necessario che siano residenti in Italia nel 2001

MODALITA OPERATIVE n Rimpatrio (art.12) n regolarizzazione di attività finanziarie (art.15) n regolarizzazione di altre attività (art.16)

RIMPATRIO Ü Attraverso intermediari Ü al seguito, con obbligo di denuncia immediata in Dogana (se confine Extra-CE) o entro le 48 ore a Dogana, banche, Posta o GdF (se confine CE) In entrambi i casi con presentazione della dichiarazione riservata ad un intermediario

INTERMEDIARI n Banche italiane n Posta n SGR n SIM n agenti di cambio n fiduciarie n stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento estere Intervengono: n nel rimpatrio n ricevono la dichiarazione riservata

Regolarizzazione attività finanziarie detenute allestero Ü denuncia con apposito modello (dichiarazione riservata) con allegata certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari (art.15) Ü concerne attività finanziarie detenute: in altri territori CE in altri territori extra CE (?) Ü finalità: evita che la legge violi il principio di libera circolazione dei capitali nei territori CE

Regolarizzazione di altre attività detenute allestero n Si attua mediante denuncia con apposito modello (dichiarazione riservata) n non appare utile per le finalità di politica economica della legge ma risponde a finalità di parità di trattamento (art.3 Cost.) tra soggetti che hanno posto in essere analoghi comportamenti (esportazione clandestina di capitali) ma con successivo diverso comportamento al momento dellinvestimento

Imposta sul rimpatrio/regolarizzazione n 2,5% da pagare in denaro oppure n sottoscrizione di appositi Titoli di Stato a rendimento penalizzato (1,9%) per importo pari al 12% del valore rimpatriato/regolarizzato oppure n a formula mista In entrambi i casi provvede lintermediario a cui è presentata la dichiarazione riservata provvedendo autonomamente ai relativi smobilizzi in caso di mancata istruzione dellinteressato

Certificazione degli intermediari esteri La Circ. Min. 85/2001 prevede che: n debba avere data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione n può essere sostituita da altra documentazione analoga (ad es: estratti conto bancari) rilasciata dallintermediario estero n deve, in pratica, comprovare che le attività sono effettivamente detenute allestero n in caso di falsità si applica lart.485 C.P. (reclusione da sei mesi a tre anni) a carico di chi lha emessa

La dichiarazione riservata Contiene: n dati dellinteressato n importi totali delle attività regolarizzate o rimpatriate, divisi in A)denaro B) attività finanziarie C) altre attività n scelta tra imposta 2,5% e/o titoli di Stato n suddivisione del totale delle attività finanziarie tra A)immobili B) altri investimenti, distintamente per ogni Paese estero, da indicare n dati (denominazione, sede sociale, indirizzo della filiale, Paese estero) di ciascun intermediario estero presso cui sono detenute le attività finanziarie regolarizzate n firma Si presenta agli intermediari già indicati, nel termine appresso indicato

Termine di presentazione della dichiarazione riservata n Dal 01/11/2001 al 28/02/2002 n ma comunque prima del verificarsi di un fatto ostativo

ANONIMATO n La dichiarazione riservata non deve essere esibita dallintermediario allAmministrazione finanziaria, nemmeno in caso di richiesta tuttavia n in caso di rimpatrio al seguito cè lidentificazione dellinteressato e la comunicazione allAmministrazione finanziaria n idem nel caso di regolarizzazione n in caso di rimpatrio di attività finanziarie estere diverse dal denaro, dallanno successivo linte- ressato deve denunciarle mediante quadro W In pratica lanonimato è garantito solo nel caso di rimpatrio del denaro

CONTI SECRETATI n Accolgono il denaro e i titoli rimpatriati; n non devono essere comunicati allamministrazione finanziaria, nemmeno in caso di richiesta; n non possono ricevere nessun altro accredito, nemmeno per gli interessi o cedole. Il saldo rimane costante o può diminuire; n qualsiasi utilizzo dei relativi fondi è vietato: linvestimento in (altri ) titoli comporta la perdita della riservatezza.

EFFETTI Il rimpatrio (e la regolarizzazione), come prevede lart.14: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo (…), limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme (…) oggetto di rimpatrio; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali; c) esclude la punibilità dei reati tributari, con leccezione di quelli per fatture fasulle. Gli effetti si ottengono mediante volontaria esibizione della dichiarazione riservata da parte dellinteressato.

EFFETTI Relazione di accompagnamento al decreto Per effetto del provvedimento non si verifica nessuna sospensione dellattività di accertamento da parte degli uffici competenti, che anzi, prosegue normalmente con la consueta accelerazione che si verifica verso la fine del periodo dimposta.

I contribuenti che, nellambito della generale attività di verifica, siano sottoposti ad accertamento, potranno, se hanno interesse opporre la presentazione della dichiarazione riservata e invitare lamministrazione a controllare la congruità della somma versata in relazione allimporto liberamente dichiarato, ovvero leffettività della sottoscrizione dei titoli. A seguito di tali attività, gli importi indicati nella dichiarazione riservata costituiranno importi di basi imponibili completamente definiti, per i quali nulla è più dovuto, neanche a titolo di sanzioni o interessi.

n Coloro che presentano la dichiarazione riservata, quindi facendo emergere disponibilità possedute allestero, senza, peraltro, dover rendere palese se tale reddito sia stato tassato o sia sfuggito alla tassazione né lanno in cui si è formato, si costituiscono uno scudo contro gli eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti la dichiarazione con riferimento agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività finanziarie rimpatriate e limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione stessa.

Fino a quando linteressato stesso non comunica di aver presentato la dichiarazione riservata (e ciò avverrà soltanto se egli né avrà un concreto interesse), nulla è noto alle amministrazioni competenti e gli importi in essa indicati non hanno ancora alcun riferimento con la concreta posizione tributaria o previdenziale del contribuente. Nel momento in cui il contribuente oppone lavvenuta presentazione della dichiarazione riservata, egli stesso indica quanta parte degli importi dichiarati intende utilizzare.

Lutilizzo da parte del contribuente dà agli importi dichiarati la natura di base imponibile con riguardo ai capitali rimpatriati e, in particolare, della base imponibile (fiscale o contributiva) scelta dal contribuente secondo il suo interesse. Fino a detti importi viene definita la posizione del contribuente, fiscale e previdenziale, sia con riferimento alle basi imponibili da lui stesso indicate, sia per le relative sanzioni.

Resta fermo, invece, che nessun effetto preclusivo si realizza per gli importi accertati eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata, o comunque non riconducibili ai capitali rimpatriati, con riferimento ai quali lazione degli organi competenti prosegue.

FATTI OSTATIVI Il rimpatrio delle attività non produce effetti quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni al comma 1 dellart. 14 (irregolarità fiscali e/o relative allesportazione di capitali), è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce effetti estintivi per gli illeciti penali per i quali è già stato avviato il procedimento penale.

SANZIONI La legge realizza un grande inasprimento delle sanzioni. Per lirregolare detenzione di capitali allestero viene sostituita la sanzione da lire un milione con la sanzione dal 5 al 25 per cento dellammontare degli importi dichiarati e con la confisca dei beni di corrispondente valore. Inoltre, linteressato che attesta falsamente che le attività rimpatriate erano detenute allestero prima del 01 Agosto 2001 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Dubbi sullapplicabilità e sulla validità della norma n Cartelle Pazze (22milioni) n Redditi di società n Costituzionalità n Regolarizzazione delle attività finanziarie extra UE n Antiriciclaggio n Attività di sorveglianza della GdF

CARTELLE PAZZE n Le cosiddette cartelle pazze emesse dall Agenzia delle Entrate in relazione a presunte irregolarità - che nella gran parte dei casi risultano poi non sussistere - costituiscono un fatto ostativo che impedisce lutilizzo delle previsioni della Legge. Essendovene in circolazione circa 22 milioni, altrettanti contribuenti non potranno beneficiare delle norme sul rientro dei capitali.

REDDITI DI SOCIETA n Lo scudo fiscale si applica solo alle persone fisiche e ai soggetti sopra indicati. NON SI APPLICA ALLE SOCIETA COMMERCIALI (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.) n Si teme pertanto leffetto boomerang: il socio che rimpatria capitali espone la società alla presunzione che tali fondi siano stati da essa generati in evasione di imposta.

COSTITUZIONALITA n La norma attua una disparità di trattamento tra chi ha pagato le imposte e chi le ha evase ed ha espatriato i capitali; questi ultimi regolarizzano oggi la loro posizione con un costo (2,5%) assai minore allimposta evasa. Occorre un superiore interesse dello Stato per legittimare la norma sul piano costituzionale: gli effetti economici derivanti dal rimpatrio non paiono a tutti una valida giustificazione.

REGOLARIZZABILITA DELLE ATTIVITA FINANZIARIE EXTRA CE n La possibilità di regolarizzare le attività finanziarie mantenute allestero deriva dallesigenza di non infrangere il principio della libera circolazione dei capitali in ambito UE. n Ciò detto: come si può giustificare il mantenimento di capitali allestero in Paesi non aderenti alla UE?

ANTIRICICLAGGIO n Lart. 17 prevede che le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione autonomamente non costituiscano elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto che obbliga lintermediario alla segnalazione anti riciclaggio. n La previsione è insufficiente: qualsiasi altro elemento (es.: un incapiente reddito attuale) unito al rimpatrio darebbe vita allobbligo di segnalazione.

ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DELLA GDF n Lart. 21 prevede che la GdF partecipa al piano di accertamento mirato al contrasto delleconomia sommersa, tenendo conto anche dellesigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate. n Non è comprensibile come la Guardia di Finanza possa svolgere tale compito senza far venir meno lanonimato che la norma vorrebbe garantire.

Ulteriori aggiornamenti n Al momento della stesura di queste note la norma è in vigore - e come tale applicabile - ma il Decreto che la regolamenta è ancora provvisorio, essendo in corso la conversione in Legge. n Eventuali modifiche successive saranno pubblicate nella sezione Circolari.

Conclusioni n La norma ha molti lati oscuri, che non danno al contribuente la tranquillità necessaria per effettuare il rimpatrio. n Tuttavia, la configurabilità come condono improprio dellart. 14 rende appetibile il poter disporre di una o più dichiarazioni riservate, da esibire in caso di accertamento, quasi fossero dei Jolly. n In tal modo il rapporto tributario si assimila a …una partita a ramino.